Comune di Lipari
Provincia di Messina
“eolie
patrimonio dell’umanità”
Ordinanza n° 50/05 del 8 apr 2005
IL SINDACO
Con le funzioni di cui all’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n°
3266/03
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3266 del 7 marzo 2003;
Rilevato che, durante la stagione estiva, un considerevole numero di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, approda nelle isole del Comune di Lipari, sbarcando conseguentemente, i passeggeri-gitanti, trasportati;
Rilevato altresì, che il costante movimento è dovuto principalmente alle unità da trasporto passeggeri, provenienti dalle località costiere della Sicilia e della Calabria;
Ritenuto di dover emanare, per motivi di sicurezza, apposite disposizioni, stante il notevole afflusso turistico, durante la stagione estiva, ed al fine di programmare un’ordinata affluenza dei passeggeri-gitanti, alle isole appartenenti al Comune di Lipari;
ORDINA
1) Nelle isole di Panarea e Stromboli, è consentito l’approdo, alle unità non di linea adibite al trasporto passeggeri, alle seguenti condizioni:
a) per motivi di sicurezza, potranno, giornalmente essere sbarcati dalle unità non di linea, un numero massimo di 500 passeggeri-gitanti, che potranno alternarsi nella presenza sull’isola, con altri passeggeri-gitanti una volta che i primi 500, o parte di essi, avranno lasciato le isole e così via talché le persone sbarcate da dette unità che potranno permanere, giornalmente, sull’isola non potranno mai superare il numero massimo di 500 unità.
2) In considerazione di quanto sopra, l’unità che dovrà sbarcare gli ulteriori passeggeri-gitanti potrà approdare solo dopo che l’imbarcazione precedente abbia reimbarcato i propri passeggeri;
3) Le stesse imbarcazioni dovranno, per un ordinato e programmato afflusso e deflusso, comunicare il loro orario di arrivo e partenza, al personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
4) Alla presente regolamentazione sono soggette tutte quelle unità non di linea adibite al trasporto di persone, indifferentemente dalla loro immatricolazione, dalla residenza del proprietario, armatore o noleggiatore.
5) Ai
trasgressori della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione
amministrativa di € 206,00, secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale che così recita: “chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene è punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato (art. 337, 338, 339,
6) I vettori e/o i Comandanti delle imbarcazioni che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari per l’irresponsabile comportamento; a carico degli stessi sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all’albo di categoria, l’immediata sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali.
7) Per l’osservanza della presente ordinanza sono incaricati tutte gli Agenti della Forza Pubblica presenti sulle isole suddette;
8) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza all’Ufficio Territoriale di Governo di Messina, alle Circoscrizioni di Panarea e Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il quale vorrà informare le Società di navigazione Marittime operanti nel Settore.
Il presente provvedimento, che avrà immediata esecutività, sarà affisso all’Albo Pretorio della Casa Comunale ed all’Albo delle Sedi delle Circoscrizioni di Panarea e Stromboli.
Dalla Residenza Municipale lì, 8 aprile 2005-04-14
IL SINDACO
Con le funzioni di cui all’ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3266/03
(Dott. Mariano Bruno)