COMUNE DI LIPARI
( PROVINCIA DI MESSINA )
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ORDINANZA SINDACALE N. 62/02
IL SINDACO
RICHIAMATA la ordinanza
sindacale n.235/96 del 5/09/1996, con la quale, a seguito di notizie avute
dalla Prefettura di Messina, su segnalazione del Dipartimento di Protezione
Civile di Roma, circa attività anomale sul cratere dell'isola di Stromboli,
veniva ordinato il divieto assoluto di accesso al cratere medesimo;
RICHIAMATA, altresì, la
ordinanza sindacale n.202/97 del 26/08/1997, con la quale, a parziale rettifica
della ordinanza n.235/96, si é provveduto ad una regolamentazione delle
attività escursionistiche sugli alti versanti del vulcano, stante il persistere
di una attività anomala dello stesso;
CONSIDERATO che l'attività dei
crateri del vulcano Stromboli si caratterizza per le sue manifestazioni di
natura prevalentemente esplosiva e che la proiezione e la ricaduta dei prodotti
dell'attività eruttiva rappresentano un pericolo, la cui entità varia al
variare dello stato del vulcano;
CHE l'attività esplosiva del vulcano
può, comunque, subire improvvise ed inaspettate variazioni, esponendo settori
piú o meno ampi dei suoi versanti al pericolo di ricaduta di brandelli lavici e
frammenti di roccia, che possono costituire una grave minaccia per l'incolumità
dei visitatori;
CHE, in relazione allo stato
dell'attività vulcanica, l'accesso agli alti versanti può essere, pertanto,
totalmente interdetto o consentito con una regolamentazione;
RITENUTO, pertanto, quanto
mai necessario ed urgente procedere ad una piú attenta ed accurata regolamentazione delle predette attività;
CHE, in virtù di quanto precede, appare
opportuno provvedere ad apportare le necessarie modifiche, a parziale
rettifica, all'ordinanza n. 202/97, sopracitata, a maggiore garanzia delle
condizioni di sicurezza per la incolumità pubblica e per motivi di protezione
civile;
VISTO in proposito il
parere formulato dall'I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
sul quale é stato espresso avviso favorevole da parte del Competente Servizio
del Dipartimento di Protezione Civile di Roma, giusta nota prot.
n.DPC/PRE/0022529 del 24/6/2002 dello stesso Dipartimento, pervenuta all'Ente
in data 4/7/2002;
VISTO l'art. 54 del D.
Lg.vo n.267/2000;
O R D I N A
1.
L'attività escursionistica sugli alti versanti del vulcano Stromboli é
consentita nell'assoluto rispetto delle seguenti prescrizioni e
fermo restando la personale responsabilità dei partecipanti:
Ø
I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 20, dovranno essere
affidati alla cura di una guida alpina e/o vulcanologica autorizzata e di un
accompagnatore esperto del vulcano, scelto dalla medesima guida alpina e/o
vulcanologica. La guida deve esercitare i propri compiti nella consapevolezza
delle difficoltà del percorso, dei pericoli derivanti dall'attività vulcanica,
nonché dalle vigenti limitazioni di accesso; l'escursione dovrà, comunque,
svolgersi lungo i sentieri tracciati.
Ø
L'accesso agli alti versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso
impegnativo; è necessario, quindi, che la guida autorizzata verifichi
l'idoneità fisica dell'escursionista e l'adeguatezza dei materiali ed
attrezzature di cui lo stesso escursionista dovrà dotarsi (scarpe, indumenti,
lampada, acqua, ecc.).
Ø
Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le
norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano.
Ø
Le guide autorizzate dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata
informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante
la visita agli alti versanti del vulcano.
Ø
Le guide autorizzate prima dell'escursione avranno l'obbligo di fare firmare
agli escursionisti una liberatoria (scritta in cinque lingue) riguardante i
rischi e l'imprevedibilità anche nell'ordinario, dell'attività parossistica,
allo scopo di informare realmente, senza malintesi e/o incomprensioni, il
turista, contribuendo a una reale presa di coscienza dei rischi che corre e di
sollevare da eventuali responsabilità le Guide stesse e le Autorità.
Ø
Le guide autorizzate dovranno costituire, nella dislocazione piú opportuna, un
“Centro Escursioni” che sia costantemente presidiato nelle ore in cui vengono
svolte le attività escursionistiche e che:
1.
regoli il flusso dei gruppi di escursionisti, allo scopo di evitare prolungati
assembramenti in zone a piú elevato rischio; la permanenza nell'area craterica
sommitale, ove consentita, dovrà comunque essere breve e a discrezione della
guida, che la valuterà sulla base delle condizioni meteorologiche e
dell'attività vulcanica;
2. sia dotato di
generi di primo soccorso e uomini in grado di intervenire prontamente in caso
di incidenti. Allo scopo potrá farsi ricorso ad Associazioni di volontariato e,
specificatamente all'Associazione "Misericordia" operante su
Stromboli, dichiaratasi disponibile.
