REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

 

PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2001 - N. 11

SUPPLEMENTO ORDINARIO

 

 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 febbraio 2001


Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.

 

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE


Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, che abroga e sostituisce le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto il decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo n. 368/98;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visti i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976, n. 687 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 giugno 1979 e n. 689 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 28 luglio 1979, con i quali è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori;
Visto il decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995, con il quale l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita per un triennio la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40;
Visto il decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, registrato il 7 luglio 1999 al n. 1798, con il quale è stata ricostituita, per un biennio, la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali in merito all'approvazione del P.T.P. delle isole Eolie;
Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio 2000, con i quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Esaminato il Piano territoriale paesistico del territorio delle isole Eolie, redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tramite il decreto n. 7508 del 21 dicembre 1993;
Visto il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la speciale commissione ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina e depositato insieme agli elaborati del Piano territoriale paesistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente dal 9 giugno 1997 al 9 settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal 10 giugno 1997 al 10 settembre 1997 (Malfa), come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e trasmessi dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con note n. 6160 del 16 settembre 1998 e n. 6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare:
ISOLA DI LIPARI […]

ISOLA DI FILICUDI […]

ISOLA DI PANAREA […]
ISOLA DI VULCANO […]

 

ISOLA DI STROMBOLI

 

120) Opposizione proposta da Associazione pro Stromboli 


L'associazione propone alcune modifiche alle previsioni del Piano territoriale paesistico, atte a migliorare la salvaguardia dei beni ambientali di Stromboli, ed in particolare:
-  le dune costiere in località Scari, dal cono di Petrazzi fino a Punta Lena, andrebbero inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni culturali geomorfologici post eruttivi (TI);
-  la cava di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza) andrebbe inserita nel regime TO1;
-  il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m. 100, al fine di includere una parte dei terrazzamenti in pietra lavica, nonché alcune grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio cimitero di Stromboli;
-  il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici dell'ex mulino a vapore;
-  il campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul terreno dell'attuale discarica R.S.U.;
L'associazione chiede inoltre che il progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro venga totalmente rivisto, in considerazione:
-  del forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada;
-  della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come primo sentiero geologico delle isole Eolie;
-  del degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica scavati nel mare antistante le Secche di Lazzaro.

 

121) Opposizione proposta da Cutroni Gaeteno Rosario - Area confinante con via Vittorio Emanuele 

Il ricorrente, considerato che il terreno di sua proprietà è ubicato in una zona prevalentemente edificata e non presenta emergenze significative dal punto di vista paesaggistico, chiede la riclassificazione dell'am-bito identificato come MA3, che, nell'attuale assetto, arreca pregiudizio allo sviluppo socio economico dell'intera zona.

 

122) Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via Picone 
Il ricorrente ritiene che il piano sia viziato in quanto non corrisponde alla realtà dei luoghi.
Infatti esso è stato redatto con l'ausilio di vecchie mappe catastali non aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti delle numerose costruzioni che sono sorte nel corso degli anni: in particolare, l'ambito identificato come MA3, che ha in realtà le stesse caratteristiche di quello classificato MA1, viene rappresentato libero da costruzioni, mentre nella realtà è occupato da corpi di fabbrica e dalle relative pertinenze. Inoltre gli elaborati grafici sono insufficienti e le carte di analisi sono assolutamente indefinibili.

 

123) Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli - Località Piscità. 
Si rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non è possibile prevedere alcuna espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, nella quale l'opponente, da oltre 50 anni svolge attività ricettiva, e si chiede che nella zona di Piscità sia previsto un minimo di adeguamento strutturale, anche mediante aumenti volumetrici limitati (aumento impianti igienici, varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di handicap).

 

124) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro 
L'associazione chiede di modificare l'art. 19 dei R.N. e di eliminare l'ultimo comma che così recita: "E' ammesso esclusivamente ripristino ed adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo di alaggio di Lazzaro e l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello scalo di alaggio con un pontile su pali per garantire un approdo completamente... per le esigenze degli abitanti, nonché del vivere civile".
Infatti andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro, che presenta numerose controindicazioni, quali:
-  il forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada;
-  la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come 1° sentiero geologico delle isole Eolie;
-  il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondità: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
Secondo l'associazione il P.T.P. dovrebbe introdurre un chiaro divieto a realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza l'art. 19 dei R.N. (TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente riscritto. Le giuste istanze dei residenti di Ginostra dovrebbero essere soddisfate, secondo Legambiente:
-  con la costruzione di un attracco per motonavi o aliscafi nell'attuale zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale soluzione creerebbe minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido utilizzo in caso di evacuazione veloce;
-  ovvero con la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o approdo in cemento in favore di un pontile galleggiante o un eliporto;
-  ovvero ancora con l'istituzione di un servizio costante di collegamento tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante battelli-navetta all waether ship in grado di affrontare qualunque intensità del mare.

 

125) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro 
L'associazione produce un documento, in cui sono sinteticamente riassunte le osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione di un attracco in località Secche di Lazzaro, in calce al quale sono apposte n. 839 firme, e altro documento, di analogo contenuto, al quale sono apposte 1148 firme tra residenti, abitanti ospiti a Ginostra e Amici di Ginostra.
Altro documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra, porta in calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme), ordine regionale dei geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme), dipartimento scienze ambientali dell'università de L'Aquila (25 firme), dipartimento scienze geologiche Roma Tre (11 firme), circolo giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici (8 firme).

 

126) Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Località Scari. 
Secondo il ricorrente, l'area di sua proprietà, nella quale egli intende realizzare una struttura turistico - ricettiva, il cui progetto rientra nel Patto territoriale delle isole Eolie, non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione MA1, che comporta il divieto di qualsiasi espansione urbanistica, in aperto contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona e la necessaria espansione urbanistica della zona che si presta naturalmente a questa utilizzazione, essendo fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano, in considerazione anche della vicinanza della zona all'abitato di Stromboli e della carenza di altre zone libere da adibire allo sviluppo turistico ricettivo e/o a quello residenziale-turistico.

 

127) Opposizione proposta da Russo Gaetano - Località Fico Grande - Piscità 
Secondo il ricorrente l'area di sua proprietà non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal P.T.P., che preclude qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, che appare vocata alla necessaria espansione urbanistica di Stromboli, in quanto è fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano. Inoltre le censurate disposizioni relegherebbero quest'area ad una funzione marginale di uso agricolo, tra l'altro impossibile se, come voluto dal piano paesistico, dovesse essere vietata la realizzazione di nuovi volumi.

 

128) Opposizione proposta da Sangiovanni Renata - Località Scari. 
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126.

 

129) Opposizione proposta da SIGEA - Società italiana di geologia ambientale - Località Secche di Lazzaro 
L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un porto di 4ª categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19 (TS1) delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. Il tutto per le motivazioni esposte ai punti 124 e 125.

 

ISOLA DI SALINA - Comune di Leni […]

ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA […]


Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della speciale Commissione di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso nella seduta del 14 novembre 2000, il cui verbale, insieme a quelli delle sedute precedenti, tenute il 17 febbraio 2000, il 13 luglio 2000, il 26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000, si allega al presente atto sub. B;
Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:
-  nel documento prodotto dal comune di Lipari all'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8 ottobre 1996;
-  nell'incontro con il responsabile scientifico del piano paesistico, avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari il 20 giugno 1997;
-  nell'incontro che il comune di Lipari ha curato presso l'Assessorato regionale anzidetto il 13 novembre 1997;
-  nella conferenza di servizi tenutasi presso la Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999;
-  nella riunione operativa tenutasi presso la prefettura di Messina il 20 giugno 2000;
-  nell'audizione effettuata dalla anzidetta speciale Commissione nella seduta del 27 luglio 2000.
Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dalla Direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313, senza che occorra quindi procedere ad indire apposita inchiesta pubblica, facoltativamente prevista, per la medesima finalità, dall'art. 141, secondo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Ritenuto anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione di cui all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il P.T.P. delle isole Eolie, e ciò per le seguenti ragioni:
a) […]
b) […]
c) […]
d) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 138, 145, non può condividersi l'assunto, esposto in tali opposizioni, secondo cui il degrado in cui si trovano alcuni comparti delle isole e la presenza di interventi edilizi compromettono l'interesse ambientale delle isole stesse e legittimano l'incontrollata proliferazione di ulteriori realizzazioni edilizie. Resta al contrario pienamente confermato il rilevante interesse pubblico della pianificazione paesaggistica delle Eolie e, in particolare, la piena corrispondenza delle contestate previsioni alla funzione pubblica ad esse assegnata dalla legge.
Una delle principali cause della riduzione della biodiversita sul nostro pianeta è proprio rappresentata dall'antropizzazione e da tutte le attività ad essa connesse, il cui impatto si è tradotto nel degrado del patrimonio ambientale. Il prelievo indiscriminato delle risorse naturali per la produzione di merci e di energia, la realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto effettuata sulla base di logiche che ignoravano l'ambiente, la pianificazione del territorio fatta senza rispetto per le risorse naturali e per la biodiversità, l'enorme produzione di rifiuti di ogni genere, hanno contribuito a ridurre fortemente il numero delle specie animali, vegetali e microbiche.
L'individuazione di aree particolarmente ricche di biodiversità o particolarmente fragili, da sottoporre a normativa di protezione, è certamente un'iniziativa indispensabile, anche se di per sé non sufficiente a garantire la conservazione del patrimonio ambientale, perché l'inquinamento non conosce frontiere e sulle ali del vento e delle correnti delle acque si trasferisce anche là dove non viene prodotto. Pertanto, accanto a disposizioni specifiche per particolari aree, va attuata una politica globale per la conservazione della biodiversità su tutto il territorio, attraverso il controllo delle politiche territoriali, dei piani di settore (urbanistici, paesistici ecc.), della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di servizio e di trasporto, delle tecnologie adottate per la produzione di servizi, perché vengano attuati nel rispetto del principio della conservazione della biodiversità
Al fine di tutelare la salute dell'uomo, l'integrità della flora e della fauna e degli ecosistemi, il paesaggio, il suolo, le risorse idriche e l'aria, occorre quindi un'attenzione rinnovata per i caratteri salienti del territorio e per le regole che essi impongono. Non può condividersi infatti quanto osservato da alcuni (cfr. opposizione sub. 46), e cioè che la realizzazione di nuove strutture nel territorio consenta il controllo delle risorse ambientali, contribuendo invece ad aumentare una presenza antropica disordinata, incompatibile con le valenze naturalistiche delle isole.
Tra queste ultime, certamente prioritaria è quella vulcanica.
Al contrario di quanto osservato in alcune opposizioni (cfr. in particolare, quelle sub. 17, 29, 30, 31, 33, 35 e 36), il P.T.P. ha correttamente individuato nel vulcanismo l'elemento caratterizzante il paesaggio eoliano e nella sua conservazione il fondamento delle azioni di tutela.
Vincenzo Cabianca, progettista e responsabile scientifico del Piano, è non solo uno dei massimi conoscitori dei beni culturali territoriali eoliani e della loro componente geovulcanologica, ma è soprattutto il promotore della conoscenza di questo patrimonio da parte della comunità scientifica internazionale.
A lui si deve, tra l'altro, l'inserimento delle Eolie nell'elenco dei Beni da considerarsi Patrimonio culturale dell'umanità (Heritage List - UNESCO), che significativamente è stato motivato proprio dall'importanza internazionale per la vulcanologia rivestita dall'arcipelago.
Cabianca ha così sintetizzato la rilevanza scientifica dell'arco vulcanico eoliano e la stretta interrelazione tra questo paesaggio strutturale, la storia e le strategie di salvaguardia e valorizzazione delle isole.
"Le Eolie hanno un valore straordinario nel campo della vulcanologia.
La loro identità è quella di un arco vulcanico con emergenze insulari: da questo punto di vista, le Eolie, per quanto riguarda i tipi di attività esplosiva, surge, etc., possono essere paragonate all'arco attivo Egeico (Kos,, Nysidos, Yali, Santorini-Thera, Milos, Methana); alcune forme vulcaniche tipiche delle Eolie, come il Gran Cratere della Fossa a Vulcano o Pollara a Salina presentano analogie con alcuni vulcani delle Galapagos, mentre Stromboli ha analogie morfologiche con il Piton de la Fournaise dell'Oceano Indiano. Le Eolie, sommità insulari di un arco vulcanico emergente dal mare Tirreno, al centro del Mediterraneo, sono inoltre affini, come genesi, all'arco insulare pacifico di cui fa parte il Giappone. Quello che le rende uniche è che questo arco insulare giovanissimo, arcuatissimo, che nasce da una subduzione della placca africana, ha tutte le caratteristiche tipo-morfologiche ed eruttive dei grandi archi, ma le produce entro un piccolo areale perché l'energia eruttiva è contenuta e tutto il processo è confinato e studiabile nel breve sviluppo aereo e subaereo dell'arco stesso.
A ciò si accompagnano delle specificità straordinarie (curvatura, inclinazione, energia, aree di caduta, attività stromboliana preesistente, etc.). Mentre la zolla pacifica è subdotta dolcemente da quella asiatica che la ricopre lentamente migrando verso oriente, nel caso delle Eolie è la micro-zolla Adriatica-Jonica ad andare in rapida subduzione sotto la zolla Tirrenica, con un piano di Benhoff quasi verticale, in un quadro geodinamico altamente configurante.
La subduzione dà luogo ad epicentri sismici a varie profondità, genera con grande frequenza terremoti profondi, ma genera anche la formazione e la singolarità di un arco magmatico con vulcanismo esplosivo correlato che dà luogo a manifestazioni e forme straordinarie, oggetto di grande impegno interpretativo da parte del mondo scientifico.
Quando gli apparati vulcanici dell'arco emergono dal mare, danno luogo alle isole vulcaniche dell'arco insulare eoliano.
Le risorse prodotte dai vulcani, in particolare l'ossidiana, hanno fatto di queste isole il baricentro minerario-industriale del Mediterraneo nella preistoria, in epoca precedente alla scoperta dei metalli.
Dopo lo sviluppo della metallotecnica, questa risorsa ha finito di avere valore ed è stata sostituita nel tempo. Zolfo, allume, pomice, cioè ancora prodotti vulcanici, hanno continuato a dare sostegno e vita economica alle esportazioni oliane.
Greci, cartaginesi, romani, corsari, arabi, mussulmani, francesi, spagnoli, inglesi, hanno combattuto nei mari delle Eolie per il possesso della loro preziosa posizione strategica.
Dalle sommità dei vulcani, vedette in osservazione continua, cercavano di percepire qualsiasi segno di rischio prima che fosse troppo tardi per salvare la vita degli Eoliani, tra un terremoto e l'altro, tra il racconto di una eruzione ed una interpretazione fantastica con severe divinità antropomorfe e anime di morti dietro le fiamme.
Le popolazioni, sempre minacciate dai pirati e dalle occupazioni delle varie potenze in lotta, in una costante percezione del rischio hanno sviluppato una cultura endemica ed un prudente, quanto straordinario, ciclo autarchico.
L'economia agraria ha esportato capperi, famose uve secche e vini pregiatissimi, in particolare la Malvasia, e ha prodotto modelli insediativi autarchici, razionali, di altissimo interesse urbanistico.
Le Eolie sono entrate nella leggenda a partire dall'Odissea. I loro vulcani hanno ospitato l'officina di Efesto e Vulcano, dei Dio dei vulcani della mitologia greca e romana; successivamente hanno ospitato le anime del purgatorio della religione cristiana, mentre nelle tombe si accompagnava la morte, con le maschere teatrali fittili, segno e senso della vita come teatro; poi l'insularità e la centralità nel Tirreno ne hanno fatto un luogo strategico altamente conteso, poi ancora l'insularità sommata all'isolamento, al rischio dei terremoti, dei vulcani, e al rischio dei pirati, alla rarità dell'acqua, componente prima della vita sulla terra, ne hanno fatto luoghi di esilio, penitenziari, carceri politici: una serie di rischi ben percepiti che hanno reso severi i volti quasi a mostrare la coscienza della precarietà continua. Dopo la guerra mondiale l'esotismo delle forme di un arco insulare vulcanico, di un arcipelago abbandonato, ne hanno fatto uno dei gioielli del turismo prima francese, poi sempre meno internazionale e sempre più italiano di massa, con recuperi stagionali di internazionalità.
Il contemporaneo fiorire di eccezionali ricerche e studi archeologici, la condizione intatta delle stratigrafie dovute alle coperture dei resti di ogni distruzione operate da parte degli invasori, da parte delle polveri delle piroclastiti dei vulcani portate dal vento tra un insediamento umano ed il successivo, ne hanno fatto la matrice della datazione della preistoria del Mediterraneo.
La trasformazione dell'intera acropoli da castello-prigione in castello delle scienze e museo eoliano, prima archeologico, poi vulcanologico ed oggi sempre più politematico della cultura eoliana con il suo vasto e impegnativo apparato didattico, ne hanno fatto una sede privilegiata della museologia e della museografia italiana.
L'eccezionale sviluppo degli studi di Scienze della Terra e dei Vulcani dell'arco magmatico, hanno fatto delle Eolie il gioiello della scienza italiana, nel momento in cui gli altissimi costi della ricerca di base nel campo della fisica nucleare hanno ridotto le nostre possibilità di protagonismo in quel settore.
L'interpretazione progressiva della geodinamica dei Tirreno, la tettonica a zolle, le forme dell'arco, tre vulcani attivi - Stromboli, Vulcano, Lipari - sia pure con ritmi diversi, ne hanno fatto il laboratorio scientifico dei prestigiosi CNR e GNV italiani, con implicazioni di vaste collaborazioni internazionali.
L'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria ha pubblicato alla fine dell'ottocento, otto volumi sulle isole con duecentosettantasei xilografie, prezioso documento della situazione e della vita a quella data. L'editoria intelligente ha oggi portato dalle corti e dalle biblioteche specialistiche tutte le opere scientifiche e letterarie nelle librerie, in. vendita al pubblico, trasformando le isole in centri di diffusione della cultura.
Queste sono diventate le nuove miniere eoliane, che non consumano fisicamente le risorse, anzi ne valorizzano la componente immateriale sotto forma di conoscenza e diffusione delle conoscenze umanistiche e scientifiche.
Quello che era il terrore della collera degli Dei, prima pagani, poi cristiani, si è trasformato in consapevole percezione, poi coscienza, poi conoscenza del rischio, un rischio non più fatale ma sempre meglio conosciuto nelle site cause, nei suoi modi, componenti, effetti, cicli, tempi, limiti d'incertezza.
Ma la percezione del rischio e delle possibili difese razionali, affianca collateralmente ai vulcani, ai terremoti, al rischio, il grande monumento intellettuale dell'interpretazione e conoscenza della tettonica, della geodinamica, del vulcanismo, delle forme consolidate dei prodotti eruttivi che costituiscono il paesaggio strutturale eoliano e quello che la storia umana ha prodotto in questo contesto.
Questo paesaggio strutturale, da sistema di manifestazioni evolutive configuranti della crosta terrestre sulla cui superficie la natura e l'uomo hanno scritto la loro storia in forme connotanti, diviene sistema nelle proposizioni del Piano paesistico dei beni culturali; diviene conoscenza, formalizzata e trasmessa, di forme-valori interpretate nella loro genesi, nella loro dinamica, nella loro morfologia e tipologia, negli esiti di ricchezza di cultura scientifica e di ricchezza umanistica di cultura materiale ed ideologica, in una simbiosi eccezionale tra scienze umane e della natura...".
Al contrario di quanto eccepito dagli opponenti , le disposizioni del Piano paesistico sono del tutto adeguate alla rilevanza del fenomeno vulcanico per le isole Eolie.
Non si può sottacere, a questo riguardo, la significativa ricaduta che potrebbe avere per le Eolie la realizzazione di un parco vulcanologico, auspicata dal P.T.P. e che si ritiene proposta meritevole di adeguata considerazione e sviluppo ad opera di futuri specifici stru menti.
Va tra l'altro rimarcato che la mancata adozione del P.R.G. di Lipari è un elemento che rafforza ulteriormente l'esigenza di pianificare le azioni di salvaguardia dei beni paesaggistici mediante il P.T.P. Per quanto i due strumenti assolvano finalità proprie e non cumulabili, l'assenza dello strumento urbanistico determina infatti una lacuna quanto mai nociva per la gestione del territorio e per la tutela delle sue molteplici valenze (così, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 1179).
Per le superiori argomentazioni, le osservazioni suddette non sono accolte;
e) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 10, 16, 22, 31, 39, 44, 46, 57, 69, 80, 88, 90, 92, 96, 100, 101, 103, 105, 109, 126, 141 e 145, nella parte in cui si rappresenta che le previsioni del P.T.P. non tengono conto delle progettazioni inserite nel patto territoriale delle isole Eolie e anzi ne precludono la realizzazione, non si ritiene che tali argomenti inficino la validità delle previsioni del Piano paesistico.
In nessuna parte è infatti detto, né può essere altrimenti sostenuto, come e in che modo il patto territoriale possa derogare alla previsioni di un piano paesistico.
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamento inducono invece a ritenere il contrario, così come è dato evincere, in particolare, dal contenuto della circolare del Presidente della Regione siciliana n. 1/V del 2 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10 settembre 1999 che richiede anzi, tra i presupposti dei patti territoriali, la loro conformità alla pianificazione paesistica: "gli strumenti di programmazione negoziata devono essere coerenti con gli strumenti della programmazione regionale (DPEF, Linee Guida del Piano paesistico regionale) e gli strumenti della programmazione negoziale e comunitaria e devono rispettare i principi e le regole della sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. 28 dicembre 1993".
Con circolare n. 2/2000, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente, nel fornire ai comuni siciliani indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi nell'intento di "...approfittare di ogni livello di pianificazione per prevenire al riordino e alla riqualificazione del territorio regionale...", ha tra l'altro sottolineato, tra gli elementi innovativi culturali e tecnici che devono essere contenuti nella pianificazione locale, la presenza delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale approvate nel maggio del 1999 e ha stabilito che le prescrizioni delle linee guida debbono considerarsi come sovraordinate e debbono pertanto essere dai P.R.G., con l'avvertenza che la puntuale individuazione dei caratteri invarianti del territorio comunale - e cioè delle risorse culturali, territoriali e ambientali - è demandata in sede di formazione dei piani paesistici.
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima, quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e ambientale.
In assenza di deroghe o di procedure assimilate, la formazione e l'approvazione del patto territoriale deve quindi tenere conto delle disposizioni del Piano paesistico;
f) […]
h) […]
i)  quanto ai motivi di censura contenuti nelle osservazioni elencate sub. 8, 39, 87, 91, 92, 123, 126, 128, 132, 134, 135, 141 e 142, incentrate sulla preclusione posta dal P.T.P. a uno sviluppo turistico delle isole, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, ritiene che le disposizioni del P.T.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attività legate alle risorse ambientali largamente presenti nell'arcipelago. Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare compromissione.
L'arcipelago eoliano , a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente, manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di una pianificazione equilibrata ed accurata del territorio.
Salina (26,8 kmq.), ad esempio, ha una lunga tradizione di coltivazioni agricole (sopratutto vino e capperi) che è stata però abbandonata o comunque trascurata negli ultimi decenni a causa di un processo considerevole di emigrazione. Oggi il 43% delle aree agricole sono abbandonate (senza tenere in considerazione i terreni coltivabili devastati).
Vulcano (21 kmq.) era quasi completamente disabitata fino ai primi anni del secolo; recentemente è stata caratterizzata da un sviluppo veloce e caotico nel quale ha giocato un ruolo chiave il richiamo turistico esercitato sopratutto verso l'estero. A Vulcano il 68% delle aree agricole sono state abbandonate (senza tenere in considerazione i terreni coltivabili ormai cementificati).
E' questo il riflesso negativo del successo turistico delle Eolie, che sotto altro verso ha certamente contribuito in termini sostanziali alla crescita socioeconomica della popolazione residente.
Sfortunatamente, il fenomeno turistico nelle isole ha caratteri marcati di stagionalità, il che comporta un utilizzo assai pesante delle risorse naturali ed umane circoscritto a un periodo molto corto di tempo, mentre nei mesi restanti gli alloggi e le altre strutture pubbliche rimangono pressoché abbandonati. Nell'esame dei flussi turistici che attualmente interessano le isole è necessario capire quanto sarebbe desiderabile una politica che miri ad aumentare tale tendenza e se questo particolare modello di sviluppo possa danneggiare (o, peggio, distruggere) le attrattive dell'isola. In questo caso il turismo perderebbe infatti ogni possibilità di consolidarsi e si manifesterebbero effetti imprevedibili e non voluti.
Le isole minori italiane abitate sono 37, distribuite in 36 comuni, 11 province e 6 regioni. I residenti stabili sono circa 200.000, ma ad essi vanno aggiunte circa 20 milioni di presenze turistiche annue poiché quasi tutte le piccole isole hanno individuato nel turismo di massa stagionale una fonte di reddito consistente e apparentemente facile. Basti pensare che la percentuale media di addetti al turismo è passata dal 15% del 1971 al 19% del 1981, al 24% del 1991 e in 6 isole ha già superato il 30%. Questa realtà determina un radicale cambiamento, determinato dalle reazioni spontanee delle popolazioni residenti alle preesistenti condizioni di isolamento geografico, marginalità socioeconomica e abbandono del territorio, e, come si è visto, rischia di compromettere le stesse ragioni dell'affermazione turistica delle isole.
Tra le conseguenze di questo stravolgimento è possibile ipotizzare un riassetto economico (e certamente non nel segno di un'ulteriore ricchezza) di tutte le attività collegate al turismo, oltre al pregiudizio per ogni tipo di pianificazione durevole e sostenibile, tendente ad assicurare l'equilibrio tra la conservazione dei beni naturali e culturali e la logica del profitto.
E' indubbio, a questo riguardo, che le strategie politiche che mirano ad aumentare o deprimere la domanda turistica debbono tenere in considerazione le esigenze sia dell'ambiente naturale sia degli isolani, risolvendo ogni ipotizzabile conflitto anche tenendo presenti le aspettative delle future generazioni e, quindi, la necessità di determinare processi di crescita sociale-economica che favoriscano una migliore qualità di vita.
Né va dimenticato che le ricerche effettuate hanno mostrato che le caratteristiche della forte valenza turistica delle isole Eolie sono principalmente da ricercarsi proprio nelle loro bellezze naturali e panoramiche.
Occorre allora determinare le condizioni per l'affermazione di un turismo alternativo che possa prevenire danni seri ambientali e migliorare anche l'arricchimento culturale, mantenendo le cognizioni, le abilità manuali, i valori tradizionali e in ultima analisi lo stile di vita della popolazione locale, esente dalle compromissioni che derivano da modelli educativi estranei alla realtà in digena.
Se i contenuti culturali, storici, sociali ed educativi di ambienti piccoli e fragili tendono a far privilegiare il turismo alternativo, si richiede che tutte le discipline e le politiche rivolte a questo specifico obiettivo assicurino che le attività turistiche e quelle indotte siano svolte all'interno di livelli ambientalmente sostenibili.
L'ecoturismo, nel modello prefigurato dal Piano paesistico, e cioè nella forma di un turismo rivolto alla storia naturale, è diventato un campo di primario interesse tanto per le ricerche ecologiche quanto per quelle economiche.
Il termine è stato di solito adoperato tra quelle caratteristiche che valgono a definire il così detto turismo alternativo in contrasto col tradizionale turismo di massa, considerato sempre più spesso come un modello sbagliato e pericoloso di sviluppo economico.
Non c'è dubbio che delle aree come le isole minori, aventi economie deboli, pesantemente tributarie del continente per tutte le loro necessità , sono tentate di riferirsi a questo secondo tipo di sviluppo, il quale però, almeno a lungo andare, è destinato ad essere l'approccio peggiore verso forme sostenibili di crescita sociale.
Infatti, un turismo senza restrizioni prima o poi distrugge in modo definitivo le risorse che dovrebbe aiutare a proteggere. Nella ricerca dei quattro elementi di base necessari allo sviluppo del turismo (competitività economica, infrastrutture adeguate, buona accessibilità, marketing aggressivo), non va dimenticato che la formula per un'industria del turismo durevole implica il mantenimento di ciò che interessa e stimola veramente i visitatori.
E' il patrimonio naturalistico e paesaggistico delle isole, di rilevante importanza scientifica, a rappresentare il principale motivo di richiamo turistico. Indagini campionarie mirate a questo specifico aspetto hanno dimostrato che oltre il 50% delle presenze turistiche su una isola-tipo è riconducibile all'immagine dell'isola considerata come luogo incontaminato, in cui è ancora possibile il contatto diretto con fenomeni e ritmi stagionali non intaccati dalla civilizzazione (Giavelli e Rossi, 1990).
D'altra parte il cosiddetto turismo verde è in netto aumento in tutto il mondo occidentale: le comunità naturali e il paesaggio caratteristici delle piccole isole vanno dunque protetti mediante specifiche e accorte politiche gestionali. Non va sottaciuto che il tumultuoso sviluppo turistico delle piccole isole è sottoposto alle imprevedibili fluttuazioni della domanda sul mercato turistico internazionale, il che richiede di affiancare a quella turistica altre attività, di volta in volta diverse, ma modernamente intese e gestite, da pianificare a lungo termine, poiché lo sviluppo è duraturo (o sostenibile) non solo quando si basa su un accorto sfruttamento di più risorse, ma anche - e soprattutto - se rispetta l'ambiente sul piano naturalistico e culturale (Rossi e Giavelli, 1989).
Il Piano paesistico a questo riguardo non si limita a prendere atto dei processi in corso nelle isole Eolie, ma cerca di prospettare dei rimedi alle conseguenze a medio termine di uno sviluppo accelerato basato sull'unica risorsa del turismo e in particolare all'abbandono dei coltivi, fornendo alle comunità locali idee ed innovazioni per recuperare il passato e promuovere un futuro caratterizzato dalla utilizzazione di più risorse (agricoltura, turismo, ecc.)
Da questo punto di vista, l'attivazione di facoltà e aspettative previste in via generale (tra cui, come osservato nell'osservazione sub. 92, dall'art. 36 della legge regionale n. 37/85), deve tenere conto di quanto invece risulta specificatamente ammesso dalla necessità di salvaguardare un sistema paesaggistico di considerevole rilevanza pubblica quale è quello eoliano.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
k) per le stesse ragioni, non sono accoglibili le osservazioni elencate sub. 10, 11, 12, 13, 20, 36, 42, 55, 74, 87, 89, 96, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 113, 118, 127, 131, 134 e 146, nella parte in cui censurano il P.T.P. che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe l'esercizio dell'attività agricola e di quella vitivinicola in particolare. In realtà, è assolutamente indimostrato che tali attività, il cui sviluppo il piano intende promuovere nelle aree a ciò votate , debbono passare attraverso la realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori paesistici del territorio in cui esse si inseriscono.
Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario ( Corte costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che è un bene fruibile dalla collettività e dai singoli.
In conformità a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina della attività che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono. L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in sé come conservazione del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.
Ne discende che tale disciplina non può essere affidata, caso per caso, alla incontrollata discrezionalità dell'Autorità amministrativa competente, ma i suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale; essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesistici obbligatori, riguardano il territorio extraurbano:
l) […]

