STATUTO DELLA SOCIETA’ SCACCHISTICA EPOREDIESE

 

Titolo 1°

Costituzione

 

Denominazione/Sede

Art.1      E’ costituita con sede in Ivrea p.zza 1° Maggio, 1  quartiere Bellavista, l’associazione sportiva denominata

SOCIETA’ SCACCHISTICA EPOREDIESE

L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le asttività indette dalla Federazione.

 

Titolo II°

Scopi dell’Associazione

Art.2      L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del giuoco degli scacchi.

Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Art.3      Per il conseguimento degli scoppi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:

a)       Perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche  e private.

b)       Organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva–ricreativa e culturale nel campo del giuoco deli scacchi.

c)       Effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

d)       Gestire e promuovere corsi d’istruzione per il giuoco degli scacchi nel rispetto della normativa federale.

e)       L’Associazione potrà aprire  e chiudere i conti bancari  e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestite (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art.4      La durata dell’associazione è illimitata.

 

Titolo III°

I Soci

Art.5      Il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.

Art.6      Chi intende essere ammesso come socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art.7      I soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi d’attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.8      Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo punto 16.

 

Titolo IV°

Perdita della qualifica di socio

Art.9      La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art.10    L’esclusione sarà deliberata dal Cnsiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)       Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente  adottate dagli organi dell’Associazione.

b)       Che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale.

c)       Che svolga o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell’Associazione.

d)       Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art.11    Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

 

Titolo V

Fondo comune e gestione finanziaria

FONDO COMUNE

Art.12    Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che prevenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Art.13    L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale  ed utilizzato per fini statutari.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.14    L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinchè ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l’assemblea convocata per la sua approvazione.

 

TitoloVI

Gli Organi dell’Associazione

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.15    Sono organi dell’associazione:

a)       l’Assemblea degli Associazione

b)       il Consiglio Direttivo

c)       il Presidente

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.16    L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione.

Essa può essere ordinaria  e straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno treenta giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione.

Possono partecipare alle adunanze tutti i soci, iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni ed in regola con il contributo associativo annuale.

A tutti i soci maggiorenni spetta un voto. Non son ammesse deleghe.

Art.17    L’assemblea ordinaria:

a)       approva il programma di attività annuale ed ventualmente pluriennale

b)       approva il rendiconto economico finanziario predisporto dal Consiglio Direttivo

c)       procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo

d)       delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

e)       Approva eventuali regolamenti.

Essa ha  luogo almeno una volta l’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

Art.18    L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni sullo statuto e per lo scioglimentodell’associazione.

Art.19    In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituitaquando siano presenti almeno i due terzidegli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Art.20    L’assemblea è presieduta dal prsidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo.

Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia autentica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21    Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri liberamente scelti tra gli associati maggiorenni in regola co, contributo associativo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del responsabile del settore giovanile, indicando la durata dell’incarico.

Il Consigli Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri.

La convocazione è fatta a mezzo telefono e deve essere effettuata  non meno di due giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

-          curare l’adozione delle delibere assembleari;

-          redigere la relzione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea;

-          redigere il rendiconto economico-finanziario;

-          compilare i regolamenti interni;

-          stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

-          deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

-          nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

-          compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministarzione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art.22    In caso di dimissioni od impossibilità a proseguire dell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art.23    Il Presidente, che viene eletto dall’assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. 

In caso di sua assenza e/p impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

 

Titolo VII

Norme finali

SCIOGLIMENTO

Art.24    In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio degli associati.

NORME FISCALI

Art.25    Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

 

Il Presidente

 

 

Il Segretario


ATTO COSTITUTIVO

 

Oggi 28 del mese di maggio dell’anno 2001 in Ivrea (To) alle ore 20 si sono riuniti i sottoscritti signori

 

Alessandro Caresana         nato a                     il  03/04/65             residente in Settimo Vittone (To)     c.f.

Mario Bogatto                     nato a                    il  26/08/38             residente in Ivrea (To)                       c.f.

Fabrizio Ranieri                    nato a                     il  13/04/74             residente in Ivrea (To)                       c.f.

Antonio Castaldo               nato a                     il  27/05/52             residente in Bollengo (To)                c.f.

Francesco Bortolotti           nato a                    il  12/11/38             residente in Pavone (To)                   c.f.

Denis Paonessa                   nato a                    il   26/10/71            residente in Burolo (To)                    c.f.

Davide Zunino                    nato a                    il   01/08/73            residente in Ivrea (To)                       c.f.

 

I convenuti tutti rappresentano il Consiglio Direttivo in carica della Società Scacchistica Eporediese avente sede in Ivrea (To) p.zza 1° Maggio Centro Civico Bellavista, con durata illimitata, già esistente.

 

Il Presidente prende la parola ringraziando tutti gli intervenuti e ricorda che la presente riunione  è stata convocata per la registrazione dello Statuto della Società Scacchistica Eporediese, che è stata costituita e di fatto già agisce dall’anno 1982.

 

Il Presidente fa presente che a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 460/97 per usufruire delle facilitazioni fiscali dallo stesso previste in favore delle Società Sportive dilettantistiche occorre che l’atto costitutivo e/o lo statuto vengano registrati presso l’Ufficio del Registro o resi pubblici con atto notarile.

 

Il presidente propone pertanto che lo statuto vigente della Società venga registrato unitamente al presente atto.

Messa ai  voti la proposta viene approvata, dopo breve discussione, all’unanimità e viene dato incarico al consigliere Castaldo Antonio di ottemperare alle conseguenti formalità.

 

A questo punto non essendovi altro da discutere e deliberare l’assemblea, alle ore 21 viene sciolta previa redazione, kettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

 

IL PRESIDENTE,                 ALESSANDRO CARESANA

 

 

IL SEGRETARIO,                FABRIZIO RANIERI

 

 

IL VICE PRESIDENTE,       MARIO BOGATTO

 

 

IL TESORIERE,                    ANTONIO CASTALDO

 

 

I CONSIGLIERI:   DENIS PAONESSA

 

 

                                               FRANCESCO BORTOLOTTI

 

 

                                               DAVIDE ZUNINO