DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio,
ricadente nel territorio del comune di Lipari.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per
l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.
3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle
riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva
naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio ricadente nel comune di Lipari,
provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88
all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91,
giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale
(C.R.P.P.N.) reso nella seduta del 15 aprile 1997;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale espresso nella seduta del 15 aprile 1997, in ordine al regolamento con
cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di
riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui
affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione
siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3
marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in
gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale, in ordine alla perimetrazione e al regolamento,
e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza
l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di
"gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda
provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione
delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel
proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata
nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata «saranno trasferite
successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si
intendono perseguire»;
Decreta:
Art. 1
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva
naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del
comune di Lipari, provincia di Messina.
Art. 2
I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee
di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g.
244 I S.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente
decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con
lettera B l'area destinata a preriserva.
Art. 3
La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata nel
territorio dell'isola di Stromboli e come riserva naturale integrale lo scoglio
di Strombolicchio al fine di tutelare:
— il vulcano in attività persistente da almeno due millenni con importanti
testimonianze di strutture appartenenti a un edificio vulcanico estinto, in
parte sprofondato;
— gli interessanti endemismi quali: cytisus aeolicus, genista
ephedroides, koekia saxicola (particolarmente diffusa a Strombolicchio) e
centaurea aeolica;
— gli aspetti di vegetazione e matthiola rupestri, satureja graeca var,
cosentinei e talpis virgata gussonei nonché quelli riferibili agli
aggruppamenti a quercus ilex e a centaurea aeolica;
— la macchia a genista ephedroides ed euphorbia dendroides;
— il piccolo scoglio di Strombolicchio, di natura vulcanica che
rappresenta un ecosistema integro e isolato in cui si è evoluta una sottospecie
endemica della lucertola delle mura (lacerta sicula raffonei).
Art. 4
Nei territori della riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari,
con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui
all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 5
La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20
della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione
siciliana.
Art. 6
In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4
della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a) provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il
progetto relativo redatto dall'Azienda sarà approvato dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente;
b) fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico
per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
– le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
– le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino
dell'ambiente;
– i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con
le finalità istitutive della riserva;
– la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le
attività agro-silvo-pastorali;
– l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle
finalità della riserva;
– eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
— individuare il responsabile della gestione della riserva;
— garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
— determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna
selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati
dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge
regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione,
predisporre un programma di interventi prioritari.
Art. 7
L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi
dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca
scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di
attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e
necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative
per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della
riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle
riserve.
Art. 8
Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle
riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce
e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22
della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di
cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.
Art. 9
L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del
piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad
acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in
gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di
interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art.
34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne
darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi
stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge
regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
|
GRIMALDI |
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la
Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 1. Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE
ORIENTATA E INTEGRALE
ISOLA DI STROMBOLI E STROMBOLICCHIO
TITOLO I
NORME PER LA RISERVA INTEGRALE
Art. 1
Nel territorio della riserva naturale integrale "Strombolicchio" sono
consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione
dell'ente gestore.
Ove quest'ultimo ritenesse, anche la fruizione potrà essere regolamentata per
il conseguimento delle finalità di conservazione dell'integrità degli habitat.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA A
DELLA RISERVA ORIENTATA
Art. 2
Attività consentite
2.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo
art. 3, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle
lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli
interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente
gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per
le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere
del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti
per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente
ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli
immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al
proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area
protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali
caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta
dell'ente gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore,
con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine
tecniche di rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale
esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi
siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta
dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione
del patrimonio naturale;
f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché
condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della
normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle
coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono
modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino
movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta
dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è
consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino
della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta
dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di
bestiame distinti per specie;
g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo
strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale
per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare
il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i
fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell'estensione e della
produzione potenziale ed in atto del fondo. Le nuove costruzioni comunque non
potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità
naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il
divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi
preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono
rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione
degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale,
previo nulla osta dell'ente gestore;
l) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità
fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte
dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di
pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
m) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere,
quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con
l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti
all'ambiente e disturbo alla fauna. L'ente gestore provvederà a regolamentare
inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente
gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a
precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca
scientifica o di conservazione naturalistica;
n) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o
materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
o) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente,
con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi
serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà
regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di
collegamento in considerazioni di particolare esigenze gestionali e di tutela.