m) […]

n) […]

o) […]

p) […]

q) […]

r) […]

s) […]

t) […]

u) […]

v) […]
w) quanto all'osservazione sub. 120, contenente la proposta di alcune modifiche da apportare ai regimi normativi riguardanti l'isola di Stromboli, si rileva che le esigenze di conservazione delle dune costiere a Scari, nell'isola di Stromboli, sono risolte dal fatto che tali ambienti naturali insistono nell'area di rispetto della costa, prevista dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76; mentre è compito dello strumento urbanistico quello di individuare l'area dove realizzare il campo di calcio. Analogamente, i livelli di progettazione esecutiva richiesti dalla legge avranno il compito di individuare l'esatta allocazione del visitors center di Punta Lena.
In tal senso, non si ritiene che i suggerimenti esposti nell'osservazione richiedono modifiche al P.T.P. delle isole Eolie;
x) […]

y) […]

z) […]

Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
A) […]

B) […]

C) […]

D) […]

E) […]

F) […]

G) […]

H) […]

I) […]

K) […]

L) […]

M) […]

N) […]

O) […]

P) […]
Q) con riferimento alla opposizione elencata al punto 120, appaiono meritevoli di accoglimento, sulla base degli atti, le osservazioni miranti a comprendere in ambito TO1, piuttosto che MA1, la cava di lapillo in contrada Petrazzi; nonché a spostare sulla isoipsa di m.100 il limite dell'ambito TO1, al fine di includere in quell'ambito elementi di interesse etnoantropologico, testimoniale e archeologico;
R) […]
S) quanto alle osservazioni sub. 120, 124, 125 e 129, che prendono in esame le prescrizioni del P.T.P. riguardanti la realizzazione di un approdo marittimo a servizio dell'abitato di Ginostra a Stromboli, proponendo valide soluzioni alternative, si deve sottolineare che il progetto di nuovo approdo a Punta Secche di Lazzaro e di costruzione di una nuova strada di collegamento con il centro esistente appare di impatto eccessivamente oneroso per le caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche dei siti investiti.
I relativi progetti sembrano inoltre in contrasto con le esigenze di protezione civile e di tutela sismo-vulcanologica, che vanno assunte come criterio discriminante di ogni azione che incide sul patrimonio territoriale e culturale del sito di Ginostra (oltre che dell'intero arcipelago eoliano).
Tra le soluzioni alternative prospettate per il suddetto miglioramento la più convincente e coerente, rispetto al quadro ambientale prospettato dal contesto, appare l'uso di motobarche a tecnologia avanzata del tipo "all weather ship" in grado di utilizzare il porto di Pertuso senza alcuna sua modifica al fine di intensificare e velocizzare il collegamento con l'approdo di Stromboli.
In subordine, qualora la soluzione precedente si rivelasse insufficiente alla domanda emergenziale rappresentata dagli abitanti di Ginostra, si può valutare l'ipotesi di miglioramento morfo-funzionale del molo esistente ovvero la realizzazione di un pontile galleggiante, previo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'art. 41.
A queste premesse deve conformarsi la disciplina del piano, nella consapevolezza che la problematica della realizzazione di un razionale punto di approdo per i residenti di Ginostra investe interessi pubblici di natura diversa, destinati a superare la logica della contrapposizione se davvero si vuole dare una positiva risposta a queste istanze. Da questo punto di vista, il regime di tutela paesaggistica speciale (TS1) previsto dalle previgenti disposizioni può ingenerare l'erronea impressione, peraltro ampiamente manifestata dagli eoliani in sede di opposizione al P.T.P., che tale strumento intenda procedere a una regolamentazione complessiva, probabilmente eccedente i limiti del potere esercitato, delle attività che investono il territorio.
E' compito del piano paesistico, invece, affermare le straordinaria peculiarità ambientali e paesaggistiche dell'area di Ginostra e prefigurare le possibili confliggenze tra questi valori e le preventivate realizzazioni, le cui soluzioni progettuali vanno comunque individuate ad opera delle iniziative e degli strumenti a ciò specificatamente deputati.
In tal senso si individua nell'ambito TO5 Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale - art. 17 - il regime di tutela corrispondente alla valenza del sito e si modificano le previgenti disposizioni.
Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere, emendare il testo e riformulare di conseguenza i regimi normativi facenti parte del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le carte della conservazione e della trasformazione Compatibile e la relazione generale al cui testo si apportano n. 76 postille con 2484 parole cancellate, facenti parte del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Considerato che il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, nel corso della 24a sessione che si è svolta a Cairns, Australia, dal 27 novembre al 2 dicembre 2000, ha iscritto le isole Eolie nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, categoria dei beni naturali, con la seguente motivazione:
"Le isole Eolie sono un eccezionale esempio dell'attività di costruzione e distruzione di isole operata dal vulcanesimo e testimoniano un fenomeno vulcanico tuttora in corso. Questo sito riveste una importanza internazionale per la vulcanologia. Studiate già a partire dal XVIII secolo, queste isole hanno fornito alle opere di vulcanologia la descrizione di due tipi di eruzione (vulcaniana e stromboliana) e rappresentano da più di 200 anni una tappa importante nella formazione di tutti i geologi";
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 148 del testo unico, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio delle isole Eolie, in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano territoriale paesistico, redatto ai sensi degli allora vigenti art. 5 della legge n. 1497/39, e art. 1bis della legge 431/85 in conformità al parere reso nella seduta del 14 novembre 2000 dalla speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del Piano territoriale Paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del P.T.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'arcipelago delle isole Eolie alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella del vincolo paesaggistico di cui ai decreti assessoriali n. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79;
Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del Piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio dell'arcipelago delle isole Eolie giusta il decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;

Decreta

 

Art. 1


Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi , elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2


A far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale dell'arcipelago delle isole Eolie, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 il territorio dell'arcipelago delle isole Eolie è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3


Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Territoriale Paesistico e dai suoi allegati.
I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal senso integrati.

Art. 4


A far data dall'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie è da intendersi decaduta la facoltà di apporre su quelle isole i vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;

Art. 5


Ai sensi degli articoli 142 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, agli elaborati grafici del Piano territoriale paesistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per la registrazione.

Palermo, 23 febbraio 2001

                                                                                                     Granata


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 8 marzo 2001 al n. 137.


Allegati

 

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE
Identificazione, interpretazione, conoscenza, tutela, disciplina ed indicazioni di promozione per lo sviluppo della valorizzazione e fruizione compatibile dei beni culturali territoriali ed ambientali eoliani

REGIMI NORMATIVI


PREMESSA GIURIDICO-ISTITUZIONALE
all'identità ed efficacia del Piano paesistico delle Eolie


Le isole Eolie, nel loro insieme, appartengono ai comuni di Lipari, Malfa, S. Marina Salina e Leni.
L'intero territorio di detti comuni è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1347 di attuazione della predetta legge (con eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge del 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in base ai seguenti decreti:
-  D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
-  decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa.
Le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431) hanno disposto all'art. 1 il vincolo paesaggistico su intere categorie di territori, disponendo altresì all'art. 1-bis che, relativamente alle stesse ed a quelle già vincolate con le procedure amministrative di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, detti territori vengano sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesistico-ambientale (...) mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
Le isole Eolie nella loro interezza sono le sommità affioranti dei vulcani dell'arco insulare vulcanico eoliano che la legge 8 agosto 1985, n. 431 sottopone a vincolo paesistico all'art. 1, comma 1 (vulcani).
La competenza alla pianificazione paesistica, in virtù dell'ordinamento dell'Amministrazione della Regione siciliana, è attribuita all'Assessorato beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali, nell'esigenza di garantire la puntuale attuazione della legge n. 431/85, con circolare n. 1691 del 16 ottobre 1985 e seguenti, ha disposto che le soprintendenze territorialmente competenti provvedano ad assicurare gli adempimenti di cui alla legge suddetta.
Agli effetti giuridico-istituzionali costituiscono elementi di legittimità giuridica:
-  il D.A. 1 aprile 1988, n. 383;
-  il progetto esecutivo n. 28 del 28 novembre 1992 per la redazione del piano in oggetto;
-  il D.A. 29 dicembre 1992, n. 7352 di approvazione e finanziamento;
-  il D.A. 12 agosto 1993, n. 6578;
-  il D.A. 25 ottobre 1993, n. 120/I3c/XX.BC.;
-  le seguenti documentazioni aerofotografiche: comune di Lipari, Scame, 1983; Regione siciliana, Assessorato territorio ed ambiente, 1993; comune di Lipari, Aerotecnicca, 1995-96;
-  la cartografia ufficiale del comune di Lipari (Siciltecnica 1995-96) e di Salina (Assessorato regionale territorio ed ambiente 1995) effettuate precedentemente alla redazione finale del presente Piano territoriale paesistico e costituenti testimonianza ufficiale oggettiva dello stato di fatto ai fini del controllo della legalità delle trasformazioni;
-  le specificità di interesse paesistico relative a beni culturali preesistenti, documentate e rappresentate nelle apposite tavole tematiche, costituenti parti integranti della relazione del Piano territoriale paesistico.
In relazione agli elementi giuridico-istituzionali sopra riportati, il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie disciplina, come specificato articolatamente nei regimi normativi, le disposizioni per la conservazione e trasformazione compatibile del paesaggio culturale scientifico, strutturale, estetico-percettivo delle isole.

 

TITOLO I
NORME GENERALI


Identità, finalità, efficacia e campo di applicazione del Piano territoriale paesistico

Art. 1


Identità culturale storica, scientifica ed umanistica dell'arcipelago eoliano


L'intero insieme degli affioramenti sommitali dell'arco vulcanico sottomarino eoliano, generato dalla geodinamica e dalla vulcanotettonica nella evoluzione nel basso Tirreno, costituisce un bene culturale paesistico ambientale macro-morfo-strutturale configurante con valenza primaria.
Su questa base tridimensionale, in superficie, si è sviluppato nel tempo un ulteriore complesso sistemico evolutivo connotante di beni culturali territoriali ambientali naturali (abiotici e biotici) ed antropici, con ulteriore valore culturale aggiunto.
Ne consegue un insieme da intendere sia come bene complessivo, sia come insieme di beni culturali singoli, sia come articolati sistemi di supporti significanti di relazioni stratificate e consolidate sul territorio con le attività antropiche.
Il complesso è caratterizzato da straordinario valore culturale sotto il profilo delle scienze naturali per la compresenza delle seguenti peculiarità:
-  ambientali;
-  naturali e naturalistiche;
-  geologiche;
-  geomorfologiche;
-  geostrutturali;
-  tettoniche e geodinamiche;
-  geovulcanologiche;
-  geochimiche;
-  biologiche vegetazionali;
-  biologiche zoologiche;
e sotto il profilo delle scienze umane per la compresenza delle peculiarità:
-  archeologiche;
-  storico-testimoniali ed etno-antropologiche;
-  artistiche;
-  architettoniche;
-  urbanistiche;
-  paesistico-percettive e paesistico-strutturali.
In relazione a siffatta eccezionale identità l'arcipelago eoliano è oggetto di Piano territoriale paesistico

 

Art. 2
Ambito generale di applicazione del Piano territoriale paesistico


La compatibilità paesistica d'uso, di conservazione e di trasformazione compatibile per la valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori eoliani è disciplinata attraverso apposito apparato normativo nell'ambito del Piano paesistico territoriale delle Eolie applicato all'intero territorio dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie si applica all'intero territorio delle isole dell'arcipelago Eoliano e, ove specificato nel Piano territoriale paesistico, a livello di indicazione di salvaguardia ad ambiti costieri di particolare interesse scientifico ambientale e storico-archeologico.
Tutti i territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezioni delle bellezze naturali) e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 39, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), giusta dichiarazioni di notevole interesse pubblico intervenute con:
-  D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
-  decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa;
nonchè a tutela ope legis per intere categorie di beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e oggi, dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 490 ( Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ).
Le aree interne agli abitati delimitati originariamente in base al D.M. n. 1444/68 sono disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati con le conformità morfotipologiche di tutela paesistica e procedurale di cui alle presenti Norme nel capitolo: regimi normativi per ambiti territoriali.
Le delimitazioni degli abitati definiti in sede di strumenti urbanistici, e di cui alle prescrizioni della legge n. 431/85, art. 1, sono riportate nelle tavole tematiche relative all'evoluzione del sistema insediativo, alla voce perimetrazioni P. di F. o P.R.G.:
-  approvate con D.A.R. S.E. n. 214 del 28 novembre 1979 per il comune di Lipari;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 187 del 29 maggio 1981 per il comune di S. Marina di Salina;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 1/04 del 9 luglio 1991 per il comune di Leni;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 59/92 dell'1 febbraio 1992 per il comune di Malfa.
Nelle more del perfezionamento dei P.R.G., all'interno di tali aree la disciplina è determinata, come per legge, dagli strumenti urbanistici approvati purché non in contraddizione di merito e procedurale (verificata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente) con le indicazioni per il P.R.G. introdotte dal Piano territoriale paesistico appositamente per tali zone per superiori specifiche esigenze di tutela paesistica.

