COMUNE  DI  LIPARI

( PROVINCIA DI MESSINA )

Eolie, Patrimonio dell’Umanità

 

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ORDINANZA SINDACALE N. 62/02

IL SINDACO

RICHIAMATA la ordinanza sindacale n.235/96 del 5/09/1996, con la quale, a seguito di notizie avute dalla Prefettura di Messina, su segnalazione del Dipartimento di Protezione Civile di Roma, circa attività anomale sul cratere dell'isola di Stromboli, veniva ordinato il divieto assoluto di accesso al cratere medesimo;

RICHIAMATA, altresì, la ordinanza sindacale n.202/97 del 26/08/1997, con la quale, a parziale rettifica della ordinanza n.235/96, si é provveduto ad una regolamentazione delle attività escursionistiche sugli alti versanti del vulcano, stante il persistere di una attività anomala dello stesso;

CONSIDERATO che l'attività dei crateri del vulcano Stromboli si caratterizza per le sue manifestazioni di natura prevalentemente esplosiva e che la proiezione e la ricaduta dei prodotti dell'attività eruttiva rappresentano un pericolo, la cui entità varia al variare dello stato del vulcano;

CHE l'attività esplosiva del vulcano può, comunque, subire improvvise ed inaspettate variazioni, esponendo settori piú o meno ampi dei suoi versanti al pericolo di ricaduta di brandelli lavici e frammenti di roccia, che possono costituire una grave minaccia per l'incolumità dei visitatori;

CHE, in relazione allo stato dell'attività vulcanica, l'accesso agli alti versanti può essere, pertanto, totalmente interdetto o consentito con una regolamentazione;

RITENUTO, pertanto, quanto mai necessario ed urgente procedere ad una piú attenta ed accurata regolamentazione delle predette attività;

CHE, in virtù di quanto precede, appare opportuno provvedere ad apportare le necessarie modifiche, a parziale rettifica, all'ordinanza n. 202/97, sopracitata, a maggiore garanzia delle condizioni di sicurezza per la incolumità pubblica e per motivi di protezione civile;

VISTO in proposito il parere formulato dall'I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sul quale é stato espresso avviso favorevole da parte del Competente Servizio del Dipartimento di Protezione Civile di Roma, giusta nota prot. n.DPC/PRE/0022529 del 24/6/2002 dello stesso Dipartimento, pervenuta all'Ente in data 4/7/2002;

VISTO l'art. 54 del D. Lg.vo n.267/2000;

O R D I N A

1.      L'attività escursionistica sugli alti versanti del vulcano Stromboli é consentita nell'assoluto rispetto delle seguenti   prescrizioni e fermo restando la personale responsabilità dei partecipanti:

Ø       I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 20, dovranno essere affidati alla cura di una guida alpina e/o vulcanologica autorizzata e di un accompagnatore esperto del vulcano, scelto dalla medesima guida alpina e/o vulcanologica. La guida deve esercitare i propri compiti nella consapevolezza delle difficoltà del percorso, dei pericoli derivanti dall'attività vulcanica, nonché dalle vigenti limitazioni di accesso; l'escursione dovrà, comunque, svolgersi lungo i sentieri tracciati.

Ø       L'accesso agli alti versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo; è necessario, quindi, che la guida autorizzata verifichi l'idoneità fisica dell'escursionista e l'adeguatezza dei materiali ed attrezzature di cui lo stesso escursionista dovrà dotarsi (scarpe, indumenti, lampada, acqua, ecc.).

Ø       Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano.

Ø       Le guide autorizzate dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita agli alti versanti del vulcano.

Ø       Le guide autorizzate prima dell'escursione avranno l'obbligo di fare firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in cinque lingue) riguardante i rischi e l'imprevedibilità anche nell'ordinario, dell'attività parossistica, allo scopo di informare realmente, senza malintesi e/o incomprensioni, il turista, contribuendo a una reale presa di coscienza dei rischi che corre e di sollevare da eventuali responsabilità le Guide stesse e le Autorità.

Ø       Le guide autorizzate dovranno costituire, nella dislocazione piú opportuna, un “Centro Escursioni” che sia costantemente presidiato nelle ore in cui vengono svolte le attività escursionistiche e che:

1. regoli il flusso dei gruppi di escursionisti, allo scopo di evitare prolungati assembramenti in zone a piú elevato rischio; la permanenza nell'area craterica sommitale, ove consentita, dovrà comunque essere breve e a discrezione della guida, che la valuterà sulla base delle condizioni meteorologiche e dell'attività vulcanica;

2. sia dotato di generi di primo soccorso e uomini in grado di intervenire prontamente in caso di incidenti. Allo scopo potrá farsi ricorso ad Associazioni di volontariato e, specificatamente all'Associazione "Misericordia" operante su Stromboli, dichiaratasi disponibile.

