Se di fatto il popolo di Soriso
superiore ed inferiore con
Gargallo, Pianezza e Valetta erano uniti territorialmente sotto uno stesso
Stato
e sotto il Vescovo di Novara, non così lo erano di diritto, sia in ordine della
podesteria giudiziaria, sia in ordine alle leggi ed altro ancora. Questa
anacronistica condizione consigliò agli abitanti di inviare un invito al
Cardinal Morone Vescovo di Novara che qui trascrivo, rilevata dalle solite
memorie
scritte dal Mongini:
Gli uomini di Soriso sudditi di V.S. Ill. e Rev.
hanno le loro case sì vicine ed unite che sotto a niun aspetto si
possa fare una comoda divisione. Sono retti dalla stessa parrocchia; in comunione ed
indivisi posseggono gli stessi mulini, i pascoli ed altri beni. In comune offrono
la cera a San Gaudenzio, *
fruiscono insieme l'immunità ed i pedaggi del
distretto di Novara che godono
quelli di Gozzano ed i plebani. Negli statuti di Novara si fa comune menzione
senza distinzione di Soriso Superiore e Soriso Inferiore, cosicché si
reputa un
sol corpo. Una sola divisione rimane, cioè quelli di Soriso inferiore
vengono
retti dal proprio Pretore che si elessero e fu confermato da S.V. Ill., pagando
separatamente i pesi; e quelli di Soriso superiore sono retti dal Castellano
di Gozzano e plebe. Questa cosa porge ben di spesso materia di
contese cosicché si
viene alle risse ed alle armi talvolta nella speranza di delinquere impunemente,
perché non si possono convenire sotto lo stesso giudice;
e per questo motivo si
sono commessi vari delitti, ed ora poi si teme, come corre voce, che si
addivenga alla divisione dei beni comunali, la qual
cosa preparerebbe per la
vicinanza dei popoli continue e perpetue discordie e risse con
armi. Siccome
adunque sommamente è spediente l'essere retti dallo stesso giurisdiscente per i
commerci e le negoziazioni che insieme si esercitano, ad impedire le discordie e
sedare le risse, e come un nuovo corpo e Comune essere soggetti alla S. V.
Ill., avuto in niun conto di Soriso superiore ed inferiore; il
che gli stessi uomini desiderano per quella stessa ragione che andando e ritornando da Gozzano
fa mestieri di solito dimorarvi per piccoli affari e di ben poco
momento onde conseguire il fatto proprio, accade che una buona parte
di tempo consumato per
strada ed intanto sono distratti dai domestici affari, e dalla coltura dei campi
con gravissimo detrimento, dovendo assoggettarsi per tal causa a tasse ed a
perdite di spese, sedendo il Giudice di Gozzano solamente tre volte alla settimana; perciò gli
uomini suddetti unanimi fanno ricorso al suffraggio di
V.S. Ill. umilmente supplicando si degni con sue lettere patenti li
detti uomini
e li detti luoghi unire in guisa che per l'avvenire siano un sol corpo
e Comune,
e quelli di Soriso superiore si debbano separare in tutto dal luogo e giurisdizione di Gozzano, decretando che gli stessi uomini di Soriso siano
governati da un sol Pretore in tutto siccome in parte di Soriso inferiore, si
debba or eleggere e poi confermare dalla S.V. Rev.. Inoltre si debba separare
l'estimo di Soriso superiore dall'estimo di Gozzano e plebani, sicché nulla
abbiano di comune con essi, ma separatamente paghino i pesi per la loro
posizione. Nulladimeno restino sudditi della S.V. Rev.. Siano però contenti gli
uomini di Soriso superiore di contribuire nel salario del Pretore deputando, ed
a pagare separatamente i pesi. Le quali cose essendo disposte per togliere le
liti e massime ad evitare le irragionevoli spese, ed essendo eque, sperano di
ottenere il loro intento dalla S.V. Rev. cui si raccomandano umilmente.
