COMUNITA’ MONTANA
STILARO-ALLARO
http://web.tiscali.it/stilaroallaro
via Roma 2
89049 STILO
I
N D I C E
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
LA COMUNITA MONTANA
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.1 Costituzione, denominazione e natura giuridica.
Art.2 Sede.
Art.3 Segni distintivi.
Art.4 Finalità ed obiettivi.
PARTE
SECONDA
ORGANI,
UFFICI E SERVIZI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
TITOLO I
GLI ORGANI ELETTIVI
Art.5 Organi elettivi della Comunità Montana
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art.6 Definizione
Art.7 Elezione, composizione e durata in carica
Art.8 Attribuzioni
Art.9 Revoca dei rappresentanti della Comunità
Montana.
Art.10 Adunanza del Consiglio per l'elezione del
Presidente e della Giunta.
Art.11 Convocazione e funzionamento.
Art.12 Ordine del giorno.
Art.13 Numero legale e verbalizzazione delle
sedute
Art.14 Commissioni consiliari.
Art.15 Conferenza dei capigruppo
CAPO II
LA GIUNTA
Art.16 Composizione e funzionamento
Art.17 Rapporti con il Consiglio e competenza
Art.18 Funzionamento
Art.19 Elezione del Presidente e degli Assessori
Art.20 Vice Presidente
Art.21 Revoca degli Assessori
Art.22 Cause di ineleggibilità e di
incompatibilità
Art.23 Durata in carica e
surrogazione
Art.25 Decadenza e dimissioni della Giunta
Art.26 Decadenza e dimissioni dei singoli
componenti
CAPO III
IL PRESIDENTE
Art.27 Definizione
Art.28 Attribuzioni
CAPO IV
I
CONSIGLIERI
Art.29 Funzioni
Art.30 Gruppi consiliari
Art.31 Dimissioni
Art.32 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri
TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I
IL SEGRETARIO
Art.33 Definizioni
Art.34 Attribuzioni
Art.35 Responsabilità
CAPO II
I RESPONSABILI DEI SERVIZI E
DEGLI UFFICI
ArI.36 Responsabili dei Servizi
Art.37 Competenze e responsabilità
TITOLO
III
UFFICI
E SERVIZI
CAPO I
UFFICI
Art.38 Organizzazione strutturale
Art.39 Personale della Comunità Montana
CAPO II
INCARICHI
E PROFESSIONALITA' SPECIFICHE
Art.40 Contratti a tempo determinato
Art.41 Specifiche professionalità
CAPO III
I SERVIZI
Art.42 Rapporti con i Comuni associati
Art.43 Modalità
dell'assunzi6ne e svolgimento di deleghe comunali
PARTE TERZA
FUNZIONI, PROGRAMMAZIONE,
COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE
TITOLO I
FUNZIONI
CAPO I
ATTRIBUZIONI
Art.44 Funzioni di competenza
Art.45 Attribuzioni di deleghe regionali e
provinciali
CAPO II
ORGANISMI CONSULTIVI
Art.46 Conferenza dei Sindaci
Art.47 Consulta dello Sport, tempo libero ed
associazioni
TITOLO II
ATTIVITA' PROGRAMMATORIA
CAPO I
ATTIVITA' PROGRAMATORIE
Art.48 Piano Pluriennale
Art.49 Formazione ed
approvazione
Art.50 Variazioni ed
aggiornamento
Art.51 Programma annuale
operativo
TITOLO III
COOPERAZIONE
CAPO I
FORME ASSOCIATIVE
Art.52 Convenzioni
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.53 Collaborazione
dei cittadini
Art.54 Valorizzazione
delle forme associative
Art.55 Forme di
consultazione della popolazione
Art.56 Procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte
CAPO II
L'AZIONE POPOLARE
Art.57 La pubblicità
degli atti
Art.58 Pubblicazione e
notifica degli atti
PARTE QUARTA
FINANZA E CONTABILITA'
TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA'
PARTE I
LA GESTIONE ECONOMICA
Art.59 Finanziamenti
Art.60 Bilancio
programmazione finanziaria
Art.61 Conto Consuntivo
Art.62 Servizio di
Tesoreria
CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.63 Revisione economico-finanziaria
Art.64 Funzioni e
responsabilità del Revisore
Art.65 Forme di controllo
economico interno della gestione
Art.66 Controllo interno
di gestione
CAPO II
PROPRIETA' IMMOBILIARE
Art.67 Demanio e patrimonio della Comunità
Art.68 Inventario
PARTE QUNTA
NORME E REGOLAMENTI
TITOLO I
ATTIVITA' REGOLAMENTARI
Art.69 Regolamenti
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art.70 Entrata in vigore
dello Statuto
TITOLO III
NORME DI RINVIO
Art.71 Norma di rinvio
* * *
PARTE
PRIMA
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
LA COMUNITA' MONTANA
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.1
Costituzione, denominazione e natura giuridica
La COMUNITA’ MONTANA “STILARO-ALLARO” è un Ente locale ai sensi
dell’art. 27 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”.
Fanno parte della Comunità Montana i comuni di Bivongi, Caulonia,
Placanica, Pazzano, Roccella Jonica e Stilo.
Art.2
Sede
La Comunità Montana ha la
propria sede in Stilo
Art.3
Segni distintivi
La Comunità
Montana adotta un proprio stemma ed un proprio gonfalone aventi le
caratteristiche indicate con deliberazione del Consiglio.
Art.4
Finalità ed obiettivi
La
Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della
propria zona attraverso una politica di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali e
persegue i seguenti obiettivi:
a)
la
salvaguardia e la valorizzazione della cultura locali;
b)
la
salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano e la tutela
dell'ambiente;
c)
la
gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di
competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni membri,
con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali;
d)
la programmazione,
nell'ambito di quelle provinciale e regionale, delle infrastrutture e dei
servizi civili idonei a consentire un adeguato sviluppo economico e a favorire
le residenzialità;
e)
la
gestione associata di servizi comunali;
f)
il
sostegno di iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla
incentivazione ed alla valorizzazione di tutte le risorse esistenti nel
territorio montano;
g)
la
partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo
socio-economico della montagna, favorendo in particolare le condizioni di
residenza e di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed
economica;
h)
il
collegamento con gli emigrati anche mediante l'adesione ad Enti ed Associazioni
specifici.