 

Art. 3
Finalità del Piano territoriale paesistico delle Eolie


Il Piano territoriale paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge, n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, e concorre alla loro valorizzazione attravesso la determinazione di condizioni relative alla conservazione, trasformazione ed utilizzazione, da perseguire con specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale.
Il piano persegue le seguenti finalità:
1.  identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni culturali territoriali paesistici (beni culturali territoriali paesistici);
2.  gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali configuranti tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie;
3.  localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici ed i loro sintemi e sistemi;
4.  assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come risorse culturali con indotto di interesse generale in relazione alle dinamiche compatibili dei processi di trasformazione;
5.  conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante (naturale, naturalistica e storico-culturale-testimoniale) del territorio; tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di sintemi, di sistemi, di segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico strutturali; a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il carattere di bene culturale territoriale e di risorsa naturale nelle qualità:
-  naturali e naturalistiche;
-  morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche;
-  agrovegetazionali e forestali;
-  botaniche e zoologiche;
-  paleontologiche;
-  storico-archeologiche;
-  storico-architettoniche ed urbanistiche;
-  storico-testimoniali;
6.  dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi ed alla loro gestione attraverso formulazioni di procedimento coerenti con la Costituzione italiana, con la giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento alle sentenze C.C. n. 55/68 e n. 56/68 e successive) ed attraverso una efficace esplicitazione dei presupposti oggettivi e delle motivazioni scientifiche delle opzioni;
7.  garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione compatibile collettiva;
8.  individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni del valore ambientale;
9.  individuare ed indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari per:
-  la rimozione dei manufatti e l'arresto delle attività antropiche valutate dal Piano territoriale paesistico come detrattori ambientali strutturali totalmente incompatibili rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione;
-  la compatibilizzazione, attraverso il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche compromesse, dei detrattori ambientali parzialmente incompatibili sotto l'aspetto estetico-percettivo;
10.  individuare gli elementi critici e disciplinarne la compatibilità paesistica all'interno dei processi di formazione degli strumenti di pianificazione generale e settoriale o di attuazione di infrastrutture con potenziali indotti di danni paesistici per insediamenti e trasformazioni.
Le finalità di tutela sopra definite, dalle quali discendono le norme, sono perseguite a livello di formazione del Piano territoriale paesistico, e sono tradotte nei regimi normativi e nelle carte della conservazione e trasformazione compatibile a livello di disciplina.

 

Art. 4
Beni culturali territoriali paesistici costitutivi del paesaggio
Categorie di identità. Interpretazione in termini di sviluppo. Prescrizioni sintetiche per categorie finalizzate alla formazione dei regimi normativi per ambiti


Agli effetti della chiarezza del procedimento del piano-processo di interpretazione, e della trasparenza delle scelte il Piano territoriale paesistico:
1.  identifica scientificamente i beni culturali territoriali costitutivi del paesaggio, sia singoli sia in sintema sia in sistema, presenti sul territorio;
2.  articola i beni culturali territoriali identificati secondo idonee categorie;
3.  affianca alle categorie dei beni culturali territoriali la loro descrizione ed interpretazione culturale come risorsa ai fini della sostenibilità culturale;
4.  dispone prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie ai fini della formazione dei regimi normativi per ambiti per la gestione ed attuazione del Piano territoriale paesistico.
Dette indicazioni vengono riportate nella relazione sotto forma di abaco nel quale sono evidenziate le corrispondenze biunivoche tra preesistenze, interpretazione in termini di sviluppo, destinazioni d'uso paesisticamente compatibili, ai fini della coerenza della normazione per la sostenibilità costituzionale.

 

Art. 5
Struttura e contenuti del piano Elementi rappresentati nel Piano territoriale paesistico


Gli elementi, i sintemi ed i sistemi paesistici, le prescrizioni articolate di compatibilità paesistica sono stati ordinati secondo le seguenti categorie (come articolate nelle didascalie della carta della conservazione e trasformazione compatibile):
A. Beni culturali paesistici configuranti
-  beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici;
-  grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico;
-  elementi vulcanici significanti;
-  beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
B. Beni culturali paesistici connotanti
-  beni culturali vegetali e faunistici;
-  beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali;
-  beni culturali territoriali archeologici;
C. Compatibilità paesistica
-  ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica;
-  compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria;
-  rinvio agli strumenti urbanistici;
-  vincoli e fasce di rispetto.
Con particolare riguardo alle sostenibilità culturale e gestionale, nella costruzione delle strutture del piano le motivazioni, il processo formativo e la formulazione delle norme per categorie di beni culturali territoriali sono contenuti nella relazione, la disciplina per ambiti è contenuta nei regimi normativi.

 

Art. 6
Efficacia del Piano


Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del T.U. n. 490/99.
Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del T.U. n. 490/99 sono rilasciate in conformità alle leggi in materia secondo le prescrizioni del presente piano che le specifica ed armonizza nelle specificità del territorio eoliano.
Le prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi sottosistemi territoriali di beni culturali configuranti l'identità paesaggistico-ambientale.

 

Art. 7
Figure pianificatorie


Le prescrizioni del presente piano si articolano secondo quattro principali modalità attuative, denominate figure pianificatorie:
-  F.P.1)  la prima figura pianificatoria si applica agli ambiti TI e TO e TS di subarticolazione delle grandi unità naturali morfostrutturali vulcanologiche configuranti ai fini della loro conservazione, ed ai beni culturali territoriali connotanti ai fini della loro conservazione o della trasformazione compatibile; agisce attraverso norme paesistiche con carattere prescrittivi e vincolante.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di gestione.
Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste da leggi statali e regionali o da appositi vincoli emanati con decreto;
-  F.P.2)  la seconda figura pianificatoria si applica all'interno della delimitazione dei centri abitati, ove il superiore interesse della tutela di beni culturali territoriali paesistici lo richiede in relazione a situazioni di rischio paesistico; agisce quale strumento di riferimento per le attività della pubblica amministrazione attraverso indicazioni ed indirizzi e per la verifica della congruenza ambientale e paesistica di programmi, progetti e strumenti urbanistici relativi al territorio disciplinato;
-  F.P.3)  la terza figura pianificatoria si applica nelle zone esterne agli ambiti TI e TO e fornisce indicazioni per gli strumenti urbanistici, i piani di settore (minerario, portuale, etc.) ed i progetti di grandi strutture ed infrastrutture, aventi comunque incidenza sul territorio soggetto al Piano territoriale paesistico; tali piani dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del Piano territoriale paesistico recependo la sue indicazioni di disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dovranno graduare, in rapporto ad esse, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive;
F.P.4)  la quarta figura pianificatoria si applica agli ambiti TS attraverso prescrizioni generali in relazione alla estrema delicatezza, sensibilità e criticità degli equilibri ecologici in gioco. Ad un tempo, al fine di far fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso compatibile delle risorse non riproducibili ricadenti nell'ambito, tali prescrizioni generali si applicano, attraverso ampie concertazioni tra i soggetti istituzionali e sociali interessati, alla procedura di formazione e approvazione dei relativi piani esecutivi di ambito, di iniziativa pubblica o privata, soggetti a supervisione e nulla osta della soprintendenza competente.

 

TITOLO II
REGIMI NORMATIVI PER CATEGORIE FORMATIVE E PER AMBITI

Art. 8
Ambiti della tutela


Specificazioni contenute in tutte le schede di ambito per la certezza di gestione


Il regime normativo d'ambito, rappresentato nelle tavole di piano ed articolatamente disciplinato nelle schede d'ambito, è stato definito secondo il seguente schema processuale:
Il regime di (...) si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
Al primo punto sono state definite, ai fini della sostenibilità costituzionale, intere categorie di beni culturali territoriali interessate dal regime della scheda (sentenze C.C. nn. 55, 56/68 e legge n. 431/85).
L'ambito di (...) è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
Al secondo punto, ai fini della sostenibilità scientifica, sono stati descritti i principali beni culturali territoriali contenuti nelle categorie generali.
Successivamente, ai fini della sostenibilità gestionale ed attuativa indiretta, gli ambiti della tutela (come sintemi costituiti da categorie di beni culturali territoriali paesistici differenziate e confluenti  in una stessa figura di disciplina territoriale) sono stati dettagliatamente definiti per finalità ed articolatamente disciplinati attraverso graduati regimi di compatibilità relativamente alle attività.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità del regime normativo consiste nel cogliere le varie opportunità di inserimento all'interno del processo di partecipazione creativa dell'uomo allo sviluppo generale in ciascuna delle seguenti forme: ecologica (rapporto attivo e creativo di conoscenza, interpretazione e fruizione dell'ambiente naturale e culturale), biologica, economica (contributo attivo e creativo alla produzione ed allo scambio), culturale-scientifica (conoscenza, interpretazione e scoperta nell'ambito delle scienze), culturale-umanistica (conoscenza storica e della scienza umana), psico-sociale (conoscenze psicologiche connesse al consenso), politica (partecipazione attiva alle scelte).
AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Definizione di quelle attività che per le loro caratteristiche di valore e di sensibilità alla trasformazione, per criticità di sistemazione attuale o potenziale, in relazione alla dinamica evolutiva dei processi naturali o di antropizzazione, richiedono prescrizioni relative alle azioni ed agli interventi compatibili.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Definizione per ciascun ambito di quelle attività che sono paesisticamente compatibili e che, in alcuni casi, il Piano territoriale paesistico indica come attività da promuovere sotto forma di provvedimenti attivi di innesco dello sviluppo in forma anche pubblica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Definizione di quelle attività che non sono compatibili in regime di nuove costruzioni per via dell'indotto di traformazione che queste comporterebbero, ma che possono essere inserite in regime di recupero trattandosi di semplice variazione d'uso.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività non pertinenti all'ambito considerato.
PROBLEMI PARTICOLARI
Le schede d'ambito sono l'esito sintetico di un procedimento formativo che passa attraverso gli elementi costitutivi del piano e la loro normazione di cui alla relazione che costituisce parte integrante e riferimento ai fini della interpretazione e gestione.

 

Art. 9
Tipologie d'intervento compatibili
Definizione delle tipologie d'intervento compatibili all'interno delle attività di cui ai regimi di ambito


