la parola alla Consulta... L'intervento del Governo è stato
fatto oggetto di critica nelle sedi giurisdizionali, sfociata nella remissione
degli atti alla Consulta tanto da parte del Tribunale di Benevento quanto da
parte di quello di Lecce (Tribunale di Benevento, ordinanza del 21/10/99 e
Tribunale di Lecce, ordinanza del 21/10/99: in Gazz. Uff., 1° Serie Speciale,
n. 51 del 22/12/99). Le censure di costituzionalità
mosse dai giudici remittenti al D.Lgs. (cui si è aggiunto il Tribunale di
Brindisi, e a cui vanno aggiungendosi il Tribunale di Tortona e di Lucca, in
cause patrocinate
dallo Studio Behare) in questione, riguardano principalmente l’applicazione
dell’art. 25 2° comma del D.Lgs. n. 342, nella parte in cui esso attribuisce
efficacia alle clausole anatocistiche contenute anche in contratti stipulati
anteriormente alla sua entrata in vigore: particolarmente approfondita è
l’analisi svolta, in proposito, dal Tribunale di Benevento (cfr. G.u. citata)
il quale assume, fondatamente, la violazione degli artt. 3, 24 2° comma e 76
della Costituzione. Quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., infatti, si afferma
che il citato art. 25 introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento
tra coloro che in passato hanno trattato con banche, i quali, in forza
dell’innovazione legislativa, non possono avvalersi della nullità sancita
dall’art 1283 c.c., e coloro che, invece, di quest’ultimo articolo possono
avvalersi in quanto hanno contrattato con soggetti per i quali non trova
applicazione il Testo Unico in materia bancaria. Tale disciplina violerebbe,
inoltre, anche il diritto alla tutela giurisdizionale (art 24 Cost.) di quei
soggetti che abbiano promosso giudizio confidando nel diritto previgente. Altrettanto convincenti – anzi
assorbenti, come oltre si dirà - appaiono, infine, le censure sollevate con riferimento
all’art. 76 Cost.. Il D.Lgs. 342/99 è stato, infatti, emanato in attuazione
dell’art. 1 comma 5, L. 128/98, il quale delegava al Governo il potere di
emanare disposizioni nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti
nell’art 25 L. 142/92, la quale, a sua volta, nulla affermava circa la
possibilità di derogare retroattivamente al disposto di cui all’art. 1283 c.c.
e circa la possibilità di far dipendere dalle determinazioni del C.I.R.C. la
validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici: appare
chiaramente, a questo punto, come il Governo abbia “legiferato” oltre i
limiti impostigli dalle Camere, e per di più rispetto a materia che non
potrebbe nemmeno costituire oggetto di delega (posto che la scelta fra efficacia
o meno delle convenzioni anatocistiche pregresse, coinvolgendo opposti interessi
in gioco – sistema bancario e cittadini consumatori – rappresenta
un’opzione squisitamente politica e non certo “tecnico-operativa”)
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data ultima modifica 18/10/00 |