STATUTO

COMUNITA’ MONTANA STILARO-ALLARO

http://web.tiscali.it/stilaroallaro

via Roma 2

 89049 STILO

 

I N D I C E

 

 

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

 

TITOLO I

LA COMUNITA MONTANA

 

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1      Costituzione, denominazione e natura giuridica.

Art.2        Sede.

Art.3      Segni distintivi.

Art.4      Finalità ed obiettivi.

 

PARTE SECONDA

ORGANI, UFFICI E SERVIZI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

 

TITOLO I

GLI ORGANI ELETTIVI

Art.5      Organi elettivi della Comunità Montana

 

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art.6      Definizione

Art.7      Elezione, composizione e durata in carica

Art.8      Attribuzioni

Art.9      Revoca dei rappresentanti della Comunità Montana.

Art.10     Adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art.11     Convocazione e funzionamento.

Art.12     Ordine del giorno.

Art.13     Numero legale e verbalizzazione delle sedute

Art.14     Commissioni consiliari.

Art.15     Conferenza dei capigruppo

 

CAPO II

LA GIUNTA

Art.16    Composizione e funzionamento

Art.17    Rapporti con il Consiglio e competenza

Art.18    Funzionamento

Art.19     Elezione del Presidente e degli Assessori

Art.20     Vice Presidente

Art.21     Revoca degli Assessori

Art.22     Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Art.23    Durata in carica e surrogazione

Art.24    Mozione di sfiducia

Art.25     Decadenza e dimissioni della Giunta

Art.26     Decadenza e dimissioni dei singoli componenti

 

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art.27     Definizione

Art.28     Attribuzioni

 

CAPO IV

I CONSIGLIERI

Art.29      Funzioni

Art.30     Gruppi consiliari

Art.31      Dimissioni

Art.32     Ineleggibilità,  incompatibilità, decadenza dei Consiglieri

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

CAPO I

IL SEGRETARIO

Art.33     Definizioni

Art.34     Attribuzioni

Art.35     Responsabilità

 

CAPO II

I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

ArI.36     Responsabili dei Servizi

Art.37     Competenze e responsabilità

 

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

 

CAPO I

UFFICI

Art.38     Organizzazione strutturale

Art.39     Personale della Comunità Montana

 

CAPO II

INCARICHI E PROFESSIONALITA' SPECIFICHE

 

Art.40     Contratti a tempo determinato

Art.41     Specifiche professionalità

CAPO III

I SERVIZI

 

Art.42     Rapporti con i Comuni associati

Art.43      Modalità dell'assunzi6ne e svolgimento di deleghe comunali

 

PARTE TERZA

FUNZIONI, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

TITOLO I

FUNZIONI

 

 

CAPO I

ATTRIBUZIONI

Art.44     Funzioni di competenza

Art.45     Attribuzioni di deleghe regionali e provinciali

 

CAPO II

ORGANISMI CONSULTIVI

Art.46     Conferenza dei Sindaci

Art.47     Consulta dello Sport, tempo libero ed associazioni

 

TITOLO II

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA

 

CAPO I

ATTIVITA' PROGRAMATORIE

Art.48      Piano Pluriennale

Art.49      Formazione ed approvazione

Art.50      Variazioni ed aggiornamento

Art.51      Programma annuale operativo

 

TITOLO III

COOPERAZIONE

 

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

Art.52      Convenzioni

 

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.53     Collaborazione dei cittadini

Art.54     Valorizzazione delle forme associative

Art.55      Forme di consultazione della popolazione

Art.56      Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

 

CAPO II

L'AZIONE POPOLARE

Art.57     La pubblicità degli atti

Art.58     Pubblicazione e notifica degli atti

 

PARTE QUARTA

FINANZA E CONTABILITA'

 

TITOLO I

FINANZA E CONTABILITA'

 

PARTE I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art.59      Finanziamenti

Art.60      Bilancio programmazione finanziaria

Art.61      Conto Consuntivo

Art.62      Servizio di Tesoreria

 

 CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

 

Art.63     Revisione economico-finanziaria

Art.64      Funzioni e responsabilità del Revisore

Art.65      Forme di controllo economico interno della gestione

Art.66      Controllo interno di gestione

 

CAPO II

PROPRIETA' IMMOBILIARE

 

Art.67     Demanio e patrimonio della Comunità

Art.68     Inventario

 

PARTE  QUNTA

NORME E REGOLAMENTI

 

TITOLO I

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art.69      Regolamenti

TITOLO  II

NORME TRANSITORIE

 

Art.70       Entrata in vigore dello Statuto

 

TITOLO III

NORME DI RINVIO

Art.71      Norma di rinvio

 

*   *   *


PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

 

TITOLO I

LA COMUNITA' MONTANA

 

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

 

Art.1

Costituzione, denominazione e natura giuridica

 

La COMUNITA’ MONTANA “STILARO-ALLARO” è un Ente locale ai sensi dell’art. 27 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.

Fanno parte della Comunità Montana i comuni di Bivongi, Caulonia, Placanica, Pazzano, Roccella Jonica e Stilo.

