IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO
l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’articolo
107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante [Interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia,
nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile];
CONSIDERATO che
il 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano
Stromboli con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l’isola, che
ha interessato anche le acque circostanti alle altre isole dell’arcipelago
delle Eolie con conseguente grave pericolo per l’incolumità della
popolazione del medesimo arcipelago;
VISTO il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 2002
di conferimento, ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, sopra citato, al Capo del Dipartimento della protezione civile dei
poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo
decreto-legge;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 10 gennaio 2003, recante [Dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola
di Stromboli];
CONSIDERATO che
il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco del vulcano Stromboli,
unitamente al conseguente maremoto, ha causato gravi danni alle strutture
ed infrastrutture pubbliche e private presenti sull’isola di Stromboli
nonché sulle prospicienti isole costituenti l’arcipelago delle Eolie;
CONSIDERATO che
i danni citati in precedenza hanno causato ulteriori e gravi conseguenze al
tessuto socio-economico dell’arcipelago delle isole Eolie nonché al
regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, necessario e
imprescindibile provvedere con la massima celerità ad emanare un primo
provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi urgenti atti a
fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli eventi di cui è cenno in
premessa;
VISTA
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002,
n. 3260, recante [Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti
ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel
territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio
idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l’attuazione delle reti
radar e pluvio – idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura
urgenti di protezione civile];
ACQUISITA
l’intesa della regione Siciliana;
SU
PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DISPONE
ART. 1
- Il Capo del Dipartimento della Protezione
civile – Commissario delegato e il Sindaco del Comune di Lipari
effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di
pericolo per l’incolumità pubblica e privata, sia mediante il
ripristino sia tramite la realizzazione di ulteriori adeguate
infrastrutture, in particolare viarie e portuali, anche con specifico
riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Lipari – frazione
di Ginostra, atte a consentire il ritorno alle normali condizioni di
vita, che attraverso il potenziamento delle strutture e mezzi di
allerta – soccorso. I medesimi soggetti provvedono, altresì, ad
effettuare interventi finalizzati alla prima assistenza e sistemazione
delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati
nonché ogni attività afferente alla gestione dell’emergenza ed al
funzionamento delle strutture ivi costituite. Resta ferma la piena
efficacia dei provvedimenti già adottati dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile e dalle autorità locali finalizzati a
fronteggiare il contesto emergenziale.
- Il Capo del Dipartimento della Protezione
civile – Commissario delegato ed il Sindaco del Comune di Lipari, in
presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli
immobili, sono autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni
d’urgenza, spazi da adibire a finalità pubbliche e private, anche
connesse ad esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni
ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini
della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
- Al fine di porre in essere i necessari ed
urgenti provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi
nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 2003 i Sindaci degli altri comuni possono
rappresentare al Dipartimento della Protezione civile, le specifiche
esigenze di natura finanziaria per l’eventuale adozione di possibili
misure economiche di carattere straordinario.
ART. 2
- Il Sindaco del comune di Lipari è
autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un
contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00
mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del
nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella
abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola
unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. I predetti importi
sono maggiorati di € 100,00 in presenza di portatori di handicap,
ovvero di disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%,
ovvero di persone di età superiore a 65 anni. I predetti contributi
hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni
di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i
contributi previsti nel presente comma, i Sindaci sono autorizzati ad
erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di €
500,00.
- Il Sindaco del comune di Lipari è altresì
autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli
immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente
ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di
riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli
immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente
la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi
stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere
in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente
previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma
dovrà essere considerato un’anticipazione. Fino al completamento di
detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i
benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente
comma è alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per
lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), rispetto a quello previsto dal citato articolo 3.
- Il beneficio di cui al comma 1 può essere
concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano
realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
ART. 3
- Il Sindaco del comune di Lipari è, altresì,
autorizzato ad erogare:
- un contributo pari al 70% del pregiudizio
subito a favore dei titolari di attività commerciali, produttive,
agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali,
professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto
e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle
strutture, mezzi e materiali utilizzati per l’esercizio delle
attività medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita
istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, dalla quale risulti l’entità del danno patito;
- un contributo a favore dei soggetti di
cui alla lettera a), per i quali venga accertato il lucro cessante
derivante dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il predetto
contributo è correlato ai minori introiti realizzati nell’anno 2003
rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi prodotti
nell’anno 2002. Per la sospensione delle attività è concesso un
contributo correlato alla durata della predetta sospensione e
quantificato sulla base dei redditi prodotti nell’anno 2001 quali
risultanti dalla dichiarazione presentata nell’anno 2002. A tal fine
gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della
predetta dichiarazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell’anno 2002,
l’istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da
professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per
le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo
29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.
