DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Considerato che il giorno 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli, con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti le altre isole dell'arcipelago delle Eolie, con ogni conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;

Considerato altresì che detti eventi, per intensità ed estensione, hanno dovuto essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari mediante il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, provvede alle iniziative di competenze con i poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo e 2, del medesimo decreto-legge per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina, e nelle prospicienti aree marine interessate, in relazione ai citati eventi vulcanici;

Considerato che l'attività del vulcano Stromboli ha subito un incremento e che l'effusione rimane costante, con accumulo di materiale lavico, e determina, allo stato, piccoli movimenti franosi, che potrebbero, in futuro, causare frane più consistenti e, conseguentemente, nuove onde anomale;

Ritenuto, pertanto, necessario proseguire ed implementare le attività di montaggio dei fenomeni, al fine di consentire l'attuazione delle iniziative a tutela della pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate.

Considerato che per l'attuazione dei predetti interventi risulta necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari ricorrendo i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli.

Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agisce quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi volti al superamento della situazione emergenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 11 del 15 gennaio 2003)