 

Art.2

Sede

 

La Comunità Montana ha la propria sede in Stilo

 

Art.3

Segni distintivi

 

La Comunità Montana adotta un proprio stemma ed un proprio gonfalone aventi le caratteristiche indicate con deliberazione del Consiglio.

 

Art.4

Finalità ed obiettivi

 

La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria zona attraverso una politica di riequilibrio e di sviluppo delle            risorse attuali e potenziali e persegue i seguenti obiettivi:

a)        la salvaguardia e la valorizzazione della cultura locali;­

b)        la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano e la tutela dell'ambiente;

c)        la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni membri, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali;

d)        la programmazione, nell'ambito di quelle provinciale e regionale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire un adeguato sviluppo economico e a favorire le residenzialità;

e)        la gestione associata di servizi comunali;

f)         il sostegno di iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione ed alla valorizzazione di tutte le risorse esistenti nel territorio montano;

g)        la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo in particolare le condizioni di residenza e di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;­

h)        il collegamento con gli emigrati anche mediante l'adesione ad Enti ed Associazioni specifici.

La Comunità Montana, inoltre, persegue la finalità di sviluppo economico e di razionalizzazione delle risorse  affidate dalle leggi statali e

regionali e dagli strumenti normativi dell'Unione Europea.

                                                     

PARTE SECONDA

ORGANI, UFFICI E SERVIZI:

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

 

TITOLO I

GLI ORGANI ELETTVI

 

Art.5

Organi elettivi della Comunità Montana

 

 

Sono organi elettivi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

 

CAPO I

IL CONSIGLIO

 

Art.6

Definizione

 

Il Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio si riunisce di norma nella Sala Consiliare della Comunità Montana e per trattare specifiche questioni può essere

convocato dal Presidente presso le sedi dei Comuni associati o in altra sede opportuna.

 

Art.7

Elezione, composizione e durata in carica.

 

Il Consiglio della Comunità Montana è formato dai rappresentanti dei Comuni membri.

I Comuni sono rappresentati da Consiglieri, Sindaci ed Assessori eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno con voto ad uno.

Esso dura in carica per un tempo pari a quello previsto per la durata dei Consigli comunali e viene ordinariamente rinnovato alla scadenza.

Ogni Comune è rappresentato nel Consiglio della Comunità Montana da tre componenti.

All’insediamento di ciascun consigliere il Consiglio, convocato ai sensi dell'art. 10, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità facendo riferimento alla normativa prevista dalla legge per i consiglieri comunali.

Nel caso in cui un Consigliere non accetti la nomina il Consiglio ne comunica la mancata accettazione al Comune che lo ha eletto, invitandolo a designare un nuovo consigliere.

Il Consiglio procede alle operazioni di cui al commi precedenti entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione al protocollo della Comunità dell'ultima designazione da parte dei Comuni associati, e comunque, nel caso di rinnovazione parziale, di surrogazione o sostituzione di singoli Consiglieri, dalla ricezione dell'atto di nomina da parte del Comune.

I Consiglieri mantengono la loro rappresentanza sino alla nomina dei sostituti da parte dei rispettivi Consigli comunali.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, a titolo consultivo rappresentanti di altri Enti, esperti e tecnici.


Art.8

Attribuzioni

 

Il Consiglio ha le seguenti competenze:

a)        Approva lo statuto, le sue integrazioni e modificazioni ed i Regolamenti;

b)        Determina i criteri generali per l’approvazione del Regolamento degli uffici e dei servizi;

c)        Nomina il Presidente, la Giunta, il Revisore dei Conti ed i componenti le Commissioni consiliari;

d)        Approva il Piano pluriennale di sviluppo ed i programmi annuali, nonché le loro modifiche e/o integrazioni;

e)        Approva le Relazioni previsionali e programmatiche, i Piani finanziari ed economico-finanziari,  i Programmi di opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i Conti consuntivi;

f)         Approva l'assunzione di deleghe e le convenzioni di cui ai successivi articoli 42, 43 e 52;

g)        Definisce  e  disciplina gli istituti di partecipazione;

h)        Delibera l'emissione di prestiti obbligazionari;

i)           Determina gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana  presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la eventuale proposta per la loro revoca;

j)          Approva i Piani urbanistici generali ed attuativi, su delega dei Comuni;

k)        Delibera la partecipazione a consorzi per la gestione di servizi e la partecipazione a società di capitali;

l)           Ha tutte le competenze assegnate dalle leggi nazionali e regionali;

m)     Determina l’entità del contributo annuale dei Comuni membri.

 

Art. 9

Revoca dei rappresentanti della Comunità Montana.

 

Il Consiglio può proporre al Presidente la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed altre Istituzioni.

La revoca può essere disposta dal Presidente, ai sensi del successivo art.28, lett. e), anche indipendentemente dalla proposta del Consiglio, previa contestazione formale qualora i rappresentanti non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organo presso cui sono stati nominati, ove ciò non contrasti con quanto previsto dai rispettivi statuti.

 

Art.10

Adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta.

 

La adunanza del Consiglio per la elezione del Presidente e della Giunta avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendo per tale il Consigliere maggiore in età. Detta adunanza viene convocata nei termini di seguito indicati all'art. 19.