3. assicuri il collegamento
radio e/o telefonico (punto di ascolto) tra i gruppi che effettuano
l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e
protezione civile.(carabinieri/vigili urbani/associazioni di volontariato);
Ø
Durante il corso dell'escursione le guide autorizzate dovranno essere dotate di
apparati ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari che garantiscano il
collegamento con un punto di ascolto costantemente presidiato ("centro
escursioni").
Ø
Ove l'attività escursionistica possa essere esercitata ad alta quota, i
partecipanti all'escursione dovranno essere dotati di casco protettivo e
mascherina che faciliti la respirazione in caso di presenza di gas, aerosol e
ceneri (che saranno distribuiti a cura delle guide).
Ø
E' fatto divieto di permanere sugli alti versanti e nella zona craterica dalle
ore 23 alle 04, nonché di pernottare nelle zone medesime.
2. II
servizio escursionistico sugli alti versanti dello Stromboli potrà essere
sospeso in ogni momento, allorché sorgessero obiettive situazioni di pericolo,
oltre che per l'autonoma valutazione delle guide, anche su segnalazione dei
rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, in ogni
caso, su disposizione del Sindaco.
3.
Gli escursionisti, prenderanno buona nota dei manifesti redatti in piú lingue,
posti in punti ben visibili, circa i pericoli che l'escursione sullo Stromboli
presenta sempre, sia per eventi imprevedibili che, in qualsiasi momento,
possono verificarsi su un vulcano attivo, malgrado ogni precauzione adottata
dagli organi responsabili a tutela della sicurezza e incolumità delle persone.
4.
Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, e fino a nuova disposizione, é
consentito l'attraversamento della zona di Pizzo Sopra La Fossa e la discesa
verso il paese deve essere fatto attraverso il sentiero che conduce al Semaforo
di San Vincenzo in modo veloce ed a discrezione della guida autorizzata che, di
volta in volta, avrà l'onere di valutarne la possibilità di percorso sulla base
delle condizioni meteorologiche e dell'attività del vulcano, quindi delle
condizioni di potenziale pericolo o meno.
5.
II Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
6.
II Dirigente del 3° Settore e l'Ufficio di Protezione Civile del medesimo
settore, sono incaricati degli adempimenti e degli atti eventualmente nascenti
dalla presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al
Dipartimento di Protezione Civile di Roma, all'Ufficio Territoriale del Governo
di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento
Regionale di Protezione Civile, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide
Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza
Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore,
all'Ufficio di Protezione Civile.
II presente provvedimento, che avrà
immediata esecutività, sarà affisso all'albo pretorio della Casa Comunale ed
all'albo della Sede della Circoscrizione di
Stromboli.
Dalla Residenza Municipale, 12.07.2002
IL
SINDACO
( Dott. Mariano Bruno )
IL SINDACO
-Richiamata l’ordinanza sindacale n° 62 del 12 Luglio 2002, con
la quale veniva regolamentata l’attività escursionistica sugli alti versanti
del vulcano Stromboli, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni dettate con la
medesima, fermo restando la personale responsabilità dei partecipanti;
-Richiamata, altresì, la successiva ordinanza n° 121 del 30
dicembre 2002;
-Considerato che l’attività vulcanica sembra indirizzata alla
normalizzazione tant’è che la popolazione residente è rientrata sull’isola e
che dal 28 febbraio 2003 non è stato precluso l’accesso ai non residenti;
-Vista la nota della guida alpina Sig. Antonino Aquilone,
nominato dal presidente delle Guide Alpine – Maestri d’Alpinismo – Aspiranti
Guide e Guide Vulcanologiche del Collegio Regionale della Sicilia –
rappresentante del gruppo di Stromboli, dalla quale si evince che alcune guide
operanti sull’isola in parola ritengono che possa effettuarsi l’ascesa al
vulcano dichiarandosi disponibili ad assumersi eventuali responsabilità circa
la scalata in sicurezza;
-Avuto riguardo che l’attività esplosiva del vulcano può,
comunque, subire improvvise ed inaspettate variazioni, esponendo settori più o
meno ampi dei suoi versanti al pericolo di ricaduta di brandelli lavici e
frammenti di roccia, che possono costituire una grave minaccia per l’incolumità
dei visitatori;
-Vista la nota, con annesso disegno cartografico del
Dipartimento della Protezione Civile dalla quale si evince che alcune zone del
vulcano Stromboli sono accessibili con guide vulcanologiche;
-Ritenuto, pertanto, dover pervenire ad una giusta
regolamentazione dell’attività escursionistica ai versanti del vulcano
limitandone, comunque, l’ascesa a quote inferiori a quella richiesta dal
predetto rappresentante delle guide vulcanologiche al fine di evitare pericoli
e/o danni a persone e cose;
-Visto l’art. 54 del Lg. Vo n° 267/2000;
ORDINA
1.
