REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA
PARTE
PRIMA PALERMO -
VENERDÌ 16 MARZO 2001 - N. 11
SUPPLEMENTO ORDINARIO
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 23 febbraio 2001
Approvazione del Piano territoriale
paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di
antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio
1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, che abroga e sostituisce le leggi 29 giugno 1939, n.
1497 e 8 agosto 1985, n. 431, sulla protezione delle bellezze naturali e
panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato
con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto il decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo n. 368/98;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al
Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e
l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visti i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976, n. 687 del 17
marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 giugno 1979 e n. 689 del 17
marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 28 luglio 1979, con i quali è stato dichiarato di notevole interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di
Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di Lipari,
Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori;
Visto il decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995, con il quale
l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di
Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è
stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Messina, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del
piano territoriale paesistico;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita
per un triennio la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del
regolamento approvato con R.D. n. 1357/40;
Visto il decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, registrato il 7 luglio 1999 al n.
1798, con il quale è stata ricostituita, per un biennio, la speciale
commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con
R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato
regionale beni culturali ed ambientali in merito all'approvazione del P.T.P.
delle isole Eolie;
Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio 2000, con i
quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione
suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Esaminato il Piano territoriale paesistico del territorio delle isole Eolie,
redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e
dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Messina, all'uopo autorizzata dall'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tramite
il decreto n. 7508 del 21 dicembre 1993;
Visto il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la speciale
commissione ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano
territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi
compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate
dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel
suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo dei comuni di Leni,
Lipari, Malfa e S. Marina di Salina e depositato insieme agli elaborati del
Piano territoriale paesistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il
periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che
richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente
dal 9 giugno 1997 al 9 settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal
10 giugno 1997 al 10 settembre 1997 (Malfa), come si evince dalle conformi
certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei
termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e trasmessi dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con note n. 6160
del 16 settembre 1998 e n. 6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare:
ISOLA DI LIPARI […]
ISOLA DI FILICUDI […]
ISOLA DI PANAREA […]
ISOLA DI VULCANO […]
ISOLA DI
STROMBOLI
120) Opposizione proposta da Associazione pro
Stromboli
L'associazione propone alcune modifiche alle previsioni del Piano territoriale paesistico,
atte a migliorare la salvaguardia dei beni ambientali di Stromboli, ed in
particolare:
- le dune costiere in località Scari, dal cono di Petrazzi fino a Punta
Lena, andrebbero inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni culturali
geomorfologici post eruttivi (TI);
- la cava di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza) andrebbe
inserita nel regime TO1;
- il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m. 100, al
fine di includere una parte dei terrazzamenti in pietra lavica, nonché alcune
grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio cimitero di Stromboli;
- il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici
dell'ex mulino a vapore;
- il campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul terreno
dell'attuale discarica R.S.U.;
L'associazione chiede inoltre che il progetto per la costruzione del porto a
Secche di Lazzaro venga totalmente rivisto, in considerazione:
- del forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di
fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della
frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la
realizzazione di qualsiasi strada;
- della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo il
percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze
geologiche peculiari che lo propongono come primo sentiero geologico delle
isole Eolie;
- del degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa di
Secche di Lazzaro: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente
quattro archi sottomarini in roccia vulcanica scavati nel mare antistante le
Secche di Lazzaro.
121) Opposizione proposta da Cutroni Gaeteno Rosario -
Area confinante con via Vittorio Emanuele
Il ricorrente, considerato che il terreno di sua proprietà
è ubicato in una zona prevalentemente edificata e non presenta emergenze
significative dal punto di vista paesaggistico, chiede la riclassificazione
dell'am-bito identificato come MA3, che, nell'attuale assetto, arreca
pregiudizio allo sviluppo socio economico dell'intera zona.
122) Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via
Picone
Il ricorrente ritiene che il piano sia viziato in quanto non corrisponde alla
realtà dei luoghi.
Infatti esso è stato redatto con l'ausilio di vecchie mappe catastali non
aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti delle numerose
costruzioni che sono sorte nel corso degli anni: in particolare, l'ambito
identificato come MA3, che ha in realtà le stesse caratteristiche di quello
classificato MA1, viene rappresentato libero da costruzioni, mentre nella
realtà è occupato da corpi di fabbrica e dalle relative pertinenze. Inoltre gli
elaborati grafici sono insufficienti e le carte di analisi sono assolutamente
indefinibili.
123) Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli
- Località Piscità.
Si rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non è possibile prevedere
alcuna espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della
zona, nella quale l'opponente, da oltre 50 anni svolge attività ricettiva, e si
chiede che nella zona di Piscità sia previsto un minimo di adeguamento
strutturale, anche mediante aumenti volumetrici limitati (aumento impianti
igienici, varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di handicap).
124) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato
regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro
L'associazione chiede di modificare l'art. 19 dei R.N. e di eliminare l'ultimo
comma che così recita: "E' ammesso esclusivamente ripristino ed
adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo di alaggio di Lazzaro e
l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello scalo di alaggio con un pontile su
pali per garantire un approdo completamente... per le esigenze degli abitanti,
nonché del vivere civile".
Infatti andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la costruzione
del porto a Secche di Lazzaro, che presenta numerose controindicazioni, quali:
- il forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di
fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione
di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la
realizzazione di qualsiasi strada;
- la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso del
sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari
che lo propongono come 1° sentiero geologico delle isole Eolie;
- il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa di
Secche di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondità: la costruzione del
pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia
vulcanica nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
Secondo l'associazione il P.T.P. dovrebbe introdurre un chiaro divieto a
realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza l'art. 19 dei R.N.
(TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente riscritto. Le giuste istanze
dei residenti di Ginostra dovrebbero essere soddisfate, secondo Legambiente:
- con la costruzione di un attracco per motonavi o aliscafi nell'attuale
zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale soluzione creerebbe
minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido utilizzo in caso di
evacuazione veloce;
- ovvero con la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o approdo
in cemento in favore di un pontile galleggiante o un eliporto;
- ovvero ancora con l'istituzione di un servizio costante di collegamento
tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante battelli-navetta all
waether ship in grado di affrontare qualunque intensità del mare.
125) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato
regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro
L'associazione produce un documento, in cui sono sinteticamente riassunte le
osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione di un attracco in
località Secche di Lazzaro, in calce al quale sono apposte n. 839 firme, e
altro documento, di analogo contenuto, al quale sono apposte 1148 firme tra
residenti, abitanti ospiti a Ginostra e Amici di Ginostra.
Altro documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra, porta in
calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme), ordine regionale dei
geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme), dipartimento scienze
ambientali dell'università de L'Aquila (25 firme), dipartimento scienze geologiche
Roma Tre (11 firme), circolo giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici
(8 firme).
126) Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Località
Scari.
Secondo il ricorrente, l'area di sua proprietà, nella quale egli intende realizzare
una struttura turistico - ricettiva, il cui progetto rientra nel Patto
territoriale delle isole Eolie, non presenta una valenza tale da giustificare
la classificazione MA1, che comporta il divieto di qualsiasi espansione
urbanistica, in aperto contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona
e la necessaria espansione urbanistica della zona che si presta naturalmente a
questa utilizzazione, essendo fornita di tutti i servizi primari e secondari
necessari per lo sviluppo del centro urbano, in considerazione anche della
vicinanza della zona all'abitato di Stromboli e della carenza di altre zone
libere da adibire allo sviluppo turistico ricettivo e/o a quello
residenziale-turistico.
127) Opposizione proposta da Russo Gaetano - Località
Fico Grande - Piscità
Secondo il ricorrente l'area di sua proprietà non presenta una valenza tale da
giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal P.T.P., che preclude
qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica
della zona, che appare vocata alla necessaria espansione urbanistica di
Stromboli, in quanto è fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari
per lo sviluppo del centro urbano. Inoltre le censurate disposizioni
relegherebbero quest'area ad una funzione marginale di uso agricolo, tra
l'altro impossibile se, come voluto dal piano paesistico, dovesse essere
vietata la realizzazione di nuovi volumi.
128) Opposizione proposta da Sangiovanni Renata -
Località Scari.
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126.
129) Opposizione proposta da SIGEA - Società italiana
di geologia ambientale - Località Secche di Lazzaro
L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un porto di 4ª
categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19 (TS1) delle norme di
attuazione del Piano territoriale paesistico. Il tutto per le motivazioni
esposte ai punti 124 e 125.
ISOLA DI SALINA - Comune di Leni […]
ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA […]
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami,
opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere
della speciale Commissione di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso nella seduta del 14 novembre 2000, il cui
verbale, insieme a quelli delle sedute precedenti, tenute il 17 febbraio 2000,
il 13 luglio 2000, il 26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000,
si allega al presente atto sub. B;
Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro
contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto
mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:
- nel documento prodotto dal comune di Lipari all'Assessorato Regionale
dei beni culturali ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8 ottobre 1996;
- nell'incontro con il responsabile scientifico del piano paesistico,
avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari il 20 giugno 1997;
- nell'incontro che il comune di Lipari ha curato presso l'Assessorato
regionale anzidetto il 13 novembre 1997;
- nella conferenza di servizi tenutasi presso la Direzione regionale dei
beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999;
- nella riunione operativa tenutasi presso la prefettura di Messina il 20
giugno 2000;
- nell'audizione effettuata dalla anzidetta speciale Commissione nella
seduta del 27 luglio 2000.
Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei
cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come
postulato dalla Direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313, senza che
occorra quindi procedere ad indire apposita inchiesta pubblica,
facoltativamente prevista, per la medesima finalità, dall'art. 141, secondo
comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
Ritenuto anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione di cui
all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni
presentate avverso il P.T.P. delle isole Eolie, e ciò per le seguenti ragioni:
a) […]
b) […]
c) […]
d) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83,
86, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 127,
128, 131, 132, 135, 138, 145, non può condividersi l'assunto, esposto in tali
opposizioni, secondo cui il degrado in cui si trovano alcuni comparti delle
isole e la presenza di interventi edilizi compromettono l'interesse ambientale
delle isole stesse e legittimano l'incontrollata proliferazione di ulteriori
realizzazioni edilizie. Resta al contrario pienamente confermato il rilevante
interesse pubblico della pianificazione paesaggistica delle Eolie e, in
particolare, la piena corrispondenza delle contestate previsioni alla funzione
pubblica ad esse assegnata dalla legge.
Una delle principali cause della riduzione della biodiversita sul nostro
pianeta è proprio rappresentata dall'antropizzazione e da tutte le attività ad
essa connesse, il cui impatto si è tradotto nel degrado del patrimonio
ambientale. Il prelievo indiscriminato delle risorse naturali per la produzione
di merci e di energia, la realizzazione di infrastrutture di servizio e di
trasporto effettuata sulla base di logiche che ignoravano l'ambiente, la
pianificazione del territorio fatta senza rispetto per le risorse naturali e
per la biodiversità, l'enorme produzione di rifiuti di ogni genere, hanno
contribuito a ridurre fortemente il numero delle specie animali, vegetali e
microbiche.
L'individuazione di aree particolarmente ricche di biodiversità o
particolarmente fragili, da sottoporre a normativa di protezione, è certamente
un'iniziativa indispensabile, anche se di per sé non sufficiente a garantire la
conservazione del patrimonio ambientale, perché l'inquinamento non conosce
frontiere e sulle ali del vento e delle correnti delle acque si trasferisce
anche là dove non viene prodotto. Pertanto, accanto a disposizioni specifiche
per particolari aree, va attuata una politica globale per la conservazione
della biodiversità su tutto il territorio, attraverso il controllo delle
politiche territoriali, dei piani di settore (urbanistici, paesistici ecc.),
della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di servizio e di
trasporto, delle tecnologie adottate per la produzione di servizi, perché
vengano attuati nel rispetto del principio della conservazione della
biodiversità
Al fine di tutelare la salute dell'uomo, l'integrità della flora e della fauna
e degli ecosistemi, il paesaggio, il suolo, le risorse idriche e l'aria,
occorre quindi un'attenzione rinnovata per i caratteri salienti del territorio
e per le regole che essi impongono. Non può condividersi infatti quanto
osservato da alcuni (cfr. opposizione sub. 46), e cioè che la realizzazione di
nuove strutture nel territorio consenta il controllo delle risorse ambientali,
contribuendo invece ad aumentare una presenza antropica disordinata,
incompatibile con le valenze naturalistiche delle isole.
Tra queste ultime, certamente prioritaria è quella vulcanica.
Al contrario di quanto osservato in alcune opposizioni (cfr. in particolare,
quelle sub. 17, 29, 30, 31, 33, 35 e 36), il P.T.P. ha correttamente
individuato nel vulcanismo l'elemento caratterizzante il paesaggio eoliano e
nella sua conservazione il fondamento delle azioni di tutela.
Vincenzo Cabianca, progettista e responsabile scientifico del Piano, è non solo
uno dei massimi conoscitori dei beni culturali territoriali eoliani e della
loro componente geovulcanologica, ma è soprattutto il promotore della
conoscenza di questo patrimonio da parte della comunità scientifica
internazionale.
A lui si deve, tra l'altro, l'inserimento delle Eolie nell'elenco dei Beni da
considerarsi Patrimonio culturale dell'umanità (Heritage List - UNESCO), che
significativamente è stato motivato proprio dall'importanza internazionale per
la vulcanologia rivestita dall'arcipelago.
Cabianca ha così sintetizzato la rilevanza scientifica dell'arco vulcanico
eoliano e la stretta interrelazione tra questo paesaggio strutturale, la storia
e le strategie di salvaguardia e valorizzazione delle isole.
"Le Eolie hanno un valore straordinario nel campo della vulcanologia.
La loro identità è quella di un arco vulcanico con emergenze insulari: da
questo punto di vista, le Eolie, per quanto riguarda i tipi di attività
esplosiva, surge, etc., possono essere paragonate all'arco attivo Egeico (Kos,,
Nysidos, Yali, Santorini-Thera, Milos, Methana); alcune forme vulcaniche
tipiche delle Eolie, come il Gran Cratere della Fossa a Vulcano o Pollara a
Salina presentano analogie con alcuni vulcani delle Galapagos, mentre Stromboli
ha analogie morfologiche con il Piton de la Fournaise dell'Oceano Indiano. Le
Eolie, sommità insulari di un arco vulcanico emergente dal mare Tirreno, al
centro del Mediterraneo, sono inoltre affini, come genesi, all'arco insulare
pacifico di cui fa parte il Giappone. Quello che le rende uniche è che questo
arco insulare giovanissimo, arcuatissimo, che nasce da una subduzione della
placca africana, ha tutte le caratteristiche tipo-morfologiche ed eruttive dei
grandi archi, ma le produce entro un piccolo areale perché l'energia eruttiva è
contenuta e tutto il processo è confinato e studiabile nel breve sviluppo aereo
e subaereo dell'arco stesso.
A ciò si accompagnano delle specificità straordinarie (curvatura, inclinazione,
energia, aree di caduta, attività stromboliana preesistente, etc.). Mentre la
zolla pacifica è subdotta dolcemente da quella asiatica che la ricopre
lentamente migrando verso oriente, nel caso delle Eolie è la micro-zolla
Adriatica-Jonica ad andare in rapida subduzione sotto la zolla Tirrenica, con
un piano di Benhoff quasi verticale, in un quadro geodinamico altamente
configurante.
La subduzione dà luogo ad epicentri sismici a varie profondità, genera con
grande frequenza terremoti profondi, ma genera anche la formazione e la
singolarità di un arco magmatico con vulcanismo esplosivo correlato che dà
luogo a manifestazioni e forme straordinarie, oggetto di grande impegno
interpretativo da parte del mondo scientifico.
Quando gli apparati vulcanici dell'arco emergono dal mare, danno luogo alle
isole vulcaniche dell'arco insulare eoliano.
Le risorse prodotte dai vulcani, in particolare l'ossidiana, hanno fatto di
queste isole il baricentro minerario-industriale del Mediterraneo nella
preistoria, in epoca precedente alla scoperta dei metalli.
Dopo lo sviluppo della metallotecnica, questa risorsa ha finito di avere valore
ed è stata sostituita nel tempo. Zolfo, allume, pomice, cioè ancora prodotti
vulcanici, hanno continuato a dare sostegno e vita economica alle esportazioni
oliane.
Greci, cartaginesi, romani, corsari, arabi, mussulmani, francesi, spagnoli,
inglesi, hanno combattuto nei mari delle Eolie per il possesso della loro
preziosa posizione strategica.
Dalle sommità dei vulcani, vedette in osservazione continua, cercavano di
percepire qualsiasi segno di rischio prima che fosse troppo tardi per salvare
la vita degli Eoliani, tra un terremoto e l'altro, tra il racconto di una
eruzione ed una interpretazione fantastica con severe divinità antropomorfe e
anime di morti dietro le fiamme.
