Osservatorio Consulta
Di seguito, troverete, in sintesi, una selezione di ordinanze di remissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione a temi "caldi", ad esempio:
GAZZETTA DEL
2/11/00 ORDINANZA n. 633:
“Facoltà del p.m. di effettuare le operazioni di intercettazione
telefonica al di fuori di impianti presenti presso la Procura della
Repubblica” Art. 268, comma 3
c.p.p. Artt. 3, 76 e 112
Cost. La legge 81/87
conferiva al Governo il potere di individuare solo gli impianti presso cui le
intercettazioni potevano essere effettuate: da nessun principio contenuto in
detta legge emergevano le norme contenute nel terzo comma dell’art. 268 cpp e,
cioè, la necessità “di eccezionali ragioni di urgenza e dell’inidoneità o
insufficienza degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica” al
fine di poter effettuare le operazioni di intercettazione al di fuori di questi. Nella legge
delega paiono, dunque, trovarsi principi opposti a quelli enunciati nell’art.
268, terzo comma: in forza di ciò, al giudice remittente pare che i requisiti
prescritti dall’art. 268 cpp, circa la necessità “di eccezionali ragioni di
urgenza e dell’inidoneità o insufficienza degli impianti presenti presso la
Procura della Repubblica” al fine di poter effettuare le operazioni di
intercettazione al di fuori di questi, siano affetti da irragionevolezza e siano
lesivi dell’obbligo del pm de esercitare l’azione penale. ORDINANZA n. 644:
“ Mancata previsione della facoltà di richiedere la revisione delle
analisi delle acque eseguite dalla P.A.” Legge 319/76, art
9, tabella A; D.Lgs. 152/99 art 28, comma 3 e art 50 Artt. 3 e 24 Cost.,
2° comma Viene, in
particolare, invocata l’illegittimità delle norme che disciplinano i
campionamenti e le analisi contenute nell’all. 5 del D.Lgs. 152/99, nella
parte in cui non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione nelle
ipotesi in cui l’analisi eseguita ad iniziativa della PA accerti superamenti
tabellari di parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi
pertanto in presenza di campioni di reflui non deteriorabili. Il fatto che la
normativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non preveda la
revisione delle analisi, anche laddove i risultati siano tali da doversi
ipotizzare un superamento tabellare di parametri costituiti da metalli pesanti e
si tratti, pertanto, di un campione di refluo non deteriorabile, determina una
ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della tutela
processuale. ORDINANZA n. 643:
“Mancata previsione della possibilità di condanna dello Stato al rimborso
delle spese in favore di un imputato assolto in un processo penale” Art. 530 c.p.p. Artt 3, 24 e 111
Cost. L’art 111 Cost,
non distinguendo il processo penale da quello civile, apre la questione circa la
costituzionalità di quella normativa che nel prevedere la possibile assoluzione
dell’imputato non prevedono anche, in tal caso, la condanna dell’erario al
pagamento delle spese processuali. Oltre all’art 3
Cost si cita anche l’art 24 Cost in merito ad un diritto alla difesa che
risulta garantito anche grazie alla possibilità di recuperare quanto speso, se
assolti. ORDINANZA n. 637:
“ IRAP: non deducibilità degli interessi passivi e delle spese per il
personale dipendente” D.Lgs. 446/97,
art 1, comma 2, artt. 8 e 11, lett. c), nn. da 1 a 4 Artt. 3 e 53
Cost. I giudici
remittenti sostengono che la normativa istitutiva dell'IRAP (Imposta Regionale
sulle attività Produttive) contrasti con il principio costituzionale della
capacità contributiva, perché essa porterebbe a tassare anche soggetti che, a
causa di costi di personale o per interessi passivi non hanno realizzato alcun
utile o sono in perdita, tassando, quindi una ricchezza inesistente ORDINANZA n. 653:
“ Lesione del principio del giusto processo dalla possibilità di desumere
l’esistenza di un fatto da indizi gravi precisi e concordanti” Art. 192, comma 2
c.p.p. Artt. 2, 3, 13 e
111 Contrariamente a
quanto recita l’art. 192, comma 2 c.p.p., mai l’esistenza di un fatto sembra
essere desumibile da indizi, quand’anche gravi, precisi e concordanti. Il processo
indiziario appare, dunque, un processo anticostituzionale perché non garantisce
