Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia
TITOLO 1°
NORME
IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione - 1.1.
Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i
consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale
dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le
norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accodo con la politica
energetica della Comunità Economica Europea, l'uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi della ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
1.2. La
politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime
energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione
del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o
trasformano energia, alla sostituzione delle materie energetiche di
importazione.
1.3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti
di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore,
il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici da impianti
elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.Per i rifiuti organici
ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475.
1.4. L'utilizzazione delle fonti di energia di
cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le
opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai
fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2 - Coordinamento degli interventi - Omissis....
Art. 3 - Accordo di programma - Omissis....
Art. 4 - Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive - Omissis...
Art. 5 - Piani regionali - Omissis...
Art. 6 - Teleriscaldamento - Omissis...
Art. 7 - Norme per le imprese elettriche minori - Omissis...
Art. 8 - Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia - Omissis...
Art. 9 - Competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano - Omissis...
Art. 10 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici nel settore industriale, artigianale e terziario - Omissis...
Art. 11 - Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilabile - Omissis...
Art. 12 - Progetti dimostrativi - Omissis...
Art. 13 - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo - Omissis...
Art. 14 - Derivazioni di acqua - Omissis...
Art. 15 - Locazione finanziaria - Omissis...
Art. 16 - Attuazione della legge - Omissis...
Art. 17 - Cumulo di contributi e casi di revoca - Omissis...
Art. 18 - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi - Omissis...
Art. 19 - Responsabilità per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Omissis...
Art. 20 - Relazione annuale al Parlamento - Omissis...
Art. 21 - Disposizioni transitorie - Omissis...
Art. 22 - Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base - Omissis...
Art. 23 - Abrogazione espressa di norme e di utilizzazione di fondi residui - Omissis...
Art. 24 - Disposizioni concernenti la metanizzazione - Omissis...
TITOLO 2°
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
Art. 25 - Ambito di applicazione - 25.1. Sono
regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
25.2.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti - 26.1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, istallazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico sanitario già in opera.
26.2 Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 9, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
26.3 Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.
26.4 Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
26.5 Per le
innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore o per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea dei
condomini decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
26.6 Gli impianti di riscaldamento al servizio degli edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati
in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
26.7
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico degli stesi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica ed
economica.
26.8 La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio ed all'uso razionale dell'energia.
Art. 27 - Limiti ai consumi di energia - Omissis...
Art.
28 - relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni - 28.1 Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in
doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere
di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
28.2 Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei
lavori fino al compimento del suddetto adempimento.
28.3 la documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato.
28.4 Una copia della documentazione di cui al comma e è conservata dal comune
ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.
28.5 La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura
del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 29 - Certificazione delle opere e collaudo - Omissis...
Art.
30 - Certificazione energetica degli edifici - 30.1 Omissis...
30.2
Nei casi di compravendita e di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
30.3 il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione cono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
30.4 L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art.
31 - Esercizio e manutenzione degli impianti - 31.1 Durante
l'esercizio degli impianti, il proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie, per contenere i
consumi di energia entro i limiti di rendimento previsto dalla normativa vigente
in materia.
31.2 Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
31.3 I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti.
31.4 I contratti relativi alla fornitura di energia ed alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile.
Art. 32 - Certificazioni e
informazioni ai consumatori - 32.1 Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
32.2 Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art.
33 - Controlli e verifiche - 33.1 Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle
opere, incorso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
33.2 La verifica può essere effettata in qualunque momento anche su richiesta e
a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dall'esercente gli impianti.
33.3 In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina
la sospensione dei lavori.
33.4 In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
33.5 Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la
integrazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art. 34 - Sanzioni - Omissis....
Art. 35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori - Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione la prefetto, l'ulteriore irrogazione di sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36 - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore - Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza del diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37 - entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali - Omissis...
TITOLO 3°
Disposizioni Finali
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