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Dopo
i crolli delle palazzine di Roma e Foggia il Comune Roma ha
istituito il FASCICOLO DEL FABBRICATO, uno strumento importante ed
utile per conoscere lo stato di conservazione statico e funzionale
degli edifici. La casa è un bene prezioso e più o meno duraturo se
mantenuta in modo coretto, tutte le strutture e gli impianti si
logorano e si degradano a conseguenza di cause diverse che
interagiscono tra di loro, per mantenere lo stato originario delle
funzioni bisogna conoscere il sistema da curare sotto il profilo
storico urbanistico e statico funzionale L' obbiettivo del FASCICOLO
è quello di conoscere il sistema costruttivo per una analisi
completa dello stato di fatto del sistema casa.
IL
FASCICOLO DEL FABBRICATO, si pone come strumento di informazione
sulla tipologia costruttiva ed urbanistica, oltre che sul sistema
tecnologico, e pone le basi per una migliore gestione dei manufatti
edilizi e dei loro componenti.
La
conoscenza del sistema edilizio può prevenire l' insorgere di
problemi statici e funzionali al fine di garantire lunga vita al
complesso edilizio e tecnologico. Ogni abitazione appartiene ad un
insieme più grande che si configura con la palazzina, dotata dei
servizi generali coma acqua ed elettricità ma anche fognature ed
impianti di uso comune, inoltre continuando la palazzina appartiene
ad complesso che forma il quartiere ed insieme la città.
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Deliberazione
n.166/1999
del Consiglio comunale di Roma:
Istituzione presso gli edifici
ubicati nel territorio del Comune di Roma
di un "fascicolo del fabbricato"
(Approvata con 36 Si e 11 No nella seduta del 4-11-1999)
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Visto
il tragico evento verificatosi in Via di Vigna Jacobini causato
dal crollo per verosimile collasso statico delle strutture di un
fabbricato di cinque piani, ivi costruito;
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Considerato
che le vigenti normative e prassi di controllo non garantiscono
adeguate verifiche del permanere delle condizioni di sicurezza
negli edifici dopo le fasi iniziali di collaudo;
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Vista
la legge n.1086/71;
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Visto
il D.M. 27 luglio 1985 n.37;
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Visti
i D.M. dei LL.PP. 20 gennaio 1987 - 1 marzo 1998;
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Vista
la legge n.142/90;
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Atteso
che la proposta in data 20 gennaio 1999, ai sensi dell'art.6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, è stata trasmessa
ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressione del parere
da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di
giorni 30;
-
Che,
con risoluzioni in atti, dalle Circoscrizioni sono pervenuti i
seguenti pareri:
entro
il termine stabilito
-
parere
favorevole da parte del Consiglio della Circoscrizione XVII;
-
parere
favorevole, con osservazioni e richiesta di modifiche, da
parte dei Consigli delle Circoscrizioni IV e IX;
-
parere
contrario da parte del Consiglio della Circoscrizione V;
oltre
il termine stabilito
-
parere
favorevole da parte del Consiglio della Circoscrizione III;
-
parere
favorevole, con osservazioni e richiesta di modifiche, da
parte dei Consigli delle Circoscrizioni VII, X e XX;
-
Che
la Giunta Comunale, in merito al parere contrario espresso dal
Consiglio della Circoscrizione V, che ritiene i contenuti del
fascicolo previsti in delibera non adeguati alle necessità di
sicurezza, respinge tale osservazione in quanto le iniziative
inserite nella proposta di deliberazione si applicano ad una
prima fase di intervento conoscitivo;
-
Che
la Giunta stessa - in relazione alle osservazioni ed alle
richieste di integrazioni formulate dai Consigli delle
Circoscrizioni IV, VII, IX, X e XX che pur hanno espresso parere
favorevole sul provvedimento - ritiene di non accogliere le
proposte avanzate che snaturerebbero la natura del fascicolo
quale strumento di primo avvio di una campagna per la
sicurezza;
-
Che
la II Commissione Consiliare Permanente, in data 25 gennaio
1999, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della
proposta;
-
Che
la X Commissione Consiliare Permanente, in data 28 gennaio 1999,
ha espresso sulla proposta, all'unanimità, parere
favorevole;
-
Che
in data 4 giugno 1999 il Dirigente della V U.O. del Dipartimento
IX ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della
legge 8 giugno 1990, n.142, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Biazzo";
-
Che
in data 4 giugno 1999 il Ragioniere Generale ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e
per gli effetti dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il
Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo";
-
Che
sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta,
da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza
giuridico-amministrativa di cui al punto 68 dell'art.17 della
legge n.127 del 15 maggio 1997;
IL
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
l'istituzione
presso ogni edificio pubblico e privato ubicato nel territorio
comunale di un "fascicolo del fabbricato" da conservare
presso il Responsabile del manufatto e nel quale vengano riportati
principalmente i seguenti dati:
-
Planimetrie
e grafici che descrivano le caratteristiche dell'immobile e
delle singole unità immobiliari al momento della istituzione
del "fascicolo del fabbricato" con evidenziate le
modifiche di interesse strutturale verificatesi nel tempo
riguardanti sia le parti comuni che le singole unità. Allo
scopo l'Amministrazione Comunale provvederà ad informatizzare e
potenziare l'Archivio Progetti Depositati;
-
Le
caratteristiche del sottosuolo desunte da testi e mappe
esistenti presso l'Amministrazione Comunale, le Università con
le quali il Comune è in rapporto e l'Istituto di
Geologia;
-
La
tipologia delle strutture di fondazione;
-
La
tipologia delle strutture in elevazione;
-
L'eventuale
presenza di fessure o lesioni nel corpo di fabbrica;
-
La
rispondenza a norma degli impianti con particolare riferimento a
quelli a rischio incendi;
-
Giudizio
sintetico circa il livello di degrado secondo una scala di
riferimento definita nello schema del "fascicolo del
fabbricato" elaborato dalla Commissione.
