Comune di Lipari

Ordinanza n° 34/02                                         Provincia di Messina  

Settore Sviluppo e tutela del Territorio

Servizio di Protezione Civile

 

Dato atto che il fenomeno degli incendi boschivi si presenta puntualmente ogni anno con crescente grado di pericolosità con l’approssimarsi della stagione estiva;

Considerato che tali fenomeni causano tra l’altro gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali, sul clima, sui regimi idrici, sull’accellerazione dei fenomeni di erosione a desertificazione, limitando in tal modo la benefica funzione ambientale che svolge il patrimonio forestale in genere;

Considerato che tra gli obbiettivi da perseguire per un efficace contenimento del fenomeno, si rileva di primaria importanza l’attività informativa, rivolta al potenziamento dell’attività di prevenzione e di rischi;

Atteso che numerosi focolai di incendio hanno origine dalla bruciatura di materiale di risulta dell’agricoltura effettuati in modo incontrollato, sicché risulta necessario fare divieto di bruciare stoppie ed erbacce in determinati periodi dell’anno nonché di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio senza preventiva autorizzazione;

Ritenuto che una misura volta a prevenire i pericoli suddetti, oltre alla ripulitura da parte di questo Ente di cunette, cigli e scarpate stradali da vegetazione facilmente infiammabile, così come annualmente fatto, e quella di avere obbligo per l’Amministrazione Provinciale di provvedere per quanto di loro competenza alla pulitura di cigli, delle scarpate e delle cunette delle strade di loro pertinenza, e quella di fare divieto di procedere nell’ambito del territorio comunale, nel periodo del 1° luglio al 30 settembre di ogni anno alla bruciatura di sterpaglie e/o materiale di risulta agricolo in modo incontrollato e non autorizzato e in condizioni metereologiche non ottimali per l’effettuazione di tali operazioni;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/GAB del 8 maggio 2001

Visto l’O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

 

ORDINA

 

1.      E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreno confinanti con strade Pubbliche, strade convicinali, di procedere alla ripulitura dei propri fondi da vegetazione facilmente infiammabile. In  caso di inerzia il Sindaco, su parere del Comando Forestale di Lipari, disporrà l’immediata pulizia del fondo al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. In caso di inadempienza  farà procedere alla pulizia d’ufficio con addebito delle spese al proprietario inadempiente;

2.      E’ fatto divieto nell’ambito del territorio comunale di bruciare sterpaglie e/o materiale di risulta agricolo nel periodo del 1° luglio al 30 settembre di ogni anno senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione scritta a questo ente e in condizioni metereologiche non ottimali per l’effettuazione di tali operazioni, nonché in presenza di folta vegetazione e di qualsiasi altra situazione localistica che possa dare origine ad incendi;

3.      E’ vietato dare fuoco alle foglie secche, alle sterpaglie e/o ai materiali di risulta agricolo se prima la zona da bruciare non sia stata completamente isolata del territorio circostante, per mezzo di una fascia di terreno arato e zappato, sgombro completamente di foglie rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 5 metri e dopo le ore 08.00 del mattino e previa autorizzazione di questo ente;

4.      Oltre le norme suindicate, i proprietari ed affittuari dei fondi dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite del Comando di Distaccamento Forestale della Provincia Regionale di Lipari, dalle consuetudini locali e dalla pratica, al fine di evitare ogni propagazione d’incendio;

5.      Chiunque scopra un incendio nei boschi, o tema che un incendio possa da essi propagarsi, deve darne immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento o al comando del Distaccamento della Forestale di Lipari, o al Comando Vigili del Fuoco di Lipari, o al Sindaco del Comune, per gli interventi previsti dalla legge;

6.      Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra saranno punite con le sanzioni amministrative previste al punto successivo;

7.      I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 1032,91 a € 2065,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, la sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco;

8.      Ogni altra disposizione precedente, se in contrasto con la presente, si  intende revocata.

 

DISPONE

 

1.      L’affissione della presente all’Albo Pretorio e la stampa e l’affissione nelle vie cittadine;

2.      La trasmissione della presente alla Prefettura di Messina, all’Ufficio Regionale di Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Messina, all’I.R.F. di Messina, al Comando Polizia Municipale sede, al Comando C.C. di Lipari, Vulcano, Filicudi e Stromboli, al Distaccamento Forestale di Lipari, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lipari.

 

 

Dalla residenza Municipale 16/4/2002

                                  (19/5/2002)

 

 

   IL SINDACO

 

Dott. Bruno Mariano