3. assicuri il collegamento radio e/o telefonico (punto di ascolto) tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile.(carabinieri/vigili urbani/associazioni di volontariato);

Ø       Durante il corso dell'escursione le guide autorizzate dovranno essere dotate di apparati ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari che garantiscano il collegamento con un punto di ascolto costantemente presidiato ("centro escursioni").

Ø       Ove l'attività escursionistica possa essere esercitata ad alta quota, i partecipanti all'escursione dovranno essere dotati di casco protettivo e mascherina che faciliti la respirazione in caso di presenza di gas, aerosol e ceneri (che saranno distribuiti a cura delle guide).

Ø       E' fatto divieto di permanere sugli alti versanti e nella zona craterica dalle ore 23 alle 04, nonché di pernottare nelle zone medesime.

   

2.       II servizio escursionistico sugli alti versanti dello Stromboli potrà essere sospeso in ogni momento, allorché sorgessero obiettive situazioni di pericolo, oltre che per l'autonoma valutazione delle guide, anche su segnalazione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, in ogni caso, su disposizione del Sindaco.

3.      Gli escursionisti, prenderanno buona nota dei manifesti redatti in piú lingue, posti in punti ben visibili, circa i pericoli che l'escursione sullo Stromboli presenta sempre, sia per eventi imprevedibili che, in qualsiasi momento, possono verificarsi su un vulcano attivo, malgrado ogni precauzione adottata dagli organi responsabili a tutela della sicurezza e incolumità delle persone.

4.      Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, e fino a nuova disposizione, é consentito l'attraversamento della zona di Pizzo Sopra La Fossa e la discesa verso il paese deve essere fatto attraverso il sentiero che conduce al Semaforo di San Vincenzo in modo veloce ed a discrezione della guida autorizzata che, di volta in volta, avrà l'onere di valutarne la possibilità di percorso sulla base delle condizioni meteorologiche e dell'attività del vulcano, quindi delle condizioni di potenziale pericolo o meno.

5.      II Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

6.      II Dirigente del 3° Settore e l'Ufficio di Protezione Civile del medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti e degli atti eventualmente nascenti dalla presente ordinanza.                                  

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Protezione Civile di Roma, all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, all'Ufficio di Protezione Civile.

II presente provvedimento, che avrà immediata esecutività, sarà affisso all'albo pretorio della Casa Comunale ed all'albo della Sede della Circoscrizione di Stromboli.             

Dalla Residenza Municipale, 12.07.2002

                                                                      IL SINDACO
                                                                      ( Dott. Mariano Bruno )

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Ordinanza n° 70 del 20.4.2003

IL SINDACO

-Richiamata l’ordinanza sindacale n° 62 del 12 Luglio 2002, con la quale veniva regolamentata l’attività escursionistica sugli alti versanti del vulcano Stromboli, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni dettate con la medesima, fermo restando la personale responsabilità dei partecipanti;

-Richiamata, altresì, la successiva ordinanza n° 121 del 30 dicembre 2002;

-Considerato che l’attività vulcanica sembra indirizzata alla normalizzazione tant’è che la popolazione residente è rientrata sull’isola e che dal 28 febbraio 2003 non è stato precluso l’accesso ai non residenti;

-Vista la nota della guida alpina Sig. Antonino Aquilone, nominato dal presidente delle Guide Alpine – Maestri d’Alpinismo – Aspiranti Guide e Guide Vulcanologiche del Collegio Regionale della Sicilia – rappresentante del gruppo di Stromboli, dalla quale si evince che alcune guide operanti sull’isola in parola ritengono che possa effettuarsi l’ascesa al vulcano dichiarandosi disponibili ad assumersi eventuali responsabilità circa la scalata in sicurezza;

-Avuto riguardo che l’attività esplosiva del vulcano può, comunque, subire improvvise ed inaspettate variazioni, esponendo settori più o meno ampi dei suoi versanti al pericolo di ricaduta di brandelli lavici e frammenti di roccia, che possono costituire una grave minaccia per l’incolumità dei visitatori;

