Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile.

 

Data provvedimento: 07-03-2003

Regione: Sicilia

Numero provvedimento: 3266

Tipo provvedimento: Ordinanza

Tipologia: Vulcanico

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

VISTO l’articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

VISTO il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante [Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile];

 

CONSIDERATO che il 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l’isola, che ha interessato anche le acque circostanti alle altre isole dell’arcipelago delle Eolie con conseguente grave pericolo per l’incolumità della popolazione del medesimo arcipelago;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 2002 di conferimento, ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, sopra citato, al Capo del Dipartimento della protezione civile dei poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante [Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli];

 

CONSIDERATO che il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato gravi danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private presenti sull’isola di Stromboli nonché sulle prospicienti isole costituenti l’arcipelago delle Eolie;

 

CONSIDERATO che i danni citati in precedenza hanno causato ulteriori e gravi conseguenze al tessuto socio-economico dell’arcipelago delle isole Eolie nonché al regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, necessario e imprescindibile provvedere con la massima celerità ad emanare un primo provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi urgenti atti a fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli eventi di cui è cenno in premessa;

 

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante [Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l’attuazione delle reti radar e pluvio – idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile];

 

ACQUISITA l’intesa della regione Siciliana;

 

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

DISPONE

ART. 1

  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile – Commissario delegato e il Sindaco del Comune di Lipari effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata, sia mediante il ripristino sia tramite la realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare viarie e portuali, anche con specifico riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Lipari – frazione di Ginostra, atte a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso il potenziamento delle strutture e mezzi di allerta – soccorso. I medesimi soggetti provvedono, altresì, ad effettuare interventi finalizzati alla prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati nonché ogni attività afferente alla gestione dell’emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite. Resta ferma la piena efficacia dei provvedimenti già adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e dalle autorità locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale.
  2. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile – Commissario delegato ed il Sindaco del Comune di Lipari, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni d’urgenza, spazi da adibire a finalità pubbliche e private, anche connesse ad esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
  3. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2003 i Sindaci degli altri comuni possono rappresentare al Dipartimento della Protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria per l’eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere straordinario.

 

ART. 2

  1. Il Sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. I predetti importi sono maggiorati di € 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero di disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, ovvero di persone di età superiore a 65 anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i Sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di € 500,00.
  2. Il Sindaco del comune di Lipari è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un’anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente comma è alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto dal citato articolo 3.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

 

ART. 3

  1. Il Sindaco del comune di Lipari è, altresì, autorizzato ad erogare:
    1. un contributo pari al 70% del pregiudizio subito a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle strutture, mezzi e materiali utilizzati per l’esercizio delle attività medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti l’entità del danno patito;
    2. un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), per i quali venga accertato il lucro cessante derivante dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il predetto contributo è correlato ai minori introiti realizzati nell’anno 2003 rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2002. Per la sospensione delle attività è concesso un contributo correlato alla durata della predetta sospensione e quantificato sulla base dei redditi prodotti nell’anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell’anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell’anno 2002, l’istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata. Il presente contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze erogate sulla base del lucro cessante di cui al primo e al secondo capoverso del presente comma.
    3. un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi di cui alla presente ordinanza e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle relative fatture;
    4. un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili distrutti o gravemente danneggiati, pari all’80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa della spesa;
    5. un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l’importo del premio assicurativo pagato.

2.      Il Sindaco del comune di Lipari può, in presenza di acclarate situazioni di grave disagio socio – economico non rientranti nelle ipotesi di cui al presente articolo, concedere un contributo massimo di € 1.000,00 ai soggetti che non abbiano potuto esercitare l’attività lavorativa in seguito agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza

  1. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

ART. 4

  1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel Comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei predetti contributi.
  2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
  3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell’orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui in premessa e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d’orario, nonché l’assegno per il nucleo familiare ove spettante.
  4. L’indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nel Comune di Lipari, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  5. L’efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall’INPS.
  6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall’INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  7. Per i datori di lavoro privati, operanti nel territorio del Comune di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
  8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.
  9. I lavoratori residenti nel Comune di Lipari, iscritti nelle liste di mobilità di cui all’articolo 5 della legge n. 223 del 1991 e all’articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell’iscrizione sino al 30 giugno 2003.
  10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

 

ART. 5

  1. Il Sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di 4 unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonché a stipulare fino a 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 17.

 

ART. 6

  1. Nell’utilizzo dei fondi assegnati dall’Unione Europea, la regione Siciliana, d’intesa con il Commissario delegato ed il Sindaco di Lipari, riconosce priorità a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. In tale contesto, in particolare, la regione Siciliana assicura il finanziamento dell’approdo da realizzarsi nel comune di Lipari – frazione di Ginostra.

 

ART. 7

1.      Gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative, anche volte all’acquisizione di beni e servizi seppure poste in essere mediante affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata all’articolo 17, effettuati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile – Commissario delegato, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione degli uffici dipartimentali nonché dal Sindaco del comune di Lipari per fronteggiare l’emergenza, sono a carico dei fondi di cui all’articolo 18.

 

ART. 8

  1. L’Ufficio territoriale del Governo di Messina, nonché gli altri Uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi di cui alla presente ordinanza, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

 

ART. 9

  1. Per il Comune di Lipari, in deroga a quanto disposto dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti, dalla data di rispettiva scadenza, al 30 giugno 2003.