La
Comunità Montana, inoltre, persegue la finalità di sviluppo economico e di
razionalizzazione delle risorse
affidate dalle leggi statali e
regionali
e dagli strumenti normativi dell'Unione Europea.
PARTE
SECONDA
ORGANI,
UFFICI E SERVIZI:
COMPETENZE
E FUNZIONAMENTO
TITOLO I
GLI ORGANI ELETTVI
Art.5
Organi elettivi della
Comunità Montana
Sono organi elettivi
della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art.6
Definizione
Il
Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge funzioni
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il
Consiglio si riunisce di norma nella Sala Consiliare della Comunità Montana e
per trattare specifiche questioni può essere
convocato
dal Presidente presso le sedi dei Comuni associati o in altra sede opportuna.
Art.7
Elezione, composizione e durata in carica.
Il
Consiglio della Comunità Montana è formato dai rappresentanti dei Comuni
membri.
I Comuni sono rappresentati
da Consiglieri, Sindaci ed Assessori eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno
con voto ad uno.
Esso dura
in carica per un tempo pari a quello previsto per la durata dei Consigli
comunali e viene ordinariamente rinnovato alla scadenza.
Ogni Comune
è rappresentato nel Consiglio della Comunità Montana da tre componenti.
All’insediamento
di ciascun consigliere il Consiglio, convocato ai sensi dell'art. 10, accerta
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità facendo
riferimento alla normativa prevista dalla legge per i consiglieri comunali.
Nel
caso in cui un Consigliere non accetti la nomina il Consiglio ne comunica la
mancata accettazione al Comune che lo ha eletto, invitandolo a designare un
nuovo consigliere.
Il
Consiglio procede alle operazioni di cui al commi precedenti entro 45 giorni
decorrenti dalla comunicazione al protocollo della Comunità dell'ultima
designazione da parte dei Comuni associati, e comunque, nel caso di
rinnovazione parziale, di surrogazione o sostituzione di singoli Consiglieri,
dalla ricezione dell'atto di nomina da parte del Comune.
I
Consiglieri mantengono la loro rappresentanza sino alla nomina dei sostituti da
parte dei rispettivi Consigli comunali.
Alle
riunioni del Consiglio possono essere invitati, a titolo consultivo
rappresentanti di altri Enti, esperti e tecnici.
Art.8
Attribuzioni
Il Consiglio ha le seguenti competenze:
a)
Approva
lo statuto, le sue integrazioni e modificazioni ed i Regolamenti;
b)
Determina
i criteri generali per l’approvazione del Regolamento degli uffici e dei
servizi;
c)
Nomina il
Presidente, la Giunta, il Revisore dei Conti ed i componenti le Commissioni
consiliari;
d)
Approva
il Piano pluriennale di sviluppo ed i programmi annuali, nonché le loro
modifiche e/o integrazioni;
e)
Approva
le Relazioni previsionali e programmatiche, i Piani finanziari ed
economico-finanziari, i Programmi di
opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i
Conti consuntivi;
f)
Approva
l'assunzione di deleghe e le convenzioni di cui ai successivi articoli 42, 43 e
52;
g)
Definisce e
disciplina gli istituti di partecipazione;
h)
Delibera
l'emissione di prestiti obbligazionari;
i)
Determina
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità
Montana presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, nonché la eventuale proposta per la loro revoca;
j)
Approva i
Piani urbanistici generali ed attuativi, su delega dei Comuni;
k)
Delibera
la partecipazione a consorzi per la gestione di servizi e la partecipazione a
società di capitali;
l)
Ha tutte
le competenze assegnate dalle leggi nazionali e regionali;
m)
Determina
l’entità del contributo annuale dei Comuni membri.
Art. 9
Revoca dei rappresentanti della Comunità Montana.
Il Consiglio può proporre al
Presidente la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti,
Aziende ed altre Istituzioni.
La revoca può essere
disposta dal Presidente, ai sensi del successivo art.28, lett. e), anche
indipendentemente dalla proposta del Consiglio, previa contestazione formale
qualora i rappresentanti non partecipino, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive dell'Organo presso cui sono stati nominati, ove ciò non
contrasti con quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art.10
Adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente e della
Giunta.
La adunanza del Consiglio per la elezione del Presidente e della
Giunta avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano,
intendendo per tale il Consigliere maggiore in età. Detta adunanza viene
convocata nei termini di seguito indicati all'art. 19.
Art. 11
Convocazione e funzionamento
Salvo il caso previsto dal precedente art. 10, il Consiglio è
convocato dal Presidente, mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine
del giorno di cui al successivo articolo 12, nonché l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora in cui si terrà l'adunanza del Consiglio, con riferimento
sia alla prima convocazione che all'eventuale seconda convocazione.
L'avviso di convocazione con l,allegato ordine del giorno, deve
essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei giorni
prima di quello fissato per la riunione, o consegnato ai Consiglieri a mezzo di
personale dipendente della Comunità Montana espressamente incaricato dal
Presidente a tal fine, oppure a mezzo dei messi notificatori dei Comuni
associati; nel caso, l'avvenuta consegna deve risultare da dichiarazione
rilasciata al personale che esegue la comunicazione sottoscritta dal
Consigliere destinatario dell'avviso.
L'avviso di convocazione con l’allegato ordine del giorno, deve
essere pubblicato entro gli stessi termini all'Albo Pretorio della Comunità
Montana;.
Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un
quinto dei Consiglieri in carica; in tale caso l'adunanza deve aver luogo entro
20 giorni dalla data in cui è stata depositata la richiesta.
Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione con il relativo ordine
del giorno deve essere consegnato o comunicato telegraficamente almeno 24 ore
prima, in questo caso, se la maggioranza dei Consiglierei lo richiede, ogni
singola deliberazione può essere rinviata.
Lo stesso termine è stabilito per gli oggetti da trattarsi in
aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la
maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Nella seconda convocazione, che può avere luogo anche nella stessa
giornata o in altra purché entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni
sono valide se interviene almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza
qualificata.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
Art.12
Ordine del giorno
L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è
stabilito dal Presidente, salvo nel caso di convocazione straordinaria, nel
quale la determinazione degli argomenti avviene su indicazione dei Consiglieri
che hanno promosso la seduta ai sensi dell'art. 11, comma 3.
