Franco Ragusa

La “riforma” truccata

REFERENDUM ABROGATIVO

democrazia diretta o eccesso di delega?

Si è molto parlato, negli ultimi tempi, di un uso eccessivo e distorto del referendum di tipo abrogativo previsto dall'art. 75 della nostra Costituzione.
Partendo dal presupposto di dover comunque accettare, almeno come stato di fatto, tutto quanto operato dalla Corte Costituzionale in materia di ammissibilità dei quesiti referendari, è quanto mai curioso che si possa parlare di uso eccessivo: lo strumento c'è, è regolamentato, per cui non si capisce, molto banalmente, per quale motivo non si dovrebbe impiegarlo ampiamente.
Per quanto riguarda, invece, la netta impressione che se ne possa fare un uso distorto, qui rientriamo in una categoria di giudizio che investe, perlopiù, il campo della politica.
Al di là delle considerazioni di opportunità politica, infatti, appaiono poco chiare tutte quelle critiche rivolte a considerare illegittimo l'uso dello strumento referendario laddove si ritenga che attraverso l'intreccio di vari quesiti abrogativi si possa riuscire ad intervenire su delle materie rispetto alle quali, invece, logica vorrebbe che fossero esaminate con un diverso procedimento e una più ponderata attenzione.
Ma non è certo colpa dei referendari se riguardo a tal punto la Carta Costituzionale non risulta di chiara lettura. Piuttosto, nel caso si ritenga che esistano dei limiti impliciti, al di là di quanto previsto dall'art. 75, bene sarebbe riformulare in modo trasparente tutta la materia.
Oltre che guadagnarne in chiarezza, si eviterebbe alla Corte Costituzionale un'inutile sovraesposizione laddove, coerentemente con un'interpretazione del diritto che va oltre quanto dichiarato dal semplice comma di un articolo, questa potrebbe ritenere di dover giudicare come non ammissibili dei quesiti referendari riguardanti delle materie non espressamente escluse.
Quest'attività interpretativa, infatti, che di fatto ha allargato la sfera delle fattispecie per cui valgono i limiti previsti dall'art. 75, ha dato la stura a tutta una serie di considerazioni politiche riguardo alla presunta assunzione, da parte della Consulta, di un ruolo attivo a favore di questa o di quella parte politica.
D'altro canto, un'interpretazione alla lettura dell'art. 75, con la quale si trascuri volutamente l'esame dei possibili effetti correlati che con l'abrogazione di determinate norme si potrebbero venire a determinare, aprirebbe in misura oltremodo pericolosa, per la certezza del diritto, la strada all'ammissibilità di qualsiasi quesito referendario che non si occupasse esplicitamente delle materie per le quali ne è espressamente escluso il ricorso.
Ma non è in questa sede che si cercherà di chiarire la vexata quaestio sui giudizi di ammissibilità della Corte Costituzionale, ritenendo piuttosto più opportuno, nell'attuale fase di trasformazione “politico istituzionale” del nostro Paese, mettere in luce tutti quei meccanismi con i quali si è riusciti a trasformare, con pericolosa disinvoltura, un'espressione di democrazia diretta in un'espressione di democrazia “eccessivamente” delegata.
Tanto più che, per alcuni risultati referendari, i limiti tecnici dello strumento fanno sì che per delle stesse materie la parola non possa più tornare al popolo. Si pensi, ad esempio, a cosa avverrebbe nel caso venisse abrogata la legge che regolamenta il divorzio: da quel momento in poi, venuti meno tutti i riferimenti normativi, che cosa potrebbero abrogare, i cittadini, per poter porre di nuovo mano alla questione, e quindi cercare di ripristinare l'Istituto del Divorzio attraverso l'uso del referendum?
È evidente che non potrebbero intervenire in alcun modo, e sarebbero quindi costretti a doversi rivolgere per intero all'attività legislativa del Parlamento. Insomma, in un primo momento la volontà dei cittadini è competente a poter intervenire per modificare una determinata materia; ma da quel momento in poi, nel caso si volesse rivedere quella decisione nel senso opposto, ne viene di fatto esclusa qualsiasi competenza. E ciò, in varia misura, è tanto più grave quanto più questa esclusione potrebbe andare ad intervenire su materie, tipo quella elettorale, per le quali sia lecito ritenere che la classe politica, divenuta maggioranza parlamentare proprio grazie ad un determinato regime di regole, non abbia alcun interesse al cambiamento.
Ma per non rimanere troppo in astratto, è forse più utile ripercorrere alcune tappe della storia del referendum abrogativo in Italia, nei risultati e nei comportamenti dei protagonisti che di questo strumento hanno fatto la loro principale arma politica.