-
Il
"fascicolo del fabbricato" dovrà essere compilato
anche su supporto informatico ed il relativo floppy disk dovrà
essere inviato all'Amministrazione Comunale - Ufficio Edilizia
Privata - e costituirà la base per un istituendo archivio dei
fabbricati.
-
Per
i fabbricati esistenti, il "fascicolo del fabbricato",
firmato da Tecnico abilitato ed iscritto ad Albo Professionale,
dovrà riportare specifiche informazioni relative alle eventuali
modifiche apportate nel tempo nelle singole unità immobiliari,
nelle parti comuni o nelle zone immediatamente a
confine.
-
Ove
il tecnico incaricato lo ritenesse necessario, indicherà alla
proprietà la necessità di redigere nuova certificazione di
idoneità statica del fabbricato estesa anche alle
caratteristiche del sottosuolo e dovrà acquisire planimetrie e
grafici che descrivano le caratteristiche dell'immobile e delle
singole unità immobiliari all'epoca della costruzione e del
collaudo.
-
Nessun
onere aggiuntivo potrà gravare sui proprietari per vizi
sopravvenuti nella idoneità statica degli edifici derivanti da
mutamenti intervenuti per opere commissive di qualsivoglia
natura e/o provvedimenti amministrativi posti in essere
dall'Amministrazione Comunale o da altre Amministrazioni
pubbliche.
-
È
obbligatorio affiggere negli androni dei fabbricati, in modo ben
visibile, una targhetta con il nome, indirizzo e recapito
telefonico dell'amministratore del condominio o del facente
funzione.
-
In
armonia con eventuali scadenze fissate da leggi quadro, per la
redazione del "fascicolo del fabbricato" sono previsti
tre termini temporali in relazione all'epoca di
costruzione:
-
24
mesi dalla data di esecutività della deliberazione per gli
edifici realizzati entro il 1939;
-
48
mesi dalla data di esecutività della deliberazione per gli
edifici costruiti tra il 1940 e il 1971;
-
6
anni per gli edifici realizzati dal 1972.
-
Gli
edifici in costruzione e quelli costruiti successivamente alla
data di approvazione della deliberazione devono dotarsi del
fascicolo contestualmente all'ottenimento dell'abitabilità o
agibilità.
-
L'Amministrazione
indicherà le eventuali deroghe alle scadenze anzidette, per
aree o per singoli gruppi di edifici, sentite le Circoscrizioni
interessate, gli Ordini, i Collegi professionali e le
Associazioni della proprietà edilizia, con riferimento ai
seguenti criteri:
-
a)
particolari caratteristiche del sottosuolo;
-
b)
eventuali presenze di abusivismo edilizio, anche se
condonato;
-
c)
condizioni particolari per fattori sismici e/o
idrogeologici;
-
d)
esposizioni a volume di traffico intenso.
-
Nel
rispetto dei termini per gli immobili di proprietà pubblica
dovrà essere riconosciuta priorità alle situazioni di reale
emergenza, secondo le segnalazioni pervenute all'Ufficio Stabili
Pericolanti del Dipartimento IX.
-
Il
Comune di Roma provvederà a stanziare nel proprio Bilancio
annuale un congruo fondo da destinare come contributo - in conto
capitale o in conto interessi - a quanti, nell'esperire le
pratiche e i controlli relativi alle condizioni di sicurezza del
fabbricato, si trovino nella condizione di dover effettuare
perizie statiche e/o interventi di consolidamento statico; il
contributo verrà erogato sulla base di un Regolamento
appositamente predisposto dai competenti Uffici del IX
Dipartimento.