Art.13
Numero legale e verbalizzazione delle sedute
Nessuna deliberazione è
validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei
votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
Dal
numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza,
devono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la
propria astensione o la non partecipazione al voto.
Non
concorrono invece a determinare numero legale per la validità dell'adunanza i
Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.
Per
le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i Consiglieri che
ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la
nomina di rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta
nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità, è
eletto il più anziano d'età.
Di
ogni seduta del Consiglio è redatto a cura del Segretario della Comunità il
verbale delle deliberazioni, contenente le sintesi degli interventi, i nomi di
coloro che hanno partecipato alla discussione e l'esito delle relative
votazioni.
I
verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o da chi ha
presieduto legalmente la seduta e vengono depositati alla Segreteria dell'Ente
a disposizione dei Consiglieri che possono chiederne eventuali rettifiche.
Art.14
Commissioni Consiliari.
Per il
migliore esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di apposite
Commissioni .
Le
Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei
poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito
regolamento o dalla deliberazione istitutiva.
Art. 15
Conferenza dei capigruppo
Il Presidente, prima di diramare la convocazione della seduta consiliare
può sentire la Conferenza dei capigruppo per determinare ed esaminare gli
argomenti da portare all'esame del Consiglio.
CAPO II
LA GIUNTA
Art. 16
Composizione e funzione.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori
compreso tra 4 e 5, in conformità al Testo unico delle leggi sull’Ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio tra i
propri componenti con il procedimento di cui al successivo art. 19.
La Giunta è l'organo esecutivo dell’Ente e svolge tale funzione
ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che
costituiscono la Comunità Montana.
Tale
interesse generale della Comunità Montana è preminente rispetto agli interessi
particolari dei singoli Comuni che ne fanno parte.
Art.17
Rapporti con il Consiglio e competenza
La
Giunta attua gli indirizzi generali individuati dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La
Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio in base ad un rapporto
di fiducia disciplinato dagli articoli 19, 21, e 24.
Alla
Giunta spetta una generale competenza su ogni atto che dalla legge statale e
regionale e dallo statuto non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al
Segretario e ai Responsabili dei Servizi.
La
Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del
Consiglio limitatamente alle variazioni del bilancio, le quali devono essere
sottoposte a ratifica del Consiglio nella successiva seduta utile, da tenersi
entro 60 giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio finanziario.
Spettano
alla Giunta le deliberazioni di storno di fondi dai capitoli destinati a fondi
di riserva sia di competenza che di cassa.
Art.18
Funzionamento.
La Giunta
si riunisce su convocazione del Presidente o a scadenza prefissata.
La
Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidentente e nel
caso di contemporanea assenza di
Presidente e Vice Presidente, dall’assessore più anziano di età.
Essa
è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
La
Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali che vengono adottate a
maggioranza
semplice
dei componenti presenti alla riunione.
Le
adunanze della Giunta non sono pubbliche; possono partecipare alle sedute,
senza diritto di voto, funzionari, esperti e tecnici invitati dal Presidente a
riferire su particolari problemi.
Alle
sedute partecipa il Segretario della Comunità Montana, che redige gli atti
deliberativi assunti dalla Giunta, sottoscrivendoli insieme al Presidente.
Art.19
Elezione del Presidente e degli Assessori
Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal
Consiglio nell'adunanza convocata al sensi dell’art 10 nella seduta in cui lo stesso Consiglio si
insedia.
Si
procede altresì al rinnovo della Giunta nei casi di decadenza o dimissioni di
cui al successivo art. 25.
In tal caso il Consigliere anziano provvede entro il termine di dieci
giorni alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente e
della nuova Giunta.
L'elezione ed il rinnovo del Presidente e degli Assessori avvengono
sulla base di un Documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente altresì la lista dei
candidati alle cariche di Presidente e di assessore ed a seguito di un
dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
L'elezione
avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
A
tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte
sedute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma 3 o, comunque, entro lo stesso termine decorrente dal
verificarsi degli eventi di cui al comma 2.
Qualora nel termine su detto il Consiglio non concretizzi la nomina
del Presidente e della Giunta, tutti i Consiglieri decadono automaticamente.
Del fatto viene data comunicazione entro tre giorni ai Sindaci dei
Comuni associati e dalla data di ricevimento di tale comunicazione decorrono i
termini di legge per la designazione dei nuovi rappresentanti.
Art.20
Vice
Presidente
Il Presidente attribuisce le
funzioni di Vice Presidente ad uno dei componenti la Giunta.
Art.21
Revoca degli Assessori
Ogni assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio,
su proposta motivata e scritta del Presidente.
La deliberazione di revoca può riguardare anche più assessori, ma non
più della metà dei componenti la Giunta.
La seduta del Consiglio per la revoca di assessori e la nomina di
nuovi, non può aver luogo prima di dieci giorni dalla comunicazione della
proposta ai Consiglieri; entro detto termine gli interessati possono presentare
proprie giustificazioni.
La deliberazione di revoca per essere validamente adottata, deve
essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei
Consiglieri assegnati, previa conoscenza dell'eventuale giustificazione
prodotta.
Art.22
Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Le cause di ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite
dalla legge.
Non possono inoltre far
parte contemporaneamente della Giunta il coniugi, ascendenti, discendenti,
parenti ed affini fino al terzo grado.
Art.23
Durata in carica e surrogazione.
La Giunta, fermi i casi di
cui agli articoli 19 e 25, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. In
ogni caso, ove non vi sia interdizione, il Presidente e gli Assessori rimangono
comunque in carica fino alla loro sostituzione da parte dei nuovi eletti per il
compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
In caso
di morte o di rimozione del Presidente le funzioni vengono provvisoriamente
assunte del Vice Presidente o, in mancanza di questi, dall'assessore più
anziano di età mentre il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio
per il rinnovo integrale della Giunta ai sensi del precedente art. 19.
Nel caso
di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice
Presidente e, nel caso di contemporaneo impedimento anche del Vice Presidente,
dall'assessore più anziano di età non impedito.