-Vista la nota, con annesso disegno cartografico del Dipartimento della Protezione Civile dalla quale si evince che alcune zone del vulcano Stromboli sono accessibili con guide vulcanologiche;

-Ritenuto, pertanto, dover pervenire ad una giusta regolamentazione dell’attività escursionistica ai versanti del vulcano limitandone, comunque, l’ascesa a quote inferiori a quella richiesta dal predetto rappresentante delle guide vulcanologiche al fine di evitare pericoli e/o danni a persone e cose;

-Visto l’art. 54 del Lg. Vo n° 267/2000;

ORDINA

1.      L’attività escursionistica sugli alti versanti del vulcano Stromboli è consentita nell’assoluto rispetto delle prescrizioni previste con propria ordinanza n° 62 del 12 Luglio 2002, fermo restando la personale responsabilità dei partecipanti.

 

2.      Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, è consentito l’accesso ai versanti dello Stromboli oltre 290 metri s.l.m. solo con l’ausilio delle guide vulcanologiche e sino ai limiti indicati nell’allegata cartografia, fermo restando che il limite sino al quale è consentita l’ascesa, pur con le guide vulcanologiche, è quello segnato nel predetto disegno. Ai fini di fugare ogni eventuale dubbio circa detta limitazione non potrà, in nessun caso, essere superata la quota dei 400 metri s.l.m.

 

3.      Per il trasferimento degli escursionisti oltre la quota dei 290 metri s.l.m la guida alpina o vulcanologica dovrà assumersi l’onere e la responsabilità di valutare la possibilità di coprire detto ulteriore percorso sulla base delle condizioni meteorologiche e dell’attività del vulcano, quindi delle condizioni di potenziale pericolo o meno;

 

4.      La guida alpina o vulcanologica ogni qualvolta trasferisce escursionisti dai 290 metri s.l.m alle quote indicate nella cartografia dovrà comunicare alle forze dell’ordine presenti sull’isola, nonché al COA, orari della scalata e numero delle persone trasferite;

 

5.      Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controlli e posti di blocco lungo i sentieri di accesso ai versanti e sono chiamati a darne massima diffusione in collaborazione con i responsabili della Circoscrizione di Stromboli.

Il presente provvedimento che avrà immediata esecutività sarà affisso all’albo pretorio della Casa Comunale e dall’albo della Sede della Circoscrizione di Stromboli.

Dalla Residenza Municipale 20 Aprile 2003                             

                                                                                                      IL SINDAC0

                                                                                              (Dott. Mariano Bruno)

Per la trascrizione di questa ordinanza ringrazio Jacopo Crimi

Immagine scannerizzata dal volantino del Dipartimento della Protezione Civile.

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Ordinanza n° 78 del 12/05/2003

Il SINDACO

Richiamata la ordinanza sindacale n° 70 del 20/04/2003, con la quale, nel confermare l’attività escursionistica sui versanti dello Stromboli, nel rispetto delle prescrizioni previste con precedente ordinanza n° 62/2000, veniva consentito il raggiungimento della quota del vulcano non oltre il limite di mt. 400 s.l.m.

Ritenuto, dover integrare la predetta ordinanza, ai fini di una maggiore salvaguardia della incolumità pubblica;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Ad integrazione della propria ordinanza n° 70 del 20/04/2003;

ORDINA

1)      I trasgressori all’ordinanza n° 70 del 20/04/2003 ( persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate) con particolare riferimento al superamento della quota stabilita di mt. 400 s.l.m., saranno perseguiti a termini di legge e denunciati all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni in ordine ai reati conseguenti ai comportamenti non conformi alle prescrizioni dettate.

 

2)      Le guide che dovessero essere sorprese nell’inosservanza della citata ordinanza, saranno denunciate all’Albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l’irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta l’immediata sospensione dall’esercizio dell’attività.

 

3)      Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento e della massima sorveglianza per la sua scrupolosa osservanza e sono chiamati a darne massima diffusione in collaborazione con i responsabili della Circoscrizione di Stromboli. Gli stessi avranno l’onere di segnalare immediatamente i trasgressori per i provvedimenti sanzionatori consequenziali.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Protezione Civile di Roma, all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale.

Il presente provvedimento, che avrà immediata esecutività, sarà affisso all’albo pretorio della Casa Comunale ed all’Albo della sede della Circoscrizione di Stromboli.

Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2003

                                                                                                                Il Sindaco    

                                                                  (Dott. Mariano Bruno)