 

ART. 10

  1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico – scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.
  2. Ai predetti professionisti, impiegati nell’attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all’area C del comparto Ministeri.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai dipendenti dalle Regioni e dagli altri Enti e Amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

 

ART. 11

  1. In favore del personale dell’Ufficio territoriale del Governo di Messina, nonché del personale degli altri Uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa, direttamente impegnato in attività connesse con l’emergenza, è autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti Prefetture.
  2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell’eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza è riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il mese di febbraio, una speciale indennità operativa mensile forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  3. In favore dei Vigili del Fuoco, del personale delle Forze di polizia, delle forze Armate, della Capitaneria di Porto, della regione Siciliana e del Comune di Lipari direttamente impegnato in attività connesse con l’emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
  4. Al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio presso l’Ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale dello Stato di Castelnuovo di Porto, direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.

 

ART. 12

  1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile – Commissario delegato ovvero il Sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 17, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.
  2. L’ispettore provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa di cui all’articolo 17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad € 250.000,00.
  3. Il Ministero della difesa – Genio militare è autorizzato, in relazione agli eventi vulcanici e sismici verificatisi anche nella provincia di Catania, a potenziare le proprie strutture mediante l’acquisizione, in deroga alla normativa di cui all’articolo 17, di mezzi idonei a fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo di spesa di € 1.000.000,00.
  4. Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, all’articolo 5 del medesimo provvedimento sono aggiunti i seguenti commi:[2. In considerazione della particolare specializzazione che i componenti dei seggi d’asta per l’aggiudicazione delle gare attinenti alla fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della previsione e prevenzione dei rischi, nonché in ambito giuridico – amministrativo, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, nella qualità rivestita ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 10 maggio 2001, n. 3134, procedono alla costituzione dei predetti seggi in deroga alla normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno determinati i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti dei seggi d’asta.]
  5. L’articolo 8 dell’ordinanza 3260/2002 è integrato come segue: [decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n. 554, articolo 92; legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 24.]
  6. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il Comando Operativo di vertice Interforze attiva, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie forme di collaborazione delle Forze Armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo articolo 18.

 

ART. 13

  1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall’attività vulcanica in atto nell’isola di Stromboli, questi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nell’isola di Stromboli con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima isola.

 

ART.14

  1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell’arcipelago delle isole Eolie interessate da attività di natura vulcanica e sismica, ivi compresa l’attività di emissione di gas in atto nelle acque antistanti l’isola di Panarea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l’Istituto predispone un apposito programma che viene sottoposto all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile.
  2. Al fine di sviluppare attività di studi, ricerche e documentazione il Dipartimento è autorizzato a stipulare una convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con il Gruppo Nazionale di Vulcanologia; a tal fine il Gruppo predispone un apposito programma di ampliamento, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sull’arcipelago ed al superamento dell’emergenza, del Progetto coordinato [Pericolosità del vulcano Stromboli], che viene sottoposto all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile.
  3. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all’espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare fino a quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e professionisti di provata competenza, nonché ad attivare convenzioni per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve le collaborazioni iniziate successivamente all’adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2003.

 

ART. 15

  1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel Comune di Lipari possono chiedere la sospensione del servizio di leva al competente Distretto militare, ovvero all’Ufficio Nazionale per il Servizio civile, che lo concedono entro 7 giorni.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora già arruolati, possono, previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza. Le istanze sono presentate al competente comando di Corpo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’assegnazione viene concessa entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il Comune di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al Distretto Militare di appartenenza. Il Comando Militare, sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all’assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

 

ART. 16

  1. Il Commissario delegato, è autorizzato a predisporre, in collaborazione con il Sindaco del comune di Lipari, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del medesimo comune.

 

ART. 17

  1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

         legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, articolo 378;

         legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

         regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 , 20, 21, 58 e 81;

         regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

         decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 56;

         legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

         legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 3 e successive modifiche ed integrazioni;

         legge 31 maggio 1979, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, articoli1 e 13;

         legge 8 agosto 1985, n. 431;

         legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

         legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 16;

         decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

         decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 12;

         legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies e 37 sexies, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

         decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

         decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

         legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34bis, 36, 39 e 40;

         legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

         legge 25 giugno 1865, n.2359, articoli 71, 72;

         legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

         legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni articoli 12, 14, 19, comma 2;

         legge della Regione siciliana 6 aprile 1996 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 14;

         legge della Regione siciliana 2 settembre 1998 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni articoli 1 e 3;

         decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11,12, 18, 21, 23 e 25;

         decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

         legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 14;

         decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 267 articoli 1, 2, 3 e 4;

         decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

         decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

         decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

         legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, articolo 6;

         decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

         legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991 n. 44, articolo 24;

         decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31,32,33, 41 e 45;

         legge 23 dicembre 1999 n. 488, articoli 26 e 27;

         decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

         legge della Regione siciliana 15 maggio 2000 n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

         legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 138, comma 16;

         decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche articoli 7, 24, 35 e 36;

         legge regionale 22 giugno 2001 n. 10;

         contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, articolo 14;

         contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

         decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

         decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 81 e 151;

         legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35;

         delibera dell’Assessorato beni culturali ed ambientali della regione Siciliana del 23 febbraio 2001;

         leggi regionali strettamente connesse all’attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza;

         legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 24;

         decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 articoli 1, 2, 3, 5.

  1. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

 

ART. 18

  1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Sindaco del comune di Lipari è nominato funzionario delegato ed è autorizzato ad utilizzare i proventi derivanti dalla istituzione dei contributi di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 della ordinanza n. 3225/2002, nonché una prima contribuzione di € 1.000.000,00, da parte del Dipartimento della protezione civile.
  2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che interviene a titolo di anticipazione su future provvidenze destinate alle medesime finalità.

 

ART. 19

  1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonché i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

G.U. n. 64 del 18 marzo 2003