Nel caso
di impedimento di tutti i componenti la Giunta le funzioni di Presidente sono assunte
dal Consigliere anziano.
Art.24
Mozione di sfiducia.
Il
Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di
approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia costruttiva
espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
La
mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e può
essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
Deve
contenere la proposta di nuove linee programmatiche politico-amministrative,
di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.
La
mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non dopo dieci
giorni dalla sua presentazione al Segretario della Comunità.
La
mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque
giorni dalla sua presentazione.
Se il
Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede
il Consigliere più anziano di età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.
Il
Presidente e gli Assessori intervengono alla seduta, che si svolgerà in forma
pubblica, partecipano alla discussione e alla votazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo
proposto.
Art.25
Decadenza e dimissioni Giunta.
L'intera
Giunta decade a norma di legge:
a) per approvazione della mozione di sfiducia
di cui all'art.24;
b) per decadenza, morte o impedimento
permanente del Presidente;
c) per dimissioni del Presidente o dell'intera
Giunta;
d) per contestuali dimissioni, decadenza,
morte o impedimento permanente e ogni altra causa di cessazione della carica di
oltre la metà degli Assessori.
Si
considerano contestuali gli eventi di cui sopra se si verificano per la metà
più uno degli Assessori prima della loro sostituzione.
Il
Presidente indirizza al Consiglio le proprie dimissioni e quelle della Giunta e
comunica allo stesso quelle degli Assessori allorché riguardino contestualmente
oltre la metà degli stessi.
Il
Presidente e la Giunta decaduta o revocata continuano a svolgere gli affari
correnti fino alla nomina di un nuovo Presidente e della Giunta.
Il Consigliere anziano
provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente e
della nuova Giunta.
Art.26
Decadenza e dimissioni dei singoli componenti.
La decadenza dei singoli
componenti si verifica:
a)
per la
perdita dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica;
b)
per la
cessazione della carica di Consigliere della Comunità Montana;
c)
per condanna penale comportante
l'interdizione dai pubblici uffici;
d)
per il
mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato
motivo e previa contestazione;
e)
per la
revoca di cui all'art.21.
La decadenza dei singoli
Assessori è pronunciata dal Consiglio.
Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentare per iscritto al Presidente che, entro 20 giorni dalla presentazione, ne informa il Consiglio
affinché provveda alla sostituzione.
Esse vanno comunicate anche
al Segretario della Comunità Montana.
Le dimissioni
del Presidente sono comunicate alla Giunta ed al Segretario della Comunità.
Le
dimissioni possono essere presentate anche con esplicita dichiarazione
verbalizzata dal Segretario e confermata dall’interessato nel corso di
una
seduta del Consiglio
CAPO III
IL PRESIDENTE
Art.27
Definizione
Il Presidente è l'organo
responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana e la rappresenta.
Sovrintende alla direzione
unitaria, politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.
Art.28
Attribuzioni
Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità, convoca e
presiede il Consiglio e la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi
all'amministrazione dell’ Ente:
a)
sovrintende
l'attività amministrativa e politica;
b)
ha la rappresentanza
generale dell'Ente.
c)
impartisce
direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
d)
coordina
e stimola l'attività della Giunta;
e)
nomina,
entro 45 giorni dal proprio insediamento, ovvero dalla scadenza del
precedente incarico, i rappresentanti
della Comunità Montana presso Aziende, Enti ed istituzioni, sentiti i
capigruppo consiliari e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e
provvede altresì, per i motivi di cui all'art.9, comma 2, alla loro revoca,
sentiti i capigruppo consiliari nel caso in cui la proposta di revoca non
provenga dal Consiglio;
f)
promuove
ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
espressi dalla Giunta;
g)
promuove,
tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività
della Comunità;
h)
ha la
facoltà di delegare agli Assessori funzioni di indirizzo e controllo su
apposite materie;
i)
promuove
ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
j)
vieta con atto motivato e per il
tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'Amministrazione secondo
le vigenti norme regolamentari;
k)
dispone l'ordine delle materie da
trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
l)
convoca e e presiede la conferenza
dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
m)
riceve le
interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
n)
adotta
tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo
Statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario o dei
Responsabili degli uffici.
CAPO IV
I CONSIGLIERI
Art.29
Funzioni
I
Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabiliti
rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
In
particolare, nell'ambito delle funzioni di controllo assegnate al Consiglio, un
terzo dei Consiglieri può chiedere che specifiche deliberazioni adottate dalla
Giunta siano sottoposte a controllo di legittimità da parte dell'Organo di
Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, per le sottoindicate
materie, nei modi previsti dalla vigente normativa:
a)
acquisti,
alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;
b)
contributi,
indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ed amministratori, a dipendenti
o a terzi;
c)
assunzioni,
stato giuridico e trattamento economico del personale.
I Consiglieri hanno il
diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e
le forme stabiliti dal regolamento.
Possono svolgere incarichi
specifici su diretta attribuzione del Presidente, anche mediante delega.
I capogruppo consiliari,
individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al
Presidente sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende e
istituzioni operanti nell'ambito della Comunità, effettuate dallo stesso quando
il Consiglio non provvede.
Per l'espletamento del
proprio mandato i Consiglieri, con le modalità previste dall'apposito
Regolamento, hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Comunità Montana,
nonché dagli Enti e dalle aziende dipendenti dalla medesima, tutte le notizie
ed informazioni in loro possesso.
Art.30
Gruppi consiliari
I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e potranno
avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della
propria attività,
a norma di regolamento.
Tali gruppi potranno avere la loro sede in appositi locali presso
la Comunità Montana.
Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione allo
stesso di almeno due Consiglieri.
Ai capogruppo viene trasmessa, nel domicilio eletto presso la sede
della Comunità, elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta.
I singoli Consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari
coincidenti con le formazioni politiche organizzate possono costituirsi in
gruppo misto.
I capogruppo consiliari, singolarmente o collegialmente, possono
chiedere al Presidente l'inserimento tra gli oggetti da trattare nel primo
Consiglio utile di argomenti di carattere generale o particolare non
strettamente di competenza della Comunità Montana, proponendo contestualmente
un ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Art.31
Dimissioni.