Il presente contributo costituisce anticipazione su eventuali future
provvidenze erogate sulla base del lucro cessante di cui al primo e
al secondo capoverso del presente comma.
- un contributo a favore dei titolari degli
esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci
deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi di cui alla
presente ordinanza e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine
gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la
quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata
dalle relative fatture;
- un contributo a favore dei soggetti che
abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili
distrutti o gravemente danneggiati, pari all’80% degli oneri
sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e
comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati
presentano apposita documentazione giustificativa della spesa;
- un contributo a favore dei proprietari di
beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni
ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento
grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto
degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita
perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a
contributo l’importo del premio assicurativo pagato.
2. Il
Sindaco del comune di Lipari può, in presenza di acclarate situazioni di grave
disagio socio – economico non rientranti nelle ipotesi di cui al presente
articolo, concedere un contributo massimo di € 1.000,00 ai soggetti che non
abbiano potuto esercitare l’attività lavorativa in seguito agli eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza
- I contributi di cui al presente articolo
costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo
previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 4
- Nei confronti dei soggetti residenti,
aventi sede legale od operativa nel Comune di Lipari, sono sospesi,
fino al 30 giugno 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a
carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono
sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al
versamento dei predetti contributi.
- La riscossione dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non
corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà
mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della
sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della
sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese
successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi
sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione
stessa.
- Ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non
delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori
interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai
soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non
rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di
cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi
dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi
oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di
sospensione o di riduzione dell’orario, con decorrenza dalla data
degli eventi di cui in premessa e comunque non oltre il 30 giugno
2003, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione
d’orario, nonché l’assegno per il nucleo familiare ove spettante.
- L’indennità di cui al comma 3 è
riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nel Comune di
Lipari, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le
prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per
esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è
proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con
estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti.
- L’efficacia dei provvedimenti di
licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente
ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori
interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le
relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore,
dall’INPS.
- Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono
corrisposte dall’INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio
1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di
impossibilità di quest’ultimo, dal lavoratore interessato. Per i
periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro
30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Per i datori di lavoro privati, operanti
nel territorio del Comune di Lipari, i periodi di trattamento
ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei
periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
- Le istanze di cassa integrazione
straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto
della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio
1991, n. 223, e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi,
non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata
stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici
criteri di ammissibilità.
- I lavoratori residenti nel Comune di
Lipari, iscritti nelle liste di mobilità di cui all’articolo 5 della
legge n. 223 del 1991 e all’articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n.
236, hanno diritto alla proroga dell’iscrizione sino al 30 giugno
2003.
- I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono
cumulabili tra loro.
ART. 5
- Il Sindaco del comune di Lipari è
autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato
alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di 4
unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonché a stipulare
fino a 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica
avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 17.
ART. 6
- Nell’utilizzo dei fondi assegnati
dall’Unione Europea, la regione Siciliana, d’intesa con il Commissario
delegato ed il Sindaco di Lipari, riconosce priorità a progetti da
realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente
ordinanza. In tale contesto, in particolare, la regione Siciliana
assicura il finanziamento dell’approdo da realizzarsi nel comune di Lipari
– frazione di Ginostra.
ART. 7
1. Gli
oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative, anche volte
all’acquisizione di beni e servizi seppure poste in essere mediante
affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata
all’articolo 17, effettuati dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile – Commissario delegato, dagli uffici del Dipartimento della
protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione
degli uffici dipartimentali nonché dal Sindaco del comune di Lipari per
fronteggiare l’emergenza, sono a carico dei fondi di cui all’articolo 18.
ART. 8
- L’Ufficio territoriale del Governo di
Messina, nonché gli altri Uffici territoriali di Governo direttamente
coinvolti dagli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa provvedono, per
gli ambiti di rispettiva competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli
eventi di cui alla presente ordinanza, nonché al rimborso degli oneri
sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.
ART. 9
- Per il Comune di Lipari, in deroga a
quanto disposto dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio
sono differiti, dalla data di rispettiva scadenza, al 30 giugno 2003.
ART. 10
- Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali
danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e
collegi, che svolgano operazioni tecnico – scientifiche in osservanza
di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di
protezione civile degli ordini e dei collegi professionali,
dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.