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Uno dei maggiori limiti del referendum di tipo abrogativo è quello di non poter permettere la definizione, nel momento stesso dell'abrogazione, di un'eventuale dottrina integrativa laddove questa si potrebbe rendere necessaria o comunque possibile. Non esiste infatti nessuna possibilità, da parte dei comitati promotori, o del cittadino chiamato a rispondere "Sì o No" riguardo all'abrogazione di una Legge o di una parte di essa, di poter indicare le linee guida dei successivi passaggi idonei a perfezionare o a dare un determinato significato normativo all'eventuale vittoria dei Sì.
Questa prima considerazione, credo che debba farci riflettere riguardo alle reali intenzioni con le quali l'Assemblea Costituente si accinse ad istituire e regolamentare questo strumento di democrazia diretta. È evidente, infatti, che il poter intervenire soltanto su quello che già vige, dovrebbe porre un limite tecnico insuperabile, non casuale, a tutti coloro che, invece, tendessero ad abrogare non per chiudere una questione, ma per aprirla in un altro modo.
Ma di questo limite tecnico non se ne è mai curato nessuno, né nel senso di eliminarlo e né nel senso di tenerne conto fino in fondo, tant'è che è divenuto pacifico ritenere che con l'atto abrogativo non ci si limiti a chiedere soltanto di esprimere una volontà meramente affermativa oppure negativa – del tipo: "Vuoi il divorzio oppure no? Vuoi depenalizzare l'uso di droghe oppure no?" – ma che con questo si tenda anche ad innescare un processo di tipo propositivo.
Questo salto in avanti è stato reso possibile dall'instaurarsi di una prassi, in base alla quale si è ritenuto di dover adottare degli interventi legislativi ogni qual volta si è posta "l'esigenza" di dover perfezionare determinati risultati referendari: o al fine di poter rendere le nuove normative di perfetta attuazione, o al fine di non lasciare scoperte determinate materie per le quali si riteneva essenziale che ci fosse un'adeguata copertura normativa. Appare allora logico, in tal senso, che per questo tipo d'interventi si debba far ricorso ad un'attività interpretativa che faccia riferimento ad una presunta volontà normativa implicitamente espressa con l'atto abrogativo.
Ma i problemi, accettando questo tipo di logica, anziché ridursi tendono ad aumentare, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ci si viene a trovare in un terreno dove non vigono più regole certe.
Infatti, è proprio a partire dalla fine di ogni tornata referendaria che s'innescano le inevitabili polemiche riguardo al come interpretare la volontà di chi sembrerebbe si sia espresso in modo univoco: se è infatti pacifico che con l'abrogazione si sia detto un chiaro NO riguardo ad un qualcosa che si vuole non debba più esistere, o che non debba più esistere in un dato modo; nessuna certezza può però esserci riguardo a quello che in sua sostituzione i cittadini potrebbero volere. Insomma, tra il ed il No potrebbero tranquillamente collocarsi una variegata categoria intermedia di "Sì al cambiamento, ma a queste condizioni"; ma come già accennato, l'esclusione di ogni attività propositiva, imposta allo strumento referendario, nulla permette riguardo al modo di come individuare con certezza la posizione intermedia che meglio riesca a rappresentare la volontà dei cittadini.