Le dimissioni sono date dal Consigliere con dichiarazione scritta
di rinuncia alla carica indirizzate al
Presidente.
La presentazione può essere effettuata mediante raccomandata A.R.,
mediante consegna a mano all'ufficio di protocollo, che ne rilascia ricevuta, o
mediante dichiarazione nel corso di una seduta consiliare con le modalità
previste dall'art. 26.
Il Presidente trasmette immediatamente copia della dichiarazione al
Sindaco del Comune interessato per la surroga da effettuarsi nei termini e con
le modalità previste dall'ordinamento del Comune medesimo.
Nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della
Comunicazione del Sindaco di avvenuta surroga e comunque non oltre 20 giorni il
Consiglio procede, prima della trattazione di ogni altro argomento, alla
verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del neo eletto.
Art.32
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri.
Non possono essere nominati Consiglieri della Comunità e se
nominati
vengono dichiarati
decaduti:
a)
coloro che hanno liti pendenti con la
Comunità;
b)
coloro che hanno in appalto lavori e
forniture per la Comunità;
c) coloro che dipendono dalla Comunità o da enti sottoposti alla sua
vigilanza.
I Consiglieri decadono inoltre quando, successivamente alla nomina,
sopravvenga una delle cause previste dal comma precedente o non partecipano a
tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, che va
comunicato al Presidente direttamente o per mezzo del proprio capogruppo prima
di ogni seduta.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio
della Comunità, previa contestazione dei motivi all'interessato, ed è
comunicata al Consiglio Comunale che lo aveva designato.
Nel caso di rinnovazione del Consiglio comunale il nuovo Consiglio
Comunale procede all'elezione dei nuovi rappresentanti in seno alla Comunità
Montana entro 45 giorni dal suo insediamento.
Nel caso di dimissioni, decadenza, ineleggibilità o incompatibilità
del Consigliere della Comunità Montana, o nel caso di sua cessazione dalla
carica di Consigliere Comunale, il Consiglio comunale che lo aveva designato
provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi
dell'evento che ha determinato la sostituzione o alla sua conoscenza.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
CAPO I
IL SEGRETARIO
Art.33
Definizioni.
Gli Uffici della Comunità Montana hanno unicità di vertice
dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al Segretario Generale.
Art.34
Attribuzioni.
Il Segretario, nel rispetto delle linee programmatiche ed
economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le
indicazioni del Presidente e degli organi collegiali nonché esercitando la
propria autonoma capacità gestionale, sovrintende e coordina l'attività dei
Responsabili di uffici e servizi e cura
l'istruttoria dei provvedimenti deliberativi.
Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, di cui cura i
verbali.
Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello
generale che di specifico programma o progetto, con autonoma capacità di scelta
metodologica e procedurale.
Adotta atti interni di carattere istituzionale ed
organizzativo-gestionale; adotta inoltre atti generali e di rilevanza esterna,
sia negoziale che a contenuto vincolato, neutri e necessitati, di seguito
indicati:
a)
partecipa
alla definizione degli strumenti di programmazione socio-economica e
finanziaria dell'Ente;
b)
elabora
proposte procedurali curando gli aspetti burocratici e finanziari;
c)
organizza
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per la realizzazione di
obiettivi e programmi specifici;
d)
istruisce,
compone ed attua le proposte deliberative ed i provvedimenti degli Organi
collegiali;
e)
svolge
funzione consultiva a favore degli organi collegiali, autonoma o richiesta,
anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio o di lavoro interne
ed esterne;
f)
partecipa
alle sedute degli organi collegiali e, direttamente o tramite un proprio
delegato, alle sedute delle Commissioni e degli altri organismi, curandone la
verbalizzazione;
g)
riceve le
dimissioni del Presidente, le designazioni dei capigruppo consiliari e le
richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni del
Consiglio e della Giunta:
h)
Coordina
le attività di rilascio di documenti, notizie e permessi d'accesso alle
strutture ai cittadini ed ai Consiglieri nell'ambito del principio del diritto
di accesso, di informazione e di trasparenza, secondo le modalità previste
dall'apposito regolamento;
i)
Esercita
poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione
delle entrate;
j)
Determina,
previa informazione alle organizzazioni sindacali, i Criteri generali di
funzionamento degli Uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del
Presidente, definisce in particolare l'orario di servizio e l'orario di
apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
k)
Adotta
gli atti di gestione del personale;
l)
Svolge funzioni
di iniziativa, coordina, dirige e controlla gli Uffici ed i servizi;
m)
Autorizza
le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi
del personale ed adotta i provvedimenti di mobilità interna;
n)
Contesta
gli addebiti ed adotta le sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed
alla censura;
o)
Vigila e
controlla le attività di gestione amministrativa, sia nella fase di
preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli
strumenti del controllo di gestione;
p)
Predispone,
in collaborazione con i responsabili degli uffici e dei servizi interessati, i
progetti preordinati all'incentivazione del personale e concorre alla
determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei
risultati;
q)
Roga
contratti ed atti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
r)
Verifica
e controlla l’attività dei Responsabili di Uffici e servizi, anche con potere
sostitutivo;
s)
Svolge
ogni altra competenza assegnata dalle norme.
Art.35
Responsabilità
In relazione alle sue competenze esprime anche il parere di ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nel caso di assenza o impedimento del
responsabile del servizio interessato o del responsabile della Ragioneria.
Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica
dell'Ente attraverso il coordinamento dei responsabili dei servizi interessati,
è inoltre direttamente responsabile della gestione e dei risultati per le
iniziative ed i compiti che gli sono affidati unitamente ai responsabili dei
servizi.
CAPO II
I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
Att.36
Responsabili dei servizi
Le funzioni di gestione che le norme attribuiscono al dirigente
possono essere esercitate dai responsabili degli uffici e dei servizi che ne
assumono le connesse responsabilità.
La pianta organica della Comunità può prevedere figure preposte
alla direzione di uffici e di servizi con tutti i compiti connessi e relativi
che comprendono anche l'adozione di atti impegnativi verso l'esterno per
l'Amministrazione, purché non riservati agli organi elettivi o al Segretario.
In particolare spetta ad essi la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso.
