DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2004

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

(GU n. 2 del 4-1-2005)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno  2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga e dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003, rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle prospicienti aree marine;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio  2003,  recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino  al  31 dicembre  2003,  nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

  Considerato che gli interventi straordinari predisposti dal Sindaco del  comune  di  Lipari  e dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissari delegati, finalizzati a fronteggiare adeguatamente i  rischi  derivanti  dalla  natura  vulcanica  e  dalla  particolare collocazione  geografica  delle  isole Eolie, sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

  Ritenuto,   altresì,   necessario  proseguire  ogni  attività  di monitoraggio  al  fine di continuare a tutelare la pubblica e privata incolumità  nell'area  delle  isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce   costiere   limitrofe,  nonché  provvedere  alle  conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;

  Ritenuto  quindi  che  ricorrono  nella  fattispecie, i presupposti previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

  Vista la richiesta del sindaco di Lipari del 7 dicembre 2004;

  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2004;

Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato,  fino  al  31 dicembre  2005,  lo  stato  di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   

Roma, 28 dicembre 2004

                                                                                                                     Il Presidente: Berlusconi