Art. 3
Divieti
3.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente
normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed
ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli
inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e
fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla
lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove
strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la
costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti
tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee
telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade
preesistenti potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione,
potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta
eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e
destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali
tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e
dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di
roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le
finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a
tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed
interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché
asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione
di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di
abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f) esercitare qualsiasi attività industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento
di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o
liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad
attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed
opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per
verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di
qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente
autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di
cattura o di danneggiamento degli animali;
m) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi
forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali
vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova,
tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal
presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e
tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento
delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili
spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi,
quantità e specie;
o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con
l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p) impiantare serre;
q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t) praticare il campeggio o il bivacco;
u) accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per
lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione
dell'ente gestore;
v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni
folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito
dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità
ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial,
motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che
nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse
in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e
con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la
composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole
previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio;
ee) la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi
genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o
espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff) praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché
interventi per l'incremento delle risorse ittiche;
3.2 Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo
dovranno essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO III
NORME PER LA ZONA B
Art. 4
Attività consentite
4.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove
costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e
all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett.
b) del presente articolo.
4.2 Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le
norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché
condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della
normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle
coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono
modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino
movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta
dell'ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo
strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale
per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare
il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla
base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della
compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con
finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione.
Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la
cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà
comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del
2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per
il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa
gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività
agrosilvopastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di
prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui
all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed
integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett.
a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di
cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e
fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti
per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati,
limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili
oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al
proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione
dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali
caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta
dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità,
comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei
luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali
naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 5
Divieti
5.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente
normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli
inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e
fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981,
n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta
eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e
destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali
tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla
osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì
vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di
strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto
all'art. 4.1 e 4.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale;
b) impiantare serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento
rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali,
sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di
qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree
attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità
ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial,
motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi
forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali
vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova,
tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal
presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e
tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento
delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei
potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e
specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con
l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito
dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO IV
NORME COMUNI
Art. 6
Attività di ricerca scientifica
6.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività
di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente
gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche,
nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere
comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Art.7
Colture agricole biologiche
7.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di
tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche
agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91
del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno
1992 e relative successive modifiche.
7.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche
biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo
presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o
conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo
associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica,
previo accertamento dei requisiti necessari.
Art.8
Patrimonio faunistico domestico
8.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche
presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che
corrano rischio di estinzione.
8.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare
il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in
purezza genetica e non a stabulazione fissa.
8.3 L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica,
previo accertamento dei requisiti necessari.
Art.9
Indennizzi
9.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della
riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente
gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà
al conseguente indennizzo.
9.2 L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni
provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le
procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.
Art.10
Gestione della fauna selvatica
10.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione
faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi
commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
10.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri
pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie
ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria
che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di
allevamento.
10.3 L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento
nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie
domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale
da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività
agrosilvopastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere
limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati
dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da
personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche
devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso
su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza del personale dell'ente gestore.
10.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà
prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti
anche sulle altre specie.
10.5 L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali
competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi
della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne
condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi
scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli
effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di
effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni
autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art.11
Misure speciali
11.1 Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna
stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di
tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività
che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
11.2 E' compito dell'ente gestore la manutenzione di tutta la
sentieristica esistente all'interno della riserva.
11.3 L'accesso alle zone ad alto rischio vulcanico sarà definito dalla
commissione grandi rischi che provvederà a determinare le misure occorrenti per
la loro eventuale fruizione. Eventuali presidi in questo senso dovranno essere
autorizzati dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Art.12
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva
12.1 Nelle more dell'istituzione della riserva marina isole Eolie
prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione
dell'ecosistema marino costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le
attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati
dell'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà
per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente,
tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno impartite
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Art. 13
Attività di controllo e sanzioni
13.1 Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi
tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente
distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
13.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente
regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con
una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000,
secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al
patrimonio.
13.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni
comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo
della restituzione in pristino dei luoghi.
13.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di
riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato,
che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni
dettate dall'ente gestore.
13.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali
marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente
autorità marittima.
Art.14
Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa
compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della
vegetazione e della fauna.
(98.14.722)