-
Ai
soggetti in regola con gli adempimenti della presente
deliberazione è prevista priorità nell'assegnazione di
eventuali contributi comunali per consolidamenti
strutturali.
-
Detti
soggetti potranno usufruire altresì di specifiche detrazioni
I.C.I. ovvero in sede di eventuale addizionale comunale IRPEF,
nel rispetto degli equilibri di bilancio.
-
Il
"fascicolo del fabbricato" dovrà essere sottoposto ad
aggiornamento periodico ogni 8 (otto) anni e costituirà dopo la
verifica degli atti relativi alla composizione del fascicolo da
parte del competente Dipartimento, documentazione obbligatoria
per ogni richiesta di autorizzazioni o certificazioni di
competenza comunale attinenti il fabbricato.
-
In
occasione di D.I.A. il professionista incaricato dovrà altresì
dichiarare di aver preso visione del fascicolo, curare
l'aggiornamento dello stesso e fornire al responsabile
dell'immobile la documentazione relativa alla D.I.A.
-
Il
"fascicolo del fabbricato" dovrà essere esibito su
richiesta degli Uffici Comunali a ciò preposti e costituirà
altresì registro di aggiornamento sul quale il Responsabile
dell'immobile dovrà annotare gli interventi strutturali
effettuati anche su singole porzioni dell'edificio. Il
Responsabile dell'immobile avrà, nello svolgimento di tali
compiti, responsabilità limitate alal custodia del
fascicolo.
-
In
attuazione della presente deliberazione verrà istituita presso
il Dipartimento IX, una apposita Commissione incaricata di
redigere specifico schema del "fascicolo del
fabbricato" al fine di uniformarne le modalità di
compilazione. Verrà inoltre istituito un Osservatorio
nell'ambito degli Uffici, onde curare il coordinamento effettivo
dell'iter applicativo della delibera in oggetto con la futura
legge statale quadro di riferimento e con la normativa
regionale. L'Osservatorio riferirà alla Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, in concerto con gli ordini professionali, le
Associazioni private e i Sindacati, curando sul tema in oggetto
una ulteriore forma di coordinamento con le 19 Circoscrizioni
del Comune di Roma, in omaggio ai principi del decentramento
amministrativo.
-
Inoltre
dovrà essere predisposto, d'intesa con gli Ordini, i Collegi
Professionali e le Associazioni della proprietà edilizia un
protocollo d'intesa che regolamenti modalità ed oneri connessi
all'esecuzione di quanto disposto, nonché l'avvio di una forma
di collaborazione intesa ad affidare a professionisti designati
dagli Ordini ed i Collegi stessi gli oneri dei primi
accertamenti statici relativi alle segnalazioni che sempre più
numerose pervengono all'Ufficio Stabili Pericolanti del
Dipartimento IX.
-
Al
fine di perseguire l'obiettivo di avviare in modo efficace e
senza ritardi la campagna per la sicurezza, si concede, a
quanti, indipendentemente dagli scaglioni, si dotino del
fascicolo entro il 31 dicembre 2000, una somma pari al 30 per
cento del costo del fascicolo. Si concede altresì a tutti
coloro che si doteranno del fascicolo entro lo stesso termine
del 31 dicembre 2000, in occasione della delibera di
approvazione del bilancio 2000/2002, una detrazione specifica
dell'I.C.I. nel rispetto degli equilibri di
bilancio.
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I
contributi di cui sopra saranno erogati nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio.
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Con
successiva determinazione dirigenziale saranno definite le
modalità per l'ottenimento del contributo.
-
Delibera,
inoltre, di dare mandato all'Assessore alle Politiche
manutentive e dei Lavori pubblici, d'intesa con l'Assessorato
alle Politiche del Territorio, di predisporre, entro 12 mesi
dall'approvazione della presente delibera, una mappatura
informatizzata della città di Roma che evidenzi le differenti
situazioni geologiche da mettere a disposizione come strumento
unitario dell'Amministrazione Comunale integrando le
documentazioni già disponibili e senza inficiare le scadenze
previste per la redazione dei fascicoli.
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La
suddetta elaborazione cartografica sarà realizzata nei limiti
degli stanziamenti annuali di bilancio che saranno all'uopo
previsti.
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Il
Comune di Roma deve, attraverso un protocollo d'intesa con
l'Archivio di Stato, la Prefettura e l'Assessorato ai Lavori
Pubblici della Regione Lazio, favorire la consultazione della
necessaria documentazione.
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