Uno dei casi più clamorosi di presunto tradimento del risultato referendario ci fu in occasione dell'abrogazione delle norme che delimitavano in pochi casi circoscritti la responsabilità civile dei giudici. Ben presto, infatti, il Parlamento approvò una nuova legge che, secondo la parte del Comitato promotore rappresentato dai radicali, altro non era che un ritorno camuffato alle norme abrogate, tanto da far ritenere a Mauro Mellini che ci fossero dei margini d'intervento giuridico tali da poterne decretare l'annullamento:

    -“La legge varata dalla Camera non avrebbe avuto l'effetto di non far tenere il referendum se approvata prima della data fissata per il voto popolare (lo stesso Vassalli espresse analogo parere per il progetto Rognoni). Approvata dopo che il popolo si è pronunziato, essa non solo costituisce un affronto politico ben più grave alla sovranità popolare, ma non può secondo logica e Costituzione, rimanere senza un rimedio analogo a quello che la Corte Costituzionale ha ritenuto dovesse operare per le norme meramente «sostitutive», approvate prima del voto, attraverso lo spostamento su di esse del giudizio del corpo elettorale.” (Mellini Mauro - AGORA' TELEMATICA: ARCHIVIO PARTITO RADICALE Nº 705)
L'accenno qui fatto ad un'eventuale approvazione della “Legge 13/4/88 Nº 117”, prima che si svolgesse il referendum, fa riferimento ad una sentenza della Corte (Nº 68 del 16/5/78) che, accogliendo un ricorso dei radicali, determinava che si potevano sospendere le operazioni referendarie già avviate soltanto in quei casi nei quali con degli interventi legislativi fossero state nel frattempo cambiate nella sostanza la norme che con il referendum si volevano abrogare.
Per Mellini era evidente che la nuova legge varata dal Parlamento fosse molto simile, nella sostanza, alle norme abrogate dai cittadini, per cui pose la questione del come comportarsi anche per il dopo referendum: se si accettava il principio che il varo di quella legge non avrebbe potuto avere l'effetto di far sospendere le operazioni referendarie, era chiaro che gli effetti abrogativi si sarebbero trasferiti su quella nuova normativa e che quindi, visti i risultati, anche se promulgata soltanto successivamente al risultato referendario, andava ritenuta come abrogata.
A parte il fatto che un eventuale giudizio di merito avrebbe potuto dare torto a Mellini, nel caso cioè che si fosse giudicato che quella legge poteva ben ritenersi soddisfacente al fine di poter decretare sospese le operazioni referendarie, va comunque evidenziato che quella di Mellini non poteva essere una strada percorribile, avendo comunque il Parlamento la legittimità, nel tempo, di poter legiferare senza nessun limite di competenza, e non essendoci nessun elemento probante che potesse permettere di poter determinare con precisione la presunta volontà dei cittadini che si era espressa nel voto referendario; laddove era invece lecito ritenere che questa volontà non aveva avuto modo di potersi esprimere con chiarezza.
Anche nel caso specifico, infatti, come poter determinare quale livello di responsabilità civile, per i giudici, i cittadini avrebbero voluto instaurare?
Oppure, erano veramente interessati, i cittadini, al referendum in quanto tale, in riferimento ai contenuti che poteva esprimere, o piuttosto, non avendo altre opzioni a disposizione, lo avevano votato pur non condividendolo in quanto possibile mezzo per poter mettere in discussione il sistema di garanzie a tutela dei diritti dei cittadini?

Paradossalmente, aveva in precedenza già risposto, al tipo di rilievo mosso da Mellini, proprio Marco Pannella:

    -“Si recepisce in tal modo, da parte di quasi tutti, una “trovata” della Corte: se il Parlamento legifera "nella direzione voluta" dai richiedenti, il referendum non si tiene più, anche se è già stato convocato.
    Così, il “referendum abrogativo” che presuppone alla sua base non già una volontà positiva univoca di legiferare ma un “cartello dei no” per l'abrogazione della norma esistente (che può dunque vedere convergere anche forze con ispirazioni e motivazioni e obiettivi mediati diversi o contrapposti) viene abusivamente inchiodato a presupporre ed assumere obiettivi, idee, proposte, tendenze di diritto positivo implicite ma chiare e determinate. Si impone, insomma, una ratio, una economia da “referendum propositivo”, non a caso rifiutato dai costituenti e comunque estraneo alla nostra Costituzione.” (Pannella Marco - AGORA': ARCHIVIO PARTITO RADICALE Nº 2120)
Come si vede, timoroso di vedere sospesa la consultazione referendaria, il primo a rifiutare qualsiasi logica propositiva, nel senso di poter ritenere di sapere a priori la volontà degli italiani, fu proprio Pannella; e questo perché, laddove si fosse accettato il principio che fosse stato chiaro il risultato finale al quale tendevano i comitati promotori del referendum, si sarebbe pure potuta mettere in discussione la necessità giuridica di dover mantenere la scadenza referendaria in tutti quei casi nei quali ci si poteva trovare in presenza di un intervento legislativo che andava nella stessa direzione. E giustamente, Pannella rileva come sia impossibile poter leggere in modo univoco le intenzioni di “forze con ispirazioni e motivazioni e obiettivi mediati diversi o contrapposti”, per non parlare, poi, di quello che avrebbero comunque potuto pensare i singoli cittadini chiamati ad esprimersi.
Ma allora, alla luce di quanto affermato poi in seguito da Mellini, dobbiamo ritenere di trovarci di fronte a tante logiche, tutte buone, a seconda del risultato che si vuole raggiungere?
Una logica da seguire prima dello svolgimento del referendum, che tende ad escludere ogni intervento teso a sospenderlo, anche nel caso venisse individuato nell'intervenuta attività del legislatore il recepimento delle intenzioni dei proponenti, in quanto si ritiene che non esista una volontà univoca a cui far riferimento per poter esprimere dei giudizi di merito.
Un'altra logica, invece, buona per contestare tutti gli interventi successivi del legislatore, laddove si giudichi che questi non facciano riferimento alla chiara espressione di volontà, questa volta presunta univoca, avutasi con il risultato referendario.

Detto questo, è opinione diffusa e ben giustificata che, come lamentato dai radicali, con la nuova legge sulla responsabilità civile dei giudici si sia in gran parte tradita la volontà dei cittadini che si espresse con la vittoria referendaria.
Ma allora, perché spaccare il capello in quattro proprio dalla parte dei radicali?
Semplice: per questo tipo di giudizi, visti i limiti tecnico-giuridici imposti all'attuale strumento referendario, per il fatto stesso di essere soltanto di natura abrogativa, non esistono elementi sostanziali da poter far valere, perché nell'ambito della fascia intermedia fra il ed il No c'è posto per tutte le possibili soluzioni; anche per quelle soluzioni che, per assurdo, potrebbero trovarsi molto vicine, nel merito, alle questioni di partenza che si sono volute abrogare.
In altre parole, l'espressione di democrazia diretta attuata con il referendum abrogativo, laddove non raggiunga dei risultati normativi che possano esplicitamente escludere qualsiasi possibile successiva attività legislativa (del legislatore!), non può che rimanere esposta alle più varie interpretazioni, limitandosi, di fatto, ad assolvere una mera funzione d'indirizzo con riferimento al come risolvere determinati problemi; se non, addirittura, a ridursi a mera proposta d'intervento per alcune questioni.

Ma per meglio chiarire questo punto, è opportuno fare un accenno ad uno dei tanti referendum promossi dalla Lista Pannella: quello che riguardava la sanità e che per il quale la Corte Costituzionale ha sentenziato, nel gennaio del 1995, la non ammissibilità.

Anche in questo caso, non è tanto la questione giuridica che è interessante prendere in esame, ma quella squisitamente politica che si desume leggendo quanto sintetizzato direttamente dai proponenti:

    -“Richiesta di referendum per consentire la scelta tra l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o ad un'assicurazione privata.
    ... Il referendum punta a “mettere in concorrenza” sanità pubblica e intervento privato; questo sistema “porterebbe ad una drastica riduzione dei costi”” (Lista Pannella - AGORA': ARCHIVIO PARTITO RADICALE Nº 5796)
Ora, anche ammettendo d'essere d'accordo con questo tipo d'impostazione, riguardo al come far evolvere il sistema della Sanità in Italia, viene da chiedersi: ma quale sarebbe stato il risultato normativo effettivamente raggiunto in seguito all'affermazione del referendum proposto?
In altre parole, cosa avremmo potuto effettivamente determinare, noi cittadini, con la vittoria dei Sì?
È evidente che il risultato di un voto favorevole a questo quesito avrebbe poi comportato, da parte della classe politica, il dover elaborare un progetto di riforma ancora tutto da definire.
Tanto per fare un esempio: allo stato attuale le assicurazioni private si rifiutano di assicurare i malati cronici e le persone anziane, praticamente il grosso della spesa sanitaria; grosso della spesa che rimarrebbe, quindi, sempre a carico dello Stato, mentre i privati potrebbero tranquillamente garantire un buon servizio a chi sta praticamente bene.
Ma allora, come regolamentare questo rapporto anomalo che sposta le risorse economiche in maniera assurda e diseguale nell'ambito di un discorso concorrenziale?
Per non parlare, poi, di tutti i problemi relativi ai contenziosi che si aprono con i privati: se ti dimentichi di pagare la polizza, sei immediatamente perseguito e non hai più diritto a nulla; se devi invece farti rimborsare mille Lire, passano anni fra avvocati e tribunali, alle prese con cartelle cliniche contestate e perizie di ogni tipo. E vista questa situazione, sarebbe quanto meno auspicabile che ci si preoccupi di creare delle corsie giudiziarie preferenziali proprio per questo tipo di problemi; che già adesso sono all'ordine del giorno e che tanto contribuiscono a far sentire il cittadino indifeso e che, se presi seriamente di petto, si risolverebbero velocemente.
E di queste banalità da risolvere, si potrebbe andare avanti per ore.
Quindi, un voto referendario che non avrebbe prodotto risultati normativi concreti, ma che avrebbe assegnato un ampio mandato legislativo al Parlamento contenente soltanto una mera indicazione di massima; e come già scritto in precedenza, la cosa somiglia pochissimo alla democrazia diretta, ma tanto ad una democrazia “eccessivamente” delegata.
Si potrebbe subito obiettare: ma lo scopo di alcuni referendum è proprio quello di costringere il Parlamento a legiferare su una data materia secondo l'indicazione venuta dai cittadini.
Al che si potrebbe subito replicare: sì, va bene, ma visto che ci tenete tanto a sapere il parere dei cittadini su una determinata questione, ma perché non v'informate pure “di che morte vogliono morire?”
Uno potrebbe benissimo accettare la logica contenuta nella proposta referendaria, ma a patto che... si verifichino pure tutta un'altra serie di condizioni.
Il dover accettare, invece, i principi contenuti nel referendum proposto, senza avere alcun tipo di certezze sul come verrà poi regolamentato il tutto, equivale a firmare una cambiale in bianco.
Fatta quest'altra considerazione, viene allora da chiedersi: ma conviene, al cittadino, e in primo luogo ai promotori, far uso di questo strumento di cosiddetta democrazia diretta, quando per veder realizzato lo scopo ultimo al quale si tende è comunque indispensabile un'attività legislativa successiva?
Come si è ripetuto più volte, non si rischia, così, di delegare (in forma eccessiva, visto che poi chi dovra' occuparsene sara' doppiamente legittimato: e dal suo specifico ruolo istituzionale, e in virtu' di una richiesta venuta direttamente dalla sovranita' popolare) la questione proprio a quel Potere rispetto al quale si era invece ritenuto indispensabile intervenire?
E sì, mentre da un lato si decide che debba essere direttamente il Popolo ad esprimere la propria opinione, dall'altro si dà poi mandato al Parlamento per tutto quanto riguarda il come regolamentare le nuove situazioni determinate dalla vittoria referendaria; insomma, una sorta di autogol!
Evidentemente, da parte dei promotori, l'eventuale incongruenza di fondo del loro comportamento, derivante da un determinato uso dello strumento di democrazia diretta, è giustificata dalle considerazioni da fare riguardo ad un uso "positivo" del referendum come strumento di lotta politica.
E con questo, il passaggio dal referendum abrogativo come strumento di democrazia diretta, al referendum abrogativo come strumento in mano ai vertici di partito, è praticamente compiuto.