- Ai predetti professionisti, impiegati
nell’attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese
sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura
corrispondente al trattamento di missione del personale statale
appartenente all’area C del comparto Ministeri.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano, altresì, ai dipendenti dalle Regioni e dagli altri Enti e
Amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione
civile.
ART. 11
- In favore del personale dell’Ufficio
territoriale del Governo di Messina, nonché del personale degli altri
Uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
gennaio 2003 di cui in premessa, direttamente impegnato in attività
connesse con l’emergenza, è autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti dalla vigente legislazione. Al personale appartenente alla
carriera prefettizia è corrisposta una indennità pari al 20% della
retribuzione di posizione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)
del D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti
compensi provvedono le competenti Prefetture.
- Al personale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile a fronte dell’eccezionale impegno
richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente
ordinanza è riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il
mese di febbraio, una speciale indennità operativa mensile
forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e
notturno nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale del
Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa,
è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale
indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del
trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a
250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di
effettivo impiego.
- In favore dei Vigili del Fuoco, del
personale delle Forze di polizia, delle forze Armate, della
Capitaneria di Porto, della regione Siciliana e del Comune di Lipari
direttamente impegnato in attività connesse con l’emergenza è
autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre
i limiti previsti dalla vigente legislazione.
- Al personale appartenente al Corpo
forestale dello Stato in servizio presso l’Ufficio coordinamento
logistico del Corpo forestale dello Stato di Castelnuovo di Porto,
direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni
emergenziali di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto di
cui al comma 2.
ART. 12
- Il Capo del Dipartimento della Protezione
civile – Commissario delegato ovvero il Sindaco del comune di Lipari
sono autorizzati a realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui
all’articolo 17, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di
prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di
emergenza.
- L’ispettore provinciale dei Vigili del
fuoco di Messina è autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa
di cui all’articolo 17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del
distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo
di spesa pari ad € 250.000,00.
- Il Ministero della difesa – Genio militare
è autorizzato, in relazione agli eventi vulcanici e sismici
verificatisi anche nella provincia di Catania, a potenziare le proprie
strutture mediante l’acquisizione, in deroga alla normativa di cui
all’articolo 17, di mezzi idonei a fronteggiare le emergenze in atto,
entro un limite massimo di spesa di € 1.000.000,00.
- Per consentire il celere conseguimento
degli obiettivi previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, all’articolo 5 del
medesimo provvedimento sono aggiunti i seguenti commi:[2. In
considerazione della particolare specializzazione che i componenti dei
seggi d’asta per l’aggiudicazione delle gare attinenti alla fornitura,
installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler devono
possedere in materia di campi elettromagnetici, della previsione e
prevenzione dei rischi, nonché in ambito giuridico – amministrativo,
il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Presidente
della regione Basilicata, nella qualità rivestita ai sensi
dell’ordinanza di protezione civile del 10 maggio 2001, n. 3134,
procedono alla costituzione dei predetti seggi in deroga alla
normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno determinati i
compensi spettanti al Presidente ed ai componenti dei seggi d’asta.]
- L’articolo 8 dell’ordinanza 3260/2002 è
integrato come segue: [decreto del Presidente della Repubblica del 31
dicembre 1999, n. 554, articolo 92; legge 27 dicembre 2002, n. 289,
articolo 24.]
- Per le prioritarie esigenze di protezione
civile di cui alla presente ordinanza, il Comando Operativo di vertice
Interforze attiva, d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile, le necessarie forme di collaborazione delle Forze Armate in
sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi
militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo articolo
18.
ART. 13
- A ragione del grave disagio socio
economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall’attività
vulcanica in atto nell’isola di Stromboli, questi costituiscono causa
di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla
possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione
residente nell’isola di Stromboli con gli istituti di credito e
bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi
nella medesima isola.
ART.14
- Al fine di potenziare il sistema di
monitoraggio delle deformazioni del suolo e dei fondali delle aree
dell’arcipelago delle isole Eolie interessate da attività di natura
vulcanica e sismica, ivi compresa l’attività di emissione di gas in
atto nelle acque antistanti l’isola di Panarea, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzato a stipulare una apposita convenzione, di durata correlata
alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle
indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l’Istituto predispone un
apposito programma che viene sottoposto all’approvazione del Dipartimento
della Protezione civile.
- Al fine di sviluppare attività di studi,
ricerche e documentazione il Dipartimento è autorizzato a stipulare
una convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi, con il Gruppo Nazionale di Vulcanologia; a tal fine
il Gruppo predispone un apposito programma di ampliamento, per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sull’arcipelago ed
al superamento dell’emergenza, del Progetto coordinato [Pericolosità
del vulcano Stromboli], che viene sottoposto all’approvazione del
Dipartimento della Protezione civile.