 

Art. 11

Convocazione e funzionamento

 

Salvo il caso previsto dal precedente art. 10, il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 12, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'adunanza del Consiglio, con riferimento sia alla prima convocazione che all'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione con l,allegato ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, o consegnato ai Consiglieri a mezzo di personale dipendente della Comunità Montana espressamente incaricato dal Presidente a tal fine, oppure a mezzo dei messi notificatori dei Comuni associati; nel caso, l'avvenuta consegna deve risultare da dichiarazione rilasciata al personale che esegue la comunicazione sottoscritta dal Consigliere destinatario dell'avviso.

L'avviso di convocazione con l’allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato entro gli stessi termini all'Albo Pretorio della Comunità Montana;.

Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica; in tale caso l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è stata depositata la richiesta.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere consegnato o comunicato telegraficamente almeno 24 ore prima, in questo caso, se la maggioranza dei Consiglierei lo richiede, ogni singola deliberazione può essere rinviata.

Lo stesso termine è stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Nella seconda convocazione, che può avere luogo anche nella stessa giornata o in altra purché entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide se interviene almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

 

Art.12

Ordine del giorno

 

L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente, salvo nel caso di convocazione straordinaria, nel quale la determinazione degli argomenti avviene su indicazione dei Consiglieri che hanno promosso la seduta ai sensi dell'art. 11, comma 3.

 

Art.13

Numero legale e verbalizzazione delle sedute

 

Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.

Non concorrono invece a determinare numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta  di uno o più nominativi, risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità, è eletto il più anziano d'età.

Di ogni seduta del Consiglio è redatto a cura del Segretario della Comunità il verbale delle deliberazioni, contenente le sintesi degli interventi, i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e l'esito delle relative votazioni.

I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o da chi ha presieduto legalmente la seduta e vengono depositati alla Segreteria dell'Ente a disposizione dei Consiglieri che possono chiederne eventuali rettifiche.

 

Art.14

Commissioni Consiliari.

 

Per il migliore esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di apposite Commissioni .

Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento o dalla deliberazione istitutiva.

 

Art. 15

Conferenza dei capigruppo

 

Il Presidente, prima di diramare la convocazione della seduta consiliare può sentire la Conferenza dei capigruppo per determinare ed esaminare gli argomenti da portare all'esame del Consiglio.

CAPO II

LA GIUNTA

 

Art. 16

Composizione e funzione.

 

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori compreso tra 4 e 5, in conformità al Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti con il procedimento di cui al successivo art. 19.

La Giunta è l'organo esecutivo dell’Ente e svolge tale funzione ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

Tale interesse generale della Comunità Montana è preminente rispetto agli interessi particolari dei singoli Comuni che ne fanno parte.

 

Art.17

Rapporti con il Consiglio e competenza

 

La Giunta attua gli indirizzi generali individuati dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio in base ad un rapporto di fiducia disciplinato dagli articoli 19, 21, e 24.

Alla Giunta spetta una generale competenza su ogni atto che dalla legge statale e regionale e dallo statuto non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario e ai Responsabili dei Servizi.

La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle variazioni del bilancio, le quali devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella successiva seduta utile, da tenersi entro 60 giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio finanziario.

Spettano alla Giunta le deliberazioni di storno di fondi dai capitoli destinati a fondi di riserva sia di competenza che di cassa.

 

Art.18

Funzionamento.

 

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o a scadenza prefissata.

La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidentente e nel caso di contemporanea assenza  di Presidente e Vice Presidente, dall’assessore più anziano di età.

Essa è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali che vengono adottate a maggioranza

semplice dei componenti presenti alla riunione.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche; possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, funzionari, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

Alle sedute partecipa il Segretario della Comunità Montana, che redige gli atti deliberativi assunti dalla Giunta, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

 

Art.19

Elezione del Presidente e degli Assessori

 

Il  Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio nell'adunanza convocata al sensi dell’art 10  nella seduta in cui lo stesso Consiglio si insedia.

Si procede altresì al rinnovo della Giunta nei casi di decadenza o dimissioni di cui al successivo art. 25.

In tal caso il Consigliere anziano provvede entro il termine di dieci giorni alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

L'elezione ed il rinnovo del Presidente e degli Assessori avvengono sulla base di un Documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente altresì la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3 o, comunque, entro lo stesso termine decorrente dal verificarsi degli eventi di cui al comma 2.

Qualora nel termine su detto il Consiglio non concretizzi la nomina del Presidente e della Giunta, tutti i Consiglieri decadono automaticamente.

Del fatto viene data comunicazione entro tre giorni ai Sindaci dei Comuni associati e dalla data di ricevimento di tale comunicazione decorrono i termini di legge per la designazione dei nuovi rappresentanti.

 

Art.20

Vice Presidente

 

Il Presidente attribuisce le funzioni di Vice Presidente ad uno dei componenti la Giunta.


 

Art.21

Revoca degli Assessori

 

Ogni assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, su proposta motivata e scritta del Presidente.

La deliberazione di revoca può riguardare anche più assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta.