Sotto un certo modo d'intendere la politica, infatti, i risultati referendari tendono ad assumere, sempre più, la forma di un'attribuzione di un mandato legislativo incondizionato; ed è quanto alcune forze politiche, Pannella e il suo Movimento in testa, hanno cercato d'imporre come metodo per la corretta interpretazione della volontà popolare.
Risulta illuminante, in tal senso, quanto dichiarato da Marco Pannella in un'intervista al Giornale:

    Domanda> Se vincono i sì, cosa succede dopo?

    Risposta> “Dopo dovremo badare che non si facciano leggi truffa come accadde dopo il referendum sulla giustizia giusta, quando decidemmo a stragrande maggioranza di estendere la responsabilità civile ai magistrati, ma poi la legge Vassalli in pratica la negò. Sicuramente, sarebbe una legge truffa quella che pretendesse, come si è tentato nella Bicamerale con la proposta Mattarella, di creare un sistema maggioritario al sessanta per cento e proporzionale al quaranta per cento poiché questo sistema risulterebbe complessivamente proporzionale e quindi di piena protrazione dell'attuale regime”.

    Domanda> Ma anche la vittoria del sì nel referendum del Senato ci darebbe una legge elettorale maggioritaria per tre quarti e proporzionale per un quarto.

    Risposta> “È vero, ma è soltanto per ragioni tecniche, dovute alla configurazione dell'attuale legge elettorale del Senato che il referendum impugna. Ma il nostro indirizzo politico è tutto maggioritario. E quindi ci batteremo perché la nuova legge della Camera sia una legge interamente maggioritaria.” (Pannella Marco - AGORA': ARCHIVIO PARTITO RADICALE Nº 5215)

 

Come si può vedere dalla seconda risposta, Pannella prende finalmente atto che esistono dei limiti tecnici – riferiti all'unica possibilità che si ha per poter intervenire attraverso lo strumento referendario, che può soltanto abrogare e nella sola misura concessa dalla legge che va ad impugnare – che non permettono ai proponenti di poter esplicitare, con un solo atto, tutte le loro reali intenzioni di modifica.
Per cui, anche in presenza di una legge elettorale perfetta, come nel caso citato nell'articolo, frutto del risultato referendario, rimarrebbe comunque il dubbio che i cittadini potrebbero aver desiderato altro, viste le intenzioni di partenza dei proponenti.
Ma la presa d'atto non serve per far riflettere Pannella riguardo al cosa fare per poter superare questa situazione d'incertezza; che so, proporre delle modifiche all'art. 75 della Costituzione, al fine di cambiare la natura del nostro Istituto referendario.
No, tutt'altro, la questione è già risolta: è lui l'unico depositario della volontà dei cittadini, ed è a lui che questi hanno di fatto dato mandato per concludere quello che essi hanno potuto “soltanto iniziare”.
Se da un lato, infatti, Pannella si limita a dire:
-“il nostro indirizzo politico è tutto maggioritario. E quindi ci batteremo perché la nuova legge della Camera sia una legge interamente maggioritaria”; dando così l'impressione che ci si trovi di fronte ad una nuova battaglia politica tutta da impostare; riferito anche ad un consenso, riguardo ai temi portati avanti, ancora tutto da verificare.
Dall'altro lato, però, chiarisce già da subito che esiste un cappello politico:
-”Dopo dovremo badare che non si facciano leggi truffa come accadde dopo il referendum sulla giustizia giusta ... Sicuramente, sarebbe una legge truffa quella che pretendesse, ecc. ecc.
Insomma, il tutto appare in netta contraddizione con quanto lo stesso Pannella aveva affermato anni prima e riportato all'inizio di questo lavoro: improvvisamente, “il cartello dei proponenti viene inchiodato a presupporre e ad assumere obiettivi”; insomma, per essere chiari, esiste “una tendenza di diritto positivo”.
Peccato, però, che questa propositività la si riconosca rappresentata soltanto da alcuni e non da altri; e come si ricorderà, invece, i cartelli a favore e contro il referendum per la riforma elettorale del Senato, avevano la caratteristica di tagliare trasversalmente le posizioni di destra, sinistra e di centro, il tutto in una confusione d'ipotesi possibili.
Per cui, mai, come in quel caso, poteva esistere alcun mandato assegnato dai cittadini per poter proseguire oltre l'effettivo risultato legislativo raggiunto con la vittoria referendaria. Chiunque avesse cercato di trovarci altri significati, che non fossero stati anche quelli degli altri, barava sapendo di barare.
Quello che preoccupa, quindi, è proprio questo tentativo di voler rendere incandescente il clima politico usando le espressioni di democrazia diretta a proprio uso e consumo; trasformandole in specifiche attribuzioni di mandati che vanno oltre l'effettiva volontà dei cittadini che nelle specifiche occasioni può venirsi ad esprimere.