Le popolazioni, sempre minacciate dai pirati e dalle occupazioni delle varie
potenze in lotta, in una costante percezione del rischio hanno sviluppato una
cultura endemica ed un prudente, quanto straordinario, ciclo autarchico.
L'economia agraria ha esportato capperi, famose uve secche e vini pregiatissimi,
in particolare la Malvasia, e ha prodotto modelli insediativi autarchici,
razionali, di altissimo interesse urbanistico.
Le Eolie sono entrate nella leggenda a partire dall'Odissea. I loro vulcani
hanno ospitato l'officina di Efesto e Vulcano, dei Dio dei vulcani della
mitologia greca e romana; successivamente hanno ospitato le anime del
purgatorio della religione cristiana, mentre nelle tombe si accompagnava la
morte, con le maschere teatrali fittili, segno e senso della vita come teatro; poi
l'insularità e la centralità nel Tirreno ne hanno fatto un luogo strategico
altamente conteso, poi ancora l'insularità sommata all'isolamento, al rischio
dei terremoti, dei vulcani, e al rischio dei pirati, alla rarità dell'acqua,
componente prima della vita sulla terra, ne hanno fatto luoghi di esilio,
penitenziari, carceri politici: una serie di rischi ben percepiti che hanno
reso severi i volti quasi a mostrare la coscienza della precarietà continua.
Dopo la guerra mondiale l'esotismo delle forme di un arco insulare vulcanico,
di un arcipelago abbandonato, ne hanno fatto uno dei gioielli del turismo prima
francese, poi sempre meno internazionale e sempre più italiano di massa, con
recuperi stagionali di internazionalità.
Il contemporaneo fiorire di eccezionali ricerche e studi archeologici, la
condizione intatta delle stratigrafie dovute alle coperture dei resti di ogni
distruzione operate da parte degli invasori, da parte delle polveri delle
piroclastiti dei vulcani portate dal vento tra un insediamento umano ed il
successivo, ne hanno fatto la matrice della datazione della preistoria del
Mediterraneo.
La trasformazione dell'intera acropoli da castello-prigione in castello delle
scienze e museo eoliano, prima archeologico, poi vulcanologico ed oggi sempre
più politematico della cultura eoliana con il suo vasto e impegnativo apparato
didattico, ne hanno fatto una sede privilegiata della museologia e della
museografia italiana.
L'eccezionale sviluppo degli studi di Scienze della Terra e dei Vulcani
dell'arco magmatico, hanno fatto delle Eolie il gioiello della scienza
italiana, nel momento in cui gli altissimi costi della ricerca di base nel
campo della fisica nucleare hanno ridotto le nostre possibilità di protagonismo
in quel settore.
L'interpretazione progressiva della geodinamica dei Tirreno, la tettonica a
zolle, le forme dell'arco, tre vulcani attivi - Stromboli, Vulcano, Lipari -
sia pure con ritmi diversi, ne hanno fatto il laboratorio scientifico dei
prestigiosi CNR e GNV italiani, con implicazioni di vaste collaborazioni
internazionali.
L'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria ha pubblicato alla fine dell'ottocento,
otto volumi sulle isole con duecentosettantasei xilografie, prezioso documento
della situazione e della vita a quella data. L'editoria intelligente ha oggi
portato dalle corti e dalle biblioteche specialistiche tutte le opere
scientifiche e letterarie nelle librerie, in. vendita al pubblico, trasformando
le isole in centri di diffusione della cultura.
Queste sono diventate le nuove miniere eoliane, che non consumano fisicamente
le risorse, anzi ne valorizzano la componente immateriale sotto forma di
conoscenza e diffusione delle conoscenze umanistiche e scientifiche.
Quello che era il terrore della collera degli Dei, prima pagani, poi cristiani,
si è trasformato in consapevole percezione, poi coscienza, poi conoscenza del
rischio, un rischio non più fatale ma sempre meglio conosciuto nelle site
cause, nei suoi modi, componenti, effetti, cicli, tempi, limiti d'incertezza.
Ma la percezione del rischio e delle possibili difese razionali, affianca
collateralmente ai vulcani, ai terremoti, al rischio, il grande monumento
intellettuale dell'interpretazione e conoscenza della tettonica, della
geodinamica, del vulcanismo, delle forme consolidate dei prodotti eruttivi che
costituiscono il paesaggio strutturale eoliano e quello che la storia umana ha
prodotto in questo contesto.
Questo paesaggio strutturale, da sistema di manifestazioni evolutive
configuranti della crosta terrestre sulla cui superficie la natura e l'uomo
hanno scritto la loro storia in forme connotanti, diviene sistema nelle
proposizioni del Piano paesistico dei beni culturali; diviene conoscenza,
formalizzata e trasmessa, di forme-valori interpretate nella loro genesi, nella
loro dinamica, nella loro morfologia e tipologia, negli esiti di ricchezza di
cultura scientifica e di ricchezza umanistica di cultura materiale ed
ideologica, in una simbiosi eccezionale tra scienze umane e della
natura...".
Al contrario di quanto eccepito dagli opponenti , le disposizioni del Piano
paesistico sono del tutto adeguate alla rilevanza del fenomeno vulcanico per le
isole Eolie.
Non si può sottacere, a questo riguardo, la significativa ricaduta che potrebbe
avere per le Eolie la realizzazione di un parco vulcanologico, auspicata dal
P.T.P. e che si ritiene proposta meritevole di adeguata considerazione e
sviluppo ad opera di futuri specifici stru menti.
Va tra l'altro rimarcato che la mancata adozione del P.R.G. di Lipari è un
elemento che rafforza ulteriormente l'esigenza di pianificare le azioni di
salvaguardia dei beni paesaggistici mediante il P.T.P. Per quanto i due
strumenti assolvano finalità proprie e non cumulabili, l'assenza dello
strumento urbanistico determina infatti una lacuna quanto mai nociva per la
gestione del territorio e per la tutela delle sue molteplici valenze (così,
Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 1179).
Per le superiori argomentazioni, le osservazioni suddette non sono accolte;
e) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 10, 16, 22, 31, 39,
44, 46, 57, 69, 80, 88, 90, 92, 96, 100, 101, 103, 105, 109, 126, 141 e 145,
nella parte in cui si rappresenta che le previsioni del P.T.P. non tengono
conto delle progettazioni inserite nel patto territoriale delle isole Eolie e
anzi ne precludono la realizzazione, non si ritiene che tali argomenti inficino
la validità delle previsioni del Piano paesistico.
In nessuna parte è infatti detto, né può essere altrimenti sostenuto, come e in
che modo il patto territoriale possa derogare alla previsioni di un piano
paesistico.
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamento inducono invece a ritenere il
contrario, così come è dato evincere, in particolare, dal contenuto della
circolare del Presidente della Regione siciliana n. 1/V del 2 settembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10
settembre 1999 che richiede anzi, tra i presupposti dei patti territoriali, la
loro conformità alla pianificazione paesistica: "gli strumenti di
programmazione negoziata devono essere coerenti con gli strumenti della
programmazione regionale (DPEF, Linee Guida del Piano paesistico regionale) e
gli strumenti della programmazione negoziale e comunitaria e devono rispettare
i principi e le regole della sostenibilità ambientale secondo quanto previsto
dalla delibera C.I.P.E. 28 dicembre 1993".
Con circolare n. 2/2000, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente,
nel fornire ai comuni siciliani indirizzi per la formazione degli strumenti
urbanistici generali e attuativi nell'intento di "...approfittare di ogni
livello di pianificazione per prevenire al riordino e alla riqualificazione del
territorio regionale...", ha tra l'altro sottolineato, tra gli elementi
innovativi culturali e tecnici che devono essere contenuti nella pianificazione
locale, la presenza delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale approvate nel maggio del 1999 e ha stabilito che le prescrizioni
delle linee guida debbono considerarsi come sovraordinate e debbono pertanto
essere dai P.R.G., con l'avvertenza che la puntuale individuazione dei
caratteri invarianti del territorio comunale - e cioè delle risorse culturali,
territoriali e ambientali - è demandata in sede di formazione dei piani
paesistici.
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima,
quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale
natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale
quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per
svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di
disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e
ambientale.
In assenza di deroghe o di procedure assimilate, la formazione e l'approvazione
del patto territoriale deve quindi tenere conto delle disposizioni del Piano
paesistico;
f) […]
h) […]
i) quanto ai motivi di censura contenuti nelle osservazioni
elencate sub. 8, 39, 87, 91, 92, 123, 126, 128, 132, 134, 135, 141 e 142,
incentrate sulla preclusione posta dal P.T.P. a uno sviluppo turistico delle
isole, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, ritiene che le disposizioni
del P.T.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle
attività legate alle risorse ambientali largamente presenti nell'arcipelago.
Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui esercizio non
legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato
sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi
considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare
compromissione.
L'arcipelago eoliano , a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente,
manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di
una pianificazione equilibrata ed accurata del territorio.
Salina (26,8 kmq.), ad esempio, ha una lunga tradizione di coltivazioni
agricole (sopratutto vino e capperi) che è stata però abbandonata o comunque
trascurata negli ultimi decenni a causa di un processo considerevole di
emigrazione. Oggi il 43% delle aree agricole sono abbandonate (senza tenere in
considerazione i terreni coltivabili devastati).
Vulcano (21 kmq.) era quasi completamente disabitata fino ai primi anni del
secolo; recentemente è stata caratterizzata da un sviluppo veloce e caotico nel
quale ha giocato un ruolo chiave il richiamo turistico esercitato sopratutto
verso l'estero. A Vulcano il 68% delle aree agricole sono state abbandonate
(senza tenere in considerazione i terreni coltivabili ormai cementificati).
E' questo il riflesso negativo del successo turistico delle Eolie, che sotto
altro verso ha certamente contribuito in termini sostanziali alla crescita
socioeconomica della popolazione residente.
Sfortunatamente, il fenomeno turistico nelle isole ha caratteri marcati di
stagionalità, il che comporta un utilizzo assai pesante delle risorse naturali
ed umane circoscritto a un periodo molto corto di tempo, mentre nei mesi
restanti gli alloggi e le altre strutture pubbliche rimangono pressoché
abbandonati. Nell'esame dei flussi turistici che attualmente interessano le
isole è necessario capire quanto sarebbe desiderabile una politica che miri ad
aumentare tale tendenza e se questo particolare modello di sviluppo possa
danneggiare (o, peggio, distruggere) le attrattive dell'isola. In questo caso
il turismo perderebbe infatti ogni possibilità di consolidarsi e si
manifesterebbero effetti imprevedibili e non voluti.
Le isole minori italiane abitate sono 37, distribuite in 36 comuni, 11 province
e 6 regioni. I residenti stabili sono circa 200.000, ma ad essi vanno aggiunte
circa 20 milioni di presenze turistiche annue poiché quasi tutte le piccole
isole hanno individuato nel turismo di massa stagionale una fonte di reddito
consistente e apparentemente facile. Basti pensare che la percentuale media di
addetti al turismo è passata dal 15% del 1971 al 19% del 1981, al 24% del 1991
e in 6 isole ha già superato il 30%. Questa realtà determina un radicale
cambiamento, determinato dalle reazioni spontanee delle popolazioni residenti
alle preesistenti condizioni di isolamento geografico, marginalità
socioeconomica e abbandono del territorio, e, come si è visto, rischia di
compromettere le stesse ragioni dell'affermazione turistica delle isole.
Tra le conseguenze di questo stravolgimento è possibile ipotizzare un riassetto
economico (e certamente non nel segno di un'ulteriore ricchezza) di tutte le
attività collegate al turismo, oltre al pregiudizio per ogni tipo di
pianificazione durevole e sostenibile, tendente ad assicurare l'equilibrio tra
la conservazione dei beni naturali e culturali e la logica del profitto.
E' indubbio, a questo riguardo, che le strategie politiche che mirano ad
aumentare o deprimere la domanda turistica debbono tenere in considerazione le
esigenze sia dell'ambiente naturale sia degli isolani, risolvendo ogni
ipotizzabile conflitto anche tenendo presenti le aspettative delle future
generazioni e, quindi, la necessità di determinare processi di crescita
sociale-economica che favoriscano una migliore qualità di vita.
Né va dimenticato che le ricerche effettuate hanno mostrato che le
caratteristiche della forte valenza turistica delle isole Eolie sono
principalmente da ricercarsi proprio nelle loro bellezze naturali e
panoramiche.
Occorre allora determinare le condizioni per l'affermazione di un turismo
alternativo che possa prevenire danni seri ambientali e migliorare anche
l'arricchimento culturale, mantenendo le cognizioni, le abilità manuali, i
valori tradizionali e in ultima analisi lo stile di vita della popolazione
locale, esente dalle compromissioni che derivano da modelli educativi estranei
alla realtà in digena.
Se i contenuti culturali, storici, sociali ed educativi di ambienti piccoli e
fragili tendono a far privilegiare il turismo alternativo, si richiede che
tutte le discipline e le politiche rivolte a questo specifico obiettivo
assicurino che le attività turistiche e quelle indotte siano svolte all'interno
di livelli ambientalmente sostenibili.
L'ecoturismo, nel modello prefigurato dal Piano paesistico, e cioè nella forma
di un turismo rivolto alla storia naturale, è diventato un campo di primario
interesse tanto per le ricerche ecologiche quanto per quelle economiche.
Il termine è stato di solito adoperato tra quelle caratteristiche che valgono a
definire il così detto turismo alternativo in contrasto col tradizionale
turismo di massa, considerato sempre più spesso come un modello sbagliato e
pericoloso di sviluppo economico.
Non c'è dubbio che delle aree come le isole minori, aventi economie deboli,
pesantemente tributarie del continente per tutte le loro necessità , sono
tentate di riferirsi a questo secondo tipo di sviluppo, il quale però, almeno a
lungo andare, è destinato ad essere l'approccio peggiore verso forme
sostenibili di crescita sociale.
Infatti, un turismo senza restrizioni prima o poi distrugge in modo definitivo
le risorse che dovrebbe aiutare a proteggere. Nella ricerca dei quattro
elementi di base necessari allo sviluppo del turismo (competitività economica,
infrastrutture adeguate, buona accessibilità, marketing aggressivo), non va
dimenticato che la formula per un'industria del turismo durevole implica il
mantenimento di ciò che interessa e stimola veramente i visitatori.
E' il patrimonio naturalistico e paesaggistico delle isole, di rilevante
importanza scientifica, a rappresentare il principale motivo di richiamo
turistico. Indagini campionarie mirate a questo specifico aspetto hanno
dimostrato che oltre il 50% delle presenze turistiche su una isola-tipo è
riconducibile all'immagine dell'isola considerata come luogo incontaminato, in
cui è ancora possibile il contatto diretto con fenomeni e ritmi stagionali non
intaccati dalla civilizzazione (Giavelli e Rossi, 1990).
D'altra parte il cosiddetto turismo verde è in netto aumento in tutto il mondo
occidentale: le comunità naturali e il paesaggio caratteristici delle piccole
isole vanno dunque protetti mediante specifiche e accorte politiche gestionali.
Non va sottaciuto che il tumultuoso sviluppo turistico delle piccole isole è
sottoposto alle imprevedibili fluttuazioni della domanda sul mercato turistico
internazionale, il che richiede di affiancare a quella turistica altre
attività, di volta in volta diverse, ma modernamente intese e gestite, da
pianificare a lungo termine, poiché lo sviluppo è duraturo (o sostenibile) non
solo quando si basa su un accorto sfruttamento di più risorse, ma anche - e
soprattutto - se rispetta l'ambiente sul piano naturalistico e culturale (Rossi
e Giavelli, 1989).
Il Piano paesistico a questo riguardo non si limita a prendere atto dei
processi in corso nelle isole Eolie, ma cerca di prospettare dei rimedi alle
conseguenze a medio termine di uno sviluppo accelerato basato sull'unica
risorsa del turismo e in particolare all'abbandono dei coltivi, fornendo alle
comunità locali idee ed innovazioni per recuperare il passato e promuovere un
futuro caratterizzato dalla utilizzazione di più risorse (agricoltura, turismo,
ecc.)
Da questo punto di vista, l'attivazione di facoltà e aspettative previste in
via generale (tra cui, come osservato nell'osservazione sub. 92, dall'art. 36
della legge regionale n. 37/85), deve tenere conto di quanto invece risulta
specificatamente ammesso dalla necessità di salvaguardare un sistema
paesaggistico di considerevole rilevanza pubblica quale è quello eoliano.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di
accoglimento;
k) per le stesse ragioni, non sono accoglibili le osservazioni elencate
sub. 10, 11, 12, 13, 20, 36, 42, 55, 74, 87, 89, 96, 97, 99, 100, 105, 107,
108, 109, 113, 118, 127, 131, 134 e 146, nella parte in cui censurano il P.T.P.
che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe
l'esercizio dell'attività agricola e di quella vitivinicola in particolare. In
realtà, è assolutamente indimostrato che tali attività, il cui sviluppo il
piano intende promuovere nelle aree a ciò votate , debbono passare attraverso la
realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori paesistici
del territorio in cui esse si inseriscono.
Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto
l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico
riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette
e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario ( Corte
costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che è un bene
fruibile dalla collettività e dai singoli.
In conformità a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo
modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area
agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina
della attività che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni
ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono.
L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in sé come conservazione
del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati
equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne
consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.
Ne discende che tale disciplina non può essere affidata, caso per caso, alla
incontrollata discrezionalità dell'Autorità amministrativa competente, ma i
suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale;
essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle
analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesistici obbligatori,
riguardano il territorio extraurbano:
l) […]
m) […]
n) […]
o) […]
p) […]
q) […]
r) […]
s) […]
t) […]
u) […]
v) […]
w) quanto all'osservazione sub. 120, contenente la proposta di alcune
modifiche da apportare ai regimi normativi riguardanti l'isola di Stromboli, si
rileva che le esigenze di conservazione delle dune costiere a Scari, nell'isola
di Stromboli, sono risolte dal fatto che tali ambienti naturali insistono
nell'area di rispetto della costa, prevista dall'art. 15, lett. a), della legge
regionale n. 78/76; mentre è compito dello strumento urbanistico quello di
individuare l'area dove realizzare il campo di calcio. Analogamente, i livelli
di progettazione esecutiva richiesti dalla legge avranno il compito di
individuare l'esatta allocazione del visitors center di Punta Lena.
In tal senso, non si ritiene che i suggerimenti esposti nell'osservazione
richiedono modifiche al P.T.P. delle isole Eolie;
x) […]
y) […]
z) […]
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi
contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
A) […]
B) […]
C) […]
D) […]
E) […]
F) […]
G) […]
H) […]
I) […]
K) […]
L) […]
M) […]
N) […]
O) […]
P) […]
Q) con riferimento alla opposizione elencata al punto 120, appaiono meritevoli
di accoglimento, sulla base degli atti, le osservazioni miranti a comprendere
in ambito TO1, piuttosto che MA1, la cava di lapillo in contrada Petrazzi;
nonché a spostare sulla isoipsa di m.100 il limite dell'ambito TO1, al fine di
includere in quell'ambito elementi di interesse etnoantropologico, testimoniale
e archeologico;
R) […]
S) quanto alle osservazioni sub. 120, 124, 125 e 129, che prendono in esame le
prescrizioni del P.T.P. riguardanti la realizzazione di un approdo marittimo a
servizio dell'abitato di Ginostra a Stromboli, proponendo valide soluzioni
alternative, si deve sottolineare che il progetto di nuovo approdo a Punta
Secche di Lazzaro e di costruzione di una nuova strada di collegamento con il
centro esistente appare di impatto eccessivamente oneroso per le
caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche dei siti investiti.
I relativi progetti sembrano inoltre in contrasto con le esigenze di protezione
civile e di tutela sismo-vulcanologica, che vanno assunte come criterio
discriminante di ogni azione che incide sul patrimonio territoriale e culturale
del sito di Ginostra (oltre che dell'intero arcipelago eoliano).
Tra le soluzioni alternative prospettate per il suddetto miglioramento la più
convincente e coerente, rispetto al quadro ambientale prospettato dal contesto,
appare l'uso di motobarche a tecnologia avanzata del tipo "all weather
ship" in grado di utilizzare il porto di Pertuso senza alcuna sua modifica
al fine di intensificare e velocizzare il collegamento con l'approdo di
Stromboli.
In subordine, qualora la soluzione precedente si rivelasse insufficiente alla
domanda emergenziale rappresentata dagli abitanti di Ginostra, si può valutare
l'ipotesi di miglioramento morfo-funzionale del molo esistente ovvero la
realizzazione di un pontile galleggiante, previo studio di compatibilità
paesistico-ambientale di cui all'art. 41.
A queste premesse deve conformarsi la disciplina del piano, nella
consapevolezza che la problematica della realizzazione di un razionale punto di
approdo per i residenti di Ginostra investe interessi pubblici di natura
diversa, destinati a superare la logica della contrapposizione se davvero si
vuole dare una positiva risposta a queste istanze. Da questo punto di vista, il
regime di tutela paesaggistica speciale (TS1) previsto dalle previgenti
disposizioni può ingenerare l'erronea impressione, peraltro ampiamente
manifestata dagli eoliani in sede di opposizione al P.T.P., che tale strumento
intenda procedere a una regolamentazione complessiva, probabilmente eccedente i
limiti del potere esercitato, delle attività che investono il territorio.
E' compito del piano paesistico, invece, affermare le straordinaria peculiarità
ambientali e paesaggistiche dell'area di Ginostra e prefigurare le possibili
confliggenze tra questi valori e le preventivate realizzazioni, le cui
soluzioni progettuali vanno comunque individuate ad opera delle iniziative e
degli strumenti a ciò specificatamente deputati.
In tal senso si individua nell'ambito TO5 Tutela orientata diretta alla
ricostituzione ambientale - art. 17 - il regime di tutela corrispondente alla
valenza del sito e si modificano le previgenti disposizioni.
Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere, emendare il testo e riformulare
di conseguenza i regimi normativi facenti parte del Piano territoriale
paesistico delle isole Eolie, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare,
così come sono state modificate, le carte della conservazione e della
trasformazione Compatibile e la relazione generale al cui testo si apportano n.
76 postille con 2484 parole cancellate, facenti parte del Piano territoriale
paesistico delle isole Eolie precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano
territoriale paesistico delle isole Eolie e di tutti i suoi elaborati -
corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e
pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Considerato che il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, nel corso
della 24a sessione che si è svolta a Cairns, Australia, dal 27 novembre al 2
dicembre 2000, ha iscritto le isole Eolie nella lista del patrimonio mondiale
dell'Unesco, categoria dei beni naturali, con la seguente motivazione:
"Le isole Eolie sono un eccezionale esempio dell'attività di costruzione e
distruzione di isole operata dal vulcanesimo e testimoniano un fenomeno
vulcanico tuttora in corso. Questo sito riveste una importanza internazionale
per la vulcanologia. Studiate già a partire dal XVIII secolo, queste isole
hanno fornito alle opere di vulcanologia la descrizione di due tipi di eruzione
(vulcaniana e stromboliana) e rappresentano da più di 200 anni una tappa
importante nella formazione di tutti i geologi";
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento
alla norma contenuta nell'art. 148 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art 3 della legge regionale n.
80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il
territorio delle isole Eolie, in considerazione dei suoi specifici valori
paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano
territoriale paesistico, redatto ai sensi degli allora vigenti art. 5 della
legge n. 1497/39, e art. 1bis della legge 431/85 in conformità al parere reso
nella seduta del 14 novembre 2000 dalla speciale commissione istituita ai sensi
dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del Piano territoriale Paesistico comporta
l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse
paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire
soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire
preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per
i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia
una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni
del P.T.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi,
e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente
all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 149 del
decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il
Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, nel testo risultante a seguito
delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'arcipelago
delle isole Eolie alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente
parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella del vincolo
paesaggistico di cui ai decreti assessoriali n. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79,
n. 689/79;
Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del Piano
territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio dell'arcipelago
delle isole Eolie giusta il decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4
novembre 1995;
Decreta
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 3 della legge regionale n.
80/77, è approvato il Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole
Eolie, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei
regimi normativi , elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute
tenute sull'argomento della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40
(all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al
presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
Art. 2
A far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale
dell'arcipelago delle isole Eolie, ai sensi dell'art. 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 il territorio dell'arcipelago delle isole
Eolie è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le
disposizioni di detto Piano.
Art. 3
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti
assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del
decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle
disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto
legislativo n. 490/99, accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei
progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel
territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli
risultanti dal Piano Territoriale Paesistico e dai suoi allegati.
I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal
senso integrati.
Art. 4
A far data dall'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico
dell'arcipelago delle isole Eolie è da intendersi decaduta la facoltà di
apporre su quelle isole i vincoli di immodificabilità temporanei di cui
all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto
assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;
Art. 5
Ai sensi degli articoli 142 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 12
del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente
ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D.
n. 1357/40, agli elaborati grafici del Piano territoriale paesistico e ai
regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro
il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Leni, Lipari, Malfa
e S. Marina di Salina, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei
comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai
regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali
di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della
effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei
comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla
data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da
adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione per la registrazione.
Palermo, 23 febbraio 2001
Granata
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 8 marzo 2001 al n. 137.
Allegati
REGIONE
SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE
Identificazione, interpretazione, conoscenza, tutela, disciplina ed
indicazioni di promozione per lo sviluppo della valorizzazione e fruizione
compatibile dei beni culturali territoriali ed ambientali eoliani
REGIMI NORMATIVI
PREMESSA GIURIDICO-ISTITUZIONALE
all'identità ed efficacia del Piano paesistico delle Eolie
Le isole Eolie, nel loro insieme, appartengono ai comuni di Lipari, Malfa, S.
Marina Salina e Leni.
L'intero territorio di detti comuni è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n.
1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio
decreto del 3 giugno 1940, n. 1347 di attuazione della predetta legge (con
eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure
ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge del 17 agosto 1942, n.
1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6
agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in
base ai seguenti decreti:
- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di
Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Malfa.
Le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431) hanno disposto all'art. 1 il vincolo
paesaggistico su intere categorie di territori, disponendo altresì all'art. 1-bis
che, relativamente alle stesse ed a quelle già vincolate con le procedure
amministrative di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, detti territori
vengano sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
paesistico-ambientale (...) mediante la redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali.
Le isole Eolie nella loro interezza sono le sommità affioranti dei vulcani
dell'arco insulare vulcanico eoliano che la legge 8 agosto 1985, n. 431
sottopone a vincolo paesistico all'art. 1, comma 1 (vulcani).
La competenza alla pianificazione paesistica, in virtù dell'ordinamento
dell'Amministrazione della Regione siciliana, è attribuita all'Assessorato beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali, nell'esigenza di
garantire la puntuale attuazione della legge n. 431/85, con circolare n. 1691
del 16 ottobre 1985 e seguenti, ha disposto che le soprintendenze
territorialmente competenti provvedano ad assicurare gli adempimenti di cui
alla legge suddetta.
Agli effetti giuridico-istituzionali costituiscono elementi di legittimità
giuridica:
- il D.A. 1 aprile 1988, n. 383;
- il progetto esecutivo n. 28 del 28 novembre 1992 per la redazione del
piano in oggetto;
- il D.A. 29 dicembre 1992, n. 7352 di approvazione e finanziamento;
- il D.A. 12 agosto 1993, n. 6578;
- il D.A. 25 ottobre 1993, n. 120/I3c/XX.BC.;
- le seguenti documentazioni aerofotografiche: comune di Lipari, Scame,
1983; Regione siciliana, Assessorato territorio ed ambiente, 1993; comune di
Lipari, Aerotecnicca, 1995-96;
- la cartografia ufficiale del comune di Lipari (Siciltecnica 1995-96) e
di Salina (Assessorato regionale territorio ed ambiente 1995) effettuate
precedentemente alla redazione finale del presente Piano territoriale
paesistico e costituenti testimonianza ufficiale oggettiva dello stato di fatto
ai fini del controllo della legalità delle trasformazioni;
- le specificità di interesse paesistico relative a beni culturali
preesistenti, documentate e rappresentate nelle apposite tavole tematiche,
costituenti parti integranti della relazione del Piano territoriale paesistico.
In relazione agli elementi giuridico-istituzionali sopra riportati, il Piano
territoriale paesistico delle isole Eolie disciplina, come specificato
articolatamente nei regimi normativi, le disposizioni per la conservazione e
trasformazione compatibile del paesaggio culturale scientifico, strutturale,
estetico-percettivo delle isole.
TITOLO I
NORME GENERALI
Identità, finalità, efficacia e campo di applicazione del Piano territoriale
paesistico
Art. 1
Identità culturale storica, scientifica ed umanistica dell'arcipelago eoliano
L'intero insieme degli affioramenti sommitali dell'arco vulcanico sottomarino
eoliano, generato dalla geodinamica e dalla vulcanotettonica nella evoluzione
nel basso Tirreno, costituisce un bene culturale paesistico ambientale
macro-morfo-strutturale configurante con valenza primaria.
Su questa base tridimensionale, in superficie, si è sviluppato nel tempo un
ulteriore complesso sistemico evolutivo connotante di beni culturali
territoriali ambientali naturali (abiotici e biotici) ed antropici, con
ulteriore valore culturale aggiunto.
Ne consegue un insieme da intendere sia come bene complessivo, sia come insieme
di beni culturali singoli, sia come articolati sistemi di supporti significanti
di relazioni stratificate e consolidate sul territorio con le attività
antropiche.
Il complesso è caratterizzato da straordinario valore culturale sotto il
profilo delle scienze naturali per la compresenza delle seguenti peculiarità:
- ambientali;
- naturali e naturalistiche;
- geologiche;
- geomorfologiche;
- geostrutturali;
- tettoniche e geodinamiche;
- geovulcanologiche;
- geochimiche;
- biologiche vegetazionali;
- biologiche zoologiche;
e sotto il profilo delle scienze umane per la compresenza delle peculiarità:
- archeologiche;
- storico-testimoniali ed etno-antropologiche;
- artistiche;
- architettoniche;
- urbanistiche;
- paesistico-percettive e paesistico-strutturali.
In relazione a siffatta eccezionale identità l'arcipelago eoliano è oggetto di
Piano territoriale paesistico
Art. 2
Ambito generale di applicazione del Piano territoriale paesistico
La compatibilità paesistica d'uso, di conservazione e di trasformazione
compatibile per la valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori
eoliani è disciplinata attraverso apposito apparato normativo nell'ambito del
Piano paesistico territoriale delle Eolie applicato all'intero territorio dei
comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie si applica all'intero territorio
delle isole dell'arcipelago Eoliano e, ove specificato nel Piano territoriale
paesistico, a livello di indicazione di salvaguardia ad ambiti costieri di
particolare interesse scientifico ambientale e storico-archeologico.
Tutti i territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni sono
sottoposti a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e
4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezioni delle bellezze naturali) e
dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 39, n. 1497 sulla protezione delle
bellezze naturali), giusta dichiarazioni di notevole interesse pubblico
intervenute con:
- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di
Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Malfa;
nonchè a tutela ope legis per intere categorie di beni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della legge 1 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e oggi, dell'art.
146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 490 ( Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ).
Le aree interne agli abitati delimitati originariamente in base al D.M. n.
1444/68 sono disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati con le
conformità morfotipologiche di tutela paesistica e procedurale di cui alle
presenti Norme nel capitolo: regimi normativi per ambiti territoriali.
Le delimitazioni degli abitati definiti in sede di strumenti urbanistici, e di
cui alle prescrizioni della legge n. 431/85, art. 1, sono riportate nelle
tavole tematiche relative all'evoluzione del sistema insediativo, alla voce
perimetrazioni P. di F. o P.R.G.:
- approvate con D.A.R. S.E. n. 214 del 28 novembre 1979 per il comune di
Lipari;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 187 del 29 maggio 1981 per il comune di S.
Marina di Salina;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 1/04 del 9 luglio 1991 per il comune di
Leni;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 59/92 dell'1 febbraio 1992 per il comune
di Malfa.
Nelle more del perfezionamento dei P.R.G., all'interno di tali aree la
disciplina è determinata, come per legge, dagli strumenti urbanistici approvati
purché non in contraddizione di merito e procedurale (verificata dalla Soprintendenza
ai beni culturali ed ambientali competente) con le indicazioni per il P.R.G.
introdotte dal Piano territoriale paesistico appositamente per tali zone per
superiori specifiche esigenze di tutela paesistica.
Art. 3
Finalità del Piano territoriale paesistico delle Eolie
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto
dall'art. 5 della legge, n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85, è
volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale,
e concorre alla loro valorizzazione attravesso la determinazione di condizioni
relative alla conservazione, trasformazione ed utilizzazione, da perseguire con
specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale.