né la certezza del diritto e della prova, né l’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge (art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la
libertà (art 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su
meri fatti indiziari. GAZZETTA DEL
4/10/00 ORDINANZA n. 554:
“IRAP: ingiustificata equiparazione dell’attività professionale di
lavoro autonomo all’esercizio di impresa” D.lgs. 15/12/97,
n. 446 artt. 2, 3 comma 1 lett. c), 8. Artt. 3, 35, 53
Cost. In applicazione
della disciplina introdotta, l’IRAP ha come soggetti passivi sia
l’imprenditore che l’esercente un’arte o una professione. Occorre, tuttavia
considerare che i criteri di applicazione dell’imposta all’attività di
lavoro professionale autonomo sono diversi dai criteri di applicazione
dell’imposta all’attività d’impresa; in particolare il giudice remittente
considera che l’attenzione vada rivolta alla ratio dell’imposizione, la
quale incide, comunque, su realtà economiche aventi ciascuna un proprio grado
di organizzazione, elevato quello dell’attività imprenditoriale, ridotto
quello dell’attività professionale di lavoro autonomo. Da quanto detto,
non appare al giudice remittente prive di ragionevolezza l’ipotesi che l’IRAP
realizzi una disparità di trattamento, dal momento che essa incide in ugual
misura su attività differenti dal punto di vista della realtà organizzativa. GAZZETTA DEL
25/10/00 ORDINANZA n. 609:
“Omessa previsione della possibilità di costituzione tardiva
dell’opponente (opposizione a decreto ingiuntivo)” Art 647, comma 1
e 2 cpc Art 24, comma 2
Cost Già in altre
occasioni venne sollevata, inutilmente, questione di incostituzionalità
riguardo all’art 647 cpc nei limiti in cui esso non prevede la possibilità
che il processo possa essere riassunto quando la mancata tempestiva costituzione
dell’opponente a decreto ingiuntivo sia attribuibile a caso fortuito. Il problema
viene, ora, riproposto sulla scorta di considerazioni che pongono l’attenzione
giacché tale interpretazione restrittiva dell’articolo contrasterebbe con
l’art 24 Cost. che garantisce il diritto di difesa processuale ad ogni
cittadino, soprattutto in considerazione del fatto che già precedentemente la
Corte Costituzionale ebbe occasione di emettere una pronuncia di contenuto
simile a quella auspicata in relazione all’art. 650 cpc. GAZZETTA DEL
8/11/00 ORDINANZA n. 678:
“Art. 41 TULPS: legittimità di un arresto conseguente ad illegittimo
sequestro” Art 41, Regio
Decreto 18/6/31 n. 773 Art. 14 Cost. La questione
sollevata dal giudice remittente riguarda la possibilità che le forze di
polizia, in forza del potere loro attribuito dal R.D. 18/6/31 (il c.d. TULPS),
procedano a perquisizione e a correlativo sequestro, pur in assenza di specifica
autorizzazione giudiziaria in tal senso, quando esse abbiano notizia della
esistenza, presso locali pubblici o privati, di armi. In particolare,
il problema si pone in relazione a quelle situazioni all’interno delle quali,
in forza dell’attività descritta, si rinvengano ulteriori oggetti criminosi,
diversi, dunque, da armi, ed in forza di essi si proceda ugualmente ad arresto. ORDINANZA n. 683:
“Dubbi sulla legittimità della figura dell’ausiliario della sosta” Art 17 comma 132
e 133 (come modificati da D.lgs. 2/11/99 n. 391) L. 15/5/97 n. 127 Art 3, 24, 97, 98
Cost. La legge 15/5/97
n. 127 prevede la possibilità che siano conferite funzioni di prevenzione ed
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali, fermo
restando che la corrispondente procedura sanzionatoria rimane di esclusiva
competenza degli uffici a ciò preposti. In realtà,
nonostante la chiarezza del dettato normativo, alcuni Comuni hanno attribuito
agli ausiliari del traffico competenza anche riguardo ad attività di
verbalizzazione e contestazione. Tale attività
pare al giudice remittente contrastante con il diritto di difesa e di
uguaglianza sancito dalla Costituzione, poiché si attribuisce l’efficacia di
atto pubblico a verbali non provenienti né da pubblici ufficiali né da Forze
dell’ordine a ciò autorizzate.
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data ultima modifica 25/01/01 |