Le tipologie di intervento, consentite o non all'interno dell'attività di cui ai singoli regimi di ambito, sono specificate, classificate e definite come di seguito.
1.  Ricerca scientifica -  monitoraggio
La "ricerca scientifica -  monitoraggio" è consentita o promossa ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La valenza scientifica delle Eolie come osservatorio di interesse mondiale sulla tettonica a microzolle, sulla geodinamica del Tirreno, sulla formazione di archi insulari atipici, su contraddizioni ancora irrisolte di alto valore diagnostico nella revisione di ipotesi scientifiche, l'impegno del C.N.R.-G.N.V. coinvolgente numerose Università italiane e l'Istituto internazionale di vulcanologia, rendono prioritarie le ricerche scientifiche per la ricerca di base ed applicata nel campo della scienze geologiche, geochimiche, geofisiche, nonché nel campo del rischio vulcanico e sismico.
Ne consegue il primato della ricerca scientifica come elemento-madre di tutta la dinamica culturale ed economica indotta.
Il Piano territoriale paesistico intende privilegiare e facilitare in ogni modo dette attività (con alcune indicazioni estetico-percettive per i bunkers delle scavazioni dei crateri da realizzare in pietra vulcanica, per le recinzioni da realizzare in "orsogrill" verniciato verde scuro e per l'obbligo di didascalizzazione delle attrezzature di ricerca) per la consapevolezza del loro ruolo e della loro importanza da parte dei cittadini e dei turisti.
2.  Opere di protezione civile
Le opere di protezione civile sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
L'eventuale conflitto d'interesse tra tipologie, modalità, qualità ovvero ubicazione di opere motivate da ragioni di protezione civile da una parte, e i regimi di conservazione dei beni culturali territoriali relativi agli ambiti TI, TO e TS dell'ambito di tutela vulcanologica dall'altra, deve essere risolto con l'esclusione assoluta di nuove infrastrutture stradali o di trasformazione in strade di sentieri esistenti allo scopo di non creare nuovi detrattori di tipo DP6, fatti salvi i casi di evidente emergenza della necessità di accesso.
Altre tipologie d'intervento negli ambiti TI, TO e TS, ovvero opere di rilevante impatto paesistico in ambiti diversi da TI, TO e TS, anche se motivate da ragioni di protezione civile, prima di essere attuate devono preventivamente essere sottoposte al nulla osta della soprintendenza, che può richiedere preventivamente alla concessione di esso uno studio specifico di impatto paesistico -  ambientale.
3. Attività culturali, didattiche, informative e formative
Le attività culturali, didattiche, informative e formative sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La didascalizzazione può essere attuata attraverso strutture scientifico-culturali (con apparati didattici dedicati entro zone archeologiche, musei scientifici, storici e archeologici, biblioteche, orto botanico delle specie locali, videomuseo dei beni culturali sommersi, zone sottomarine di riserva controllata) sempre privilegiando sedi di recupero di beni culturali per la fruizione consapevole dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio in conformità con la presente normativa. E' connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente soprintendenza.
4.Attività agro-silvo pastorale tradizionale
Le attività agro-silvo pastorali tradizionali sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Gli interventi attinenti alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volti alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli, sono i seguenti:
-  interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
-  interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, viottoli con pavimentazione in pietra, di sezione non superiore a m. l,50 comprese le cunette, forniture elettriche purchè in cavo sotterraneo, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);
-  interventi diretti al recupero di manufatti rurali preesistenti strettamente necessari alla conduzione del fondo;
-  interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo nell'ambito del recupero di manufatti preesistenti;
-  interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;
-  ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito, purchè non in forma industriale, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;
-  miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;
-  incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e ad una migliore gestione delle risorse presenti;
-  attività pastorale a carattere non industriale;
-  gli impianti in serra, al di fuori del perimetro dell'ambito di tutela vulcanologica ed ove consentito dal Piano territoriale paesistico, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti dovranno essere sempre opachi, non specchianti e di altezza massima al colmo mt. 3. I teloni di plastica debbono essere mimetizzati anche in copertura con vegetazione in modo da non presentarsi come elementi rifrangenti e/o riflettenti nel paesaggio e con superficie omogenee.
5.  Sistemazione eco-idraulico forestale
La sistemazione eco-idraulico forestale è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività indicate sono tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela ed al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.
Entro la zona delle grandi emergenze morfo-vulcano tettoniche configuranti destinate alla conservazione, i regimi normativi vietano qualsiasi edificazione fuori terra escluso: opere di sistemazione idraulica con caratteristiche ecologiche, recupero per uso pubblico, interventi forestali di gestione del patrimonio rurale esistente ed interventi forestali solo se coerenti con l'assetto a climax quale definito dalla carta botanica, vivai e strutture idriche connesse.
Gli interventi previsti sono:
-  interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia forestale climacica;
-  interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;
-  opere di bonifica forestale, di riforestazione con essenze del climax locale;
-  opere antincendio con fasce frangifuoco coerenti con la morfologia dei luoghi;
-  interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
-  interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali con fornitura di essenze tipiche eoliane coltivate in vivai locali ed assistenza all'impianto.
6. Attività agrituristica
L'agriturismo è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività previste per lo sviluppo dell'agriturismo sono:
-  attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/1985;
-  ove consentito, al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli, è possibile promuovere (negli ambiti nei quali è previsto dal Piano territoriale paesistico) forme idonee di turismo tese a utilizzare meglio il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
-  possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali presenti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994;
-  ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni isolate; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
7.  Attività estrattiva
L'attività estrattiva è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
In relazione al carattere sovraordinato della tutela di beni culturali ambientali e paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento, previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico, l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata emergenza riconosciute ed eccezionali e concessa in conformità alle disposizioni del Piano territoriale paesistico nel rispetto delle norme di tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina.
E' in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia, nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle morfostrutture paesistiche.
8.  Attività residenziale, residenziale-turistica extra alberghiera
L'attività residenziale, residenziale-turistica, extra alberghiera è consentita soltanto ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Queste attività sono consentite ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Gli interventi relativi all'attività residenziale sono diretti ad una utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:
-  alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature attività commerciali, attività produttive);
-  a soddisfare la domanda di residenza turistica e di attrezzature (strutture ricettive residenziali, residenze, case unifamiliari, insediamenti agrituristici);
-  interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
-  interventi di nuova edificazione;
-  servizi e attrezzature di quartiere;
-  impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi.
9.  Attività ricettiva alberghiera
L'attività ricettiva alberghiera è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Questa attività è consentita ove prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Nelle zone A e B lo sviluppo alberghiero è consentito attraverso l'acquisizione e messa in sistema di edilizia preesistente adiacente o limitrofa e adattata alla fruizione ricettiva nell'ambito degli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per le nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni di cui al titolo III delle presenti norme.
10.  Campeggi
E' consentita la riqualificazione dei campeggi già esistenti. La realizzazione di nuovi campeggi è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 a art. 36), che rinviano al riguardo alle previsioni dello strumento urbanistico.
11.  Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione
I parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Il Piano territoriale paesistico considera compatibili i parchi pubblici attrezzati anche in alcuni ambiti di tutela Vulcanologia.
Negli ambiti TO i parchi pubblici devono essere attrezzati anche per funzioni didattiche relazionate con l'ambito di tutela vulcanologica.
12.  Infrastrutture sportive spettacolari compatibili
Negli ambiti MO2, TR, REC, si rinvia per le norme agli strumenti urbanistici vigenti.
13.  Compatibilizzazione paesistica dei detrattori
La compatibilizzazione paesistica dei detrattori è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono esclusi gli ambiti TI, TO4, ZM1, ZM2, MA3 nei quali è prevista la progressiva demolizione.
Le opere di mitigazione o compatibilizzazione paesistica richiesta (in alternativa alla demolizione progressiva prescritta solo ove l'incompatibilità è di particolare gravità) consistono nell'occultamento, con alberatura delle specie locali, con rampicanti, degli elementi incompatibili.
Negli ambiti esterni ai centri abitati è richiesto l'adeguamento alle indicazioni di cui al titolo III delle presenti norme.
14.  Recupero sentieristica storica
Il recupero della sentieristica storica è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36), secondo le seguenti modalità di intervento:
a)  per la sentieristica storica agraria extra urbana:
-  restauro e ripristino con brevi tratti integrativi previsti nel Piano territoriale paesistico per la messa in sistema tra i sentieri e con i beni culturali territoriali;
-  uso di pietra lavica, trovanti per i muretti, gli scoli, la pavimentazione dei tratti acclivi erodibili;
-  sono vietate le soluzioni con semplice rivestimento, o trattamenti regolari e geometrici e la stilatura della faccia vista;
-  vincolo a difesa delle visuali panoramiche, nei limiti e nei casi di cui al D.P.R. 14 dicembre 1971 e seguenti;
-  uso esclusivo pedonale della sentieristica in questione per i fini originari propri, nonché per itinerari naturalistici, per accesso ai beni culturali territoriali ed alle zone coltivate;
-  divieto assoluto di servizi a rete in aereo;
b)  per la sentieristica storica urbana:
-  indicazioni di recupero con pavimentazione in pietra e di non edificare nelle fascie di 10 mt.. dal ciglio stradale con la sistemazione in evidenza degli eventuali reperti documentali;
-  divieto di servizi a rete in superficie;
c)  per il sistema di viabilità storica extraurbana di supporto all'insediamento residenziale storico nucleato e per la sentieristica carrabile storica extraurbana:
-  recupero funzionale ai fini insediativi della parte dell'impianto stradale antico a servizio dei nuclei allo scopo di mantenere la matrice storica dell'insediamento insediativo e preservare la nuova viabilità libera per accesso ai beni culturali e fruizione paesistica panoramica.
15.  Recupero edilizio per funzioni pubbliche
Il recupero edilizio per funzioni pubbliche è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) ed in particolare:
-  ovunque (fuorché negli ambiti TI) con le condizioni particolari prescritte negli ambiti nei quali ricade;
-  negli ambiti TO le funzioni pubbliche riguardano le attività culturali e di gestione dell'ambito di tutela vulcanologica.
Il recupero dovrà essere realizzato secondo gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.
16.  Recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica
Il recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica è sempre consentito. Sono vietate le variazioni d'uso laddove comportano ampliamenti e variazioni tipologiche.
17.  Recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso
Il recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
18.  Nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento edilizio
Le nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento edilizio sono consentite ove previste nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36). L'attività è soggetta a limitazioni di cui alla normativa prevista dalle categorie del presente piano.
Per l'edilizia isolata dovrà rispettare gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.
19.  Infrastrutture viabilistiche
Per le infrastrutture viabilistiche sono consentite unicamente operazioni di riqualificazione e ristrutturazione compatibilmente con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) e fermo restando quanto previsto dall'art. 43 delle presenti norme.
20.  Infrastrutture ed impianti
Le infrastrutture ed impianti sono consentiti ove compatibili con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono realizzabili servizi, attrezzature ed impianti che rispondano a criteri di chiara emergenza sociale e pubblica utilità con le specifiche seguenti:
-  è necessario sottoporre il progetto esecutivo alle autorità competenti per le opportune verifiche di inesistenza di elementi ostativi e per quanto riguarda le discariche e messa a dimora di rifiuti dovranno essere verificate la compatibilità al piano di settore regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 47 delle presenti norme.
21.  Infrastrutture termali con alimentazione esogena
Le infrastrutture termali con alimentazione esogena sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
22.  Servizi per funzioni pubbliche
I servizi per funzioni pubbliche sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Art. 10

 

Regime: 
Tutela vulcanologica (TI+TO+TS)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TV.

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TV


Il regime di TV si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1.  territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali (selezione);
B.3.  beni culturali territoriali antropici compatibili (selezione).
L'ambito di TV contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  apparati vulcanici;
-  beni culturali territoriali configuranti (emergenze costituenti risorse culturali con valore di significanti);
-  beni culturali territoriali connotanti di superficie (naturali abiotici, naturali biotici, antropici compatibili).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
L'ambito di tutela vulcanologica è la dizione convenzionale attribuita dal Piano territoriale paesistico all'insieme degli ambiti soggetti a tutela integrale, orientata e speciale, vale a dire ad un vasto sintema politematico, naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica (come matrice configurante del paesaggio) con elementi connotanti relativi alla evoluzione del paesaggio stesso in superficie, per la cui disciplina si rimanda alle norme dei relativi ambiti di tutela, pertanto, in conformità alle caratteristiche dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle proprie dei regimi normativi TI, TO e TS di volta in volta applicati.
L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come zona tutelata (riserva naturale e pre-riserva), in parte è individuata dagli approfondimenti scientifici del Piano territoriale paesistico e destinata ad articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con indotto economico). Detti provvedimenti sono indicati ai fini della loro introduzione negli strumenti territoriali operativi del P.R.G., della riserva naturale, etc, e sono elencati nella parte finale dei regimi normativi di Piano territoriale paesistico.
L'ambito di tutela vulcanologica salvaguarda la componente fondamentale dell'introduzione dell'arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale (World Heritage List) dichiarata a Cairns dal Comitato Unesco il 2 dicembre 2000.

Art. 11

 

Regime: 
Tutela integrale del sistema ecologico naturale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TI

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TI
Il regime di TI si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1.  territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici;
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  segni territoriali della morfologia vulcanica ed erosionale e relativa fascia di tutela;
-  ambiti a vocazione naturale, senza intervento antropico (selezione);
A.1.3.  beni naturali relativi a zone umide:
-  laghi, lagune, zone umide e relative fasce di tutela;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  beni culturali territoriali geomorfologici, testimoniali;
-  risorse minerarie affioranti e cave, salvo regimi transitori o speciali (selezione);
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali paleontologici;
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  biocenosi (selezione).
L'ambito di TI contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  principali segni significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e relative fasce di rispetto, segni definitori della morfologia del limite e relative fasce di rispetto;
-  principali categorie tipologiche di emergenze o forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e post-eruttivo geomorfologico evolutivo;
-  laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
-  beni geomorfologici testimoniali rivelanti l'anatomia interna dei vulcani (falesie, frane, vulcaniti alterate);
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  resti paleontologici;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime normativo della tutela integrale è finalizzato alla conservazione e fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici e fenomenologici (compreso il loro contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti strutturali.
In particolare è finalizzato:
1) alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
2) allo studio e ricerca scientifica;
3) al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
4) alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o potenziale);
5) alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e socio-economico;
6) alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze; sorveglianza; attività didattica culturale informativa, scientifica, naturalistica e storico-umanistica; apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio; osservatori naturalistici mimetici in materiali naturali locali; visite turistiche e culturali; recupero terrazzamenti in pietra lavica; manutenzione del territorio naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax; attività forestale fitosociologicamente compatibile; tutte le attività previste in regime di "riserva integrale" non in contrasto con le normative.
Interventi sui detrattori paesistici ambientali con demolizione e trasferimento degli stessi.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del territorio; ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con esclusione di intervento sulle emergenze significanti morfo-vulcano-tettoniche e relative fasce di rispetto). E' ammesso il recupero dei ruderi storici dei beni etno-antropologici. E' ammesso il recupero edilizio senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica.
Recupero sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento dei caratteri; sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni specifici fitosociologicamente compatibili; attività agro-pastorale; visita senza asportazione di elementi naturali; recupero sentieristica storica didascalizzata; parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione; alimentazione delle strumentazioni scientifiche.
Restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Rimboschimento; attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove edificazioni; nuove infrastrutture; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; nuovi servizi per funzioni pubbliche.
Recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.
Infrastrutture eventualmente richieste anche se per motivi di protezione civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità paesistica relativamente ad ubicazione, tracciato e modalità esecutive in relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni alternative non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invarianti costituzionalmente tutelate.

Art. 12

 

Regime: 
Tutela orientata del sistema ecologico culturale (successivamente articolata in TO1, TO2, TO3, TO4, TO5)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO
Il regime di TO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione colturale-produttiva tradizionale;
-  ambiti a vocazione orientata all'attività ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare;
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;
A.1.3.  beni naturali fisici costieri:
-  spiagge;
-  margini insulari e bassi fondali contestuali;
-  laghi, lagune, zone umide;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
-  risorse minerarie affioranti, cave;
-  risorse termali affioranti;
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali paleontologici;
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2.  beni culturali territoriali seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni archeologici ed archeotermali;
-  beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e morfologico post-eruttivo evolutivo, articolate nelle loro principali categorie tipologiche e forme significanti (strato-vulcani, coni di scorie, coni di pomice, colate piroclastitiche, depositi di caduta e di flusso, surges, etc.);
-  forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.
-  spiagge;
-  margini insulari incluse fasce di tutela di 150-300 mt.. (spiagge o coste basse, alte, scoscese, falesie);
-  laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
-  resti paleontologici;
-  ambienti costieri di interesse naturale, geomorfologico, fisico, biochimico, faunistico e floristico;
-  ex-coltivi, su forme epivulcaniche di interesse morfostrutturale configurante e seminaturale connotante;
-  parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  biocenosi;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
-  terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
-  rimboschimenti;
-  coltivazioni agrarie tradizionali;
-  beni della cultura materiale esistenti (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale);
-  fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) -  al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione del mare;
-  emergenze etnoantropologiche significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
-  aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti marini eustatici quaternari non compromessi dall'edificazione;
-  ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole piano con la sigla TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica, nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determinano manifestazioni idrotermali (ad es. S. Calogero);
-  ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
-  fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale per la costituzione delle riserve;
-  aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
-  sintemi biotici florofaunistici;
-  beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione della amministrazione dei beni culturali ambientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate e costituenti piccoli parchi archeologici con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo):
-  manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;
-  terme, stufe e fumarole attuali;
-  limitati elementi di antropizzazione esistenti interni all'ambiente a dominante naturale.
Per i regimi normativi si rinvia agli ambiti di articolazione.