Il piano persegue le seguenti finalità:
1. identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni
culturali territoriali paesistici (beni culturali territoriali paesistici);
2. gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza
strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali configuranti
tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie;
3. localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici ed
i loro sintemi e sistemi;
4. assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come
risorse culturali con indotto di interesse generale in relazione alle dinamiche
compatibili dei processi di trasformazione;
5. conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante
(naturale, naturalistica e storico-culturale-testimoniale) del territorio;
tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di
sintemi, di sistemi, di segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per
ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico strutturali;
a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il
carattere di bene culturale territoriale e di risorsa naturale nelle qualità:
- naturali e naturalistiche;
- morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche;
- agrovegetazionali e forestali;
- botaniche e zoologiche;
- paleontologiche;
- storico-archeologiche;
- storico-architettoniche ed urbanistiche;
- storico-testimoniali;
6. dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi ed alla loro gestione
attraverso formulazioni di procedimento coerenti con la Costituzione italiana,
con la giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento alle sentenze
C.C. n. 55/68 e n. 56/68 e successive) ed attraverso una efficace
esplicitazione dei presupposti oggettivi e delle motivazioni scientifiche delle
opzioni;
7. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua
fruizione compatibile collettiva;
8. individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni
del valore ambientale;
9. individuare ed indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi
necessari per:
- la rimozione dei manufatti e l'arresto delle attività antropiche
valutate dal Piano territoriale paesistico come detrattori ambientali
strutturali totalmente incompatibili rispetto alle finalità di tutela e
valorizzazione;
- la compatibilizzazione, attraverso il recupero e la valorizzazione
delle qualità ambientali e paesaggistiche compromesse, dei detrattori
ambientali parzialmente incompatibili sotto l'aspetto estetico-percettivo;
10. individuare gli elementi critici e disciplinarne la compatibilità
paesistica all'interno dei processi di formazione degli strumenti di
pianificazione generale e settoriale o di attuazione di infrastrutture con
potenziali indotti di danni paesistici per insediamenti e trasformazioni.
Le finalità di tutela sopra definite, dalle quali discendono le norme, sono
perseguite a livello di formazione del Piano territoriale paesistico, e sono
tradotte nei regimi normativi e nelle carte della conservazione e
trasformazione compatibile a livello di disciplina.
Art. 4
Beni culturali territoriali paesistici costitutivi del paesaggio
Categorie di identità. Interpretazione in termini di sviluppo. Prescrizioni
sintetiche per categorie finalizzate alla formazione dei regimi normativi per
ambiti
Agli effetti della chiarezza del procedimento del piano-processo di
interpretazione, e della trasparenza delle scelte il Piano territoriale
paesistico:
1. identifica scientificamente i beni culturali territoriali costitutivi
del paesaggio, sia singoli sia in sintema sia in sistema, presenti sul
territorio;
2. articola i beni culturali territoriali identificati secondo idonee
categorie;
3. affianca alle categorie dei beni culturali territoriali la loro
descrizione ed interpretazione culturale come risorsa ai fini della
sostenibilità culturale;
4. dispone prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie ai fini
della formazione dei regimi normativi per ambiti per la gestione ed attuazione
del Piano territoriale paesistico.
Dette indicazioni vengono riportate nella relazione sotto forma di abaco nel
quale sono evidenziate le corrispondenze biunivoche tra preesistenze,
interpretazione in termini di sviluppo, destinazioni d'uso paesisticamente
compatibili, ai fini della coerenza della normazione per la sostenibilità
costituzionale.
Art. 5
Struttura e contenuti del piano Elementi rappresentati nel Piano territoriale
paesistico
Gli elementi, i sintemi ed i sistemi paesistici, le prescrizioni articolate di
compatibilità paesistica sono stati ordinati secondo le seguenti categorie
(come articolate nelle didascalie della carta della conservazione e
trasformazione compatibile):
A. Beni culturali paesistici configuranti
- beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici;
- grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico;
- elementi vulcanici significanti;
- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
B. Beni culturali paesistici connotanti
- beni culturali vegetali e faunistici;
- beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali;
- beni culturali territoriali archeologici;
C. Compatibilità paesistica
- ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica;
- compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria;
- rinvio agli strumenti urbanistici;
- vincoli e fasce di rispetto.
Con particolare riguardo alle sostenibilità culturale e gestionale, nella
costruzione delle strutture del piano le motivazioni, il processo formativo e
la formulazione delle norme per categorie di beni culturali territoriali sono
contenuti nella relazione, la disciplina per ambiti è contenuta nei regimi
normativi.
Art. 6
Efficacia del Piano
Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 149 del T.U. n. 490/99.
Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del T.U. n. 490/99 sono rilasciate in
conformità alle leggi in materia secondo le prescrizioni del presente piano che
le specifica ed armonizza nelle specificità del territorio eoliano.
Le prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei
valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi
sottosistemi territoriali di beni culturali configuranti l'identità paesaggistico-ambientale.
Art. 7
Figure pianificatorie
Le prescrizioni del presente piano si articolano secondo quattro principali
modalità attuative, denominate figure pianificatorie:
- F.P.1) la prima figura pianificatoria si applica agli ambiti TI e
TO e TS di subarticolazione delle grandi unità naturali morfostrutturali
vulcanologiche configuranti ai fini della loro conservazione, ed ai beni
culturali territoriali connotanti ai fini della loro conservazione o della
trasformazione compatibile; agisce attraverso norme paesistiche con carattere
prescrittivi e vincolante.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono
prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di
gestione.
Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste da leggi
statali e regionali o da appositi vincoli emanati con decreto;
- F.P.2) la seconda figura pianificatoria si applica all'interno
della delimitazione dei centri abitati, ove il superiore interesse della tutela
di beni culturali territoriali paesistici lo richiede in relazione a situazioni
di rischio paesistico; agisce quale strumento di riferimento per le attività
della pubblica amministrazione attraverso indicazioni ed indirizzi e per la
verifica della congruenza ambientale e paesistica di programmi, progetti e
strumenti urbanistici relativi al territorio disciplinato;
- F.P.3) la terza figura pianificatoria si applica nelle zone
esterne agli ambiti TI e TO e fornisce indicazioni per gli strumenti
urbanistici, i piani di settore (minerario, portuale, etc.) ed i progetti di
grandi strutture ed infrastrutture, aventi comunque incidenza sul territorio
soggetto al Piano territoriale paesistico; tali piani dovranno adeguare i loro
contenuti progettuali agli obiettivi del Piano territoriale paesistico
recependo la sue indicazioni di disciplina per la tutela e la valorizzazione
del paesaggio e dovranno graduare, in rapporto ad esse, le proprie previsioni e
l'attuazione delle relative direttive;
F.P.4) la quarta figura pianificatoria si applica agli ambiti TS
attraverso prescrizioni generali in relazione alla estrema delicatezza,
sensibilità e criticità degli equilibri ecologici in gioco. Ad un tempo, al
fine di far fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso
compatibile delle risorse non riproducibili ricadenti nell'ambito, tali
prescrizioni generali si applicano, attraverso ampie concertazioni tra i
soggetti istituzionali e sociali interessati, alla procedura di formazione e
approvazione dei relativi piani esecutivi di ambito, di iniziativa pubblica o
privata, soggetti a supervisione e nulla osta della soprintendenza competente.
TITOLO
II
REGIMI NORMATIVI PER CATEGORIE FORMATIVE E PER AMBITI
Art. 8
Ambiti della tutela
Specificazioni contenute in tutte le schede di ambito per la certezza di
gestione
Il regime normativo d'ambito, rappresentato nelle tavole di piano ed
articolatamente disciplinato nelle schede d'ambito, è stato definito secondo il
seguente schema processuale:
Il regime di (...) si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
Al primo punto sono state definite, ai fini della sostenibilità costituzionale,
intere categorie di beni culturali territoriali interessate dal regime della
scheda (sentenze C.C. nn. 55, 56/68 e legge n. 431/85).
L'ambito di (...) è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
Al secondo punto, ai fini della sostenibilità scientifica, sono stati descritti
i principali beni culturali territoriali contenuti nelle categorie generali.
Successivamente, ai fini della sostenibilità gestionale ed attuativa indiretta,
gli ambiti della tutela (come sintemi costituiti da categorie di beni culturali
territoriali paesistici differenziate e confluenti in una stessa figura di
disciplina territoriale) sono stati dettagliatamente definiti per finalità ed
articolatamente disciplinati attraverso graduati regimi di compatibilità
relativamente alle attività.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità del regime normativo consiste nel cogliere le varie opportunità di
inserimento all'interno del processo di partecipazione creativa dell'uomo allo
sviluppo generale in ciascuna delle seguenti forme: ecologica (rapporto attivo
e creativo di conoscenza, interpretazione e fruizione dell'ambiente naturale e
culturale), biologica, economica (contributo attivo e creativo alla produzione
ed allo scambio), culturale-scientifica (conoscenza, interpretazione e scoperta
nell'ambito delle scienze), culturale-umanistica (conoscenza storica e della scienza
umana), psico-sociale (conoscenze psicologiche connesse al consenso), politica
(partecipazione attiva alle scelte).
AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Definizione di quelle attività che per le loro caratteristiche di valore e di
sensibilità alla trasformazione, per criticità di sistemazione attuale o
potenziale, in relazione alla dinamica evolutiva dei processi naturali o di
antropizzazione, richiedono prescrizioni relative alle azioni ed agli
interventi compatibili.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Definizione per ciascun ambito di quelle attività che sono paesisticamente
compatibili e che, in alcuni casi, il Piano territoriale paesistico indica come
attività da promuovere sotto forma di provvedimenti attivi di innesco dello
sviluppo in forma anche pubblica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Definizione di quelle attività che non sono compatibili in regime di nuove
costruzioni per via dell'indotto di traformazione che queste comporterebbero,
ma che possono essere inserite in regime di recupero trattandosi di semplice
variazione d'uso.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività non pertinenti all'ambito considerato.
PROBLEMI PARTICOLARI
Le schede d'ambito sono l'esito sintetico di un procedimento formativo che
passa attraverso gli elementi costitutivi del piano e la loro normazione di cui
alla relazione che costituisce parte integrante e riferimento ai fini della
interpretazione e gestione.
Art. 9
Tipologie d'intervento compatibili
Definizione delle tipologie d'intervento compatibili all'interno delle attività
di cui ai regimi di ambito
Le tipologie di intervento, consentite o non all'interno dell'attività di cui
ai singoli regimi di ambito, sono specificate, classificate e definite come di
seguito.
1. Ricerca scientifica - monitoraggio
La "ricerca scientifica - monitoraggio" è consentita o promossa
ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La valenza scientifica delle Eolie come osservatorio di interesse mondiale
sulla tettonica a microzolle, sulla geodinamica del Tirreno, sulla formazione
di archi insulari atipici, su contraddizioni ancora irrisolte di alto valore
diagnostico nella revisione di ipotesi scientifiche, l'impegno del
C.N.R.-G.N.V. coinvolgente numerose Università italiane e l'Istituto
internazionale di vulcanologia, rendono prioritarie le ricerche scientifiche
per la ricerca di base ed applicata nel campo della scienze geologiche,
geochimiche, geofisiche, nonché nel campo del rischio vulcanico e sismico.
Ne consegue il primato della ricerca scientifica come elemento-madre di tutta
la dinamica culturale ed economica indotta.
Il Piano territoriale paesistico intende privilegiare e facilitare in ogni modo
dette attività (con alcune indicazioni estetico-percettive per i bunkers delle
scavazioni dei crateri da realizzare in pietra vulcanica, per le recinzioni da
realizzare in "orsogrill" verniciato verde scuro e per l'obbligo di
didascalizzazione delle attrezzature di ricerca) per la consapevolezza del loro
ruolo e della loro importanza da parte dei cittadini e dei turisti.
2. Opere di protezione civile
Le opere di protezione civile sono consentite o promosse ove previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
L'eventuale conflitto d'interesse tra tipologie, modalità, qualità ovvero
ubicazione di opere motivate da ragioni di protezione civile da una parte, e i
regimi di conservazione dei beni culturali territoriali relativi agli ambiti
TI, TO e TS dell'ambito di tutela vulcanologica dall'altra, deve essere risolto
con l'esclusione assoluta di nuove infrastrutture stradali o di trasformazione
in strade di sentieri esistenti allo scopo di non creare nuovi detrattori di
tipo DP6, fatti salvi i casi di evidente emergenza della necessità di accesso.
Altre tipologie d'intervento negli ambiti TI, TO e TS, ovvero opere di
rilevante impatto paesistico in ambiti diversi da TI, TO e TS, anche se
motivate da ragioni di protezione civile, prima di essere attuate devono
preventivamente essere sottoposte al nulla osta della soprintendenza, che può
richiedere preventivamente alla concessione di esso uno studio specifico di
impatto paesistico - ambientale.
3. Attività culturali, didattiche, informative e formative
Le attività culturali, didattiche, informative e formative sono consentite o
promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art.
36).
La didascalizzazione può essere attuata attraverso strutture
scientifico-culturali (con apparati didattici dedicati entro zone
archeologiche, musei scientifici, storici e archeologici, biblioteche, orto
botanico delle specie locali, videomuseo dei beni culturali sommersi, zone
sottomarine di riserva controllata) sempre privilegiando sedi di recupero di
beni culturali per la fruizione consapevole dei valori ambientali, paesistici e
storico-culturali del territorio in conformità con la presente normativa. E'
connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate
esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente
soprintendenza.
4.Attività agro-silvo pastorale tradizionale
Le attività agro-silvo pastorali tradizionali sono consentite ove previsto
nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Gli interventi attinenti alla produzione agricola e all'allevamento
tradizionale, volti alla conservazione, valorizzazione e recupero delle
potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli, sono
i seguenti:
- interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità
produttiva;
- interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del
suolo (scavo pozzi, viottoli con pavimentazione in pietra, di sezione non
superiore a m. l,50 comprese le cunette, forniture elettriche purchè in cavo
sotterraneo, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);
- interventi diretti al recupero di manufatti rurali preesistenti
strettamente necessari alla conduzione del fondo;
- interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente
necessaria alla conduzione del fondo nell'ambito del recupero di manufatti
preesistenti;
- interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati
alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ove
previsti dalle schede dei regimi normativi;
- ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso
del pascolo o dell'allevamento consentito, purchè non in forma industriale, ove
previsti dalle schede dei regimi normativi;
- miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di
spietramento, decespugliamento e concimazione;
- incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi
di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali
più adatte alle reali condizioni stazionali e ad una migliore gestione delle
risorse presenti;
- attività pastorale a carattere non industriale;
- gli impianti in serra, al di fuori del perimetro dell'ambito di tutela
vulcanologica ed ove consentito dal Piano territoriale paesistico, stabilmente
infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti dovranno
essere sempre opachi, non specchianti e di altezza massima al colmo mt. 3. I
teloni di plastica debbono essere mimetizzati anche in copertura con
vegetazione in modo da non presentarsi come elementi rifrangenti e/o
riflettenti nel paesaggio e con superficie omogenee.
5. Sistemazione eco-idraulico forestale
La sistemazione eco-idraulico forestale è consentita ove previsto nelle schede
dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività indicate sono tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei
popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto
l'aspetto idrogeologico e alla tutela ed al miglioramento delle caratteristiche
ambientali e del paesaggio.
Entro la zona delle grandi emergenze morfo-vulcano tettoniche configuranti
destinate alla conservazione, i regimi normativi vietano qualsiasi edificazione
fuori terra escluso: opere di sistemazione idraulica con caratteristiche
ecologiche, recupero per uso pubblico, interventi forestali di gestione del
patrimonio rurale esistente ed interventi forestali solo se coerenti con
l'assetto a climax quale definito dalla carta botanica, vivai e strutture
idriche connesse.
Gli interventi previsti sono:
- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione
della macchia forestale climacica;
- interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti
esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali
con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;
- opere di bonifica forestale, di riforestazione con essenze del climax
locale;
- opere antincendio con fasce frangifuoco coerenti con la morfologia dei
luoghi;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti
forestali con fornitura di essenze tipiche eoliane coltivate in vivai locali ed
assistenza all'impianto.
6. Attività agrituristica
L'agriturismo è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da
art. 10 ad art. 36).
Le attività previste per lo sviluppo dell'agriturismo sono:
- attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così
come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/1985;
- ove consentito, al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura
e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli, è possibile promuovere
(negli ambiti nei quali è previsto dal Piano territoriale paesistico) forme
idonee di turismo tese a utilizzare meglio il patrimonio rurale, a favorire la
conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a
tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali presenti
nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte
di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e
che rispondono alle necessarie norme igieniche ai sensi della legge regionale
n. 25 del 9 giugno 1994;
- ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite
nuove costruzioni isolate; sono invece consentiti gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate.
7. Attività estrattiva
L'attività estrattiva è consentita ove previsto nelle schede dei regimi
normativi (da art. 10 ad art. 36).
In relazione al carattere sovraordinato della tutela di beni culturali
ambientali e paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento,
previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico,
l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata
emergenza riconosciute ed eccezionali e concessa in conformità alle
disposizioni del Piano territoriale paesistico nel rispetto delle norme di
tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte
della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina.