Conclusioni
In conclusione, se proprio si vuole portare avanti una battaglia politica per far esprimere direttamente i cittadini su quello che realmente vogliono, va sicuramente escluso un certo modo d'intendere il referendum di tipo abrogativo, in quanto strumento imperfetto e in alcuni casi in piena contraddizione con il principio della democrazia diretta del quale dovrebbe invece essere una concreta espressione.
Da qui, il discorso dovrebbe potersi allargare verso una concezione dell'intervento diretto dei cittadini che possa essere propositivo in maniera chiara.
Certo, va dato ampio spazio alla meditazione, non affrettando i tempi di decisioni che, spesse volte, sono motivate da particolari stati d'animo. Si potrebbe anche, in tal senso, porre in stato concorrenziale l'attività legislativa dei cittadini proponenti con quella del Parlamento, accettando l'idea che si possano porre a giudizio più soluzioni per lo stesso problema, come ad esempio già avviene in Svizzera per le modifiche costituzionali d'iniziativa popolare.
E questo proprio per rendere difficoltoso il ricorso dell'Istituto referendario per questioni demagogiche e con forti caratterizzazioni plebiscitarie. Se soltanto pensiamo ad alcuni referendum votati negli ultimi anni, il più delle volte vittoriosi perché potevano far leva sull'emotività della gente, stufa di un sistema dei partiti che in un modo o nell'altro andava punito, dovremmo renderci conto che in simili circostanze sarebbe auspicabile poter avere l'opportunità d'innescare processi di riflessione fondati anch'essi sulla possibilità di cambiare, innovare.
È assurdo che proprio coloro che da sempre si battono per mutare il sistema, debbano ritrovarsi a difendere l'indifendibile soltanto perché, di fronte ad una proposta demagogica di cambiamento, non c'è altro modo d'opporsi criticamente se non sostenendo che per il momento “va lasciato tutto così com'è”, dando così l'impressione di voler cedere ai politici il monopolio dell'iniziativa politica.
Non dovrebbe essere allarmante e difficile concepire una consultazione referendaria dove, oltre al decidere se lasciare tutto immutato, si possa anche indicare un progetto di legge che, in alternativa alla vecchia legge, si ritenga sia il più soddisfacente, potendo scegliere tra la proposta legislativa dei cittadini e quella che, eventualmente, potrebbe essere stata in alternativa prodotta dal Parlamento (idealmente due: una di maggioranza ed una nella quale potrebbe ritrovarsi la minoranza). E nel caso di una vittoria dei Sì all'abrogazione della vecchia normativa, non si dovrebbe far altro che varare il progetto di legge maggiormente votato.
Un sistema senza trucchi, dove sarebbero chiare le intenzioni di tutti, e dove non ci sarebbe più ampio spazio per dei successivi aggiustamenti che facessero riferimento a delle improbabili e corrette interpretazioni della volontà popolare.
Non si dimentichi, inoltre, che così verrebbe superato anche il limite tecnico messo in evidenza nella prima parte di questo lavoro, che di fatto divide i cittadini in due categorie: quelli di serie A, che possono chiedere di far esprimere la volontà popolare riguardo ad una determinata materia; e quelli di serie B, per i quali, invece, sempre sulla stessa materia, questa possibilità potrebbe risultare preclusa a seguito dell'intervenuta mancanza di riferimenti normativi sui quali poter far agire l'unico strumento immediato di democrazia diretta di cui possono disporre: il referendum abrogativo.  

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