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Legge
Regionale 12 Settembre 2002, n. 31 Istituzione del fascicolo del
fabbricato
Art.
1
(Finalità e oggetto)
1.comuni
del Lazio hanno la facoltà , nell'ambito della propria competenza
territoriale, di Istituire un fascicolo per ogni fabbricato
esistente o di nuova costruzione, cosi come previsto al comma 2.
2. Con
la presente legge, la Regione, considerata la necessità di conoscere
lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere alla
Individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati
pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di
ristrutturazione e di manutenzione degli stessi, onde prevenire
rischi di eventi calamitosi. Istituisce il fascicolo del fabbricato
per ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata
che pubblica, nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente
dalla destinazione funzionale.
3. Il
fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza
completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione,
riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente
introdotti.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Per fabbricati, sia
privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati
ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge; per fabbricati esistenti si Intendono I fabbricati
ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per
proprietari si intendono:
a) nel
caso di fabbricati di nuova costruzione, i soggetti che si
identificano con le stazioni appaltanti;
b) nel
caso di fabbricati esistenti o il singolo proprietario dell'Intero
fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni del
fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio,
se costituito.
3. Per
costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari, per
legge ed In base alla concessione edilizia originaria, del titolo a
costruire.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale
approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento di attuazione che fìssa:
a) lo
schema del fascicolo del fabbricato;
b) i
termini di scadenza per il completamento del fascicolo del
fabbricato nelle aree di particolare rischio;
c) le
procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il
relativo aggiornamento;
d)
l'anagrafe degli Immobili e le caratteristiche;
e.)
le modalità, ed I principi delle convenzioni che I comuni stipulano
con quali ordini ed i collegi professionali; f ) le modalità di
individuazione delle zone a rischio, per le quali è necessario ed
Indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato. Dette zone
a rischio sono classificate a cura dei comuni. In base ad un
Indagine tecnica che tiene conto delle caratteristiche sismiche,
geologiche e geotermiche del suolo e del sottosuolo, nonché della
situazione della rete fognaria e degli impianti comunali, del
livello delle falde freatìche, della presenza di Insediamenti
periferici, di centri storici e di abusivismo edilizio.
Art. 4
(Fascicolo del fabbricato e scheda di sintesi)
1. Nel
comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 1 i
proprietari devono affidare a professionisti Iscritti ai rispettivi
albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalla
vigente normativa, l'incarico di predisporre II fascicolo del
fabbricato, che deve contenere, di norma, per II fabbricato e le
pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione
progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,
impiantistica e autorizzativa, con le modificazioni e gli
adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Una sintesi delle
Informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata In una
scheda informatizzabile. Nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 3 sono definiti I modelli di riferimento e sono fornite
le disposizioni necessario per la redazione del fascicolo e della
scheda.
2. In
caso di necessità e sulla base di adeguate motivazioni il
professionista incaricato propone una seconda fase di
approfondimento conoscitivo per effettuare ulteriori specifici
controlli specialistici ed eventualmente, a seguito dei conseguenti
risultati, per eseguire Interventi idonei a ripristinare le
condizioni di sicurezza del fabbricato. Inoltre il professionista
può proporre un piano di corretta gestione del fabbricato per
migliorarne il livello qualitativo.
3
Il fascicolo, completo
di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il
proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per
ogni controllo da parte delle autorità competenti.
4 In
occasione di compravendite o locazioni 1 venditori o I locatori sono
tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati
e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella
scheda di sintesi.
Art. 5
(Aggiornamenti)
1. Il
fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono
essere aggiornati In occasione di ogni lavoro o modifica
significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso
dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve
essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti sul fabbricato e
sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi,
quali, tra gli altri, energia elettrica, acqua, gas, telefono,.
L'aggiornamento deve essere completato entra trenta giorni dalla
data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.
2. Oltre
agli aggiornamenti di cui al comma 1, i proprietari devono
assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e
della relativa scheda di sintesi nel rispetto del termini di
scadenza che sono fissati dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 3, sulla base anche della vetustà degli edifici e della
tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non
possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci anni.
3. La
scheda di sintesi di cui all'articolo 4, comma 1, nonché gli
aggiornamenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi
all'ente preposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 entro trenta
giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo del
fabbricato.
Art. 6
(Compiti del comuni)
1.I
comuni del Lazio sono Individuati come enti preposti, ciascuno
nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla
diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge.
2.I
comuni devono;
a)
raccogliere su supporto Informatico I dati relativi alle schede del
fascicolo del fabbricato secondo le specifiche riportate nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 3;
b)
trasmettere I dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti
pubblici che ne facciano richiesta;
c)
intervenire in caso di inadempienza dei soggetti Interessati;
d)
utilizzare la banca dati dei fascicoli del fabbricato per attuare
una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per
ottimizzare i servizi sul territorio.
Art. 7
(Oneri e contributi)
1. Gli
oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico
dei proprietari.
2. La
Regione trasferisce risorse specifiche al comuni per l'attuazione
della presente legge ed in particolare per specifici controlli
specialistici od eventuali Interventi idonei a ripristinare le
condizioni di sicurezza del fabbricato.
3. Nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate le
modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di
cui al comma 2.
4. Il
comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta comunale
sugli immobili (ICI).
5. La
Giunta regionale sottopone per l'approvazione al Consiglio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una
proposta di legge di Iniziativa regionale da Inviare all'esame del
Parlamento per integrare i contributi previsti.
Art. 8
(Disposizione finanziarla)
1. Per
l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di
previsione della Regione per l'anno 2002 apposito capitolo da
iscrivere all'U.P.B. E61 denominato "spese per l'istituzione del
fascicolo del fabbricato" con lo stanziamento di euro 100.000,00
2. Alla
relativa copertura finanziaria si provvede con prelevamento di pari
importo dall'U.P.B. T21.
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30
settembre 2002, n. 27
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