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SPAZIO ARCHITETTURA FASCICOLO DEL FABBRICATO

Dopo i crolli delle palazzine di Roma e Foggia il Comune Roma ha istituito il FASCICOLO DEL FABBRICATO, uno strumento importante ed utile per conoscere lo stato di conservazione statico e funzionale degli edifici. La casa è un bene prezioso e più o meno duraturo se mantenuta in modo coretto, tutte le strutture e gli impianti si logorano e si degradano a conseguenza di cause diverse che interagiscono tra di loro, per mantenere lo stato originario delle funzioni bisogna conoscere il sistema da curare sotto il profilo storico urbanistico e statico funzionale L' obbiettivo del FASCICOLO è quello di conoscere il sistema costruttivo per una analisi completa dello stato di fatto del sistema casa.

IL FASCICOLO DEL FABBRICATO, si pone come strumento di informazione sulla tipologia costruttiva ed urbanistica, oltre che sul sistema tecnologico, e pone le basi per una migliore gestione dei manufatti edilizi e dei loro componenti.

La conoscenza del sistema edilizio può prevenire l' insorgere di problemi statici e funzionali al fine di garantire lunga vita al complesso edilizio e tecnologico. Ogni abitazione appartiene ad un insieme più grande che si configura con la palazzina, dotata dei servizi generali coma acqua ed elettricità ma anche fognature ed impianti di uso comune, inoltre continuando la palazzina appartiene ad complesso che forma il quartiere ed insieme la città.

 

 

E' stata approvata la legge regionale 12 settembre n.31 sull' Istituzione del Fascicolo del Fabbricato in tutti i comuni del Lazio, e' stata superata la "sospensione cautelativa del Consiglio di Stato

 

scadenze

 per l' elaborazione del fascicolo del fabbricato

  • 24 mesi dalla data di esecutività della deliberazione per gli edifici realizzati entro il 1939; entro 31 dicembre 2002

  •  

    48 mesi dalla data di esecutività della deliberazione per gli edifici costruiti tra il 1940 e il 1971;entro 31 dicembre 2004

  •  

    6 anni per gli edifici realizzati dal 1972;entro 31 dicembre 2006

Per le dimore storiche e' previsto un contributo dle 40 %sul costo del fascicolo per chi si metterà in regola entro il 31 dicemgre 2002

 

ITER PER LA REDAZIONE

 

La redazione del fascicolo consiste nella analisi descrittiva della costruzione con relativa verifica della idoneità statica ed impiantistica in relazione a tutte le norme di sicurezza in vigore.

 

In prima analisi si passerà ad analizzare la storia progettuale del fabbricato reperendo i progetti originari con una ricerca archivistica, presso gli uffici competenti ma anche attraverso una indagini bibliografica, su testi e mappe storiche, oltre che catastali, creando un identikit preciso del fabbricato.

 

Andranno censiti gli impianti presenti, come ascensori impianti elettrici, idrici e termici,  e verificata la loro adeguatezza e la rispondenza normativa, ma anche individuate le opere edili di trasformazione salienti che si sono realizzate nel corso degli anni di vita della costruzione.

 

Il completamento del fascicolo passa attraverso la stesura della relazione geologica speditiva per verificare la stabilità fondale del manufatto, e relazionare sulla adeguatezza dell' impianto di fondazione presente.

 

A compendio di ciò se presenti delle alberature sarà redatta la realazione agro-forestale se presenti alberatura di alto fusto che possano compromettere la stabilità dell' edificio in oggetto.

 

Il Fascicolo del Fabbricato è anche la carta di identità dello stesso per cui andranno redatte le mappe di ogni piano del palazzo al fine di avere una memoria del costruito e delle modifiche insorte.

 

Tutto ciò va riportato in oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico per una archiviazione digitale dei dati raccolti e conservati presso il Comune.

 

 

 

Legislazione

 

DEL. 166 DEL 2 e 4 novembre 1999

 

Legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002

 

 

FASCICOLI REDATTI

 

FASCICOLO

100323711

VIA MERULANA 240

 

FASCICOLO

100324511

VIA

 LORENZO VIDASCHI 24

 

FASCICOLO

100323811

VIA MARIA SAVERIA SANZI 21 Vill f

 

FASCICOLO

100324411

VIA MARIA SAVERIA SANZI 21 Vill  e

 

Le norme per prevenire i crolli esistono, ricordiamole una per una

La situazione normativa in materia di sicurezza degli edifici è, per grandi linee, la seguente:

Norme dettate per la sicurezza dei fabbricati

L. 5/11/1971 n. 1086 - La legge in oggetto, dopo una descrizione delle opere prese in considerazione, prescrive all'art. 1 che la fase di realizzazione di tali opere debba avvenire in modo da assicurare la "perfetta stabilità e sicurezza delle strutture", ed evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
A tal fíne l'art.2 indica i requisiti di competenza professionale dei soggetti incaricati delle varie tipologìe dì costruzioni, descrivendo successivamente anche i documenti da redigere e consegnare alla P.A., e la fase dei controlli, disciplinando, altresì, specifiche ipotesi di reato per le diverse violazioní ed omissioni;
L. 10/1991 - Impianti termici, installazione e sicurezza;
D.P.R. 577/198 - Prevenzione degli incendi;
L. 5 marzo 1990 n. 46 - Sicurezza degli impianti relativi agli edifíci adibiti ad uso civico (impianti per utilizzazione e distribuzione di energia elettrica, impianti radiotelevisivi, per l'utilizzo di gas, impianti per il sollevamento persone ed impianti antincendio)

Norme penali specifiche in materia

Art. 434 c.p. - "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi", punisce con la reclusione da 1 a 5 anni, chi cagiona il crollo di un edificio o di una sua parte, ovvero un altro disastro;
Art. 676 c.p. - "Rovina di edìfici o altre costruzioni", punisce chi ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per colpa, rovini;
Art. 677 c.p. - punisce il proprietario di un edìficío o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o vigilanza dell'edificio che accetta di provvedere ai lavori necessari per evitare il pericolo

Codice civile

Art. 2053 c.c. - "Rovina di edificio", che configura una ipotesí di responsabilità "quasi oggettiva". "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione"

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