Segue la risposta del Cardinal Morone a tale ricorso:
...le quali cose da noi lette e diligentemente
esaminate, desiderando sommamente la quiete, e la tranquillità dei nostri sudditi,
procurando per quanto possiamo di togliere le liti, le discordie e le spese. Abbiamo
determinato di annuire alle loro suppliche per quanto a noi spetta.Per la qual
cosa di nostra autorità episcopale, e con certa cura di animo nel miglior modo
che possiamo lo stesso luogo di Soriso superiore con tutto il di lui territorio
dal luogo nostro di Gozzano e giurisdizione in un coll'estimo del territorio del
luogo di Gozzano e plebe separiamo e col luogo di Soriso inferiore così detto
uniamo, congiungiamo, incorporiamo, cosicché di poi sia tolto il nome di Soriso
superiore ed inferiore ** e venga
chiamato un sol Soriso, e nei tempi avvenire ed in perpetuo gli stessi uomini
siano sotto lo stesso Pretore e giusdiscente da noi e dai nostri successori
nell'episcopato deputando. Vogliamo che quelli di Soriso siano sciolti da tutti
i pesi che si impongono a tutta la Riviera generalmente e che si imporranno, e
quelli di Soriso siano separati da quelli di Gozzano e plebe, cosicché affatto
ed in tutto gli stessi uomini di Soriso superiore ed inferiore
presenti e futuri
con tutto il loro territorio sia ad essere s'intenda in avvenire un unico corpo
e separato dal nostro Castellano di Gozzano e per sempre lo stesso non possa
giudicare quelli di Soriso nelle cause e giurisdizione, avendo solo il Pretore di
Soriso da noi deputando diritto e giurisdizione come sopra.Vogliamo eziandio
che l'estimo di Soriso sia separato da quello di Gozzano, e nella deputazione
del Pretore e giusdiscente sia lecito a quelli di Soriso
di proporre tre o
quattro uomini probi ed esperti nelle giurisdizioni: un solo di questi noi
deputeremo a Pretore e giusdicente, cui gli uomini di Soriso provvederanno
di competente salario di ogni anno e sempre in perpetuo. Sì il Pretore
giusdicente che gli uomini di Soriso useranno degli statuti ed ordini
che si daranno e stabiliranno da noi, i quali vogliamo si chiamino Statuti ed ordini di Soriso, e
di questi si serva il Pretore nelle cause tanto civili che criminali
e miste;
con questi giudichi, ascolti e decida; i contravventori ed inobbedienti
corregga, condanni e punisca, e contro di essi proceda, ed in tutti gli appelli
del giusdicente di Soriso si riportino al Vescovo o suo Commissario o
luogotenente generale nell'episcopato; le pene e le multe
applichi tutte a
favore della nostra mensa ed al Sindaco ogni mese, ed all'Esattore per esso lui deputando insieme alla pubblicazione dei beni se si farà, eccettuate però le
cause civili, nelle quali per metà le multe allo stesso Comune, e per l'altra
metà vogliamo sia applicata a favore del Pretore secondo gli Statuti. Il
Pretore nell'entrare al suo ufficio prometterà di assoggettarsi ad un idoneo
sindacato. Non intendendo con ciò di pregiudicare ai diritti della mensa Episcopale che ha nel detto Soriso superiore, e parimenti di non oppormi ai
diritti degli uomini di Soriso inferiore, e niun suddito ardisca dispensare
e contraddire ai nostri diritti che ordiniamo di eseguire e conservare
sotto pena
della nostra indignazione, e sotto altre pene da infliggersi a nostro arbitrio,
non ostando le supplicazioni degli uomini di Gozzano informati e cenziorati in
una tale unione a di cui testimonio le presenti noi abbiamo ordinato si facciano
e siano impresse del nostro sigillo.
Nel palazzo Episcopale dell'Isola, il dì
vigesimo quarto di giugno del 1553.
Il Cardinale Morone
Fra le trentasei pergamene
denunciate esistenti nell'archivio
parrocchiale di Soriso trovasi questa preziosissima di Papa Paolo IV che, dopo un
preambolo del tenore di quello del Cardinale Morone, continua:
Volendo noi
che li prefati uomini di Soriso abbiano speciali favori e grazie; propensi a tal
supplicazioni, l'unione, l'annessione, l'incorporazione di Soriso superiore ed
inferiore, come pure i desideri ed il mandato di Giovanni Cardinale Morone, e
quanto contenuto in dette lettere patenti, Noi colla nostra Apostolica autorità
approviamo e confermiamo ed omologhiamo supplendo a tutti i singoli difetti se
mai siano occorsi, e di poter costringere e compellere con pene e censure
ecclesiastiche e con altri rimedii... E se fa d'uopo d'invocare eziandio l'aiuto
del braccio secolare, non ostando le apostoliche costituzioni, e gli statuti della città di Novara e dei Municipi, ecc. ecc...