Art. 13

 

Regime: 
Tutela orientata delle aree colturali produttive
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO1

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO1
Il regime di TO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione colturale-produttiva tradizionale;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave;
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2.  beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO1 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  biocenosi;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
-  terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
-  rimboschimenti;
-  coltivazioni agrarie tradizionali;
-  beni della cultura materiale (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Fruizione ecologico-cognitiva e colturale-produttiva tradizionale. Parco ad ecologia a dominanza cognitiva con indotto culturale di valenza economica con parziale potenzialità di recupero di sedi e prodotti della cultura agraria tipica eoliana, ove preesistenti; ripristino vegetazionale, colturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del suolo, opere antincendio; recupero edilizio a servizio della fruizione culturale del parco. Percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione culturale della natura, didascalizzazione; attuazione e gestione diretta o in concessione convenzionata ex legge regionale n. 4/96.
Attività ammesse: ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, attività agro-silvo-pastorale relativamente alle aree attualmente destinate, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture, servizi per funzioni pubbliche; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 14

 

Regime: 
Tutela orientata diretta ad attività ludiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO2

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO2 (INCLUDENTI AL LORO INTERNO LE EMERGENZE TUTELATE IN REGIME DI TUTELA INTEGRALE TI)
Il regime di TO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata all'attività ludica.
L'ambito di TO2 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità di tutela orientata ambientale generale con, al suo interno, finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa; ammesso recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
Attività ad uso ecologico ludico terrestre.
Parco ad ecologia sociale ludica terrestre:
a)  sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle caratteristiche eco-morfologiche dell'ambiente;
b)  attività agricola per la difesa del suolo a presidio della natura senza stanzialità antropica;
c)  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività didattica culturale informativa;
d)  attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi locali, attività silvo-pastorale;
e)  parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
f)  recupero edilizio senza ampliamento di volume.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione; campeggi; attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale; restauro compatibilità paesistica dei detrattori; manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica alberghiera, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 15

 

Regime: 
Tutela orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO3

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO3
Il regime di TO3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare.
L'ambito di TO3 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
a)  ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole di piano con la sigla TO3 (Tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determina manifestazioni idrotermali;
b)  ambiti o localizzazioni particolari all'interno di TO, da identificare in relazione a quelli che saranno i risultati futuri delle ricerche e degli studi sulla bassa entalpia -  nei quali la vicinanza del mare e la presenza di fonti di energia endogena (corpi magmatici caldi superficiali a bassa entalpia) o di energia residua da processi di trasformazione (es. acque calde di dissalazione marina), rende disponibile calore per il riscaldamento;
c)  fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) -  al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione sociale e di pubblica utilità del mare;
d)  aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti quaternari non compromessi dall'edificazione.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari di conservazione della fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o distruzione della risorsa stessa; fruibilità sociale della risorsa termale con attività e/o servizi coerenti e purché senza alterazione o distruzione della risorsa stessa. Il regime ha valore per le risorse termali attuali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto:
-  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; recupero senza ampliamenti, senza variazione d'uso e limitatamente alle strutture pubbliche con eventuali misure di adeguamento fruizionale; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero edilizio per solo uso pubblico, infrastrutture servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
Per la diretta fruizione del mare regolata dalla legge regionale n. 78/76 relativa alla fascia di 150 mt. dalla battigia, nell'ambito del divieto assoluto di nuova edificabilità si prevedono le seguenti attività compatibili:
-  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, parchi pubblici attrezzati con strutture leggere, recupero edilizio senza ampliamento; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; alimentazione con sorgenti energetiche alternative paesisticamente compatibili; attività agro-silvo-pastorale.
Sistemazione eco-idraulica forestale.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente.
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.
TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)
Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e fruizione compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, studi geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

Art. 16

 

Regime: 
Tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed archeotermale
Gli ambiti e i beni appartenenti alle categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico, con il solo simbolo grafico senza la sigla di ambito corrispondente

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO4
Il regime di TO4 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse termali affioranti;
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  beni archeologici ed archeotermali.
L'ambito di TO4 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione dell'amministrazione dei beni culturali ed amientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo);
6) manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;
7) terme, stufe e fumarole attuali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico, archeotermale, identificato dal solo simbolo grafico senza sigla. Sistemazione conservativa e didascalizzazione per la fruizione consapevole dei beni culturali territoriali e la motivazione cognitiva della tutela, per la fruizione consapevole del giacimento culturale costituito da resti emergenti e/o sepolti dell'insediamento antico e del relativo contesto -  sia funzionale (difensivo, produttivo, etc.) sia estetico-percettivo -, per la leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.
Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo T.U. n. 490/99, ogni modificazione dei terreni , compressa la posa in opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione alla competente soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.
Per le suddette aree che secondo il Piano territoriale paesistico sono fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono.

Art. 17

 

Regime: 
Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO5

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO5
Il regime di TO5 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale:
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione).
L'ambito di TO5 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
-  fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale;
-  aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
-  sintemi biotici florofaunistici;
-  ambito di Ginostra -  Lazzaro e suo contesto ambientale, storico, produttivo, funzionale, paesistico.
In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del monte Chirica rivolto verso il canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado per progsessiva pedeplanazione a seguito dell'erosione meteorica sulla copertura di pomice. L'ambito è idoneo a costituire l'edizione liparota in sistema con la prospiciente riserva naturale di Salina dello strato-vulcano di Fossa delle Felci, con l'ulteriore funzione di cornice ambientale naturale da ricostituire intorno all'ambito di Acquacalda.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Difesa idrogeologica, ricostituzione ambientale con forestazione coerente con l'habitat naturale.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Difesa idrogeologica; ricostituzione ambientale; riserva naturale con divieto di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e gestione; ricerca scientifica, monitoraggio, protezione civile; attività culturale, didattica e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero di manufatti per la sorveglianza; opere antincendio; rifugi compatibili per gli operai forestali.
Persistenza di limitate attività agricole tradizionale; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Tutte le attività diverse da quelle compatibili o promosse; attività estrattiva; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 18

 

Regime: 
T.S. 1 Tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS1

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS1
Il regime di TS1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla conservazione, in conflitto con necessità sociali.
L'ambito di TS1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  bene culturale territoriale naturale morfo-vulcano-tettonico caratterizzato da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da fumarole subacquee e subaeree in area ad alto rischio vulcanico per la periodicità delle eruzioni vulcaniane con depositi di flussi piroclastici turbolenti di surge;
-  bene culturale territoriale geomorfologico per la presenza della spiaggia con acque calde in baia riparata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS1 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
La finalità è quella di raggiungere un assetto ed un regime di compatibilità tra conservazione e fruizione sociale della risorsa in ambiente ad alta sensibilità, vulnerabilità e criticità (Vulcano Porto -  zona termale). Si tratta di una zona speciale richiedente un regime giuridico convenzionato e procedurale particolare per garantire trasparenza, collegialità e qualificazione adeguata al processo decisionale per il raggiungimento di una compatibilità tra fattori culturali legittimi interessi sociali e risorse naturali con elevata potenzialità di indotto economico.
La zona a tutela speciale 1 Vulcano Terme di Levante -  Acquecalde è volta a garantire:
a)  il riordino generale di Vulcano Porto, da attuarsi a livello urbanistico attraverso piano particolareggiato, e di concerto con la soprintendenza competente, da redigersi con particolare attenzione al tema del rischio vulcanico e della protezione civile;
b)  il rispetto assoluto e la fruibilità culturale di visita dei due coni vulcanici piroclastici e delle zone con manifestazioni naturali di termalismo;
c)  la soluzione dei problemi della realizzazione di servizi e impianti per la fruizione delle specifiche risorse naturali e culturali individuate nel Piano territoriale paesistico;
d)  la prevalenza assoluta di soluzioni all'aperto nella fascia verso mare;
e)  l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa primaria;
f)  il controllo sanitario nel rispetto della disciplina di settore.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, cultura didattica informativa, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Altri eventuali meccanismi di recupero saranno definiti dal piano urbanistico particolareggiato.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione idraulico forestale; attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 19

 

Regime: 
T.S. 2 Pilato III
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS2
Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte configurante il cono di pomici del Pilato (Lipari), di straordinario interesse morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovulcanico quanto alla forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e morfovulcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di stile ruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San Willibald a Lipari.
Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica informativa.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia.
Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 20

 

Regime: 
T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS3
Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del mare;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  insediamento industriale.
L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed alla lavorazione della pomice.
Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli stabilimenti per la lavorazione della pomice.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della soprintendenza competente.
Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.
Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero.
ATTIVITÀ COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero degli stabilimenti dimessi; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 21

 

Regime: 
Sintemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e disciplinate
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con le sigle RCS, RNS e REP

FINALITA' DEL NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente.
Gli artt. 21, 22, 23 e 24 oltre a ribadire questa posizione si limitano ad alcune indicazioni di recupero paesistico che è possibile operare direttamente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio limitatamente alle operazione di manutenzione e di ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 22

 

Regime: 
Recupero centro storico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RCS

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RCS
Il regime di RCS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.4. beni antropici storici:
-  margini urbani storici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  centri storici;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  centro storico urbano.
L'ambito di RCS contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  mura urbiche e perimetri connessi con la topografia storica e fascia di rispetto contestuale;
-  centri abitati con carattere di centro storico urbano costituenti un patrimonio culturale complessivo sistemico e stratificato di beni paesistici, architettonici, urbanistici, archeologici, etno-antropologici, testimoniali e storico-artistici;
-  centri storici o agglomerati urbani con carattere storico delimitati dalla soprintendenza con integrazioni derivanti da nuove conoscenze di topografia storica.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 23

 

Regime: 
Recupero nuclei storici generatori
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RNS

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RNS
Il regime di RNS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  elementi generatori dell'insediamento storico;
-  beni architettonici (extra c.s.);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  nucleo generatore.
L'ambito di RNS contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  ambiti con presenza di beni architettonici di interesse storico testimoniale (edilizia religiosa, rurale, industriale), urbani e peri-urbani, che hanno generato nuclei abitativi e piccoli borghi rurali;
-  nucleo storico (centro abitato) con carattere di nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero della sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 24

 

Regime: 
Recupero propagginazioni con riordino individuabile su matrice sentieristica storica
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla REP

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO REP
Il regime di REP si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali connotanti antropici storici:
-  elementi generatori dell'insediamento storico;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  propagginazione;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di REP contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  sentieri generatori;
-  centri abitati estesi per propagginazione su sentieri a partire dal nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente, determinando per ciascun fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d'uso compatibili con il loro recupero edilizio. Lo strumento generale ed attutivo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree ei beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, nuova attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 25

 

Regime: 
Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM1
Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  parte sud-orientale del Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della conservazione dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 26

 

Regime: 
Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM2
Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di uso civico;
-  zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della concessione mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse -  Lipari); didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 27

 

Regime: 
Mantenimento dell'assetto del paesaggio agrario in zone comprese tra gli ambiti di tutela vulcanologica (TV) ed ambiti antropizzati a diverso livello
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA1

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA1
Il regime di MA1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  beni geomorfologici disaggregati in zone antropizzate;
B.1.2.  beni naturali biotici:
-  beni paleontologici;
B.2.  beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni architettonici (extra c.s.);
-  beni testimoniali della cultura materiale;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  paesaggio agrario tradizionale.
L'ambito di MA1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o naturalistico-ambientale incluse nelle aree edificate perimetrate;
-  resti paleontologici;
-  terrazzamenti antropici di modellazione dei pendii;
-  coltivazioni agrarie;
-  case rurali tradizionali eoliane;
-  strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;
-  zone di attività tradizionali silvopastorali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Destinazione a zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e le zone antropizzate.
Mantenimento del paesaggio tradizionale silvo-pastorale o agricolo con sedi sparse con finalità di conservazione del suolo e della natura, con possibilità di produzioni tipiche e biologiche; agriturismo; salvaguardia e fruizione con adattamento compatibile delle strutture di interesse etnoantropologico; vietata alimentazione energetica a rete aerea; vietate serre in vetro e materiale sintetico; negli edifici di interesse etno-antropologico classificati, solo restauro. Urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati e "servizi puntuali" strettamente necessari, con mantenimento del carattere originario dell'insediamento.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività residenziale; attività agrituristica; attività residenziale, turistica, extra-alberghiera; campeggi; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
Infrastrutture sportive/spettacolari compatibili ove necessario e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 28

 

Regime: 
Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente urbanizzabili)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA2

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA2
Il regime di MA2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni architettonici (extra c.s.);
-  beni testimoniali della cultura materiale:
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate.
L'ambito di MA2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali;
-  strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale;non consumo del suolo a livello insediativi. .
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività residenziale; attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 29

 

Regime: 
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA3

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA3
Il regime di MA3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  viabilità panoramica.
L'ambito di MA3 contiene i seguenti elementi
-  viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali territoriali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; attività culturale e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività agro-silvo-pastorale; nuova attività residenziale; nuova attività residenziale turistica extra-alberghiera; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 30

 

Regime: 
Riordino paesistico definito con piani particolareggiati di recupero
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RIO

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RIO
Il regime di RIO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti come disvalori ambientali con problemi o necessità od opportunità di fruizione e riuso come risorse urbanistiche in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  centri urbani delimitati ex legge n. 765/67;
-  centri abitati (occupazione suolo: zone A+B del P. di F.);
-  aree pianeggianti intervulcaniche disorganicamente antropizzate;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di RIO contiene i seguenti elementi
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
-  insediamenti di edilizia rurale localizzati in zone intervulcaniche e perivulcaniche;
-  ambiti costituiti prevalentemente da manufatti abusivi condonati e da insediamento caotico.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Riordino paesistico ed urbanistico di Vulcano Porto e dei sintemi degli insediamenti antropici sia urbani, sia esterni agli abitati, sia di edilizia rurale, legali o abusivi, con tendenza alla saturazione, con situazioni di degrado urbanistico e rischio ambientale.
Rinvio agli strumenti urbanistici: per gli interventi in questo ambito si prescrive il rinvio agli strumenti urbanistici ed attuativi da concertare con la soprintendenza competente e da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
In caso di particolare degrado dei servizi, infrastrutture ed attrezzature esistenti con rischi per la sicurezza sociale e l'igiene ambientale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione tali da garantire l'agibilità minima delle strutture medesime
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 31

 

Regime: 
Modificazione compatibile paesaggio agrario (Agriturismo)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO1

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO1
Il regime di MO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  paesaggio rurale produttivo.
L'ambito di MO1 contiene i seguenti elementi
-  insediamenti rurali caratterizzati da trasformazioni in sedi turistiche o ad uso misto stagionale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Modificazione compatibile del paesaggio agrario; modificazione del paesaggio intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. Transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura razionale con possibilità, di incentivare, di utilizzazione agrituristica con riferimento alla relativa normativa e di riconversione biologica del ciclo produttivo. Incentivazione per recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente, escluse serre con coperture specchianti. In tale ambito i nuovi strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere opportune discipline di trasformazione funzionale, con mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della sua immagine testimoniale dell'architettura tradizionale eoliana.
Relativamente al paesaggio agrario localizzato nelle zone costiere, garanzia convenzionata di libertà di accesso pubblico alla spiaggia, sia da terra sia dalla costa.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agro-silvo-pastorale; attività agrituristica; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 32

 