I responsabili hanno autonomia finanziaria per lo Svolgimento dei
servizi di competenza all'interno dello stanziamento previsto in bilancio per i
servizi stessi.
Art.37
Competenze e Responsabilità
I
responsabili dei servizi e degli uffici sono responsabili dell'espletamento e
dei risultati delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e dell'
imparzialità dell' intera
organizzazione operativa cui sono preposti.
In
relazione alle loro competenze esprimono il parere di regolarità tecnica e
contabile sulle proposte deliberative.
Il
rapporto degli operatori nei riguardi dell’Amministrazione è definito e
valutato in base ai risultati del lavoro svolto.
TITOLO
III
UFFICI E SERVIZI
CAPO I
UFFICI
Art.38
Organizzazione strutturale.
La struttura
organizzativa della Comunità Montana si articola in relazione alle esigenze
funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività
istituzionali e di quelle delegate, nonché in relazione alle proprie
dimensioni.
L'organizzazione
inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito Regolamento in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
i principi di professionalità.
Art. 39
Personale della Comunità Montana.
Le materie
concernenti gli Uffici ed il Personale sono disciplinate, secondo la
legislazione e la normativa in materia, da apposito Regolamento.
Nell'espletamento
delle proprie funzioni, la Comunità Montana può utilizzare personale
comandato
o trasferito da Comuni, Province e Regione, nonché avvalersi degli uffici degli
Enti pubblici operanti nel territorio.
CAPO II
INCARICHI E PROFESSIONALITA' SPECIFICHE
Art.40
Contratti a tempo determinato
Per la copertura di posti di Responsabile di servizi e di uffici vacanti
in pianta organica o che non richiedono il tempo pieno, si potrà procedere
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.
Il Regolamento dell'ordinamento provved alla determinazione dei
tempi, modi e costi del disciplinare d'incarico.
Art.41
Specifiche professionalità
Per la definizione e la
realizzazione di particolari e specifici obiettivi ad alto contenuto di
professionalità relativamente alla direzione ed assistenza tecnica dei servizi relativi
alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività
sociali e culturali, alla statistica ed alla informazione, l'Amministrazione
potrà rivolgersi a collaboratori esterni, preferibilmente reperiti all'interno
della Pubblica Amministrazione locale, qualora non risulti possibile provvedere
attraverso le proprie strutture ai sensi dell'art.58 del D. Lg. n.29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si
dovranno individuare preventivamente, ove possibile, gli obiettivi da affidare
alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e
procedure.
La Giunta procederà quindi con proprio atto deliberativo al
perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati,
nell'ambito dei programmi fissati dal Consiglio.
CAPO III
SERVIZI
Art.42
Rapporti con i Comuni
associati.
La
Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi ad essa
attribuiti per delega.
L'affidamento
di ciascun servizio da parte delle Amministrazioni comunali interessate avviene
con deliberazione dei rispettivi Consiglio comunali, sulla base di apposito
disciplinare, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana, che precisa
tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione.
Fà parte
del disciplinare l'autorizzazione al Tesoriere di ciascun Comune al pagamento
in tempi prefissati della quota dei costi di spettanza di ciascun Comune,
risultante dal bilancio di previsione della Comunità Montana.
Art.43
Modalità dell'assunzione e svolgimento di deleghe comunali.
L'assunzione
dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali delegati è
deliberata dal Consiglio della Comunità Montana.
La
relativa delega viene assunta sulla base di un piano articolato contenente gli
elementi strutturali, funzionali ed economici concernenti l'attività di
interesse.
La Giunta
sottopone al Consiglio con il proprio parere il piano di cui al comma
precedente per ogni singola proposta che venga formulata da almeno tre Consigli
Comunali.
La
disponibilità all'assunzione della delega ed il relativo disciplinare sono
comunicati ai Sindaci dei Comuni associati.
L'eventuale
adesione dovrà pervenire entro i successivi centoventi giorni.
Il
disciplinare dovrà specificare modi, termini, oggetto, procedure e coperture
finanziarie della funzione o del servizio delegato, nonché le garanzie relative
allo svolgimento della delega stessa.
PARTE TERZA
FUNZIONI, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE E
PARTECIPAZIONE
TITOLO I
FUNZIONI
CAPO I
ATTRIBUZIONI
Art.44
Funzioni di competenza.
Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali,
nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla
Comunità Montana:
a)
esercitare
ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento
regionale;
b)
adottare
il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere
ed interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale
e provinciale;
c)
adottare
i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo
socio-economico;
d)
individuare
gli strumenti idonei e perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico,
quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali,
società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che Possono
concorrere alta realizzazione dei programmi annuali operativi del piano di
sviluppo;
e)
concorrere,
anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla
formazione del piano territoriale provinciale;
f)
favorire
il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed
attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico della Comunità
Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea, dallo
Stato e dalla programmazione regionale;
g)
attuare,
con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi
speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e
permanenti insiti nel territorio montano, in modo da assicurare la permanenza e
una pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientate,
civile, economico e sociale.
E' altresì affidato alla Comunità Montana, con le procedure
individuate dal precedente art. 43, l'esercizio associato di funzioni e di
servizi nei settori di competenza comunale, per delega da parte dei Comuni
associati.
I Comuni associati organizzano inoltre, a livello di Comunità
Montana, l'esercizio associato di funzioni delegate ai Comuni stessi.
Al fine dell'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti 2 e
3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo,
definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che
individua le funzioni, la durata, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e
le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
Art.45
Attribuzioni di deleghe
regionali e provinciali
La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni
amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore e con
particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale,
all'ambiente ed al terziario.
Può altresì risultare destinataria di funzioni delegate della
Provincia, sulla base di un disciplinare contenente modi, termini, oggetto,
procedure e coperture finanziarie nonché le garanzie specifiche relative allo
svolgimento della delega, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana.
CAPO II
ORGANISMI CONSULTIVI
Art.46
Conferenza dei Sindaci
E’ istituita, presso la
Comunità Montana la "Conferenza dei Sindaci", organismo consultivo
composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni
associati.
La
Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità
Montana.