La seduta del Consiglio per la revoca di assessori e la nomina di nuovi, non può aver luogo prima di dieci giorni dalla comunicazione della proposta ai Consiglieri; entro detto termine gli interessati possono presentare proprie giustificazioni.

La deliberazione di revoca per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, previa conoscenza dell'eventuale giustificazione prodotta.

 

Art.22

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

 

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Non possono inoltre far parte contemporaneamente della Giunta il coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado.

 

Art.23

Durata in carica e surrogazione.

 

La Giunta, fermi i casi di cui agli articoli 19 e 25, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. In ogni caso, ove non vi sia interdizione, il Presidente e gli Assessori rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione da parte dei nuovi eletti per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di morte o di rimozione del Presidente le funzioni vengono provvisoriamente assunte del Vice Presidente o, in mancanza di questi, dall'assessore più anziano di età mentre il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per il rinnovo integrale della Giunta ai sensi del precedente art. 19.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e, nel caso di contemporaneo impedimento anche del Vice Presidente, dall'assessore più anziano di età non impedito.

Nel caso di impedimento di tutti i componenti la Giunta le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere anziano.

 

Art.24

Mozione di sfiducia.

 

Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

Deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche politico­-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non dopo dieci giorni dalla sua presentazione al Segretario della Comunità.

La mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione.

Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano di età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.

Il Presidente e gli Assessori intervengono alla seduta, che si svolgerà in forma pubblica, partecipano alla discussione e alla votazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

 

Art.25

Decadenza e dimissioni Giunta.

 

L'intera Giunta decade a norma di legge:

a)     per approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.24;

b)     per decadenza, morte o impedimento permanente del Presidente;

c)     per dimissioni del Presidente o dell'intera Giunta;

d)     per contestuali dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente e ogni altra causa di cessazione della carica di oltre la metà degli Assessori.

 

Si considerano contestuali gli eventi di cui sopra se si verificano per la metà più uno degli Assessori prima della loro sostituzione.

Il Presidente indirizza al Consiglio le proprie dimissioni e quelle della Giunta e comunica allo stesso quelle degli Assessori allorché riguardino contestualmente oltre la metà degli stessi.

Il Presidente e la Giunta decaduta o revocata continuano a svolgere gli affari correnti fino alla nomina di un nuovo Presidente e della Giunta.

Il Consigliere anziano provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

 

 Art.26

Decadenza e dimissioni dei singoli componenti.

 

La decadenza dei singoli componenti si verifica:

a)                  per la perdita dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica;

b)                  per la cessazione della carica di Consigliere della Comunità Montana;

c)                           per condanna penale comportante l'interdizione dai pubblici uffici;

d)                  per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo e previa contestazione;

e)                  per la revoca di cui all'art.21.

La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio.

Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentare per iscritto al Presidente che, entro 20 giorni dalla presentazione, ne informa il Consiglio

affinché provveda alla sostituzione.

Esse vanno comunicate anche al Segretario della Comunità Montana.

Le dimissioni del Presidente sono comunicate alla Giunta ed al Segretario della Comunità.

Le dimissioni possono essere presentate anche con esplicita dichiarazione verbalizzata dal Segretario e confermata dall’interessato nel corso di

una seduta del Consiglio

 

CAPO III

IL PRESIDENTE

 

Art.27

Definizione

 

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana e la rappresenta.

Sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.

 

Art.28

Attribuzioni

 

Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell’ Ente:

a)                  sovrintende l'attività amministrativa e politica;

b)                  ha la rappresentanza generale dell'Ente.

c)                  impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d)                  coordina e stimola l'attività della Giunta;

e)                  nomina, entro 45 giorni dal proprio insediamento, ovvero dalla scadenza del precedente  incarico, i rappresentanti della Comunità Montana presso Aziende, Enti ed istituzioni, sentiti i capigruppo consiliari e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e provvede altresì, per i motivi di cui all'art.9, comma 2, alla loro revoca, sentiti i capigruppo consiliari nel caso in cui la proposta di revoca non provenga dal Consiglio;

f)                   promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta;

g)                  promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità;

h)                  ha la facoltà di delegare agli Assessori funzioni di indirizzo e controllo su apposite materie;

i)                     promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

j)          vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'Amministrazione secondo le vigenti norme regolamentari;

k)                           dispone l'ordine delle materie da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;

l)           convoca e e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

m)               riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

n)                  adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario o dei Responsabili degli uffici.


CAPO IV

I CONSIGLIERI

 

Art.29

Funzioni

 

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

In particolare, nell'ambito delle funzioni di controllo assegnate al Consiglio, un terzo dei Consiglieri può chiedere che specifiche deliberazioni adottate dalla Giunta siano sottoposte a controllo di legittimità da parte dell'Organo di Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, per le sottoindicate materie, nei modi previsti dalla vigente normativa:

a)                  acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

b)                  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ed amministratori, a dipendenti o  a terzi;

c)                  assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

I Consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

Possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente, anche mediante delega.

I capogruppo consiliari, individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito della Comunità, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri, con le modalità previste dall'apposito Regolamento, hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonché dagli Enti e dalle aziende dipendenti dalla medesima, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.