E' in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia,
nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle
morfostrutture paesistiche.
8. Attività residenziale, residenziale-turistica extra alberghiera
L'attività residenziale, residenziale-turistica, extra alberghiera è consentita
soltanto ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art.
36).
Queste attività sono consentite ove previste dagli strumenti urbanistici
vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo
recupero.
Gli interventi relativi all'attività residenziale sono diretti ad una
utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali
strettamente connesse:
- alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali,
servizi e attrezzature attività commerciali, attività produttive);
- a soddisfare la domanda di residenza turistica e di attrezzature
(strutture ricettive residenziali, residenze, case unifamiliari, insediamenti
agrituristici);
- interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
- interventi di nuova edificazione;
- servizi e attrezzature di quartiere;
- impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali
e relativi servizi.
9. Attività ricettiva alberghiera
L'attività ricettiva alberghiera è consentita ove previsto nelle schede dei regimi
normativi (da art. 10 ad art. 36).
Questa attività è consentita ove prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Nelle zone A e B lo sviluppo alberghiero è consentito attraverso l'acquisizione
e messa in sistema di edilizia preesistente adiacente o limitrofa e adattata
alla fruizione ricettiva nell'ambito degli interventi di recupero edilizio di
cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per le nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni di cui al titolo III
delle presenti norme.
10. Campeggi
E' consentita la riqualificazione dei campeggi già esistenti. La realizzazione
di nuovi campeggi è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi
(da art. 10 a art. 36), che rinviano al riguardo alle previsioni dello
strumento urbanistico.
11. Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione
I parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione sono consentiti ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Il Piano territoriale paesistico considera compatibili i parchi pubblici
attrezzati anche in alcuni ambiti di tutela Vulcanologia.
Negli ambiti TO i parchi pubblici devono essere attrezzati anche per funzioni
didattiche relazionate con l'ambito di tutela vulcanologica.
12. Infrastrutture sportive spettacolari compatibili
Negli ambiti MO2, TR, REC, si rinvia per le norme agli strumenti urbanistici
vigenti.
13. Compatibilizzazione paesistica dei detrattori
La compatibilizzazione paesistica dei detrattori è consentita ove prevista
nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono esclusi gli ambiti TI, TO4, ZM1, ZM2, MA3 nei quali è prevista la
progressiva demolizione.
Le opere di mitigazione o compatibilizzazione paesistica richiesta (in
alternativa alla demolizione progressiva prescritta solo ove l'incompatibilità
è di particolare gravità) consistono nell'occultamento, con alberatura delle
specie locali, con rampicanti, degli elementi incompatibili.
Negli ambiti esterni ai centri abitati è richiesto l'adeguamento alle
indicazioni di cui al titolo III delle presenti norme.
14. Recupero sentieristica storica
Il recupero della sentieristica storica è consentito ove previsto nelle schede
dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36), secondo le seguenti modalità di
intervento:
a) per la sentieristica storica agraria extra urbana:
- restauro e ripristino con brevi tratti integrativi previsti nel Piano
territoriale paesistico per la messa in sistema tra i sentieri e con i beni
culturali territoriali;
- uso di pietra lavica, trovanti per i muretti, gli scoli, la
pavimentazione dei tratti acclivi erodibili;
- sono vietate le soluzioni con semplice rivestimento, o trattamenti
regolari e geometrici e la stilatura della faccia vista;
- vincolo a difesa delle visuali panoramiche, nei limiti e nei casi di
cui al D.P.R. 14 dicembre 1971 e seguenti;
- uso esclusivo pedonale della sentieristica in questione per i fini
originari propri, nonché per itinerari naturalistici, per accesso ai beni
culturali territoriali ed alle zone coltivate;
- divieto assoluto di servizi a rete in aereo;
b) per la sentieristica storica urbana:
- indicazioni di recupero con pavimentazione in pietra e di non edificare
nelle fascie di 10 mt.. dal ciglio stradale con la sistemazione in evidenza
degli eventuali reperti documentali;
- divieto di servizi a rete in superficie;
c) per il sistema di viabilità storica extraurbana di supporto
all'insediamento residenziale storico nucleato e per la sentieristica carrabile
storica extraurbana:
- recupero funzionale ai fini insediativi della parte dell'impianto
stradale antico a servizio dei nuclei allo scopo di mantenere la matrice
storica dell'insediamento insediativo e preservare la nuova viabilità libera per
accesso ai beni culturali e fruizione paesistica panoramica.
15. Recupero edilizio per funzioni pubbliche
Il recupero edilizio per funzioni pubbliche è consentito ove previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) ed in particolare:
- ovunque (fuorché negli ambiti TI) con le condizioni particolari
prescritte negli ambiti nei quali ricade;
- negli ambiti TO le funzioni pubbliche riguardano le attività culturali
e di gestione dell'ambito di tutela vulcanologica.
Il recupero dovrà essere realizzato secondo gli indirizzi di cui al titolo III
delle presenti norme.
16. Recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza
variazione tipologica
Il recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione
tipologica è sempre consentito. Sono vietate le variazioni d'uso laddove
comportano ampliamenti e variazioni tipologiche.
17. Recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso
Il recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso è consentito ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
18. Nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e
regolamento edilizio
Le nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento
edilizio sono consentite ove previste nelle schede dei regimi normativi (da
art. 10 ad art. 36). L'attività è soggetta a limitazioni di cui alla normativa
prevista dalle categorie del presente piano.
Per l'edilizia isolata dovrà rispettare gli indirizzi di cui al titolo III
delle presenti norme.
19. Infrastrutture viabilistiche
Per le infrastrutture viabilistiche sono consentite unicamente operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione compatibilmente con quanto previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) e fermo restando quanto
previsto dall'art. 43 delle presenti norme.
20. Infrastrutture ed impianti
Le infrastrutture ed impianti sono consentiti ove compatibili con quanto
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono realizzabili servizi, attrezzature ed impianti che rispondano a criteri di
chiara emergenza sociale e pubblica utilità con le specifiche seguenti:
- è necessario sottoporre il progetto esecutivo alle autorità competenti
per le opportune verifiche di inesistenza di elementi ostativi e per quanto
riguarda le discariche e messa a dimora di rifiuti dovranno essere verificate
la compatibilità al piano di settore regionale e fermo restando quanto previsto
dall'art. 47 delle presenti norme.
21. Infrastrutture termali con alimentazione esogena
Le infrastrutture termali con alimentazione esogena sono consentite ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
22. Servizi per funzioni pubbliche
I servizi per funzioni pubbliche sono consentiti ove previsto nelle schede dei
regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Art. 10
Regime:
Tutela vulcanologica (TI+TO+TS)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati
nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TV.
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TV
Il regime di TV si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1. territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali (selezione);
B.3. beni culturali territoriali antropici compatibili (selezione).
L'ambito di TV contiene i seguenti beni culturali territoriali
- apparati vulcanici;
- beni culturali territoriali configuranti (emergenze costituenti risorse
culturali con valore di significanti);
- beni culturali territoriali connotanti di superficie (naturali
abiotici, naturali biotici, antropici compatibili).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
L'ambito di tutela vulcanologica è la dizione convenzionale attribuita dal
Piano territoriale paesistico all'insieme degli ambiti soggetti a tutela
integrale, orientata e speciale, vale a dire ad un vasto sintema politematico,
naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica (come matrice
configurante del paesaggio) con elementi connotanti relativi alla evoluzione
del paesaggio stesso in superficie, per la cui disciplina si rimanda alle norme
dei relativi ambiti di tutela, pertanto, in conformità alle caratteristiche
dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle
proprie dei regimi normativi TI, TO e TS di volta in volta applicati.
L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come
zona tutelata (riserva naturale e pre-riserva), in parte è individuata dagli
approfondimenti scientifici del Piano territoriale paesistico e destinata ad
articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed
oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con
indotto economico). Detti provvedimenti sono indicati ai fini della loro introduzione
negli strumenti territoriali operativi del P.R.G., della riserva naturale, etc,
e sono elencati nella parte finale dei regimi normativi di Piano territoriale
paesistico.
L'ambito di tutela vulcanologica salvaguarda la componente fondamentale dell'introduzione
dell'arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale (World Heritage List)
dichiarata a Cairns dal Comitato Unesco il 2 dicembre 2000.
Art. 11
Regime:
Tutela integrale del sistema ecologico naturale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TI
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TI
Il regime di TI si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1. territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici;
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- segni territoriali della morfologia vulcanica ed erosionale e relativa
fascia di tutela;
- ambiti a vocazione naturale, senza intervento antropico (selezione);
A.1.3. beni naturali relativi a zone umide:
- laghi, lagune, zone umide e relative fasce di tutela;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- beni culturali territoriali geomorfologici, testimoniali;
- risorse minerarie affioranti e cave, salvo regimi transitori o speciali
(selezione);
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- biocenosi (selezione).
L'ambito di TI contiene i seguenti beni culturali territoriali
- principali segni significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e
relative fasce di rispetto, segni definitori della morfologia del limite e
relative fasce di rispetto;
- principali categorie tipologiche di emergenze o forme significanti del
paesaggio morfo-vulcano-tettonico e post-eruttivo geomorfologico evolutivo;
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- beni geomorfologici testimoniali rivelanti l'anatomia interna dei
vulcani (falesie, frane, vulcaniti alterate);
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a
valenza scientifica, archeologica, storica;
- resti paleontologici;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime normativo della tutela integrale è finalizzato alla conservazione e
fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni
morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici e fenomenologici (compreso il loro
contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti
strutturali.
In particolare è finalizzato:
1) alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
2) allo studio e ricerca scientifica;
3) al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
4) alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o
potenziale);
5) alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e
socio-economico;
6) alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da
parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della
partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze; sorveglianza; attività
didattica culturale informativa, scientifica, naturalistica e
storico-umanistica; apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio;
osservatori naturalistici mimetici in materiali naturali locali; visite turistiche
e culturali; recupero terrazzamenti in pietra lavica; manutenzione del
territorio naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax; attività
forestale fitosociologicamente compatibile; tutte le attività previste in
regime di "riserva integrale" non in contrasto con le normative.
Interventi sui detrattori paesistici ambientali con demolizione e trasferimento
degli stessi.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del
territorio; ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con
esclusione di intervento sulle emergenze significanti morfo-vulcano-tettoniche
e relative fasce di rispetto). E' ammesso il recupero dei ruderi storici dei
beni etno-antropologici. E' ammesso il recupero edilizio senza ampliamento,
senza variazione d'uso e senza variazione tipologica.
Recupero sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento
dei caratteri; sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni
specifici fitosociologicamente compatibili; attività agro-pastorale; visita
senza asportazione di elementi naturali; recupero sentieristica storica
didascalizzata; parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni
didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione;
alimentazione delle strumentazioni scientifiche.
Restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Rimboschimento; attività estrattiva; attività agrituristica, attività
residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva
alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture; servizi per funzioni pubbliche entro
edilizia di recupero; nuovi servizi per funzioni pubbliche.
Recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica;
demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.
Infrastrutture eventualmente richieste anche se per motivi di protezione
civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità
paesistica relativamente ad ubicazione, tracciato e modalità esecutive in
relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni
alternative non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invarianti
costituzionalmente tutelate.
Art. 12
Regime:
Tutela orientata del sistema ecologico culturale (successivamente articolata
in TO1, TO2, TO3, TO4, TO5)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO
Il regime di TO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del
paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione
colturale-produttiva tradizionale;
- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare;
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;
A.1.3. beni naturali fisici costieri:
- spiagge;
- margini insulari e bassi fondali contestuali;
- laghi, lagune, zone umide;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
- risorse minerarie affioranti, cave;
- risorse termali affioranti;
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2. beni culturali territoriali seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni archeologici ed archeotermali;
- beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e
morfologico post-eruttivo evolutivo, articolate nelle loro principali categorie
tipologiche e forme significanti (strato-vulcani, coni di scorie, coni di
pomice, colate piroclastitiche, depositi di caduta e di flusso, surges, etc.);
- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e
pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di
compatibilità ambientale.
- spiagge;
- margini insulari incluse fasce di tutela di 150-300 mt.. (spiagge o
coste basse, alte, scoscese, falesie);
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- resti paleontologici;
- ambienti costieri di interesse naturale, geomorfologico, fisico,
biochimico, faunistico e floristico;
- ex-coltivi, su forme epivulcaniche di interesse morfostrutturale
configurante e seminaturale connotante;
- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla
presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze
della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza
della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale esistenti (strutture, infrastrutture e
opere di interesse etnoantropologico e testimoniale);
- fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di
falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n.
15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la
diretta fruizione del mare;
- emergenze etnoantropologiche significanti costituite da edifici
industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia
costiera;
- aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni,
terrazzamenti marini eustatici quaternari non compromessi dall'edificazione;
- ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali
territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali
territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole piano con la sigla
TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica,
nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare). Ambiti nei quali
la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie,
discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la
presenza di falda freatica locale terrestre e marina determinano manifestazioni
idrotermali (ad es. S. Calogero);
- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici
che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
- fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a
settentrione, con vocazione forestale per la costituzione delle riserve;
- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
- sintemi biotici florofaunistici;
- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o
puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli
vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte
integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti
urbanistici su indicazione della amministrazione dei beni culturali ambientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate e costituenti piccoli parchi archeologici
con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo):
- manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde
freatiche ed emissioni di gas;
- terme, stufe e fumarole attuali;
- limitati elementi di antropizzazione esistenti interni all'ambiente a
dominante naturale.
Per i regimi normativi si rinvia agli ambiti di articolazione.
Art. 13
Regime:
Tutela orientata delle aree colturali produttive
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO1
Il regime di TO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del
paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione
colturale-produttiva tradizionale;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave;
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2. beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO1 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla
presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze
della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla
limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale (strutture, infrastrutture e opere di
interesse etnoantropologico e testimoniale).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari con attività e/o
servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e
della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Fruizione ecologico-cognitiva e colturale-produttiva tradizionale. Parco ad
ecologia a dominanza cognitiva con indotto culturale di valenza economica con
parziale potenzialità di recupero di sedi e prodotti della cultura agraria
tipica eoliana, ove preesistenti; ripristino vegetazionale,
colturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del
suolo, opere antincendio; recupero edilizio a servizio della fruizione
culturale del parco. Percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione
culturale della natura, didascalizzazione; attuazione e gestione diretta o in
concessione convenzionata ex legge regionale n. 4/96.
Attività ammesse: ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile,
attività culturale didattica informativa, attività agro-silvo-pastorale
relativamente alle aree attualmente destinate, parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza
aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica,
extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate
in strutture già esistenti; nuove infrastrutture, servizi per funzioni
pubbliche; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.
Art. 14
Regime:
Tutela orientata diretta ad attività ludiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati
nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO2
(INCLUDENTI AL LORO INTERNO LE EMERGENZE TUTELATE IN REGIME DI TUTELA INTEGRALE
TI)
Il regime di TO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica.
L'ambito di TO2 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e
pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di
compatibilità ambientale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità di tutela orientata ambientale generale
con, al suo interno, finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e
compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza
alterazione o distruzione della risorsa; ammesso recupero funzionale volto alla
fruizione sociale della valenza da tutelare.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
Attività ad uso ecologico ludico terrestre.
Parco ad ecologia sociale ludica terrestre:
a) sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle
caratteristiche eco-morfologiche dell'ambiente;
b) attività agricola per la difesa del suolo a presidio della
natura senza stanzialità antropica;
c) ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività
didattica culturale informativa;
d) attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi
locali, attività silvo-pastorale;
e) parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
f) recupero edilizio senza ampliamento di volume.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della
presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero
edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatto salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero
sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione; campeggi;
attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale;
restauro compatibilità paesistica dei detrattori; manutenzione e
ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica alberghiera,
extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in
strutture già esistenti; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuova edificazione.
Art. 15
Regime:
Tutela orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale,
terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del
mare
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO3
Il regime di TO3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare.
L'ambito di TO3 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
a) ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni
culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni
culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole di piano
con la sigla TO3 (Tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale,
terapeutica e ludica). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi
sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente
emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda
freatica locale terrestre e marina determina manifestazioni idrotermali;
b) ambiti o localizzazioni particolari all'interno di TO, da
identificare in relazione a quelli che saranno i risultati futuri delle
ricerche e degli studi sulla bassa entalpia - nei quali la vicinanza del
mare e la presenza di fonti di energia endogena (corpi magmatici caldi
superficiali a bassa entalpia) o di energia residua da processi di
trasformazione (es. acque calde di dissalazione marina), rende disponibile
calore per il riscaldamento;
c) fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede
di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76,
n. 15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per
la diretta fruizione sociale e di pubblica utilità del mare;
d) aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni,
terrazzamenti quaternari non compromessi dall'edificazione.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari di conservazione della
fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o
distruzione della risorsa stessa; fruibilità sociale della risorsa termale con
attività e/o servizi coerenti e purché senza alterazione o distruzione della
risorsa stessa. Il regime ha valore per le risorse termali attuali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con
vegetazione autoctona.