Dato in Roma presso S. Pietro,
sotto l'anello del Pescatore, il giorno 10 di Luglio del 1556, anno secondo del
nostro Pontificato
Così Soriso superiore ed inferiore, Gargallo, Pianezza
e Valetta formarono un unico paese con tutti i crismi dell'ufficialità e
stabilirono la loro sede in Soriso attorno al vecchio confine che prima li
divideva, proclamando nel frattempo la Repubblica Autonoma di Soriso.
Nel 1556, coll'inizio di detta
Repubblica i dirigenti
di Soriso ebbero cura di stendere gli Statuti che regolassero la vita dei
cittadini. Trovasi presso l'archivio comunale di Soriso l'originale di detti
Statuti che avevano la forza di legge assoluta. Un codice cartaceo (Haec sun
statuta Sorisii) in sessanta carte trovasi pure presso la biblioteca
civica
di Novara. Quello di Soriso consta di 46 fogli semplici cm. 23 x 17 racchiusi in
due fogli bianchi e da copertina in pergamena più spessa. Il tutto
composto da 79 paragrafi divisi in cinque parti: dal 1 al 6 tratta la
costituzionalità, dal 7 al 38 la procedura civile, dal 39 al 59 il diritto
civile, dal 60 al 62 la procedura penale e dal 63 al 79 la penale sostanziale.
Ritiratosi a vita privata il Vescovo
Morone gli succedeva
Giovan Antonio Serbelloni, al quale Soriso inviò richiesta di riforma degli
statuti del 19 novembre 1553 (allora concessi provvisoriamente ai sorisesi
dal Cardinale Morone) con altri più aggiornati. Nel 1569 Soriso ottenne la
sanzione dello statuto che qui trascrivo da quanto ha fatto il Mongini,
seguitando anche nel commento:
A lode del Signore e giusta il decreto
dell'Ill. D.D. Gio Antonio Serbellone Prete e Cardinale di Santa Romana Chiesa
del Titolo di San Giorgio al velo d'oro, perpetuo amministratore del Vescovado
di Novara, Conte dell'Isola e Riviera d'Orta, e Gozzano e plebe, e Signore di
Soriso terra a se separata, fatti e composti dagli egregi e probi uomini
Sig.
Guidotto Uzini figlio del fu Sig. Giacomo Pietro, Bernardino
Casarotto figlio
del fu Giò Pietro, Giacomo Magalio detto il Filavino figlio del fu Domenico, e
Giorgio Ravizza figlio del fu Antoniolo tutti di Soriso deputati ed eletti a
ciò fare dai Consoli, Consiglieri dal Comune e uomini di Soriso, e per
istrumento rogato dal Sig. Gerardo Casarotto figlio del fu Jacobino Notajo
pubblico di Soriso, sotto il giorno 19 del mese di Novembre 1553, per abbreviare
le liti e reprimere l'audacia dei calunniatori,
ed in perpetuo siano osservati
nella terra di Soriso e suo territorio come sono scritti alla lettera senza che
di essi sia fatta alcuna interpretazione.
Continua ancora il Mongini a mo' di commento:
Seguono
quindi tutti i capitoli in numero di 79 coi quali
sapientemente si provvede alla
santità del giuramento che devono prestare i pubblici impiegati ufficiali, il
loro salario, si prescrivono le norme per la nomina di tutti i pubblici
ufficiali, ed i loro doveri, quelle per i pignoramenti ossia ipoteche, e le pene
ai contravventori; si tutelano i diritti dei creditori verso i debitori, si
determina l'ordine a tenersi in cause civili; il modo di
procedere contro gli
assenti, contro i minori e nei sequestri; si stabiliscono i testimoni
pei
testamenti, le solennità ad osservarsi nel ripudiare un'eredità, e del
passaggio di questa all'erede, dell'eredità ab intestato,
dell'occupazione, del possesso turbato, delle vendite e compromessi,
dell'osservanza delle ferie, dei confini, delle piantagioni, degli
estimi, delle
misure o bilancie, delle costruzioni e materiali per esse, dei danni recati per
sé o per gli animali nei possessi altrui, dei delitti, e modo di procedere
contro i misfatti e di quelli contro cui non può procedere il
Podestà; delle
pene contro chi favorisce i banditi o condannati
a vita, dell'obbligo di
arrestare i malfattori o i banditi, e delle pene contro chi ne impedisce il processo; delle
bestemmie, delle risse, insulti, minacce o ferite, delle parole ingiuriose, delle armi proibite, dello spergiuro o falso testimonio, della
remissione di una pena a chi confessa il suo delitto, degli
incendiari e delle esecuzioni delle pene. In detti statuti si rimarcano singolarmente le seguenti
leggi civili e penali che a soddisfazione del lettore si espongono per
esteso. Si è stabilito ed ordinato dai reggenti che tutti i parenti del padre possono