 

Art.30

Gruppi consiliari

 

I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività,

a norma di regolamento.

Tali gruppi potranno avere la loro sede in appositi locali presso la Comunità Montana.

Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione allo stesso di almeno due Consiglieri.

Ai capogruppo viene trasmessa, nel domicilio eletto presso la sede della Comunità, elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta.

I singoli Consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari coincidenti con le formazioni politiche organizzate possono costituirsi in gruppo misto.

I capogruppo consiliari, singolarmente o collegialmente, possono chiedere al Presidente l'inserimento tra gli oggetti da trattare nel primo Consiglio utile di argomenti di carattere generale o particolare non strettamente di competenza della Comunità Montana, proponendo contestualmente un ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.


Art.31

Dimissioni.

 

Le dimissioni sono date dal Consigliere con dichiarazione scritta di rinuncia alla carica  indirizzate al Presidente.

La presentazione può essere effettuata mediante raccomandata A.R., mediante consegna a mano all'ufficio di protocollo, che ne rilascia ricevuta, o mediante dichiarazione nel corso di una seduta consiliare con le modalità previste dall'art. 26.

Il Presidente trasmette immediatamente copia della dichiarazione al Sindaco del Comune interessato per la surroga da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento del Comune medesimo.

Nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della Comunicazione del Sindaco di avvenuta surroga e comunque non oltre 20 giorni il Consiglio procede, prima della trattazione di ogni altro argomento, alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del neo eletto.

 

Art.32

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri.

 

Non possono essere nominati Consiglieri della Comunità e se nominati

vengono dichiarati decaduti:

a)                         coloro che hanno liti pendenti con la Comunità;

b)                         coloro che hanno in appalto lavori e forniture per la Comunità;

c)  coloro che dipendono dalla Comunità o da enti sottoposti alla sua vigilanza.

I Consiglieri decadono inoltre quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause previste dal comma precedente o non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, che va comunicato al Presidente direttamente o per mezzo del proprio capogruppo prima di ogni seduta.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio della Comunità, previa contestazione dei motivi all'interessato, ed è comunicata al Consiglio Comunale che lo aveva designato.

Nel caso di rinnovazione del Consiglio comunale il nuovo Consiglio Comunale procede all'elezione dei nuovi rappresentanti in seno alla Comunità Montana entro 45 giorni dal suo insediamento.

Nel caso di dimissioni, decadenza, ineleggibilità o incompatibilità del Consigliere della Comunità Montana, o nel caso di sua cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, il Consiglio comunale che lo aveva designato provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento che ha determinato la sostituzione o alla sua conoscenza.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

CAPO I

IL SEGRETARIO

 

Art.33

Definizioni.

 

Gli Uffici della Comunità Montana hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al Segretario Generale.

                               

Art.34

Attribuzioni.

 

Il Segretario, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni del Presidente e degli organi collegiali nonché esercitando la propria autonoma capacità gestionale, sovrintende e coordina l'attività dei Responsabili  di uffici e servizi e cura l'istruttoria dei provvedimenti deliberativi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, di cui cura i verbali.

Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello generale che di specifico programma o progetto, con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.

Adotta atti interni di carattere istituzionale ed organizzativo-gestionale; adotta inoltre atti generali e di rilevanza esterna, sia negoziale che a contenuto vincolato, neutri e necessitati, di seguito indicati:

a)                  partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione socio-economica e finanziaria dell'Ente;

b)                  elabora proposte procedurali curando gli aspetti burocratici e finanziari;

c)                  organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per la realizzazione di obiettivi e programmi specifici;

d)                  istruisce, compone ed attua le proposte deliberative ed i provvedimenti degli Organi collegiali;

e)                  svolge funzione consultiva a favore degli organi collegiali, autonoma o richiesta, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio o di lavoro interne ed esterne;

f)                   partecipa alle sedute degli organi collegiali e, direttamente o tramite un proprio delegato, alle sedute delle Commissioni e degli altri organismi, curandone la verbalizzazione;

g)                  riceve le dimissioni del Presidente, le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta:

h)                  Coordina le attività di rilascio di documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture ai cittadini ed ai Consiglieri nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

i)                     Esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

j)                    Determina, previa informazione alle organizzazioni sindacali, i Criteri generali di funzionamento degli Uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definisce in particolare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

k)                  Adotta gli atti di gestione del personale;

l)                     Svolge funzioni di iniziativa, coordina, dirige e controlla gli Uffici ed i servizi;

m)               Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi del personale ed adotta i provvedimenti di mobilità interna;

n)                  Contesta gli addebiti ed adotta le sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;

o)                  Vigila e controlla le attività di gestione amministrativa, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

p)                  Predispone, in collaborazione con i responsabili degli uffici e dei servizi interessati, i progetti preordinati all'incentivazione del personale e concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;

q)                  Roga contratti ed atti nell'esclusivo interesse dell'Ente;

r)                   Verifica e controlla l’attività dei Responsabili di Uffici e servizi, anche con potere sostitutivo;

s)                  Svolge ogni altra competenza assegnata dalle norme.