- Per il soddisfacimento delle nuove e
maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse
all’espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza,
il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare
fino a quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e
professionisti di provata competenza, nonché ad attivare convenzioni
per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di
attività di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve
le collaborazioni iniziate successivamente all’adozione del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2003.
ART. 15
- I cittadini soggetti agli obblighi di
leva, residenti nel Comune di Lipari possono chiedere la sospensione
del servizio di leva al competente Distretto militare, ovvero
all’Ufficio Nazionale per il Servizio civile, che lo concedono entro 7
giorni.
- I medesimi soggetti di cui al comma 1,
qualora già arruolati, possono, previa presentazione di apposita
istanza, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario,
alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze connesse alla
realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza.
Le istanze sono presentate al competente comando di Corpo, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’assegnazione viene
concessa entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza. Per coloro
che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il Comune
di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al Distretto
Militare di appartenenza. Il Comando Militare, sulla base delle
esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all’assegnazione
tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.
ART. 16
- Il Commissario delegato, è autorizzato a
predisporre, in collaborazione con il Sindaco del comune di Lipari,
una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle
manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del medesimo
comune.
ART. 17
- Per l’attuazione degli interventi di cui
alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, la deroga alla seguente
normativa:
–
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f,
articolo 378;
–
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e
18 e successive modifiche ed integrazioni;
–
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19 , 20, 21, 58 e 81;
–
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117 e
119;
–
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, articolo 56;
–
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche
articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
–
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3 e
successive modifiche ed integrazioni;
–
legge 31 maggio 1979, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli1 e 13;
–
legge 8 agosto 1985, n. 431;
–
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e
disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale;
–
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater
e 16;
–
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
–
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo
12;
–
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37 bis, 37 ter, 37
quater, 37 quinquies e 37 sexies, nonché delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti
strettamente collegate;
–
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
–
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
–
legge della Regione siciliana 29 aprile 1985,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34,
34bis, 36, 39 e 40;
–
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e
20;
–
legge 25 giugno 1865, n.2359, articoli 71, 72;
–
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
–
legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n.
4 e successive modifiche ed integrazioni articoli 12, 14, 19, comma 2;
–
legge della Regione siciliana 6 aprile 1996 n.
22 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 14;
–
legge della Regione siciliana 2 settembre 1998
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni articoli 1 e 3;
–
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11,12, 18, 21, 23 e
25;
–
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
articoli 9 e 10;
–
legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17,
comma 14;
–
decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 267 articoli 1, 2, 3 e 4;
–
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;
–
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
articoli 8 e 9;
–
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 1999;
–
legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n.
15, articolo 6;
–
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;
–
legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991
n. 44, articolo 24;
–
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
articoli 31,32,33, 41 e 45;
–
legge 23 dicembre 1999 n. 488, articoli 26 e
27;
–
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 1999;
–
legge della Regione siciliana 15 maggio 2000 n.
10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;
–
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 138,
comma 16;
–
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche articoli 7, 24, 35 e 36;
–
legge regionale 22 giugno 2001 n. 10;
–
contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell’area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001,
articolo 14;
–
contratto collettivo di lavoro del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5
ottobre 2001;
–
decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 2001, n. 316;
–
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
articolo 81 e 151;
–
legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 articoli 2,
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31,
32, 33, 34 e 35;
–
delibera dell’Assessorato beni culturali ed ambientali
della regione Siciliana del 23 febbraio 2001;
–
leggi regionali strettamente connesse
all’attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza;
–
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 24;
–
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 articoli
1, 2, 3, 5.
- Alla data di entrata vigore del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e
4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle
corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto
legislativo.
ART. 18
- Per la realizzazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza il Sindaco del comune di Lipari è nominato
funzionario delegato ed è autorizzato ad utilizzare i proventi
derivanti dalla istituzione dei contributi di cui all’articolo 2,
commi 3 e 4 della ordinanza n. 3225/2002, nonché una prima
contribuzione di € 1.000.000,00, da parte del Dipartimento della
protezione civile.
- Agli oneri derivanti dall’applicazione
della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della
protezione civile, che interviene a titolo di anticipazione su future
provvidenze destinate alle medesime finalità.
ART. 19
- Le disposizioni della presente ordinanza,
nonché i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione
limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di
emergenza di cui in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
G.U. n. 64 del 18 marzo 2003
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