“SEZIONE TECNICA”
Il Capitano di
Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:
VISTA: l’Ordinanza
n° 07/03 datata 26.03.2003 con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di
Lipari interdiva la navigazione nel tratto di mare entro gli 800 metri dalla
costa compresa tra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di
Stromboli, in conseguenza ai noti eventi vulcanici del 30.12.2002;
VISTA: la nota prot. COM/LIP/AV/833 in data 08.08.2003,
con la quale il Dipartimento della Protezione Civile – Centro Operativo
Avanzato di Stromboli, ritiene che si possa ridurre l’area di interdizione alla
navigazione nel tratto di mare di cui sopra a metri 400, in considerazione della evoluzione della fase effusiva che ha
interessato la Sciara del Fuoco dello Stromboli;
VISTO: l’articolo 8, della Legge 08 luglio 2003 n° 172 che
detta nuove disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico;
RITENUTO: alla
luce di quanto sopra e degli interventi finora effettuai dal personale tecnico
scientifico incaricato dal Dipartimento della Protezione Civile, di dover
modificare la zona di interdizione definita con l’Ordinanza sopracitata;
VISTI: gli
articoli 16, 17, e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del
Regolamento Navigazione Marittima;
VISTI: gli
atti d’ufficio
Art.1) con
decorrenza immediata e fino a nuovo ordine è interdetta la navigazione
nel tratto di mare entro i 400 metri dalla costa compresa fra Punta delle
Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
Art.2) il
divieto di cui all’art. 1 non si applica alle unità aventi compiti di vigilanza
in mare, nonché a quelle che trasportano personale scientifico, preventivamente
autorizzate dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari su
richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile;
Art.3) i contravventori della presente Ordinanza saranno
ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi e/o a
terzi in conseguenza del proprio comportamento e puniti ai sensi dell’art. 1174
del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e
diverso reato;
Art.4) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
di far osservare la presente Ordinanza;
Art.5) l’Ordinanza n° 07/2003 del 26.03.2003 dell’Ufficio Circondariale di
Lipari, è abrogata.
Milazzo lì,12 agosto 2003
F.to P.IL COMANDANTE
IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Riccardo GIANNETTO