La Conferenza dei Sindaci
esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:
a)
bilancio
dei servizi a carattere sovracomunale, qualora la spesa sia a totale o parziale
carico dei Comuni interessati;
b)
definizione
dei disciplinari per l'assunzione di funzioni e servizi delegati dai Comuni.
La
Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.
Art.47
Consulta dello sport, tempo
libero ed associazioni
Per il coordinamento
delle politiche territoriali che interessano lo sport, il tempo libero,
l'associazionismo, ecc. è istituita una “Consulta” con apposita deliberazione
consiliare, che ne disciplina la costituzione, la denominazione ed il
funzionamento. L’organismo è composto dal componente designato da ogni
associazione e da un componente designato dal Presidente della Comunità
Montana.
La
Consulta esprime pareri sulle materie relative a programmazioni sovracomunali.
ATTIVITA' PROGRAMMTORIA
CAPO I
ATTIVITA' PROGRAMMATORIE
Art.48
Piano pluriennale
Il piano pluriennale costituisce il documento programmatico di
opere ed interventi nel territorio di competenza della Comunità Montana,
attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli
obiettivi di sviluppo socio-economico, da elaborarsi in armonia con le linee di
programmazione provinciale e regionale.
A tale scopo il Piano
pluriennale deve contenere:
a)
gli
obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire ed i mezzi per
la loro attuazione;
b)
l'individuazione,
per ogni settore, del tipo di interventi e del presumibile costo degli
investimenti.
Il Piano pluriennale ha durata triennale.
Art.49
Formazione ed approvazione
Il Piano pluriennale è
predisposto nella fase progettuale dalla Giunta, con la collaborazione del
personale interno ed eventualmente di esperti esterni ed in accordo con le
commissioni consiliari.
La Giunta, in sede di formazione del Piano, attiva forme di
consultazione con i Comuni, le associazioni, gli Enti ed i soggetti
socio-economici presenti nel territorio comunitario.
Le procedure di adozione e pubblicazione sono quelle stabilite
dalla legge regionale.
Art 50
Variazioni ed aggiornamento
Le variazioni
o l'aggiornamento del Piano pluriennale sono adottati col procedimento di cui
all'articolo precedente.
Art.51
Programma annuale operativo
Il
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è attuato a mezzo di programmi
annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi,
gli oneri di spesa e le fonti di finanziamento.
TITOLO III
COOPERAZIONE
CAPO I
FORME ASSOCIATIVE
Art.52
Convenzioni
Per lo svolgimento
coordinato di determinate funzioni e servizi, nonché per
la realizzazione d specifici
programmi, la Comunità Montana può stipulare con i
Comuni associati, con le
altre Comunità Montane, con la Provincia, con la Regione e
con altri Enti pubblici,
apposite convenzioni.
La
convezione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta,
determina tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e
garanzie
per la propria realizzazione.
Preparata
e definita mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti
interessate, la convenzione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio
Mediante
la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio
associato di funzioni proprie con le contermini Comunità Montane.
Per le
finalità di cui al primo comma, possono inoltre essere utilizzate altre forme
di collaborazione.
TITOLO IV
ISTITUTI Dl PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART.53
Collaborazione dei cittadini
Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'
Amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi
decisionali, è consentito ai cittadini singoli o associati di partecipare alla
formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni
giuridiche soggettive.
A tale scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile
dell'ufficio competente attiverà direttamente o su istanza dell'interessato una
preventiva informazione sul procedimento instaurato o che si intende
instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e
mettendo a disposizione la relativa documentazione.
Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici
o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere
discrezionale con appositi accordi, in forma scritta e pena la nullità, tra
l'Amministrazione e gli interessati.
Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia
di obbligazioni o contratti.
I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente
articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.
Art.54
Valorizzazione delle forme
associative
La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni dei
Comuni e degli altri Enti che rappresentano interessi diffusi e che siano
regolarmente costituiti ed operanti sul proprio territorio, sostiene e
valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro
potenziamento, con particolare riguardo a quelle che, senza scopo di lucro,
perseguendo finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia del
patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente naturale, finalità
scientifiche, di assistenza alle categorie di cittadini svantaggiati, di
sviluppo delle attività sportive e di utilizzo del tempo libero in quanto
strumento di formazione dei cittadini.
Possono essere attivate forme di consultazione per l'esame dei
problemi specifici ed in ogni caso per la formazione del Piano pluriennale di
sviluppo secondo le modalità dell'art. 55.
La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle.
iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone i
modi e le forme con apposito regolamento.
Art.55
Forme di consultazione della
popolazione
Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al
fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative la
Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.
La partecipazione popolare può attuarsi mediante la consultazione
dei cittadini residenti in uno dei Comuni su problematiche che direttamente li
interessano.
Art.56
Procedure per l'ammissione
di istanze, petizioni e proposte
I cittadini, singoli o associati, possono presentare
all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di
interessi collettivi locali.
Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla
Segreteria delta Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente.
Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli
organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli
uffici e di eventuali collaboratori esterni, dovranno esprimere un parere sulla
questione entro sessanta giorni.
Nei trenta giorni successivi al rilascio del parere dell'organo
competente, il Presidente, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai
cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà
motivatamente per iscritto sull'esito del medesimo e dei successivi eventuali
sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e dei
funzionari responsabili.
Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere
dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per
l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.
Nel caso di istruttoria con esito negativo, ne viene fornita dal
responsabile del procedimento motivata comunicazione ai soggetti o al primo
firmataria entro 30 giorni successivi, mentre: nel caso di riscontro positivo,
vengono anche identificati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione
degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.
Qualora per il numero dei destinatari o per le altre motivazioni
sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con
altre forme di pubblicità ritenute idonee.
CAPO II
AZIONE POPOLARE
Art.57
Pubblicità degli atti
Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, fatte salve le
previsioni di legge, del presente Statuto e del regolamento sul diritto di
accesso per i documenti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza di persone, di gruppi, di imprese o il risultato dell'azione
amministrativa.
La Giunta, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità
dell'attività dei propri organi può
eventualmente promuovere forme di comunicazione con manifesti, opuscoli,
notiziari ed altri mezzi giornalistici e radiotelevisivi.
