DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003
Proroga
dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.
(GU
n. 1 del 2-1-2004)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nel territorio del comune di Lipari;
Visto il successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la
proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio
2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello
stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del
comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai
fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
Considerato che gli
interventi straordinari predisposti dal sindaco del comune di Lipari e dal capo del Dipartimento della protezione
civile, nominati commissari delegati ai sensi delle ordinanze di protezione
civile, e finalizzati a fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare
collocazione geografica delle isole Eolie, sono tuttora in corso e che, quindi,
l'emergenza non può ritenersi conclusa;
Ritenuto, altresì necessario proseguire le attività
di monitoraggio dei fenomeni, al fine di continuare nelle attività di tutela
della pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle
popolazioni interessate;
Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i
presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la proroga dello stato d'emergenza;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Decreta:
Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, in considerazione di quanto in premessa, e' prorogato, fino al 31
dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle isole
Eolie.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
19 dicembre 2003
Il Presidente: Berlusconi