Regime: 
Modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO2

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO2
Il regime di MO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate;
-  complessi alberghieri compatti:
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di MO2 contiene i seguenti elementi
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
-  servizi ricettivi di uso pubblico;
-  insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui pianori intervulcanici.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti,con indirizzo e finalità di recupero dell'immagine paesistica nel rapporto tra insediamenti e paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed in armonia con la natura, di razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto viario e ricomposizione del tessuto edilizio con tipologie e caratteristiche della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti nell'ambito. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 33

 

Regime: 
Trasformazione compatibile P.R.G.
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TR

FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Trasformazione urbanistica edilizia compatibile, disciplinata dagli strumenti urbanistici attuativi, approvati dalla soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 34

 

Regime: 
Restauro paesiistico areale con indicazione delle tipologie di detrattori da compatibilizzare (DP1-DP2)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RES

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RES
Il regime di RES si applica alle seguenti categorie di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili
L'ambito di RES contiene i seguenti elementi
-  detrattori paesistici areali diffusi (lottizzazione, propagginazioni, etc.) (DP1);
-  detrattori paesistici consistenti compatti (complessi alberghieri, etc.) (DP2);
-  centri abitati nucleati di recente formazione;
-  servizi ricettivi di uso pubblico;
-  insediamenti a carattere turistico organizzato;
-  lottizzazioni turistiche;
-  insediamenti compatti ed isolati localizzati al di fuori dei centri abitati.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Arresto dell'incremento del danno da detrattore urbanistico dei complessi edilizi e degli elementi potenzialmente produttori di rafforzamento, mediante mascheramenti con appropriati impianti arborei nelle parti non edificate tra edificio ed edificio, tra edifici ed ambiente esterno o altri simili interventi e recupero tramite strumentazione urbanistica ed attuativa. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 35

 

Regime: 
Restauro paesistico puntuale con indicazioni tipologiche da compatibilizzare (DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla DP

CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO DP
Il regime di DP si applica alle seguenti categorie di beni
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo;
-  detrattori ambientali inquinanti;
-  detrattori paesistici strutturali additivi;
-  detrattori paesistici infrastrutturali;
-  detrattori paesistici estetico-percettivi.
L'ambito di DP contiene i seguenti elementi
-  insediamenti in aree di deposito piroclastico;
-  viabilità principale con stenosi da insediamento di bordo;
-  infrastrutture stradali di rilevante impatto ambientale;
-  detrattori paesistici estesi costituiti da insediamenti realizzati impropriamente entro ambiti di beni culturali configuranti o connotanti;
-  allocazioni di stoccaggio e smaltimento rifiuti;
-  centrali termoelettriche con emissioni nocive;
-  opere ed attività che hanno provocato occultamento ed obliterazione di elementi di elevato valore morfologico-scientifico;
-  detrattori paesistici sorti sulle parti significanti dei corpi vulcanici;
-  detrattori ambientali ablativi (cave distruttive di rilevanti elementi morfostrutturali);
-  infrastrutture a rete prodomiche di insediamenti residenziali;
-  edilizia e manufatti di impatto paesistico negativo in zone epivulcaniche ed in zone di rispetto.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Compatibilizzazione detrattori ambientali e paesistici ai fini del restauro ambientale.
AMBITI E/O EMERGENZE DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Gli ambiti contenenti le categorie e rappresentati nelle tavole piano con le sigle:
-  DP3 detrattori paesistici strutturali additivi; sono definiti DP3 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. cono vulcanico di Vulcanello III) e additivi in quanto realizzati in elevato;
-  DP4 detrattori paesistici strutturali ablativi; sono definiti DP4 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. il grande cono di Pomice del Pilato) ed ablativi in quanto distruttivi del bene culturale in tutto o in parte;
-  DP5 detrattori paesistici ambientali inquinanti; sono definiti DP5 i detrattori che operano inquinamento atmosferico, marino, idrico, acustico, olfattivo, etc., quali centrali termiche, discariche abusive e simili;
-  DP6 detrattori paesistici infrastrutturali; sono definiti DP6:
1)  la parte delle infrastrutture stradali che violentano il modello ecologico insediativo storico, con un impatto estetico percettivo negativo (tracciato, muraglioni, etc.) ovvero con impatto negativo di promozione di ulteriori insediamenti lineari casuali, paesisticamente incompatibili, in atto e in fieri;
2)  tutte le infrastrutture energetiche su pali con cavo aereo. Sono da considerare detrattori paesistici infrastrutturali potenziali quelli previsti nei piani o programmi con le caratteristiche di cui sopra e, pertanto, vietati dal Piano territoriale paesistico in altre parti delle norme;
-  DP7 detrattori paesistici estetico percettivi; sono definiti DP7 i detrattori, largamente prevalenti, che operano detrazioni di valore paesistico per impropria collocazione, volumetria, esposizione, materiali impiegati nelle facciate.
N.B. sono compresi tra i detrattori da compatibilizzare gli edifici (anche del patrimonio consolidato) recentemente verniciati al quarzo, posti in evidenza da interventi cromatici ed architettonici impropri.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
In relazione alla specificità delle situazioni esistenti la definizione di provvedimenti specifici da adottare è demandata alla competente soprintendenza la quale opererà in ordine alle seguenti modalità:
-  non consentire opere o attività che incrementino consistenza o valore del detrattore paesistico sino alla rimozione del disvalore e sempre nel regime normativo dell'ambito di appartenenza;
-  normare quelle opere specifiche che rimuovono le cause del disvaslore paesistico e ne realizzano la compatibilità.

Art. 36

 

Regime: 
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con un piccolo cerchio con il bordo e una casella colorata contenente la lettera di identificazione del bene come da didascalie di piano

FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva relativamente ai beni culturali territoriali antropici storico-testimoniali di edilizia singola (identificati dal solo simbolo e/o colore).
In tali categorie rientrano gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico ambientale, storico culturale e testimoniale. Possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui gli edifici e i manufatti sono inseriti. Restano ferme le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla stessa soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agrituristica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria, negli edifici agricoli sono consentite previo comunicazione alla competente soprintendenza, trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo, sempre che non comportino ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.

 

Art. 37
Usi civici eoliani


L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure, agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore specifica in sede di piano paesistico.
La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne tecnologie ablative che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti ad uso civico.
Tutto ciò premesso il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione.
Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere la sussistenza del bene stesso.
Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto arboreo.
L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze di valori paesistici scientifici e morfovulcanici configuranti da conservare in forma di tutela orientata ed integrale.
Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale, sussistono ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2 (Tutela speciale 2).

 

TITOLO III
MATERIALI, FINITURE, ARREDO URBANO

Art. 38
Disposizioni transitorie sui materiali edilizi e le finiture sino all'approvazione del nuovo regolamento edilizio ed annesso manuale del recupero


L'esistenza alle Eolie, alla fine del XIX secolo, di una popolazione di 21.026 abitanti ecologicamente insediata in un corretto rapporto città-campagna -  a fronte della molto minore consistenza attuale della popolazione -  rende dominante il problema del recupero.
Il Piano territoriale paesistico, nelle more e sino alla redazione ed approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo regolamento edilizio comunale con annesso manuale del recupero, dispone per gli interventi edilizi le norme come di seguito articolate.
Per gli interventi di recupero e per le nuove costruzioni isolate, ove consentito, il Piano territoriale paesistico fornisce i seguenti criteri da valere quali "linee guida per il nuovo regolamento edilizio e per il manuale del recupero". I nuovi strumenti urbanistici approfondiranno e svilupperanno la normativa tenendo conto delle indicazioni formulate dal Piano territoriale paesistico all'interno delle seguenti "linee guida".
a) Pavimentazioni
Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico, nella sentieristica storica e nelle situazioni di preesistenza di pavimentazioni in pietra è prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino secondo i tipi e i disegni esistenti nelle fonti documentali e nell'iconografia storica.
E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in cemento o in plastica.
Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso di pavimentazione in basole di pietra o acciottolato semplice o a disegno.
Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate o di cemento.
b) Rivestimenti ed intonaci esterni
E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiere d'archi, con la faccia a vista litica lavorata a scalpello, bocciarda o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico. Negli edifici al di fuori delle zone MO e TR, nelle superfici esterne gli intonaci dovranno essere prodotti con le tecniche tradizionali con uso di lapillo e di sabbia vulcanica al fine di assumere il tradizionale colore della pomice.
Sono vietati: rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno, ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.
c) Tinteggiatura e verniciature esterne
In sede di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere redatto un manuale con appropriate norme relative al colore dei materiali ed alle tecniche della tinteggiatura e verniciatura esterne.
Nelle more della preparazione del manuale di cui sopra si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: tinteggiatura a "velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti biancastri e misti a colla e colore; tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni.
Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati, le tinteggiature con pittura al quarzo.
Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano tecniche di pitturazione ad olio ovvero con lacche o smalti opachi.
In attesa del nuovo regolamento edilizio, i colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono: i colori tradizionali, il color pomice, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare. Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere da ottenere un rapporto armonico tra di essi.
d) Manto di copertura e utilizzazione delle coperture
Sono da preferirsi le tecniche tradizionali in battuto di legante e lapillo vulcanico.
In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per gli edifici ricadenti nel "centro storico" è fatto divieto di modificare le coperture degli ultimi piani degli edifici, mobili o fisse, con strutture in vetro, metallo, alluminio o plastica.
e) Scarichi, gronde
A seconda dell'epoca di realizzazione o del carattere dell'edificio, gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere realizzati con imbuti di cotto tradizionali ovvero entro guaina di rivestimento in muratura intonacata con rinforzo alla base realizzato anche in materiali litici di protezione, ovvero in traccia ventilata nella muratura.
f) Canne fumarie, antenne
Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici, e comunque le torrette da camino, saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura. E' prescritta l'installazione di una unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano sempre posti sotto traccia.
Entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio le situazioni di difformità dovranno adeguarsi alla presente norma.
L'installazione di tralicci, parabole di rimbalzo per micro-onde, etc., è sottoposta al nulla osta della soprintendenza che ne verifichi la minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
g) Infissi esterni
Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati infissi in legno a vista. E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso l'impiego di serrande in metallo solo nelle aperture esterne, al piano strada, di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato e di qualunque altro materiale che non sia specificato nella presente norma.
h) Aperture esterne
Nuove aperture al piano terreno, ove ammesse dal regolamento edilizio, non dovranno mai avere una larghezza superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra secondo la tradizione eoliana. Decorazioni, soglie e davanzali di porte, balconi e finestre dovranno essere in pietra lavica. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro secondo la tradizione.
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
i) Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi
E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).
l) Divieto di linee elettriche e telefoniche aeree e prescrizioni limitative per quelle in cavo all'interno degli ambiti TI, TO e TS.
In tutte le isole Eolie è vietata la palificazione e le reti elettriche e telefoniche in aereo; quelle esistenti dovranno essere sostituite con reti in cavo interrato.
E' prescritta, ovunque, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.
La collocazione di rete in cavo interrato per uso generale (con facoltà di accesso ai privati) è disciplinata dalle apposite normative del Piano territoriale paesistico in relazione alla potenzialità di generare abusivismo edilizio.
m) Numerazione civica e indicazioni stradali
I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate.
Le dimensioni, eventuali simboli e i colori saranno definiti in sede di nuovo regolamento edilizio comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
n) Toponomastica attuale e storica
Il Piano territoriale paesistico fornisce in forma comparata l'elenco di tutti i toponimi, presenti nell'edizione delle cartografie IGM e del comune, nella dizione in italiano ed in dialetto siciliano degli ultimi decenni dell'800 (di cui al "Liparischen Inseln").
Progressivamente, nell'ambito della didascalizzazione culturale interpretativa del territorio, tutta la toponomastica dovrà essere sostituita con la nuova, nella duplice edizione, storica ed attuale.
o) Didascalizzazione del territorio culturale
La didascalizzazione territoriale del patrimonio culturale, dei monumenti singoli, degli itinerari culturali e naturalistici e delle zone di tutela vulcanologica deve essere realizzata mediante tabelloni didattici e leggii con grafica unitaria e dovrà contenere i riferimenti alle categorie di beni culturali territoriali e agli ambiti del Piano territoriale paesistico.
p) Illuminazione negozi ed esercizi pubblici
E' vietato l'uso di neon o di lampade gialle a vapore di sodio nell'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade.
Le sorgenti di luce dovranno sempre essere occultate e l'illuminazione dovrà avvenire in forma indiretta (per riflesione-rifrazione) dagli oggetti illuminati.
q) Tabelle e insegne a bandiera
Sono rigorosamente vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici di qualunque tipo ovvero di corpi illuminanti a bandiera o di scritte o segnalazioni luminose, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e dei presidi sanitari.
L'amministrazione comunale provvederà a disporre la progressiva eliminazione delle insegne a bandiera esistenti entro cinque anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio.
Ad esse potranno essere sostituite insegne interne alle partiture architettoniche delle vetrine, delle porte etc. con le caratteristiche richieste nelle apposite norme, di cui al punto successivo.
r) Tabelle e insegne di facciata
Le tabelle e le insegne di facciata debbono essere realizzate sempre all'interno delle aperture delle porte e delle vetrine e mai in sovrapposizione alla facciata.
E' rigorosamente vietato l'uso di tabelle ed insegne luminose con sorgente di luce diretta e visibile, mentre è consentito l'uso delle medesime illuminate purché la sorgente di luce non sia visibile dall'esterno.
Nella realizzazione delle insegne, che dovranno essere previste con un corretto inserimento architettonico, non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido o satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato.
In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m 2 minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perchè si riduce lutile di ingresso sotto la quota di m 2, sarà posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.
In edifici nei quali esistono idonee ed apposite modanature per il loro collocamento, le scritte ed insegne non potranno in alcun modo superare in altezza ed in larghezza le dimensioni dell'elemento stesso.
Le insegne non potranno in alcun caso attenere a più di una sola apertura. Lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura.
L' insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).
Ai piani superiori degli edifici sono vietate insegne o segnalazione in genere.
I tipi dovranno essere limitati ad alcune "famiglie" di caratteri. Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani", "romani" o "lapidari" e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.
s) Vetrine
Le vetrine dovranno essere sempre realizzate con l'incasso minimo di 10 cm. dalle partiture di contenimento.
Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture, rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine a raso o aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.
In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali proposte dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sono sottoposte al nulla osta della Soprintendenza e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico.
Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso e "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere, e si dovrà preferire l'uso di pietra vulcanica non lucidata.
Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di essi che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore piombaggine. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato unitariamente.
Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.
t) Tende
Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, e dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.
L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata.
Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale.
E' vietato, comunque, la realizzazione di strutture leggere amovibili su spazi esterni anche se di pertinenza degli edifici. Sono consentiti elementi mobili in legno quali tende ad ombrello.
u) Pannelli solari
E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente. Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione grafica con fotomontaggio, prospetti e sezioni lungo le linee di massima pendenza e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, attraverso la quale si possa giudicare l'impatto sull'ambiente circostante.
v) Piscine
La realizzazione di piscine scoperte è ammessa relativamente agli impianti sportivi, agli edifici termali, alberghieri, ai villaggi turistici e alle residenze private, ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi.
Nelle more dell'approvazione di detti strumenti sono realizzabili soltanto quegli impianti che rispondono alle chiare esigenze di pubblica utilità e di emergenza sociale.
Le parti esterne e superiori al livello dell'acqua debbono essere realizzate in pietra vulcanica da sega o in conglomerato con inerte vulcanico del tipo usato per pavimentazioni e decoro edilizio.
Fatta eccezione per i complessi sportivi (soggetti a verifica di impatto ambientale), la collocazione e la forma dovranno essere armonizzate con l'andamento naturale del terreno, non dovranno superare i 30 m. in nessun lato, non dovranno avere forme geometriche regolari, dovranno essere parzialmente ombreggiate con alberature, della flora locale. Ove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di acqua marina o di acque termali.
z) Verande
Le verande ed i terrazzi esterni ubicati a livello di ambienti abitabili, potranno essere coperti con doppio strato di cannuccia, con eventuale interposizione di materiale imperniabile trasparente, sorrette da travetti in legno poggianti sulle tradizionali colonne tronco-coniche (pulere).
Sono vietate le coperture a tegole e le chiusure perimetrali con strutture vetrate e in legno o altro materiale.