L’attività escursionistica sugli alti
versanti del vulcano Stromboli è consentita nell’assoluto rispetto delle
prescrizioni previste con propria ordinanza n° 62 del 12 Luglio 2002, fermo
restando la personale responsabilità dei partecipanti.
2.
Dall’entrata in vigore della presente
ordinanza e fino a nuove disposizioni, è consentito l’accesso ai versanti dello
Stromboli oltre 290 metri s.l.m. solo con l’ausilio delle guide vulcanologiche
e sino ai limiti indicati nell’allegata cartografia, fermo restando che il
limite sino al quale è consentita l’ascesa, pur con le guide vulcanologiche, è
quello segnato nel predetto disegno. Ai fini di fugare ogni eventuale dubbio circa
detta limitazione non potrà, in nessun caso, essere superata la quota dei 400
metri s.l.m.
3.
Per il trasferimento degli escursionisti
oltre la quota dei 290 metri s.l.m la guida alpina o vulcanologica dovrà
assumersi l’onere e la responsabilità di valutare la possibilità di coprire
detto ulteriore percorso sulla base delle condizioni meteorologiche e
dell’attività del vulcano, quindi delle condizioni di potenziale pericolo o
meno;
4.
La guida alpina o vulcanologica ogni
qualvolta trasferisce escursionisti dai 290 metri s.l.m alle quote indicate
nella cartografia dovrà comunicare alle forze dell’ordine presenti sull’isola,
nonché al COA, orari della scalata e numero delle persone trasferite;
5.
Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli
Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controlli e posti
di blocco lungo i sentieri di accesso ai versanti e sono chiamati a darne
massima diffusione in collaborazione con i responsabili della Circoscrizione di
Stromboli.
Il presente provvedimento che avrà immediata esecutività sarà
affisso all’albo pretorio della Casa Comunale e dall’albo della Sede della
Circoscrizione di Stromboli.
Dalla Residenza Municipale 20 Aprile 2003
IL SINDAC0
(Dott. Mariano
Bruno)
Per la
trascrizione di questa ordinanza ringrazio Jacopo Crimi
Immagine
scannerizzata dal volantino del Dipartimento della Protezione Civile.
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Ordinanza
n° 78 del 12/05/2003
Il SINDACO
Richiamata la ordinanza sindacale n° 70 del
20/04/2003, con la quale, nel confermare l’attività escursionistica sui
versanti dello Stromboli, nel rispetto delle prescrizioni previste con
precedente ordinanza n° 62/2000, veniva consentito il raggiungimento della
quota del vulcano non oltre il limite di mt. 400 s.l.m.
Ritenuto, dover integrare la predetta
ordinanza, ai fini di una maggiore salvaguardia della incolumità pubblica;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n°
267/2000;
Ad integrazione della propria ordinanza n° 70 del 20/04/2003;
ORDINA
1)
I trasgressori all’ordinanza n° 70 del
20/04/2003 ( persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide
autorizzate) con particolare riferimento al superamento della quota stabilita
di mt. 400 s.l.m., saranno perseguiti a termini di legge e denunciati
all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni in ordine ai reati conseguenti ai
comportamenti non conformi alle prescrizioni dettate.
2)
Le guide che dovessero essere sorprese
nell’inosservanza della citata ordinanza, saranno denunciate all’Albo Regionale
delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l’irresponsabile comportamento; a
carico delle stesse sarà richiesta l’immediata sospensione dall’esercizio
dell’attività.
3)
Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli
Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente
provvedimento e della massima sorveglianza per la sua scrupolosa osservanza e
sono chiamati a darne massima diffusione in collaborazione con i responsabili
della Circoscrizione di Stromboli. Gli stessi avranno l’onere di segnalare
immediatamente i trasgressori per i provvedimenti sanzionatori consequenziali.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al
Dipartimento di Protezione Civile di Roma, all’Ufficio Territoriale del Governo
di Messina, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o
Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al
Corpo di Polizia Municipale.
Il presente provvedimento, che avrà
immediata esecutività, sarà affisso all’albo pretorio della Casa Comunale ed
all’Albo della sede della Circoscrizione di Stromboli.
Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2003
Il Sindaco
(Dott. Mariano Bruno)