riscattare
i beni alienati da altro parente, sebbene passati a vari padroni
mediante lo sborso del prezzo stabilito dagli estimatori pubblici
del Comune, quando
l'istanza venga fatta al Podestà di Soriso entro un anno ed un giorno dalla
vendita. Così pure è rimarcabile la legge detta delle tre coerenze. Venne
parimente ordinato: se uno possiede uno stabile in duplice quantità, ed
è coerente da tre parti al fondo altrui, questi deve cedergli il detto fondo al
prezzo stabilito dagli estimatori comunali. In quanto alla dote della moglie
viene stabilito che il marito stando dieci anni senza muovere lite, si ritiene
essere convenientemente dotata. Se la moglie muore senza figli, il marito ha il
diritto della metà dote, se poi è forestiera, di tutta. Il marito poi non può
legare alla moglie più della metà dei suoi beni in usufrutto, e lire cinquanta
in proprietà. Questi leggi cessarono col codice Albertino. In quanto
alle leggi
penali si nota, primo, della bestemmia, contro Dio, la Vergine, i Santi, la
quale è punita con la pena pecuniaria di lire dieci ogni
volta, da applicarsi
parte a favore dell'accusatore e parte della fabbrica di San Giacomo. In difetto
si debba tenere legato alla catena per un giorno. Segue poi del furto: venne
parimenti ed ordinato: colui che commette un furto di lire dieci è condannato
alla restituzione del valore derubato, più alla pena di lire cinque sino alle
venticinque imperiali. Se poi il condannato a lire 10 ed alla pena del furto,
non l'avrà fatto entro dieci giorni dalla sentenza, in tal caso il Podestà
debba condannarlo al taglio della mano destra, e lo stesso debba ordinare
l'esecuzione della sentenza appena sia il reo nelle sue mani. Se poi il ladro
per tre volte ha commesso un furto del valore di lire 25 imperiali, sia
condannato alla forca cosicché moja nientedimeno, e sia ancor condannato alla
restituzione della roba derubata. Venne pur stabilito ed ordinato che siano
condannati alla stessa pena coloro che ai detti malfattori prestano ajuto o
consiglio o favore. Il testimonio poi che spergiura nelle cause criminali per
delitto di sangue verrà condannato a lire cento da applicarsi per metà al Rev.
Signore, e l'altra metà al Comune, le quali non pagate entro dieci giorni dalla
condanna, sarà punito col taglio della lingua, o della mano destra ad arbitrio
del pretore; alla stessa pena verrà pur condannato colui che avrà introdotto
alcuno a far testimonio falso con inganno. Degli omicidi così ordinato: chi
nella giurisdizione di Soriso avrà dato la morte ad alcuno sia condannato al
taglio della testa, tranne che l'uccisore non abbia compiuto gli undici anni, o
sia maniaco o furioso; se poi soffre umori melanconici, sentito il parere
dell'avvocato fiscale, il Podestà può condannarlo alla galera a vita, o a
tempo determinato secondo il caso. Non sarà punito chi per difesa della propria
vita, od in tempo di notte nella propria casa avrà ucciso il ladro,
l'adultero, lo stupratore, ecc... Fu ordinato inoltre
che gli assassini di strada, i
traditori della terra di Soriso, o del Vescovo Signore, i sodomiti, siano
condannati alla forca, ed i fabbricatori di monete false
ad essere abbruciati
vivi. *** Queste sono alcune leggi più notabili dello
statuto di Soriso onde darne un saggio ai nostri lettori, che sarebbe di troppo
lunga la pubblicazione di tutte. Fra i diritti che competevano agli uomini
di Soriso in forza dello statuto eravi principalmente quello di eleggervi il loro
Podestà che copriva eziandio la carica di Pretore, proponendo al Vescovo
Presidente, pro forma, tre personaggi probi e conoscitori dei loro diritti, dei
quali il più accetto al popolo sovrano veniva scelto ad amministrare la
giustizia secondo gli statuti della Repubblica. Solenne era la presa di possesso
con che insediavasi nella sua carica di Podestà e Pretore, divenendo esso con
la sua autorità e potere il conservatore e difensore di tutti i diritti del
piccolo stato. Prima di esercitare la sua giurisdizione doveva giurare sul
Vangelo davanti al Consiglio dei Magnifici Reggenti e dei Due Consoli di osservare e di far osservare gli statuti et ordini della Repubblica e di
esercitare la giustizia con fedeltà e coscienza, senza odio, amore o timore.