 

Art.35

Responsabilità

 

In relazione alle sue competenze esprime anche il parere di ordine alla regolarità tecnica e contabile, nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio interessato o del responsabile della Ragioneria.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dei responsabili dei servizi interessati, è inoltre direttamente responsabile della gestione e dei risultati per le iniziative ed i compiti che gli sono affidati unitamente ai responsabili dei servizi.

 

CAPO II

I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

 

Att.36

Responsabili dei servizi

 

Le funzioni di gestione che le norme attribuiscono al dirigente possono essere esercitate dai responsabili degli uffici e dei servizi che ne assumono le connesse  responsabilità.

La pianta organica della Comunità può prevedere figure preposte alla direzione di uffici e di servizi con tutti i compiti connessi e relativi che comprendono anche l'adozione di atti impegnativi verso l'esterno per l'Amministrazione, purché non riservati agli organi elettivi o al Segretario.

In particolare spetta ad essi la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso.

I responsabili hanno autonomia finanziaria per lo Svolgimento dei servizi di competenza all'interno dello stanziamento previsto in bilancio per i servizi stessi.

 

Art.37

Competenze e Responsabilità

 

I responsabili dei servizi e degli uffici sono responsabili dell'espletamento e dei risultati delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e dell' imparzialità  dell' intera organizzazione operativa cui sono preposti.

In relazione alle loro competenze esprimono il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte deliberative.

Il rapporto degli operatori nei riguardi dell’Amministrazione è definito e valutato in base ai risultati del lavoro svolto.


TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

 

CAPO I

UFFICI

 

Art.38

Organizzazione strutturale.

 

La struttura organizzativa della Comunità Montana si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali e di quelle delegate, nonché in relazione alle proprie dimensioni.

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità.

 

Art. 39

Personale della Comunità Montana.

 

Le materie concernenti gli Uffici ed il Personale sono disciplinate, secondo la legislazione e la normativa in materia, da apposito Regolamento.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Comunità Montana può utilizzare personale

comandato o trasferito da Comuni, Province e Regione, nonché avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel territorio.

 

CAPO II

INCARICHI E PROFESSIONALITA' SPECIFICHE

 

Art.40

Contratti a tempo determinato

 

Per la copertura di posti di Responsabile di servizi e di uffici vacanti in pianta organica o che non richiedono il tempo pieno, si potrà procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

Il Regolamento dell'ordinamento provved alla determinazione dei tempi, modi e costi del disciplinare d'incarico.

 

Art.41

Specifiche professionalità

 

Per la definizione e la realizzazione di particolari e specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità relativamente alla direzione ed assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica ed alla informazione, l'Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni, preferibilmente reperiti all'interno della Pubblica Amministrazione locale, qualora non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture ai sensi dell'art.58 del D. Lg. n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno individuare preventivamente, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

La Giunta procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati, nell'ambito dei programmi fissati dal Consiglio.

 

CAPO III

SERVIZI

 

Art.42

Rapporti con i Comuni associati.

 

La Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi ad essa attribuiti per delega.

L'affidamento di ciascun servizio da parte delle Amministrazioni comunali interessate avviene con deliberazione dei rispettivi Consiglio comunali, sulla base di apposito disciplinare, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana, che precisa tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione.

Fà parte del disciplinare l'autorizzazione al Tesoriere di ciascun Comune al pagamento in tempi prefissati della quota dei costi di spettanza di ciascun Comune, risultante dal bilancio di previsione della Comunità Montana.

 

Art.43

Modalità dell'assunzione e svolgimento di deleghe comunali.

 

L'assunzione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali delegati è deliberata dal Consiglio della Comunità Montana.

La relativa delega viene assunta sulla base di un piano articolato contenente gli elementi strutturali, funzionali ed economici concernenti l'attività di interesse.

La Giunta sottopone al Consiglio con il proprio parere il piano di cui al comma precedente per ogni singola proposta che venga formulata da almeno tre Consigli Comunali.

La disponibilità all'assunzione della delega ed il relativo disciplinare sono comunicati ai Sindaci dei Comuni associati.

L'eventuale adesione dovrà pervenire entro i successivi centoventi giorni.

Il disciplinare dovrà specificare modi, termini, oggetto, procedure e coperture finanziarie della funzione o del servizio delegato, nonché le garanzie relative allo svolgimento della delega stessa.

 

PARTE TERZA

FUNZIONI, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE E

PARTECIPAZIONE

 

TITOLO I

FUNZIONI

 

CAPO I

ATTRIBUZIONI

 

Art.44

Funzioni di competenza.

 

Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità Montana:

a)                       esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;

b)                       adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere ed interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale;

c)                       adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;

d)                       individuare gli strumenti idonei e perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che Possono concorrere alta realizzazione dei programmi annuali operativi del piano di sviluppo;

e)                       concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;

f)                        favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico della Comunità Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;

g)                       attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nel territorio montano, in modo da assicurare la permanenza e una pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientate, civile, economico e sociale.

E' altresì affidato alla Comunità Montana, con le procedure individuate dal precedente art. 43, l'esercizio associato di funzioni e di servizi nei settori di competenza comunale, per delega da parte dei Comuni associati.

