Comune di Lipari
Ordinanza n° 34/02 Provincia di Messina
Dato atto che il fenomeno
degli incendi boschivi si presenta puntualmente ogni anno con crescente grado
di pericolosità con l’approssimarsi della stagione estiva;
Considerato che
tali fenomeni causano tra l’altro gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali,
sul clima, sui regimi idrici, sull’accellerazione dei fenomeni di erosione a
desertificazione, limitando in tal modo la benefica funzione ambientale che
svolge il patrimonio forestale in genere;
Considerato che tra
gli obbiettivi da perseguire per un efficace contenimento del fenomeno, si
rileva di primaria importanza l’attività informativa, rivolta al potenziamento
dell’attività di prevenzione e di rischi;
Atteso che
numerosi focolai di incendio hanno origine dalla bruciatura di materiale di
risulta dell’agricoltura effettuati in modo incontrollato, sicché risulta
necessario fare divieto di bruciare stoppie ed erbacce in determinati periodi
dell’anno nonché di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di
incendio senza preventiva autorizzazione;
Ritenuto che una
misura volta a prevenire i pericoli suddetti, oltre alla ripulitura da parte di
questo Ente di cunette, cigli e scarpate stradali da vegetazione facilmente
infiammabile, così come annualmente fatto, e quella di avere obbligo per
l’Amministrazione Provinciale di provvedere per quanto di loro competenza alla
pulitura di cigli, delle scarpate e delle cunette delle strade di loro
pertinenza, e quella di fare divieto di procedere nell’ambito del territorio
comunale, nel periodo del 1° luglio al 30 settembre di ogni anno alla
bruciatura di sterpaglie e/o materiale di risulta agricolo in modo
incontrollato e non autorizzato e in condizioni metereologiche non ottimali per
l’effettuazione di tali operazioni;
Vista
l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/GAB del 8 maggio 2001
Visto l’O. A.
EE. LL. vigente in Sicilia;
1. E’ fatto
obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreno confinanti con strade
Pubbliche, strade convicinali, di procedere alla ripulitura dei propri fondi da
vegetazione facilmente infiammabile. In
caso di inerzia il Sindaco, su parere del Comando Forestale di Lipari,
disporrà l’immediata pulizia del fondo al fine di tutelare la pubblica e
privata incolumità. In caso di inadempienza
farà procedere alla pulizia d’ufficio con addebito delle spese al
proprietario inadempiente;
2. E’ fatto
divieto nell’ambito del territorio comunale di bruciare sterpaglie e/o
materiale di risulta agricolo nel periodo del 1° luglio al 30 settembre di ogni
anno senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione scritta a questo
ente e in condizioni metereologiche non ottimali per l’effettuazione di tali
operazioni, nonché in presenza di folta vegetazione e di qualsiasi altra
situazione localistica che possa dare origine ad incendi;
3. E’
vietato dare fuoco alle foglie secche, alle sterpaglie e/o ai materiali di
risulta agricolo se prima la zona da bruciare non sia stata completamente
isolata del territorio circostante, per mezzo di una fascia di terreno arato e
zappato, sgombro completamente di foglie rami, sterpi, ecc. per un raggio di
almeno 5 metri e dopo le ore 08.00 del mattino e previa autorizzazione di
questo ente;
4. Oltre le
norme suindicate, i proprietari ed affittuari dei fondi dovranno adottare tutte
le misure di precauzione, suggerite del Comando di Distaccamento Forestale
della Provincia Regionale di Lipari, dalle consuetudini locali e dalla pratica,
al fine di evitare ogni propagazione d’incendio;
5. Chiunque
scopra un incendio nei boschi, o tema che un incendio possa da essi propagarsi,
deve darne immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento o al
comando del Distaccamento della Forestale di Lipari, o al Comando Vigili del
Fuoco di Lipari, o al Sindaco del Comune, per gli interventi previsti dalla
legge;
6. Ferme
restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice penale e fatte
salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra
saranno punite con le sanzioni amministrative previste al punto successivo;
7. I
contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma
variabile da € 1032,91 a € 2065,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro
incendiato, la sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco;
8. Ogni
altra disposizione precedente, se in contrasto con la presente, si intende revocata.
1.
L’affissione della presente all’Albo Pretorio e la stampa
e l’affissione nelle vie cittadine;
2.
La trasmissione della presente alla Prefettura di Messina,
all’Ufficio Regionale di Protezione Civile, alla Provincia Regionale di
Messina, all’I.R.F. di Messina, al Comando Polizia Municipale sede, al Comando
C.C. di Lipari, Vulcano, Filicudi e Stromboli, al Distaccamento Forestale di
Lipari, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lipari.
Dalla residenza Municipale
16/4/2002
(19/5/2002)
IL SINDACO
Dott.
Bruno Mariano