E
perché la giustizia fosse così amministrata, il Pretore doveva presentare
una solidale cauzione ed alla fine del suo ufficio doveva essere il suo operato
sottoposto ad un esame o sindacato. Onde poi non allegasse ignoranza
presentavasi a lui il codice delle patrie leggi, in cui fra le altre
prescrizioni veniva ordinato che fosse multato di soldi venti ogni qual volta
che non sedesse nel banco della giustizia nel giorno prescritto che era di
giovedì di ogni settimana. Il salario era determinato in lire venticinque da
retribuirsi metà a San Pietro e l'altra metà alla festa del Santo Natale. In
fine veniva rogato l'atto di possesso da un notaio, dopodiché il più anziano
del Consiglio porgeva nelle mani del novello Podestà il bastone di comando ornato di pomello d'argento, e la
spada che cingevasi ai fianchi. Egli aveva sotto di
se a sua disposizione un fante ed un cancelliere notaio di Soriso,
essendo escluso dallo statuto ogni forestiero. Per lungo tratto di tempo esercitarono
tale ufficio i notai Mongini, dei quali se ne contano undici. Fra i
Pretori di Soriso che sedettero negli ultimi anni giova ricordare l'avv. Ruga
Rocco nel 1766, l'avv. Gio Maria Bartoli nel 1790, l'avv. Molli di Borgomanero
nel 1800, assai erudito nell'antichità, ed il nobile Giulio Ferrari nel 1814.
Un Capitano era il superiore della milizia civica del borgo. Questi con il
Pretore ed i Consiglieri reggenti intervenivano all'entrata
di ogni Vescovo nella Riviera quando prendeva possesso del
principato. Quando poi il Vescovo
faceva il suo ingresso in Soriso questi andando ad aspettarlo al torrente Grua,
confine dello Stato, e prima di por piede sul territorio di Soriso
era d'uopo che giurasse di conservare gli statuti e privilegi.
Il Mongini parla velatamente di un fatto
increscioso avvenuto durante una di queste cerimonie. Un Vescovo audace od autoritario, o
ben povero di intuizione, ritenne di respingere con
intolleranza la pergamena presentatagli per il
rituale giuramento da un accanito sostenitore delle libertà sorisesi, certo
Francesconi. Come gli fu presentato il documento, il Vescovo, padrone borioso
che forse mal tollerava tal sottomissione, ebbe l'infelice idea di lacerare il
foglio con disprezzo gettandolo oltre, davanti alla folla osannante venuta ad
incontrarlo. Si narra che il Francesconi, offeso nella sua dignità di rappresentante di un paese libero e con diritti faticosamente conquistati, non abbia
trovato di meglio da fare che mollare un paia di ceffoni sul candido
viso episcopale, disarcionandolo dal suo destriero e facendo rotolare sul terreno
lo zucchetto. Siccome di Francesconi ve n'erano parecchi (o almeno che la pensavano
come lui) e della stessa levatura, e siccome necessariamente il parroco ed i confratelli
dovevano difendere l'autorità e la dignità del Principe-Vescovo,
dovette succedere un bel guazzabuglio fra croci, candelieri, stole e manate, se
non sonori pugni. Lascio al lettore giudicare e pensare cosa sia uscito in quel
giorno.
Diamo ancora la parola al Mongini:
Presso l'attuale palazzo comunale
che pur oggidì chiamasi Pretorio eravi ancora nell'anno
decorso una maestosa scala monumentale che conduceva al tribunale del
Pretore, alla sede del Podestà e dei Magnifici Reggenti; vi stava
annessa l'abitazione
del Cappellano e maestro della scuola elementare comunale, del
satellezio ossia Carceriere, e le carceri pretoriane. Una
di queste guardava verso piazza da una
finestra con inferriate, e sotto stava un'altra affatto scura; altre quattro
stavano al fondo di un torrione che sorgeva a capo del palazzo Pretoriano
demolito nel 1849, onde allargare la contrada maggiore. Servì una volta da
fortezza a Soriso superiore, come fu detto più sopra. Quelle prigioni
chiamavansi orbe perché non ricevevano che una languida luce dallo alto dei
finestroni del torrazzo, ed i delinquenti vi si calavano per una scala a piuoli
che tosto si toglieva. La facciata del palazzo pretoriale era ornata da vari
stemmi di Vescovi e potentati che ebbero il dominio e la difesa di Soriso, ma
non è molto, furono sconsigliatamente cancellati con imbiancature. Nel mezzo
dell'albo Pretorio sporgeva dall'alto una trave cui era appesa una grande
carrucola che serviva per la tortura; un anello affisso al muro assicurava
la corda; l'anello fu tolto nel 1849 come pure la carrucola che conservasi ancora.