I Comuni associati organizzano inoltre, a livello di Comunità Montana, l'esercizio associato di funzioni delegate ai Comuni stessi.

Al fine dell'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

 

Art.45

Attribuzioni di deleghe regionali e provinciali

 

La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore e con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente ed al terziario.

Può altresì risultare destinataria di funzioni delegate della Provincia, sulla base di un disciplinare contenente modi, termini, oggetto, procedure e coperture finanziarie nonché le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana.

 

CAPO II

ORGANISMI CONSULTIVI

 

Art.46

Conferenza dei Sindaci­

 

E’ istituita, presso la Comunità Montana la "Conferenza dei Sindaci", organismo consultivo composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.

La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:

a)                  bilancio dei servizi a carattere sovracomunale, qualora la spesa sia a totale o parziale carico dei Comuni interessati;

b)                  definizione dei disciplinari per l'assunzione di funzioni e servizi delegati dai Comuni.

La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.

 

Art.47

Consulta dello sport, tempo libero ed associazioni

 

Per il coordinamento delle politiche territoriali che interessano lo sport, il tempo libero, l'associazionismo, ecc. è istituita una “Consulta” con apposita deliberazione consiliare, che ne disciplina la costituzione, la denominazione ed il funzionamento. L’organismo è composto dal componente designato da ogni associazione e da un componente designato dal Presidente della Comunità Montana.

La Consulta esprime pareri sulle materie relative a programmazioni sovracomunali.

 

ATTIVITA' PROGRAMMTORIA

 

CAPO I

ATTIVITA' PROGRAMMATORIE

 

Art.48

Piano pluriennale

 

Il piano pluriennale costituisce il documento programmatico di opere ed interventi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico, da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione provinciale e regionale.

A tale scopo il Piano pluriennale deve contenere:

a)                  gli obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire ed i mezzi per la loro attuazione;

b)                  l'individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi e del presumibile costo degli investimenti.

Il Piano pluriennale ha durata triennale.

 

Art.49

Formazione ed approvazione

 

  Il Piano pluriennale è predisposto nella fase progettuale dalla Giunta, con la collaborazione del personale interno ed eventualmente di esperti esterni ed in accordo con le commissioni consiliari.

La Giunta, in sede di formazione del Piano, attiva forme di consultazione con i Comuni, le associazioni, gli Enti ed i soggetti socio-economici presenti nel territorio comunitario.

Le procedure di adozione e pubblicazione sono quelle stabilite dalla legge regionale.


 

Art  50

Variazioni ed aggiornamento

 

Le variazioni o l'aggiornamento del Piano pluriennale sono adottati col procedimento di cui all'articolo precedente.

 

Art.51

Programma annuale operativo

 

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa e le fonti di finanziamento.

 

TITOLO III

COOPERAZIONE

 

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

 

Art.52

Convenzioni

 

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, nonché per

la realizzazione d specifici programmi, la Comunità Montana può stipulare con i

Comuni associati, con le altre Comunità Montane, con la Provincia, con la Regione e

con altri Enti pubblici, apposite convenzioni.

La convezione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e

garanzie per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, la convenzione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio

Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie con le contermini Comunità Montane.

Per le finalità di cui al primo comma, possono inoltre essere utilizzate altre forme di collaborazione.

 

TITOLO IV

ISTITUTI Dl PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ART.53

Collaborazione dei cittadini

 

Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l' Amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, è consentito ai cittadini singoli o associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.

A tale scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio competente attiverà direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta e pena la nullità, tra l'Amministrazione e gli interessati.

Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

 

Art.54

Valorizzazione delle forme associative

 

La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni dei Comuni e degli altri Enti che rappresentano interessi diffusi e che siano regolarmente costituiti ed operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, con particolare riguardo a quelle che, senza scopo di lucro, perseguendo finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente naturale, finalità scientifiche, di assistenza alle categorie di cittadini svantaggiati, di sviluppo delle attività sportive e di utilizzo del tempo libero in quanto strumento di formazione dei cittadini.

Possono essere attivate forme di consultazione per l'esame dei problemi specifici ed in ogni caso per la formazione del Piano pluriennale di sviluppo secondo le modalità dell'art. 55.

La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle. iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone i modi e le forme con apposito regolamento.

 

Art.55

Forme di consultazione della popolazione

 

Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

La partecipazione popolare può attuarsi mediante la consultazione dei cittadini residenti in uno dei Comuni su problematiche che direttamente li interessano.

 

Art.56

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

 

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria delta Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente.

Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali collaboratori esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.

Nei trenta giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente, il Presidente, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto sull'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Nel caso di istruttoria con esito negativo, ne viene fornita dal responsabile del procedimento motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmataria entro 30 giorni successivi, mentre: nel caso di riscontro positivo, vengono anche identificati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Qualora per il numero dei destinatari o per le altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee.

 

CAPO II

AZIONE POPOLARE

 

Art.57

Pubblicità degli atti

 

Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente Statuto e del regolamento sul diritto di accesso per i documenti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di gruppi, di imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

La Giunta, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività dei propri organi   può eventualmente promuovere forme di comunicazione con manifesti, opuscoli, notiziari ed altri mezzi giornalistici e radiotelevisivi.