All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto:
- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; recupero senza
ampliamenti, senza variazione d'uso e limitatamente alle strutture pubbliche
con eventuali misure di adeguamento fruizionale; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione; recupero edilizio per solo uso pubblico,
infrastrutture servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
Per la diretta fruizione del mare regolata dalla legge regionale n. 78/76
relativa alla fascia di 150 mt. dalla battigia, nell'ambito del divieto
assoluto di nuova edificabilità si prevedono le seguenti attività compatibili:
- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività
culturale didattica informativa, parchi pubblici attrezzati con strutture leggere,
recupero edilizio senza ampliamento; servizi per funzioni pubbliche entro
edilizia di recupero; alimentazione con sorgenti energetiche alternative
paesisticamente compatibili; attività agro-silvo-pastorale.
Sistemazione eco-idraulica forestale.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente
nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività
commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente.
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, ove non
esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture; demolizione e
ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che
comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.
TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)
Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto
alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione,
compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e
fruizione compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e
storici, studi geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in
relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da
faglie attive, riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente
con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con
termalizzazione e mineralizzazione in situ.
Art. 16
Regime:
Tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed
archeotermale
Gli ambiti e i beni appartenenti alle categorie di beni culturali
territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato
sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico, con il solo
simbolo grafico senza la sigla di ambito corrispondente
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO4
Il regime di TO4 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse termali affioranti;
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- beni archeologici ed archeotermali.
L'ambito di TO4 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o
puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli
vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte
integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti
urbanistici su indicazione dell'amministrazione dei beni culturali ed
amientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo);
6) manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche
ed emissioni di gas;
7) terme, stufe e fumarole attuali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico,
archeotermale, identificato dal solo simbolo grafico senza sigla. Sistemazione
conservativa e didascalizzazione per la fruizione consapevole dei beni
culturali territoriali e la motivazione cognitiva della tutela, per la
fruizione consapevole del giacimento culturale costituito da resti emergenti
e/o sepolti dell'insediamento antico e del relativo contesto - sia
funzionale (difensivo, produttivo, etc.) sia estetico-percettivo -, per la
leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.
Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione
archeologica della soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n.
490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more
della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del
medesimo T.U. n. 490/99, ogni modificazione dei terreni , compressa la posa in
opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva
comunicazione alla competente soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole
e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della
soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.
Per le suddette aree che secondo il Piano territoriale paesistico sono
fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni
caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di
tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree
ricadono.
Art. 17
Regime:
Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO5
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO5
Il regime di TO5 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale:
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione).
L'ambito di TO5 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici
che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
- fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a
settentrione, con vocazione forestale;
- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
- sintemi biotici florofaunistici;
- ambito di Ginostra - Lazzaro e suo contesto ambientale, storico,
produttivo, funzionale, paesistico.
In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del monte
Chirica rivolto verso il canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado
per progsessiva pedeplanazione a seguito dell'erosione meteorica sulla
copertura di pomice. L'ambito è idoneo a costituire l'edizione liparota in
sistema con la prospiciente riserva naturale di Salina dello strato-vulcano di
Fossa delle Felci, con l'ulteriore funzione di cornice ambientale naturale da
ricostituire intorno all'ambito di Acquacalda.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Difesa idrogeologica, ricostituzione ambientale con forestazione coerente con
l'habitat naturale.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Difesa idrogeologica; ricostituzione ambientale; riserva naturale con divieto
di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e
gestione; ricerca scientifica, monitoraggio, protezione civile; attività
culturale, didattica e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture
in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero di manufatti per la sorveglianza; opere antincendio; rifugi
compatibili per gli operai forestali.
Persistenza di limitate attività agricole tradizionale; restauro o
compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica;
recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti;
interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Tutte le attività diverse da quelle compatibili o promosse; attività
estrattiva; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 18
Regime:
T.S. 1 Tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati
nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS1
Il regime di TS1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla conservazione, in conflitto con
necessità sociali.
L'ambito di TS1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- bene culturale territoriale naturale morfo-vulcano-tettonico
caratterizzato da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da
fumarole subacquee e subaeree in area ad alto rischio vulcanico per la
periodicità delle eruzioni vulcaniane con depositi di flussi piroclastici turbolenti
di surge;
- bene culturale territoriale geomorfologico per la presenza della
spiaggia con acque calde in baia riparata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS1 è volto alla realizzazione
di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale
o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in
situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la
concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di
interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di
interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la
estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di
soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo
speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso
modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
La finalità è quella di raggiungere un assetto ed un regime di compatibilità
tra conservazione e fruizione sociale della risorsa in ambiente ad alta
sensibilità, vulnerabilità e criticità (Vulcano Porto - zona termale). Si
tratta di una zona speciale richiedente un regime giuridico convenzionato e
procedurale particolare per garantire trasparenza, collegialità e
qualificazione adeguata al processo decisionale per il raggiungimento di una
compatibilità tra fattori culturali legittimi interessi sociali e risorse
naturali con elevata potenzialità di indotto economico.
La zona a tutela speciale 1 Vulcano Terme di Levante - Acquecalde è volta
a garantire:
a) il riordino generale di Vulcano Porto, da attuarsi a livello
urbanistico attraverso piano particolareggiato, e di concerto con la
soprintendenza competente, da redigersi con particolare attenzione al tema del
rischio vulcanico e della protezione civile;
b) il rispetto assoluto e la fruibilità culturale di visita dei
due coni vulcanici piroclastici e delle zone con manifestazioni naturali di
termalismo;
c) la soluzione dei problemi della realizzazione di servizi e
impianti per la fruizione delle specifiche risorse naturali e culturali
individuate nel Piano territoriale paesistico;
d) la prevalenza assoluta di soluzioni all'aperto nella fascia
verso mare;
e) l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa primaria;
f) il controllo sanitario nel rispetto della disciplina di
settore.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, cultura didattica
informativa, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; recupero sentieristica
storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
Altri eventuali meccanismi di recupero saranno definiti dal piano urbanistico
particolareggiato.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione idraulico
forestale; attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale
turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non
esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso
che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove
infrastrutture.
Art. 19
Regime:
T.S. 2 Pilato III
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS2
Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte
configurante il cono di pomici del Pilato (Lipari), di straordinario interesse
morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovulcanico quanto alla
forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e
morfovulcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di
stile ruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio
morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di
cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio
storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San
Willibald a Lipari.
Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla
conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse
naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle
quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive
di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di
interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la
estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di
soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo
speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità
attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione
eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica
informativa.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con
finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza
alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia.
Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché
effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture
in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza
ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per
attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e
compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale +
turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 20
Regime:
T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS3
Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del
mare;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- insediamento industriale.
L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati
per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a
valenza scientifica, archeologica, storica;
- disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed
alla lavorazione della pomice.
Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla
spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli
stabilimenti per la lavorazione della pomice.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione
di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale
o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in
situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la
concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di
interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di
interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la
estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di
soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia
peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da
demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di
iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della
soprintendenza competente.
Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.
Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera
TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge
regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre
alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di
archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e
recupero.
ATTIVITÀ COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale
didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione
autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
infrastrutture termali con alimentazione esogena.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero degli stabilimenti dimessi; recupero edilizio senza
ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per
attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove
non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione
d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni;
nuove infrastrutture.
Art. 21
Regime:
Sintemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e
disciplinate
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con le sigle RCS,
RNS e REP
FINALITA' DEL NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente.
Gli artt. 21, 22, 23 e 24 oltre a ribadire questa posizione si limitano ad
alcune indicazioni di recupero paesistico che è possibile operare direttamente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale
con vegetazione autoctona.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio limitatamente alle operazione di manutenzione e di
ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, ove non esercitate in
strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 22
Regime:
Recupero centro storico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RCS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RCS
Il regime di RCS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.4. beni antropici storici:
- margini urbani storici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- centri storici;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- centro storico urbano.
L'ambito di RCS contiene i seguenti beni culturali territoriali
- mura urbiche e perimetri connessi con la topografia storica e fascia di
rispetto contestuale;
- centri abitati con carattere di centro storico urbano costituenti un
patrimonio culturale complessivo sistemico e stratificato di beni paesistici,
architettonici, urbanistici, archeologici, etno-antropologici, testimoniali e
storico-artistici;
- centri storici o agglomerati urbani con carattere storico delimitati
dalla soprintendenza con integrazioni derivanti da nuove conoscenze di
topografia storica.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente. Nelle more
dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività
compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della
sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove
infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici.
Art. 23
Regime:
Recupero nuclei storici generatori
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RNS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RNS
Il regime di RNS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- elementi generatori dell'insediamento storico;
- beni architettonici (extra c.s.);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- nucleo generatore.
L'ambito di RNS contiene i seguenti beni culturali territoriali
- ambiti con presenza di beni architettonici di interesse storico
testimoniale (edilizia religiosa, rurale, industriale), urbani e peri-urbani,
che hanno generato nuclei abitativi e piccoli borghi rurali;
- nucleo storico (centro abitato) con carattere di nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione; rimozione o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero della sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e
senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione
eco-idraulica forestale; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione
d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture,
nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 24
Regime:
Recupero propagginazioni con riordino individuabile su matrice sentieristica
storica
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla REP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI
ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO REP
Il regime di REP si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali connotanti antropici storici:
- elementi generatori dell'insediamento storico;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- propagginazione;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di REP contiene i seguenti beni culturali territoriali
- sentieri generatori;
- centri abitati estesi per propagginazione su sentieri a partire dal
nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente, determinando per ciascun
fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d'uso compatibili con il loro
recupero edilizio. Lo strumento generale ed attutivo concorre ad individuare,
mediante apposito studio di dettaglio le aree ei beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della
sovrintendenza competente; parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività
estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, nuova
attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei
nuovi strumenti urbanistici.
Art. 25
Regime:
Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM1
Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- parte sud-orientale del Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente
ed attualmente non più coltivata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della
conservazione dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione
della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad
apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale
didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture
in elevazione.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività
ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 26
Regime:
Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM2
Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato costituita
dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di
uso civico;
- zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle
Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali
del processo eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della concessione
mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione alla
particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione
particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione
territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità
vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della
colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse - Lipari); didascalizzazione
relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici
ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale +
turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 27
Regime:
Mantenimento dell'assetto del paesaggio agrario in zone comprese tra gli ambiti
di tutela vulcanologica (TV) ed ambiti antropizzati a diverso livello
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA1
Il regime di MA1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- beni geomorfologici disaggregati in zone antropizzate;
B.1.2. beni naturali biotici:
- beni paleontologici;
B.2. beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni architettonici (extra c.s.);
- beni testimoniali della cultura materiale;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- paesaggio agrario tradizionale.
L'ambito di MA1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o
naturalistico-ambientale incluse nelle aree edificate perimetrate;
- resti paleontologici;
- terrazzamenti antropici di modellazione dei pendii;
- coltivazioni agrarie;
- case rurali tradizionali eoliane;
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e
testimoniale della cultura rurale;
- zone di attività tradizionali silvopastorali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Destinazione a zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e
le zone antropizzate.
Mantenimento del paesaggio tradizionale silvo-pastorale o agricolo con sedi
sparse con finalità di conservazione del suolo e della natura, con possibilità
di produzioni tipiche e biologiche; agriturismo; salvaguardia e fruizione con
adattamento compatibile delle strutture di interesse etnoantropologico; vietata
alimentazione energetica a rete aerea; vietate serre in vetro e materiale
sintetico; negli edifici di interesse etno-antropologico classificati, solo
restauro. Urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati
e "servizi puntuali" strettamente necessari, con mantenimento del
carattere originario dell'insediamento.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; attività agro-silvo-pastorale;
sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici
attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività residenziale; attività agrituristica; attività residenziale,
turistica, extra-alberghiera; campeggi; restauro o compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per
funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica
utilità.
Infrastrutture sportive/spettacolari compatibili ove necessario e di pubblica
utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 28
Regime:
Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente
urbanizzabili)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA2
Il regime di MA2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni architettonici (extra c.s.);
- beni testimoniali della cultura materiale:
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate.
L'ambito di MA2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali;
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e
testimoniale della cultura rurale;
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale;non consumo
del suolo a livello insediativi. .
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici
attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività residenziale;
attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia
esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero
sentieristica storica; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di
recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 29
Regime:
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni
strategiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA3
Il regime di MA3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- viabilità panoramica.
L'ambito di MA3 contiene i seguenti elementi
- viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali
territoriali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni
strategiche.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; ricerca
scientifica; monitoraggio e protezione civile; attività culturale e
informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
infrastrutture termali con alimentazione esogena; demolizione o trasferimento
dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di
recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività agro-silvo-pastorale; nuova attività
residenziale; nuova attività residenziale turistica extra-alberghiera; nuova
attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che
comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove
edificazioni.
Art. 30
Regime:
Riordino paesistico definito con piani particolareggiati di recupero
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RIO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RIO
Il regime di RIO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti come disvalori ambientali
con problemi o necessità od opportunità di fruizione e riuso come risorse
urbanistiche in regime di compatibilizzazione paesistica:
- centri urbani delimitati ex legge n. 765/67;
- centri abitati (occupazione suolo: zone A+B del P. di F.);
- aree pianeggianti intervulcaniche disorganicamente antropizzate;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di RIO contiene i seguenti elementi
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- insediamenti di edilizia rurale localizzati in zone intervulcaniche e
perivulcaniche;
- ambiti costituiti prevalentemente da manufatti abusivi condonati e da
insediamento caotico.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Riordino paesistico ed urbanistico di Vulcano Porto e dei sintemi degli
insediamenti antropici sia urbani, sia esterni agli abitati, sia di edilizia
rurale, legali o abusivi, con tendenza alla saturazione, con situazioni di
degrado urbanistico e rischio ambientale.
Rinvio agli strumenti urbanistici: per gli interventi in questo ambito si
prescrive il rinvio agli strumenti urbanistici ed attuativi da concertare con
la soprintendenza competente e da redigere ex novo o in variante a quelli
esistenti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
In caso di particolare degrado dei servizi, infrastrutture ed attrezzature
esistenti con rischi per la sicurezza sociale e l'igiene ambientale sono
previsti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione tali da
garantire l'agibilità minima delle strutture medesime
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove
infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici.
Art. 31
Regime:
Modificazione compatibile paesaggio agrario (Agriturismo)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO1
Il regime di MO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- paesaggio rurale produttivo.
L'ambito di MO1 contiene i seguenti elementi
- insediamenti rurali caratterizzati da trasformazioni in sedi turistiche
o ad uso misto stagionale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti
urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Modificazione compatibile del paesaggio agrario; modificazione del paesaggio
intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. Transizione da
agricoltura tradizionale ad agricoltura razionale con possibilità, di
incentivare, di utilizzazione agrituristica con riferimento alla relativa
normativa e di riconversione biologica del ciclo produttivo. Incentivazione per
recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente,
escluse serre con coperture specchianti. In tale ambito i nuovi strumenti
urbanistici attuativi potranno prevedere opportune discipline di trasformazione
funzionale, con mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della
sua immagine testimoniale dell'architettura tradizionale eoliana.
Relativamente al paesaggio agrario localizzato nelle zone costiere, garanzia
convenzionata di libertà di accesso pubblico alla spiaggia, sia da terra sia
dalla costa.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agro-silvo-pastorale;
attività agrituristica; parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione
eco-idraulica forestale; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 32
Regime:
Modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO2
Il regime di MO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate;
- complessi alberghieri compatti:
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di MO2 contiene i seguenti elementi
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui
pianori intervulcanici.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti
urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli
esistenti,con indirizzo e finalità di recupero dell'immagine paesistica nel
rapporto tra insediamenti e paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed
in armonia con la natura, di razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto
viario e ricomposizione del tessuto edilizio con tipologie e caratteristiche
della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti
nell'ambito. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante
apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 33
Regime:
Trasformazione compatibile P.R.G.