All'angolo del palazzo presso la strada comunale era affissa una berlina alla
quale legato pel collo stavano così esposti molte ore per lo più i ladri di
campagna.**** E' antica tradizione che il luogo dell'ultimo
supplizio era al di sotto dell'attuale Oratorio della Madonna delle Grazie
verso mattina, ove ancora esiste una piccola sorgente d'acqua dove il carnefice
lavavasi le mani dopo la esecuzione capitale.
I consiglieri venivano in un primo tempo
scelti dai Cancellieri su una lista di trenta soggetti scelti fra le persone più oneste e
ricche del paese, poi si procedette col sistema a voce, ma anche questo non
diede i risultati sperati e così si fece l'elezione con scheda posta in urna alla
presenza del Podestà e con l'elezione a suon di tromba pubblicata allo albo
pretorio. Ad elezione avvenuta, i Consiglieri nominavano due Consoli
ed i Credenzieri, che avevano il compito di consultare sulle cose pubbliche e la loro ricompensa era una cena a fine mandato. I Consiglieri
nominavano pure il Podestà e lo potevano anche, per gravi ragioni, destituire;
facevano eseguire le sentenze, emanavano leggi e ne abrogavano altre.
Il Vescovo di Novara godeva
sovranità spirituale, ma quando tentava di intromettersi in quella temporale trovava i sorisesi pronti a contrastargli
il passo, tanto che nel 1560, passando Soriso sotto il conte
Federico Borromeo e cedendo Soriso con la Riviera al Cardinal Serbellone, si ritenne
utile ribadire il concetto col seguente atto rogito Decazinis del 24 aprile:
I - La terra di Soriso non sia sottoposta in modo alcuno al giudice
della terra di Gozzano, né ad altri giudici della Riviera, anzi sia separata
da
Gozzano e sua plebe ed abbia il giudice separato, qual si elegga da detti uomini, e si conferma per lo Ill. sig. Conte alla forma dei privilegi concessi per lo Rev. Sig.
Cardinal Morone, quali si devono eseguire a puntino.
II - La
detta terra e uomini di Soriso non siano tenuti a
contribuzione alcuna tanto
alla Rocca di Arona quanto all'Isola ed ad altre fortezze fatte, e che essi
faranno per la sua Signoria Ill.; come sono stati esentati per lo passato, siano
anche per lo avvenire in perpetuo.
Sotto questi patti gli uomini di
Soriso prestarono giuramento
di fedeltà, obbedienza ed omaggio al nuovo loro signore Conte Carlo Borromeo,
presidente a vita della loro piccola Repubblica.
* Si tratta
della famosa cera (candele) offerta alla basilica di San Gaudenzio nella misura
di quattro libbre annue. ** Con
Gargallo, cioè Gargallone. Da notare che non è il Gargallone che viene assorbito, ma è il Soriso
superiore che viene unito all'inferiore con Gargallo,
pur mantenendo gli uffici al superiore. *** Ben più
crude erano le leggi novaresi, come dice il Morbio: ...amputazione di
una mano per furto; se poi la somma derubata era di qualche rilievo, il delinquente
veniva privato di un occhio (in certi casi ambedue), esposto alla berlina ed
impiccato. Alla moglie, ai figli ed ai domestici era lecito rompere
loro le ossa;
pagando cento lire imperiali potevano accecare altrui, recidergli il naso o le orecchie.
La moglie adultera veniva abbruciata viva... **** Nel 1965, durante la posa della
tubatura centrale del termosifone nei locali del piano terreno del vecchio
fabbricato municipale, coperta dalla muratura prospicente alla piazza, fu rinvenuta
una colonna rotonda di granito che denuncia la probabile esistenza di
porticato lungo la costruzione oppure di un portone di passaggio per uscire alla
parte opposta. Siccome se n'è trovata una seconda
murata, l'eventuale presenza di altre dovrebbe collocarsi lungo la muratura.