Presso gli uffici della Comunità Montana è possibile per i cittadini interessati, secondo modi e forme stabilite da apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardino.

 

Art.58

Pubblicazione e notifica degli atti

 

Presso la Sede della Comunità Montana è individuato un apposito spazio di facile accessibilità destinato ad Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario cura, tramite l'ufficio, l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

La Comunità Montana per le notifiche dei propri atti con validità nell'ambito del proprio territorio può avvalersi dei messi notificatori dei Comuni associati.

Un apposito regolamento stabilisce gli atti della Comunità Montana, oltre alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, che devono essere inviati ai Comuni membri per la pubblicazione agli Albi comunali.


 

PARTE QUARTA

FINANZA E CONTARILITA'

 

TITOLO I

FINANZA E CONTABILITA'

 

PARTE I

LA GESTIONE ECONOMICA

 

Art.59

Finanziamenti

 

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità Montana ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse e trasferite.

La finanza della Comunità Montana è costituita da:

a)       trasferimenti statali;

b)                 trasferimenti regionali;

c)                           altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

d)                 risorse per investimenti;

e)                 contributi ordinari di ogni Comune associato;

f)                   entrate trasferite da Comuni, Provincia ed altri  Enti per funzioni e servizi svolti dalla Comunità in regime di convenzione e per delega.

 

Art.60

Bilancio e programmazione finanziaria

 

L'ordinamento finanziario e contabile delta Comunità si conforma alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è definito da apposito regolamento.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 Dicembre di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla legge.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Nella predisposizione e nella redazione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio ed i suoi allegati devono, inoltre, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione; in particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di ragioneria.

 

Art. 61

Conto Consuntivo

 

I risultati di gestione attinenti all'entrata ed ai costi sostenuti per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati nel conto consuntivo che ricomprende il rendiconto finanziario e patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate.

Il Conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio nei termini previsti dalla legge.

 

Art.62

Servizio Tesoreria

 

La Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

 

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

 

Art.63

Revisione economico-finanziaria

 

Il Consiglio elegge il Revisore dei conti  secondo le modalità indicate dalla legge.

Il Revisore dura in carica 3 anni e non è revocabile salvo inadempienze.

 

Art.64

Funzioni e responsabilità del Revisore

 

Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

Egli partecipa, se richiesto e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Ha accesso agli atti e documenti della Comunità Montana.

Al Revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, la redazione di una apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al propri doveri secondo i precetti della diligenza e della rettitudine, riferendo al Consiglio su eventuali irregolarità nella gestione dell'Ente.

 

Art.65

Forme di controllo economico interno della gestione

 

Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a)                 per la rilevazione economica dei Costi dei singoli servizi;

b)                 per la definizione normativa dei rapporti tra Revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c)                  per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore, nei limiti predeterminati dal precedente art. 64.

La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta di dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi e per pervenire alla determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

La Giunta autonomamente o su indicazione del Revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione con controllo diretto di gestione con le modalità di cui all'art. 66

 


Art.66

Controllo interno di gestione

 

L'attuazione del controllo della gestione deve essere realizzato mediante:

a)                 la pianificazione;

b)                 la programmazione;

c)                  la relazione e la gestione del bilancio di previsione annuale;

d)                 la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti.

Dopo l'individuazione di eventuali risultati negativi, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvedono ai necessari rimedi a livello organizzativo, programmatorio o di riallocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi o per attuare un processo amministrativo di maggior economicità ed efficacia gestionale.

 

CAPO III

PROPRIETA' IMMOBILIARE

 

Art.67

Demanio e patrimonio della Comunità

 

La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e di un proprio patrimonio ai sensi delle leggi in materia.

 

Art.68

Inventario

 

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un inventario, compilato secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

L'ufficio di ragioneria, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio tecnico, cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunta e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al bilancio di previsione e al Conto consuntivo.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni della Comunità sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

 

PARTE QUINTA

NORME E REGOLAMENTI

 

TITOLO I

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

 

Art. 69

Regolamenti

 

L'organo elettivo competente approva i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

I regolamenti richiamati dallo Statuto sono i seguenti:

a)       regolamento per il funzionamento degli organi elettivi;

b)       regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi contenente la dotazione organica     e la normativa per l'accesso ai posti;

c)       regolamento di contabilità e della gestione del patrimonio;

d)       regolamento dei contratti;

e)                 regolamento per il procedimento amministrativo e per il diritto di accesso, informazione e di trasparenza;

f)                   regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

 

Art.70

Entrata in vigore dello Statuto

 

Lo Statuto della Comunità Montana è deliberato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Se tale maggioranza non è raggiunta la votazione viene ripetuta in successive adunanze da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Divenuta esecutiva la delibera di approvazione, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed affisso all’Albo dell’Ente per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali esso entra in vigore.

Tali procedure si applicano per le modifiche allo Statuto.

 

TITOLO III

NOEME Dl RINVIO

 

Art.71

Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, per le rispettive materie di competenza, alla normativa regolamentare di attuazione ed alle leggi.

 

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