CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO

“SEZIONE TECNICA”

 

ORDINANZA N°  63 / 2003        

 

Il  Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:

 

VISTA: l’Ordinanza n° 07/03 datata 26.03.2003 con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari interdiva la navigazione nel tratto di mare entro gli 800 metri dalla costa compresa tra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli, in conseguenza ai noti eventi vulcanici del 30.12.2002;

VISTA: la nota prot. COM/LIP/AV/833 in data 08.08.2003, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile – Centro Operativo Avanzato di Stromboli, ritiene che si possa ridurre l’area di interdizione alla navigazione nel tratto di mare di cui sopra a metri 400, in considerazione  della evoluzione della fase effusiva che ha interessato la Sciara del Fuoco dello Stromboli;

VISTO: l’articolo 8, della Legge 08 luglio 2003 n° 172 che detta nuove disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

RITENUTO: alla luce di quanto sopra e degli interventi finora effettuai dal personale tecnico scientifico incaricato dal Dipartimento della Protezione Civile, di dover modificare la zona di interdizione definita con l’Ordinanza sopracitata;

VISTI: gli articoli 16, 17, e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del Regolamento Navigazione Marittima;

VISTI: gli atti d’ufficio

 

O R D I N A

 

 

Art.1) con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine è interdetta la navigazione nel tratto di mare entro i 400 metri dalla costa compresa fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;

 

Art.2) il divieto di cui all’art. 1 non si applica alle unità aventi compiti di vigilanza in mare, nonché a quelle che trasportano personale scientifico, preventivamente autorizzate dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari su richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile;

 

Art.3) i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare a loro stessi e/o a terzi in conseguenza del proprio comportamento e puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato;

 

Art.4) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

 

Art.5) l’Ordinanza n° 07/2003 del  26.03.2003 dell’Ufficio Circondariale di Lipari, è abrogata.

 

   

 Milazzo lì,12 agosto 2003  

 

F.to     P.IL COMANDANTE

IL COMANDANTE IN II^

C.F. (CP) Riccardo GIANNETTO