Presso gli uffici della Comunità Montana è possibile per i
cittadini interessati, secondo modi e forme stabilite da apposito regolamento,
avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che
comunque li riguardino.
Art.58
Pubblicazione e notifica
degli atti
Presso la Sede della Comunità Montana è individuato un
apposito spazio di facile accessibilità destinato ad Albo per la pubblicazione
degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono
siano portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario cura, tramite l'ufficio, l'affissione degli atti e
degli avvisi di cui al comma 1 e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
La Comunità Montana per le notifiche dei propri atti con validità
nell'ambito del proprio territorio può avvalersi dei messi notificatori dei
Comuni associati.
Un apposito regolamento stabilisce gli atti della Comunità Montana,
oltre alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, che devono essere
inviati ai Comuni membri per la pubblicazione agli Albi comunali.
PARTE QUARTA
FINANZA E CONTARILITA'
TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA'
PARTE I
LA GESTIONE ECONOMICA
Art.59
Finanziamenti
Nell'ambito e nei limiti
imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità
Montana ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse e
trasferite.
La finanza della Comunità Montana è costituita da:
a) trasferimenti statali;
b)
trasferimenti
regionali;
c)
altre entrate proprie, anche di
natura patrimoniale;
d)
risorse
per investimenti;
e)
contributi
ordinari di ogni Comune associato;
f)
entrate
trasferite da Comuni, Provincia ed altri
Enti per funzioni e servizi svolti dalla Comunità in regime di
convenzione e per delega.
Art.60
Bilancio e programmazione finanziaria
L'ordinamento
finanziario e contabile delta Comunità si conforma alle disposizioni di legge
vigenti in materia ed è definito da apposito regolamento.
Il
bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 Dicembre
di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla legge.
Il
bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal
bilancio pluriennale.
Nella predisposizione
e nella redazione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, della
legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e
finanziario.
Il
bilancio ed i suoi allegati devono, inoltre, conformarsi al principio della
chiarezza e della specificazione; in particolare essi vanno redatti in modo
tale da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi,
servizi ed interventi.
Gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di ragioneria.
Art. 61
Conto Consuntivo
I risultati di gestione attinenti all'entrata ed ai costi sostenuti
per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati nel conto consuntivo
che ricomprende il rendiconto finanziario e patrimoniale, oltre alla relazione
illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati
ottenuti in rapporto alle risorse impiegate.
Il Conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio nei termini
previsti dalla legge.
Art.62
Servizio Tesoreria
La
Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.
CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.63
Revisione economico-finanziaria
Il Consiglio elegge il Revisore dei conti secondo le modalità indicate dalla legge.
Il Revisore dura in carica 3 anni e non è revocabile salvo
inadempienze.
Art.64
Funzioni e responsabilità
del Revisore
Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di
indirizzo e di controllo.
Egli partecipa, se richiesto e senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio e della Giunta.
Ha accesso agli atti e documenti della Comunità Montana.
Al Revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione, l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa, la redazione di una apposita relazione a
corredo della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.
Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed
adempie al propri doveri secondo i precetti della diligenza e della
rettitudine, riferendo al Consiglio su eventuali irregolarità nella gestione
dell'Ente.
Art.65
Forme di controllo economico
interno della gestione
Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme
specifiche:
a)
per la
rilevazione economica dei Costi dei singoli servizi;
b)
per la
definizione normativa dei rapporti tra Revisore ed organi elettivi di governo,
organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione ed organi burocratici
deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
c)
per la
puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore, nei limiti
predeterminati dal precedente art. 64.
La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta
di dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di
pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi e per pervenire
alla determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
La Giunta autonomamente o su indicazione del Revisore può
individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di
rilevazione con controllo diretto di gestione con le modalità di cui all'art.
66
Art.66
Controllo interno di
gestione
L'attuazione
del controllo della gestione deve essere realizzato mediante:
a)
la
pianificazione;
b)
la
programmazione;
c)
la
relazione e la gestione del bilancio di previsione annuale;
d)
la verifica
e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti.
Dopo
l'individuazione di eventuali risultati negativi, il Consiglio o la Giunta,
secondo le rispettive competenze, provvedono ai necessari rimedi a livello
organizzativo, programmatorio o di riallocazione delle risorse per determinare
un miglioramento dei servizi o per attuare un processo amministrativo di
maggior economicità ed efficacia gestionale.
CAPO III
PROPRIETA' IMMOBILIARE
Art.67
Demanio e patrimonio della
Comunità
La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e di un proprio patrimonio ai
sensi delle leggi in materia.
Art.68
Inventario
Di tutti
i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un
inventario, compilato secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
L'ufficio
di ragioneria, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio tecnico, cura la
corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunta e modificazioni, della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
Il
riepilogo dell'inventario deve essere allegato al bilancio di previsione e al
Conto consuntivo.
L'attività
gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono
l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione dei beni stessi, nonché le
modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni della
Comunità sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di
legge.
PARTE QUINTA
NORME E REGOLAMENTI
TITOLO I
ATTIVITA' REGOLAMENTARI
Art. 69
Regolamenti
L'organo elettivo competente approva i regolamenti previsti dalla
legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti,
entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.
I regolamenti richiamati dallo Statuto sono i seguenti:
a) regolamento per il funzionamento degli
organi elettivi;
b) regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi contenente la dotazione organica e la normativa per l'accesso ai posti;
c) regolamento di contabilità e della
gestione del patrimonio;
d) regolamento dei contratti;
e)
regolamento
per il procedimento amministrativo e per il diritto di accesso, informazione e
di trasparenza;
f)
regolamento
per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art.70
Entrata in vigore dello
Statuto
Lo
Statuto della Comunità Montana è deliberato dal Consiglio col voto favorevole
dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Se tale
maggioranza non è raggiunta la votazione viene ripetuta in successive adunanze
da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Divenuta
esecutiva la delibera di approvazione, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria ed affisso all’Albo dell’Ente per trenta
giorni consecutivi, decorsi i quali esso entra in vigore.
Tali
procedure si applicano per le modifiche allo Statuto.
TITOLO III
NOEME Dl RINVIO
Art.71
Norma di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, per le rispettive materie
di competenza, alla normativa regolamentare di attuazione ed alle leggi.
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