 

TITOLO IV
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 39
Definizione


Agli effetti del Piano territoriale paesistico si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) le attività estrattive e le opere connesse;
b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi con il necessario contesto di sistemazione dell'entroterra portuale strutturato e funzionale organicamente alle opere portuali in sistema unitario, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi;
e) le attrezzature di livello sovraccomunale.
La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano territoriale paesistico Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, a giudizio della soprintendenza competente possono essere considerati di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

 

Art. 40
Analisi, contenuti progettuali, procedure


Per i progetti degli interventi di cui al precedente art. 39 oltre alla documentata conformità con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico è richiesto uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale esteso agli aspetti compositivi e formali e dettagli esecutivi dell'opera, con riferimento agli aspetti storici e naturalistici (geologici, ecologici, botanici, faunistici) in relazione alle caratteristiche ed alla normativa degli ambiti paesistici contestuali di cui al presente piano. Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.
La soprintendenza competente, verificata la congruità con il Piano territoriale paesistico, si pronuncia sui progetti ai sensi delle leggi vigenti e li approva in toto o per le parti conformi.

 

Art. 41
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale


La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.
I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio, e che non siano soggetti e dotati di valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, nell'ambito delle destinazioni a dominanza di riordino riqualificazione urbanistica o razionalizzazione della trasformabilità e modificabilità (MO1, MO2, RIO, TR, ecc.), da un progetto dettagliato di fattibilità con studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:
-  localizzazione dell'intervento sulla cartografia ufficiale 1:10.000, 1:2000 e su cartografia catastale;
-  foto aeree nadirali e panoramiche;
-  stralcio del Piano territoriale paesistico e del P.R.G. relativo alla zona oggetto dell'intervento;
-  progetto dell'intervento;
-  l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;
-  la specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni nell'atmosfera, anche sonore, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
-  la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;
-  la simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente con plastico e fotomontaggi.

 

Art. 42
Attività estrattive


Nelle aree sottoposte a vincoli di importante interesse storico-artistico o paesistico, ai sensi del T.U. n. 490/99,con riferimento alle attività estrattive di coltivazione di giacimenti minerari di cui alle legge regionale n. 127/80 e legge regionale n. 16/78, è vietato il rilascio od il rinnovo di concessioni per attività di estrazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 24/91. La sistemazione dell'area nella quale è stata legittimamente autorizzato l'esercizio di attività estrattiva deve risultare da apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
La prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, è subordinata alla concertazione su iniziativa degli interessati, entro due anni dalla data di approvazione del Piano territoriale paesistico degli interventi previsti dalla figura pianificatoria 4 di cui all'art. 7 delle presenti norme.
Nel rispetto di quanto sopra, per casi specifici di grave detrazione morfologica, paesistico-ambientale e di contemporanea coesistenza del vincolo paesistico ex legge n. 431/85 per "vulcani" e per "usi civici" compatibili, la particolarità di situazione è normata con la disciplina di cui agli appositi ambiti (TS2, Tutela speciale 2).
Rimangono salve le prescrizioni dettate per gli ambiti ZM1 E ZM2.

 

Art. 43
Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni


La progettazione di opere di adeguamento paesistico della viabilità stradale esistente deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:
-  rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
-  contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
-  adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;
-  è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
-  conservazione dei caratteri ambientali nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberature, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti da integrare o mancanti.
Tali criteri verranno adottati nelle zone di riordino, trasformazione e modifica, fermo restando che nell'ambito degli strumenti urbanistici l'amministrazione comunale può introdurre i necessari meccanismi di miglioria morfo-funzionale della rete viaria anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di riordino, trasformazione e modificazione.
La realizzazione di nuove strade imposte da esigenze di protezione civile è disciplinata dagli strumenti e dalle misure di settore.

 

Art. 44
Opere marittime costiere e portuali


Sono ammessi gli interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture portuali esistenti e, comprese quelle dell'abitato di Ginostra, nonchè la realizzazione di pontili galleggianti.
La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e delle strutture di servizio connesse, ai fini della possibilità di esame ed eventuale nulla osta della soprintendenza, devono essere sempre studiate, progettate e proposte in unica soluzione con il contesto delle aree e delle infrastrutture connesse. Inoltre devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera quali:
-  variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
-  parametri meteomarini: ventionde, correnti e maree;
-  parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
-  parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
-  parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;
-  parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
-  parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività nelle aree interne e in quelle costiere;
-  parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;
-  parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.
Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.
Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale, relative all'opera ed al contesto delle aree ed infrastrutture connesse, come previsto dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.
In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13, legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi di protezione costiera, è necessario:
-  evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
-  evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
-  evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse;
-  privilegiare i sistemi di barriere ad accrescimento naturale indotto.

 

Art. 45
Piani di settore -  Sistema portuale di Lipari


Il problema, con particolare riferimento al sistema portuale di Lipari, non può essere affrontato a livello di semplici attrezzature portuali, di opere a mare e singole infrastrutture. Infatti l'indotto urbanistico della portualità è rilevantissimo in fatto di viabilità, servizi, parcheggi di scambio, parcheggi di sosta, rimessaggi, ricettività a rotazione d'uso, servizi di vendita specifici e generali, capitaneria di porto, rifornimento di carburanti a mare e a terra connessi agli attracchi, modificazione del tessuto urbano a monte ai fini della permeabilità verso il mare e delle destinazioni d'uso e di nuove coerenti destinazioni d'uso.
Inoltre le zone di attracco, così come le parti esposte alla vista delle rotte interisole, richiedono speciali attenzioni paesistiche in relazione al livello mondiale del loro interesse culturale.
Il Piano territoriale paesistico prescrive ai fini dell'esame per nulla osta di compatibilità paesistica:
1)  un piano esecutivo che includa e metta in sistema tra loro le attrezzature portuali a mare e quelle a terra relativamente a tutto il vasto entroterra implicato nell'organizzazione del nuovo sistema portuale e dei suoi sviluppi in corso di definizione;
2)  un piano dei porti conforme a detto piano urbanistico esecutivo.

 

Art. 46
Piani di raccolta idrica


Il piano di raccolta idrica attuato dalla Cassa per il mezzogiorno entro il cratere di monte Sant'Angelo (Lipari) non può essere eliminato a causa della sua importanza e consistenza. Pertanto va conservato in stato di efficienza come bacino di raccolta idrica locale autonoma. L'acqua di tale bacino potrà essere utilizzata per l'alimentazione e la rivitalizzazione degli impianti termali di San Calogero rimasti senza falda idrica di alimentazione.
L'impianto di raccolta del monte Giardina (Lipari) per il suo impatto ambientale negativo va distrutto. Il terreno demaniale reso disponibile deve essere restituito all'ambito di tutela vulcanologica per servizi senza strutture in elevazione.

 

Art. 47
Impianti tecnologici


Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia si deve porre particolare attenzione alla compatibilità paesistica delle localizzazioni, ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio, nonché alle implicazioni di potenziale abusivismo nel caso di cavi elettrici difformi dalle disposizioni del Piano territoriale paesistico
Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna marina.
Il calore prodotto dovrà essere oggetto di studio per il recupero ai fini termali, per la destagionalizzazione del turismo e per il decentramento e decongestionamento dell'insediamento alberghiero in C.S. a tutela dei beni culturali territoriali.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà procedere con valutazione d'impatto sul paesaggio e sull'ambiente da sottoporre a nulla osta della soprintendenza competente. Le concessioni per antenne e ripetitori, con particolare riferimento al castello ed al monte Sant'Angelo (Lipari), non possono essere rinnovate o assentite al di fuori di un piano di sistemazione complessiva che unifichi e limiti i tralicci ed ottenga la minimizzazione d'impatto, con progetto da sottoporre ad esame e nulla osta della soprintendenza competente.
Per la localizzazione e la realizzazione delle opere connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto all'art. 41 delle presenti norme (studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale) e debitamente approvato dalla competente soprintendenza. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di trasformazione (RIO, MO1,MO2,TR. ecc.).
Fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente è impossibile la loro realizzazione altrove.

 

Art. 48
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani


E' richiesto un progetto del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che preveda la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolati nelle diverse fasi di raccolta differenziata, conferimento, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori delle isole, per la parte non riutilizzabile e riciclabile in loco.
Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.
E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere, al di fuori delle località designate all'uopo dall'ente locale, previa autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente.
Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.

 

Art. 49
Attrezzature di livello sovracomunale


I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.

 

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 50
Norme finali


Le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del Piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico
Le incompatibilità indicate dal Piano territoriale paesistico non pregiudicano le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare derivanti dai regolamenti delle riserve. In caso di difformità tra le perimetrazioni riportate nel Piano territoriale paesistico e quelle di altri atti normativi (es. decreti istitutivi delle riserve naturali o loro modifiche), prevalgono le perimetrazioni di quest'ultimi.
Tutte le attività compatibili nei regimi di tutela del Piano territoriale paesistico possono essere attuate se recepite e localizzate dagli strumenti urbanistici.

 

Art. 51
Elaborati del Piano territoriale paesistico


Gli elaborati costitutivi del Piano territoriale paesistico sono:
-  carte della conservazione e trasformazione compatibile;
-  relazione generale;
-  allegati alla relazione generale;
-  regimi normativi;
-  relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
-  relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;
-  strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
-  schede dei beni culturali territoriali archeologici;
-  schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali (si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995).
Elenco elaborati ed allegati:
Lipari nord
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Lipari sud
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Vulcano
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Salina
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Stromboli
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Panarea
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Filicudi
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Alicudi
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile.
Relazioni
Relazione parte generale:
-  relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
-  relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;
-  strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
Schede tematismi
-  schede dei beni culturali territoriali archeologici;
-  schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali: si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.
Regimi normativi
-  regimi normativi.

Allegato

 

Verbale n. 17 della seduta del 14 novembre 2000 della speciale commissione ex art. 24, R.D. n. 1357/40


Il giorno quattordici novembre duemila alle ore 11,00 presso la Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente in via delle Croci n. 8 a Palermo ha luogo la diciassettesima seduta della speciale commissione, istituita, ai sensi dell'art.24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, con decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, per esprimere parere ai fini dell'approvazione dei piani territoriali paesistici predisposti, ai sensi dell'art.1-bis della legge 8 agosto 1985, n.431 e dell'art.5 della legge n. 1497/39, dall'Amministrazione regionale dei beni culturali.
La convocazione è stata effettuata dal presidente della commissione per il giorno 14 novembre 2000 mediante avviso n. 4282 del 30 ottobre 2000 e con il seguente ordine del giorno:
1)  esame del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago eoliano;
2)  varie ed eventuali.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti della Commissione:
Presidente
-  dott. Sergio Gelardi;
Componenti
-  dott. Antonino Scimemi;
-  prof. Franco Maria Raimondo;
-  prof. Giovanni Campo;
-  prof. Pietro Di Leo;
-  prof. Emanuele Lo Giudice;
-  prof. Alberto Ziparo;
-  arch. Giuseppe Gini.
Svolge funzioni di segreteria l'arch. Maria Gabriella Fazio dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, giusto incarico assessoriale prot. n. 677 del 21 luglio 99.
In apertura di seduta, riscontrata la presenza di tutti i componenti della commissione, alle ore 11,30 il dott. Gelardi, delegato dall'on.le Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota prot. n. 3364 del 12 ottobre 2000 a presiedere la riunione, dà lettura alla speciale commissione dei verbali delle sedute precedenti che si approvano. Il dott. Gelardi porta a conoscenza della commissione anche la nota n. 32698 del 7 novembre 2000 del comune di Lipari con cui si chiede la possibilità di inserire nelle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico una norma speciale che consenta la realizzazione di infrastrutture per servizi pubblici essenziali quali: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche, anche in ambiti dove attualmente il P.T.P. non lo consente, fermo restando la mancanza di aree alternative.
La Commissione preso atto di quanto già espresso nel verbale del 17 ottobre 2000 relativamente agli interventi di miglioramento della rete viaria e delle opere di comunicazione, ritiene che anologhe considerazioni possano esprimersi rispetto alle opere suddette connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche, centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale. Resta inteso comunque che dette opere, che debbono essere comprese nelle categorie suddette e non in altre, debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere alla loro realizzazione altrove. In ogni caso la realizzazione di dette opere deve essere preceduta dalla redazione dello studio previsto dall'art. 41 del P.T.P. ( studio di compatibilità compatibilità paesistico-ambientale, o rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale ), debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione, sulla scorta delle determinazioni assunte nelle sedute precedenti, che si fanno proprie, ed esaminati tutti gli elaborati del Piano, all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie e dà mandato all'Amministrazione di porre in essere tutte le necessarie iniziative al fine di rendere il testo normativo e gli eventuali elaborati del Piano territoriale paesistico coerenti con le modifiche ed integrazioni, dettate dalla commissione nel corso dei suoi lavori, che si intendono tutte ribadite.

Alle ore 16.00 la seduta viene sciolta.

                                                                                   Il presidente: Gelardi

                                                                                   Il segretario: Fazio