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 Quanto affermato, ha trovato suggello in una storica sentenza (Behare Sami / Banco di Napoli S.p.A., n. 2374/99), che pubblichiamo sul sito, la quale rovescia trent'anni di giurisprudenza favorevole al sistema bancario.

 La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a decidere circa l’interpretazione del detto art. 1283 c.c. ed, in particolare, sull’affermazione normativa secondo la quale la deroga a quanto in essa stabilito sia possibile solo in presenza di “usi contrari”, ha fatto proprio il principio per cui tali usi sono solo quelli individuati dagli artt. 1,4 e 8 delle disp. prel. al c.c., e, cioè, gli usi normativi, i quali sono caratterizzati dalla diffusa e generale loro osservanza da parte della collettività e dalla comune convinzione della loro corrispondenza a disposizioni normative realmente esistenti (c.d. opinio iuris ac necessitatis).

La Corte giunge di conseguenza ad affermare che sono nulle le clausole che prevedono condizioni anatocistiche, giacché non appare in alcun modo provata l’esistenza di un uso normativo che consenta agli Istituti di credito l’avvalersi di esse (in pratica, il cittadino correntista, nell'aderire alla clausola predisposta unilateralmente dal cartello delle banche, è perfettamente conscio di trovarsi di fronte ad una vessazione). 

Il principio viene accolto anche da successive pronunce della Prima sezione civile (Cass. I, 3096/99 e Cass. I, 12507/99), e può oggi considerarsi "dominante" in giurisprudenza.  

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data ultima modifica 18/10/00