DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003
Dichiarazione dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle
fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli.
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2002, n. 401;
Visto il decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286;
Considerato che il giorno 30
dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli,
con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato
anche le acque circostanti le altre isole dell'arcipelago delle Eolie, con ogni
conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;
Considerato altresì che detti
eventi, per intensità ed estensione, hanno dovuto essere immediatamente
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari mediante il coinvolgimento delle
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di
cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 con il quale il capo
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, provvede alle iniziative di competenze con i poteri di
cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo e 2, del medesimo decreto-legge per
fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago
delle isole Eolie in provincia di Messina, e nelle prospicienti aree marine
interessate, in relazione ai citati eventi vulcanici;
Considerato che l'attività del
vulcano Stromboli ha subito un incremento e che l'effusione rimane costante,
con accumulo di materiale lavico, e determina, allo stato, piccoli movimenti
franosi, che potrebbero, in futuro, causare frane più consistenti e,
conseguentemente, nuove onde anomale;
Ritenuto, pertanto,
necessario proseguire ed implementare le attività di montaggio dei fenomeni, al
fine di consentire l'attuazione delle iniziative a tutela della pubblica e
privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza
alle popolazioni interessate.
Considerato che per
l'attuazione dei predetti interventi risulta necessario il ricorso a mezzi e
poteri straordinari ricorrendo i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, della
citata legge n. 225/1992;
Acquisita l'intesa della
Regione siciliana;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
considerazione di quanto in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle
fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli.
Il capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri agisce quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, per l'attuazione degli interventi volti al superamento della
situazione emergenziale.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio
2003
Il Presidente: BERLUSCONI
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 11 del
15 gennaio 2003)