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati
nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TR
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Trasformazione urbanistica edilizia compatibile, disciplinata dagli strumenti
urbanistici attuativi, approvati dalla soprintendenza competente. Nelle more
dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 34
Regime:
Restauro paesiistico areale con indicazione delle tipologie di detrattori da
compatibilizzare (DP1-DP2)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RES
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI
ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RES
Il regime di RES si applica alle seguenti categorie di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili
L'ambito di RES contiene i seguenti elementi
- detrattori paesistici areali diffusi (lottizzazione, propagginazioni,
etc.) (DP1);
- detrattori paesistici consistenti compatti (complessi alberghieri,
etc.) (DP2);
- centri abitati nucleati di recente formazione;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti a carattere turistico organizzato;
- lottizzazioni turistiche;
- insediamenti compatti ed isolati localizzati al di fuori dei centri
abitati.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Arresto dell'incremento del danno da detrattore urbanistico dei complessi
edilizi e degli elementi potenzialmente produttori di rafforzamento, mediante
mascheramenti con appropriati impianti arborei nelle parti non edificate tra
edificio ed edificio, tra edifici ed ambiente esterno o altri simili interventi
e recupero tramite strumentazione urbanistica ed attuativa. Lo strumento
generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di
dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale + turistico-alberghiera +
extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero
edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;
nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 35
Regime:
Restauro paesistico puntuale con indicazioni tipologiche da compatibilizzare
(DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla DP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI
TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO DP
Il regime di DP si applica alle seguenti categorie di beni
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo;
- detrattori ambientali inquinanti;
- detrattori paesistici strutturali additivi;
- detrattori paesistici infrastrutturali;
- detrattori paesistici estetico-percettivi.
L'ambito di DP contiene i seguenti elementi
- insediamenti in aree di deposito piroclastico;
- viabilità principale con stenosi da insediamento di bordo;
- infrastrutture stradali di rilevante impatto ambientale;
- detrattori paesistici estesi costituiti da insediamenti realizzati
impropriamente entro ambiti di beni culturali configuranti o connotanti;
- allocazioni di stoccaggio e smaltimento rifiuti;
- centrali termoelettriche con emissioni nocive;
- opere ed attività che hanno provocato occultamento ed obliterazione di
elementi di elevato valore morfologico-scientifico;
- detrattori paesistici sorti sulle parti significanti dei corpi
vulcanici;
- detrattori ambientali ablativi (cave distruttive di rilevanti elementi
morfostrutturali);
- infrastrutture a rete prodomiche di insediamenti residenziali;
- edilizia e manufatti di impatto paesistico negativo in zone
epivulcaniche ed in zone di rispetto.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Compatibilizzazione detrattori ambientali e paesistici ai fini del restauro
ambientale.
AMBITI E/O EMERGENZE DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Gli ambiti contenenti le categorie e rappresentati nelle tavole piano con le
sigle:
- DP3 detrattori paesistici strutturali additivi; sono definiti DP3 i
detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi
significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. cono vulcanico di
Vulcanello III) e additivi in quanto realizzati in elevato;
- DP4 detrattori paesistici strutturali ablativi; sono definiti DP4 i
detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi
significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. il grande cono di Pomice
del Pilato) ed ablativi in quanto distruttivi del bene culturale in tutto o in
parte;
- DP5 detrattori paesistici ambientali inquinanti; sono definiti DP5 i
detrattori che operano inquinamento atmosferico, marino, idrico, acustico,
olfattivo, etc., quali centrali termiche, discariche abusive e simili;
- DP6 detrattori paesistici infrastrutturali; sono definiti DP6:
1) la parte delle infrastrutture stradali che violentano il modello
ecologico insediativo storico, con un impatto estetico percettivo negativo
(tracciato, muraglioni, etc.) ovvero con impatto negativo di promozione di
ulteriori insediamenti lineari casuali, paesisticamente incompatibili, in atto
e in fieri;
2) tutte le infrastrutture energetiche su pali con cavo aereo. Sono da
considerare detrattori paesistici infrastrutturali potenziali quelli previsti
nei piani o programmi con le caratteristiche di cui sopra e, pertanto, vietati
dal Piano territoriale paesistico in altre parti delle norme;
- DP7 detrattori paesistici estetico percettivi; sono definiti DP7 i
detrattori, largamente prevalenti, che operano detrazioni di valore paesistico per
impropria collocazione, volumetria, esposizione, materiali impiegati nelle
facciate.
N.B. sono compresi tra i detrattori da compatibilizzare gli edifici (anche del
patrimonio consolidato) recentemente verniciati al quarzo, posti in evidenza da
interventi cromatici ed architettonici impropri.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
In relazione alla specificità delle situazioni esistenti la definizione di
provvedimenti specifici da adottare è demandata alla competente soprintendenza
la quale opererà in ordine alle seguenti modalità:
- non consentire opere o attività che incrementino consistenza o valore
del detrattore paesistico sino alla rimozione del disvalore e sempre nel regime
normativo dell'ambito di appartenenza;
- normare quelle opere specifiche che rimuovono le cause del disvaslore
paesistico e ne realizzano la compatibilità.
Art. 36
Regime:
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione
cultural-produttiva
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con un piccolo
cerchio con il bordo e una casella colorata contenente la lettera di
identificazione del bene come da didascalie di piano
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione
cultural-produttiva relativamente ai beni culturali territoriali antropici storico-testimoniali
di edilizia singola (identificati dal solo simbolo e/o colore).
In tali categorie rientrano gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani,
aventi particolare valore architettonico ambientale, storico culturale e
testimoniale. Possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il
livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui gli edifici
e i manufatti sono inseriti. Restano ferme le eventuali disposizioni più
restrittive disposte dalla stessa soprintendenza, in base ai vincoli imposti
dal T.U. n. 490/99.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agrituristica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria,
negli edifici agricoli sono consentite previo comunicazione alla competente
soprintendenza, trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse
all'agricoltura, quali l'agriturismo, sempre che non comportino ampliamenti e
variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Art. 37
Usi civici eoliani
L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure,
agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la
conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle
parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore
specifica in sede di piano paesistico.
La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione
delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la
loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a
mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne
tecnologie ablative che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione
sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti
ad uso civico.
Tutto ciò premesso il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme
dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione.
Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque
l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza
distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti
del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere
la sussistenza del bene stesso.
Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto
arboreo.
L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del
bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata
dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze
di valori paesistici scientifici e morfovulcanici configuranti da conservare in
forma di tutela orientata ed integrale.
Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in
relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori
paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale, sussistono
ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi
di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2
(Tutela speciale 2).
TITOLO
III
MATERIALI, FINITURE, ARREDO URBANO
Art. 38
Disposizioni transitorie sui materiali edilizi e le finiture sino
all'approvazione del nuovo regolamento edilizio ed annesso manuale del recupero
L'esistenza alle Eolie, alla fine del XIX secolo, di una popolazione di 21.026 abitanti
ecologicamente insediata in un corretto rapporto città-campagna - a
fronte della molto minore consistenza attuale della popolazione - rende
dominante il problema del recupero.
Il Piano territoriale paesistico, nelle more e sino alla redazione ed
approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo regolamento edilizio comunale con
annesso manuale del recupero, dispone per gli interventi edilizi le norme come
di seguito articolate.
Per gli interventi di recupero e per le nuove costruzioni isolate, ove consentito,
il Piano territoriale paesistico fornisce i seguenti criteri da valere quali
"linee guida per il nuovo regolamento edilizio e per il manuale del
recupero". I nuovi strumenti urbanistici approfondiranno e svilupperanno
la normativa tenendo conto delle indicazioni formulate dal Piano territoriale
paesistico all'interno delle seguenti "linee guida".
a) Pavimentazioni
Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico, nella sentieristica
storica e nelle situazioni di preesistenza di pavimentazioni in pietra è
prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino secondo i
tipi e i disegni esistenti nelle fonti documentali e nell'iconografia storica.
E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in
cemento o in plastica.
Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed
extraurbani è prescritto l'uso di pavimentazione in basole di pietra o
acciottolato semplice o a disegno.
Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate o di
cemento.
b) Rivestimenti ed intonaci esterni
E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiere
d'archi, con la faccia a vista litica lavorata a scalpello, bocciarda o a
finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico.
Negli edifici al di fuori delle zone MO e TR, nelle superfici esterne gli
intonaci dovranno essere prodotti con le tecniche tradizionali con uso di
lapillo e di sabbia vulcanica al fine di assumere il tradizionale colore della
pomice.
Sono vietati: rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di
ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno, ed in
materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di
qualunque specie.
c) Tinteggiatura e verniciature esterne
In sede di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere redatto un
manuale con appropriate norme relative al colore dei materiali ed alle tecniche
della tinteggiatura e verniciatura esterne.
Nelle more della preparazione del manuale di cui sopra si consiglia il
ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: tinteggiatura a
"velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera
forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti biancastri e misti a colla e colore;
tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce,
sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali
proporzioni.
Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati,
graffiati, rosati, ecc.) o granigliati, le tinteggiature con pittura al quarzo.
Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano tecniche di pitturazione ad
olio ovvero con lacche o smalti opachi.
In attesa del nuovo regolamento edilizio, i colori di base consigliati per le
facciate degli edifici sono: i colori tradizionali, il color pomice, le gamme
delle terre nelle gradazioni chiare. Le tinte saranno scelte con il criterio
del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli
edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli
elementi costituenti e tendere da ottenere un rapporto armonico tra di essi.
d) Manto di copertura e utilizzazione delle coperture
Sono da preferirsi le tecniche tradizionali in battuto di legante e lapillo
vulcanico.
In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è
prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per gli edifici ricadenti
nel "centro storico" è fatto divieto di modificare le coperture degli
ultimi piani degli edifici, mobili o fisse, con strutture in vetro, metallo,
alluminio o plastica.
e) Scarichi, gronde
A seconda dell'epoca di realizzazione o del carattere dell'edificio, gronde,
pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono
essere realizzati con imbuti di cotto tradizionali ovvero entro guaina di
rivestimento in muratura intonacata con rinforzo alla base realizzato anche in
materiali litici di protezione, ovvero in traccia ventilata nella muratura.
f) Canne fumarie, antenne
Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici, e comunque le torrette da
camino, saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del
fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella
muratura. E' prescritta l'installazione di una unica antenna centralizzata per
ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per antenne televisive
posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano sempre posti sotto
traccia.
Entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio le situazioni di
difformità dovranno adeguarsi alla presente norma.
L'installazione di tralicci, parabole di rimbalzo per micro-onde, etc., è
sottoposta al nulla osta della soprintendenza che ne verifichi la
minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
g) Infissi esterni
Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati
infissi in legno a vista. E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture
esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati
con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso
l'impiego di serrande in metallo solo nelle aperture esterne, al piano strada,
di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di
infissi in plastica e alluminio anodizzato e di qualunque altro materiale che
non sia specificato nella presente norma.
h) Aperture esterne
Nuove aperture al piano terreno, ove ammesse dal regolamento edilizio, non
dovranno mai avere una larghezza superiore ai metri 3 per esercizi commerciali
e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad
intonaco o riquadrati con elementi di pietra secondo la tradizione eoliana.
Decorazioni, soglie e davanzali di porte, balconi e finestre dovranno essere in
pietra lavica. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti,
quadrelli o tondi di ferro secondo la tradizione.
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle
facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo
indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo
sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e
gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
i) Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi
E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di
finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo
(portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni,
cornici, infissi, ringhiere ecc.).
l) Divieto di linee elettriche e telefoniche aeree e prescrizioni limitative
per quelle in cavo all'interno degli ambiti TI, TO e TS.
In tutte le isole Eolie è vietata la palificazione e le reti elettriche e
telefoniche in aereo; quelle esistenti dovranno essere sostituite con reti in
cavo interrato.
E' prescritta, ovunque, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o
telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.
La collocazione di rete in cavo interrato per uso generale (con facoltà di
accesso ai privati) è disciplinata dalle apposite normative del Piano
territoriale paesistico in relazione alla potenzialità di generare abusivismo
edilizio.
m) Numerazione civica e indicazioni stradali
I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle
maiolicate.
Le dimensioni, eventuali simboli e i colori saranno definiti in sede di nuovo
regolamento edilizio comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative
e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
n) Toponomastica attuale e storica
Il Piano territoriale paesistico fornisce in forma comparata l'elenco di tutti
i toponimi, presenti nell'edizione delle cartografie IGM e del comune, nella dizione
in italiano ed in dialetto siciliano degli ultimi decenni dell'800 (di cui al
"Liparischen Inseln").
Progressivamente, nell'ambito della didascalizzazione culturale interpretativa
del territorio, tutta la toponomastica dovrà essere sostituita con la nuova,
nella duplice edizione, storica ed attuale.
o) Didascalizzazione del territorio culturale
La didascalizzazione territoriale del patrimonio culturale, dei monumenti
singoli, degli itinerari culturali e naturalistici e delle zone di tutela
vulcanologica deve essere realizzata mediante tabelloni didattici e leggii con
grafica unitaria e dovrà contenere i riferimenti alle categorie di beni
culturali territoriali e agli ambiti del Piano territoriale paesistico.
p) Illuminazione negozi ed esercizi pubblici
E' vietato l'uso di neon o di lampade gialle a vapore di sodio
nell'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e
comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade.
Le sorgenti di luce dovranno sempre essere occultate e l'illuminazione dovrà
avvenire in forma indiretta (per riflesione-rifrazione) dagli oggetti
illuminati.
q) Tabelle e insegne a bandiera
Sono rigorosamente vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli
edifici di qualunque tipo ovvero di corpi illuminanti a bandiera o di scritte o
segnalazioni luminose, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie
e dei presidi sanitari.
L'amministrazione comunale provvederà a disporre la progressiva eliminazione
delle insegne a bandiera esistenti entro cinque anni dall'approvazione del
nuovo regolamento edilizio.
Ad esse potranno essere sostituite insegne interne alle partiture
architettoniche delle vetrine, delle porte etc. con le caratteristiche
richieste nelle apposite norme, di cui al punto successivo.
r) Tabelle e insegne di facciata
Le tabelle e le insegne di facciata debbono essere realizzate sempre
all'interno delle aperture delle porte e delle vetrine e mai in sovrapposizione
alla facciata.
E' rigorosamente vietato l'uso di tabelle ed insegne luminose con sorgente di
luce diretta e visibile, mentre è consentito l'uso delle medesime illuminate
purché la sorgente di luce non sia visibile dall'esterno.
Nella realizzazione delle insegne, che dovranno essere previste con un corretto
inserimento architettonico, non potranno essere utilizzati materiali
riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido o satinato,
vetro a specchio, alluminio non verniciato.
In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m 2
minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o
vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano
porta, perchè si riduce lutile di ingresso sotto la quota di m 2, sarà posta
sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura
stessa.
In edifici nei quali esistono idonee ed apposite modanature per il loro
collocamento, le scritte ed insegne non potranno in alcun modo superare in
altezza ed in larghezza le dimensioni dell'elemento stesso.
Le insegne non potranno in alcun caso attenere a più di una sola apertura. Lo
stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola
apertura.
L' insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata
e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate
esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali
urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).
Ai piani superiori degli edifici sono vietate insegne o segnalazione in genere.
I tipi dovranno essere limitati ad alcune "famiglie" di caratteri.
Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani",
"romani" o "lapidari" e loro simili. Dovranno essere usati
gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.
s) Vetrine
Le vetrine dovranno essere sempre realizzate con l'incasso minimo di 10 cm.
dalle partiture di contenimento.
Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture, rispettarne
linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che
prevedano vetrine a raso o aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.
In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano
subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le
aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti,
riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali
proposte dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un
intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sono
sottoposte al nulla osta della Soprintendenza e alla normativa generale per gli
interventi sugli edifici del centro storico.
Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i
materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno
chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e
pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso e "antinegozio"
in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie
lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie
riflettente, moquette, laminati metallici in genere, e si dovrà preferire l'uso
di pietra vulcanica non lucidata.
Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a
scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti
di essi che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore
piombaggine. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato
unitariamente.
Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione,
dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di
sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini
e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.
t) Tende
Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo
alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, e dovranno
risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.
L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici
o partiti decorativi di facciata.
Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non
potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di
marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo
che per la zona ad esclusivo transito pedonale.
E' vietato, comunque, la realizzazione di strutture leggere amovibili su spazi
esterni anche se di pertinenza degli edifici. Sono consentiti elementi mobili
in legno quali tende ad ombrello.
u) Pannelli solari
E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica
autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente.
Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione
grafica con fotomontaggio, prospetti e sezioni lungo le linee di massima
pendenza e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione
di installazione proposta, attraverso la quale si possa giudicare l'impatto
sull'ambiente circostante.
v) Piscine
La realizzazione di piscine scoperte è ammessa relativamente agli impianti
sportivi, agli edifici termali, alberghieri, ai villaggi turistici e alle
residenze private, ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi.
