Legge 24 marzo 1989, n. 122

(in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 80).

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (TOGNOLI)


Art. 1.

1. E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

Art. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

<<Art. 41-sexies.

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione>>.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

Art. 3.

1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonchè del decreto di cui al comma 3 dell'art. 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonchè le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua formazione.


3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'art. 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.

5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'art. 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.

7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

1. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'art. 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo.

2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi standard individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:

a) in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

b) in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.

3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990.

4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.

6. Le opere e gli interventi di cui all'art. 3 possono essere realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonchè da istituti di credito esteri.

7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.

Art. 5.

1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonchè alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'art. 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

Art. 6.

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'art. 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonchè le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.

2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilità. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuati d'intesa con il comune sul cuiterritorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'art. 7.

3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare quanto previsto dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell'art. 3.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco ed è comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.

5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Esaurita la procedura di cui all'art. 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il Ministro può procedere direttamente all'emanazione del decreto.

2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'art. 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4.

3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

Art. 8.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'art. 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'art. 4.

3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 4.

Art. 9.

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 10.

1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purchè connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.

3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonchè di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui all'art. 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.

5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1º gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

Art. 11.

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.

3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Art. 12.

1. Al primo comma dell'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti: <<Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacità motorie; Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli;>>.

Art. 13.

1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale - immediatamente esecutiva - provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorchè di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 15, comma 2, della presente legge.

2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni di esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

Art. 14.

1. All'art. 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente: <<Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila>>.

Art. 15.

1. Al quinto comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera:

<<d) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe>>.

2. I commi ottavo e decimo dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: <<Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'art. 2 <<area pedonale urbana>> e <<zona a traffico limitato>>, nonchè per quelle definite <<A>> dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune, nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico>>. <<Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'art. 3, terzo comma, lettera c), la somma è da lire quarantamila a lire centomila>>.

3. All'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

<<La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo. Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici. Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva>>.

Art. 16.

1. Al terzo comma dell'art. 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: <<non inferiore ad un metro e mezzo>>.

Art. 17.

1. I commi terzo e quarto dell'art. 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila>>.

Art. 18.

1. I commi settimo e ottavo dell'art. 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila>>.

Art. 19.

1. Al quinto comma dell'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

<<e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici>>.

2. Dopo il quinto comma dell'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

<<In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato>>.

3. I commi settimo e ottavo dell'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila>>.

Art. 20.

1. L'art. 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 138 (Pagamento in misura ridotta).

1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.

2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sè. In tali casi il verbale di accertamento sarà inviato immediatamente al prefetto che procederà ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi è arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.

6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa>>.

2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato art. 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114.

Art. 21.

1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge.

2. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'art. 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'art. 15 della presente legge.

3. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.

4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente: <<Art. 3-bis. - 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia>>.

Art. 22.

1. Il primo comma dell'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione>>.

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: <<Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente>>.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonchè alla modifica dell'art. 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 23.

1. L'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 142 (Ricorso e rapporto al prefetto).

1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonchè ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'art. 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689>>.

Art. 24.

1. Dopo l'art. 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

<<Art. 142-bis (Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie).

1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'art. 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale.

2. I ruoli di cui all'art. 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili>>.

Art. 25.

1. L'art. 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 143 (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. é ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale>>.

Art. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: <<Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

Art. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e III della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 29.

1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1º giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.