Nelle more dell'approvazione di detti strumenti sono realizzabili soltanto
quegli impianti che rispondono alle chiare esigenze di pubblica utilità e di
emergenza sociale.
Le parti esterne e superiori al livello dell'acqua debbono essere realizzate in
pietra vulcanica da sega o in conglomerato con inerte vulcanico del tipo usato
per pavimentazioni e decoro edilizio.
Fatta eccezione per i complessi sportivi (soggetti a verifica di impatto
ambientale), la collocazione e la forma dovranno essere armonizzate con
l'andamento naturale del terreno, non dovranno superare i 30 m. in nessun lato,
non dovranno avere forme geometriche regolari, dovranno essere parzialmente
ombreggiate con alberature, della flora locale. Ove possibile dovrà essere
privilegiato l'uso di acqua marina o di acque termali.
z) Verande
Le verande ed i terrazzi esterni ubicati a livello di ambienti abitabili,
potranno essere coperti con doppio strato di cannuccia, con eventuale
interposizione di materiale imperniabile trasparente, sorrette da travetti in
legno poggianti sulle tradizionali colonne tronco-coniche (pulere).
Sono vietate le coperture a tegole e le chiusure perimetrali con strutture
vetrate e in legno o altro materiale.
TITOLO
IV
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 39
Definizione
Agli effetti del Piano territoriale paesistico si considerano interventi di
rilevante trasformazione del territorio:
a) le attività estrattive e le opere connesse;
b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi con il
necessario contesto di sistemazione dell'entroterra portuale strutturato e
funzionale organicamente alle opere portuali in sistema unitario, nuovi tracciati
stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti,
acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e
fanghi;
e) le attrezzature di livello sovraccomunale.
La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al
precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui
al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei
valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano territoriale
paesistico Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del
territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate,
a giudizio della soprintendenza competente possono essere considerati di
modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto
paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Art. 40
Analisi, contenuti progettuali, procedure
Per i progetti degli interventi di cui al precedente art. 39 oltre alla
documentata conformità con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico è
richiesto uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale esteso
agli aspetti compositivi e formali e dettagli esecutivi dell'opera, con
riferimento agli aspetti storici e naturalistici (geologici, ecologici,
botanici, faunistici) in relazione alle caratteristiche ed alla normativa degli
ambiti paesistici contestuali di cui al presente piano. Al fine di ampliare le
condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte
alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul
paesaggio e sull'ambiente.
La soprintendenza competente, verificata la congruità con il Piano territoriale
paesistico, si pronuncia sui progetti ai sensi delle leggi vigenti e li approva
in toto o per le parti conformi.
Art. 41
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione
dell'impatto ambientale
La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse
naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una
efficace tutela dell'attività agricola.
I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del
territorio, e che non siano soggetti e dotati di valutazione di impatto
ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati,
nell'ambito delle destinazioni a dominanza di riordino riqualificazione
urbanistica o razionalizzazione della trasformabilità e modificabilità (MO1,
MO2, RIO, TR, ecc.), da un progetto dettagliato di fattibilità con studio di
compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:
- localizzazione dell'intervento sulla cartografia ufficiale 1:10.000,
1:2000 e su cartografia catastale;
- foto aeree nadirali e panoramiche;
- stralcio del Piano territoriale paesistico e del P.R.G. relativo alla
zona oggetto dell'intervento;
- progetto dell'intervento;
- l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e
territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in
esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle
normative e alla pianificazione vigente;
- la specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi
e delle emissioni nell'atmosfera, anche sonore, immessi nell'ambiente, con
riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
- la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o
compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio
ambientale;
- la simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico
sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente con plastico e
fotomontaggi.
Art. 42
Attività estrattive
Nelle aree sottoposte a vincoli di importante interesse storico-artistico o
paesistico, ai sensi del T.U. n. 490/99,con riferimento alle attività
estrattive di coltivazione di giacimenti minerari di cui alle legge regionale
n. 127/80 e legge regionale n. 16/78, è vietato il rilascio od il rinnovo di
concessioni per attività di estrazione, secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 24/91. La sistemazione dell'area nella quale è stata
legittimamente autorizzato l'esercizio di attività estrattiva deve risultare da
apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
La prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, è
subordinata alla concertazione su iniziativa degli interessati, entro due anni
dalla data di approvazione del Piano territoriale paesistico degli interventi
previsti dalla figura pianificatoria 4 di cui all'art. 7 delle presenti norme.
Nel rispetto di quanto sopra, per casi specifici di grave detrazione
morfologica, paesistico-ambientale e di contemporanea coesistenza del vincolo
paesistico ex legge n. 431/85 per "vulcani" e per "usi
civici" compatibili, la particolarità di situazione è normata con la
disciplina di cui agli appositi ambiti (TS2, Tutela speciale 2).
Rimangono salve le prescrizioni dettate per gli ambiti ZM1 E ZM2.
Art. 43
Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni
La progettazione di opere di adeguamento paesistico della viabilità stradale
esistente deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità
dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti
requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e
dell'ambiente:
- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore
adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale
delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze
locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile
mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e
ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non
frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile
mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed
impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e
ridotto impatto sull'ambiente;
- è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
- conservazione dei caratteri ambientali nei casi di adeguamento delle
strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberature, dei muretti a
secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino
dei tratti da integrare o mancanti.
Tali criteri verranno adottati nelle zone di riordino, trasformazione e
modifica, fermo restando che nell'ambito degli strumenti urbanistici
l'amministrazione comunale può introdurre i necessari meccanismi di miglioria
morfo-funzionale della rete viaria anche laddove la zona non sia compresa in
quelle direttamente interessate dai processi di riordino, trasformazione e
modificazione.
La realizzazione di nuove strade imposte da esigenze di protezione civile è
disciplinata dagli strumenti e dalle misure di settore.
Art. 44
Opere marittime costiere e portuali
Sono ammessi gli interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture
portuali esistenti e, comprese quelle dell'abitato di Ginostra, nonchè la
realizzazione di pontili galleggianti.
La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di
opere esistenti e delle strutture di servizio connesse, ai fini della
possibilità di esame ed eventuale nulla osta della soprintendenza, devono
essere sempre studiate, progettate e proposte in unica soluzione con il contesto
delle aree e delle infrastrutture connesse. Inoltre devono essere basate su
analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che
condizionano la dinamica costiera quali:
- variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
- parametri meteomarini: ventionde, correnti e maree;
- parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
- parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
- parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;
- parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
- parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività
nelle aree interne e in quelle costiere;
- parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di
urbanizzazione, costi e benefici;
- parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.
Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di
difesa del litorale.
Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da
studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale, relative all'opera ed
al contesto delle aree ed infrastrutture connesse, come previsto dalla
normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto
inserimento nel paesaggio visivo circostante.
In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino
all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art.
13, legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi
di protezione costiera, è necessario:
- evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone
urbanizzate;
- evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es.
gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
- evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo
al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse;
- privilegiare i sistemi di barriere ad accrescimento naturale indotto.
Art. 45
Piani di settore - Sistema portuale di Lipari
Il problema, con particolare riferimento al sistema portuale di Lipari, non può
essere affrontato a livello di semplici attrezzature portuali, di opere a mare
e singole infrastrutture. Infatti l'indotto urbanistico della portualità è
rilevantissimo in fatto di viabilità, servizi, parcheggi di scambio, parcheggi
di sosta, rimessaggi, ricettività a rotazione d'uso, servizi di vendita
specifici e generali, capitaneria di porto, rifornimento di carburanti a mare e
a terra connessi agli attracchi, modificazione del tessuto urbano a monte ai
fini della permeabilità verso il mare e delle destinazioni d'uso e di nuove
coerenti destinazioni d'uso.
Inoltre le zone di attracco, così come le parti esposte alla vista delle rotte
interisole, richiedono speciali attenzioni paesistiche in relazione al livello
mondiale del loro interesse culturale.
Il Piano territoriale paesistico prescrive ai fini dell'esame per nulla osta di
compatibilità paesistica:
1) un piano esecutivo che includa e metta in sistema tra loro le
attrezzature portuali a mare e quelle a terra relativamente a tutto il vasto
entroterra implicato nell'organizzazione del nuovo sistema portuale e dei suoi
sviluppi in corso di definizione;
2) un piano dei porti conforme a detto piano urbanistico esecutivo.
Art. 46
Piani di raccolta idrica
Il piano di raccolta idrica attuato dalla Cassa per il mezzogiorno entro il
cratere di monte Sant'Angelo (Lipari) non può essere eliminato a causa della
sua importanza e consistenza. Pertanto va conservato in stato di efficienza
come bacino di raccolta idrica locale autonoma. L'acqua di tale bacino potrà
essere utilizzata per l'alimentazione e la rivitalizzazione degli impianti
termali di San Calogero rimasti senza falda idrica di alimentazione.
L'impianto di raccolta del monte Giardina (Lipari) per il suo impatto
ambientale negativo va distrutto. Il terreno demaniale reso disponibile deve
essere restituito all'ambito di tutela vulcanologica per servizi senza
strutture in elevazione.
Art. 47
Impianti tecnologici
Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento
delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi
tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia si deve porre
particolare attenzione alla compatibilità paesistica delle localizzazioni, ai
tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai
conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio, nonché alle
implicazioni di potenziale abusivismo nel caso di cavi elettrici difformi dalle
disposizioni del Piano territoriale paesistico
Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla
legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta
attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la
concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali
creando gravi danni alla flora e alla fauna marina.
Il calore prodotto dovrà essere oggetto di studio per il recupero ai fini
termali, per la destagionalizzazione del turismo e per il decentramento e
decongestionamento dell'insediamento alberghiero in C.S. a tutela dei beni
culturali territoriali.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella
localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione
elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà procedere con valutazione d'impatto
sul paesaggio e sull'ambiente da sottoporre a nulla osta della soprintendenza
competente. Le concessioni per antenne e ripetitori, con particolare
riferimento al castello ed al monte Sant'Angelo (Lipari), non possono essere
rinnovate o assentite al di fuori di un piano di sistemazione complessiva che
unifichi e limiti i tralicci ed ottenga la minimizzazione d'impatto, con
progetto da sottoporre ad esame e nulla osta della soprintendenza competente.
Per la localizzazione e la realizzazione delle opere connesse oggettivamente a
servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole
ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della
comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto
all'art. 41 delle presenti norme (studio di compatibilità paesistico-ambientale
di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale) e debitamente approvato
dalla competente soprintendenza. La localizzazione delle suddette opere potrà
essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente
interessate dai processi di trasformazione (RIO, MO1,MO2,TR. ecc.).
Fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e
che altrettanto oggettivamente è impossibile la loro realizzazione altrove.
Art. 48
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
E' richiesto un progetto del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
che preveda la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di
riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolati nelle diverse
fasi di raccolta differenziata, conferimento, stoccaggio e trasporto dei
rifiuti fuori delle isole, per la parte non riutilizzabile e riciclabile in
loco.
Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del
sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto
territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di
accesso.
E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di
qualsiasi genere, al di fuori delle località designate all'uopo dall'ente locale,
previa autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali
competente.
Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con
scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di
detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio
idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della
configurazione paesistica.
Art. 49
Attrezzature di livello sovracomunale
I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche
e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti
a studio di compatibilità paesistico-ambientale.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 50
Norme finali
Le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai
sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del Piano territoriale
paesistico possono essere completate se non in contrasto con le prescrizioni
del Piano territoriale paesistico
Le incompatibilità indicate dal Piano territoriale paesistico non pregiudicano
le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare
derivanti dai regolamenti delle riserve. In caso di difformità tra le
perimetrazioni riportate nel Piano territoriale paesistico e quelle di altri
atti normativi (es. decreti istitutivi delle riserve naturali o loro
modifiche), prevalgono le perimetrazioni di quest'ultimi.
Tutte le attività compatibili nei regimi di tutela del Piano territoriale
paesistico possono essere attuate se recepite e localizzate dagli strumenti
urbanistici.
Art. 51
Elaborati del Piano territoriale paesistico
Gli elaborati costitutivi del Piano territoriale paesistico sono:
- carte della conservazione e trasformazione compatibile;
- relazione generale;
- allegati alla relazione generale;
- regimi normativi;
- relazione tematica: sistema naturale s.s.
abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico,
agroforestale e paesaggio agrario;
- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
- schede dei beni culturali territoriali archeologici;
- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici
testimoniali (si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici,
redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di
Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995).
Elenco elaborati ed allegati:
Lipari nord
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Lipari sud
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Vulcano
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Salina
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Stromboli
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Panarea
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Filicudi
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Alicudi
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.
Relazioni
Relazione parte generale:
- relazione tematica: sistema naturale s.s.
abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico,
agroforestale e paesaggio agrario;
- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
Schede tematismi
- schede dei beni culturali territoriali archeologici;
- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici
testimoniali: si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici,
redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di
Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.
Regimi normativi
- regimi normativi.
Allegato
Verbale
n. 17 della seduta del 14 novembre 2000 della speciale commissione ex art. 24,
R.D. n. 1357/40
Il giorno quattordici novembre duemila alle ore 11,00 presso la Direzione
regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente in via
delle Croci n. 8 a Palermo ha luogo la diciassettesima seduta della speciale
commissione, istituita, ai sensi dell'art.24 del regolamento approvato con R.D.
3 giugno 1940, n.1357, con decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, per esprimere
parere ai fini dell'approvazione dei piani territoriali paesistici predisposti,
ai sensi dell'art.1-bis della legge 8 agosto 1985, n.431 e dell'art.5 della
legge n. 1497/39, dall'Amministrazione regionale dei beni culturali.
La convocazione è stata effettuata dal presidente della commissione per il
giorno 14 novembre 2000 mediante avviso n. 4282 del 30 ottobre 2000 e con il
seguente ordine del giorno:
1) esame del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago eoliano;
2) varie ed eventuali.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti della Commissione:
Presidente
- dott. Sergio Gelardi;
Componenti
- dott. Antonino Scimemi;
- prof. Franco Maria Raimondo;
- prof. Giovanni Campo;
- prof. Pietro Di Leo;
- prof. Emanuele Lo Giudice;
- prof. Alberto Ziparo;
- arch. Giuseppe Gini.
Svolge funzioni di segreteria l'arch. Maria Gabriella Fazio dipendente
dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
giusto incarico assessoriale prot. n. 677 del 21 luglio 99.
In apertura di seduta, riscontrata la presenza di tutti i componenti della
commissione, alle ore 11,30 il dott. Gelardi, delegato dall'on.le Assessore per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota prot. n.
3364 del 12 ottobre 2000 a presiedere la riunione, dà lettura alla speciale
commissione dei verbali delle sedute precedenti che si approvano. Il dott.
Gelardi porta a conoscenza della commissione anche la nota n. 32698 del 7
novembre 2000 del comune di Lipari con cui si chiede la possibilità di inserire
nelle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico una norma speciale
che consenta la realizzazione di infrastrutture per servizi pubblici essenziali
quali: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche, anche
in ambiti dove attualmente il P.T.P. non lo consente, fermo restando la
mancanza di aree alternative.
La Commissione preso atto di quanto già espresso nel verbale del 17 ottobre
2000 relativamente agli interventi di miglioramento della rete viaria e delle
opere di comunicazione, ritiene che anologhe considerazioni possano esprimersi
rispetto alle opere suddette connesse oggettivamente a servizi pubblici
essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche,
centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale.
Resta inteso comunque che dette opere, che debbono essere comprese nelle
categorie suddette e non in altre, debbono essere oggettivamente essenziali e
che altrettanto oggettivamente deve essere dimostrata l'impossibilità di
procedere alla loro realizzazione altrove. In ogni caso la realizzazione di
dette opere deve essere preceduta dalla redazione dello studio previsto
dall'art. 41 del P.T.P. ( studio di compatibilità compatibilità
paesistico-ambientale, o rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale ),
debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione, sulla scorta delle
determinazioni assunte nelle sedute precedenti, che si fanno proprie, ed
esaminati tutti gli elaborati del Piano, all'unanimità esprime parere
favorevole all'approvazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie
e dà mandato all'Amministrazione di porre in essere tutte le necessarie
iniziative al fine di rendere il testo normativo e gli eventuali elaborati del
Piano territoriale paesistico coerenti con le modifiche ed integrazioni,
dettate dalla commissione nel corso dei suoi lavori, che si intendono tutte
ribadite.
Alle ore 16.00 la seduta viene sciolta.
Il presidente: Gelardi
Il
segretario: Fazio