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la parola alla Consulta...

L'intervento del Governo è stato fatto oggetto di critica nelle sedi giurisdizionali, sfociata nella remissione degli atti alla Consulta tanto da parte del Tribunale di Benevento quanto da parte di quello di Lecce (Tribunale di Benevento, ordinanza del 21/10/99 e Tribunale di Lecce, ordinanza del 21/10/99: in Gazz. Uff., 1° Serie Speciale, n. 51 del 22/12/99).

Le censure di costituzionalità mosse dai giudici remittenti al D.Lgs. (cui si è aggiunto il Tribunale di Brindisi, e a cui vanno aggiungendosi il Tribunale di Tortona e di Lucca, in cause patrocinate dallo Studio Behare) in questione, riguardano principalmente l’applicazione dell’art. 25 2° comma del D.Lgs. n. 342, nella parte in cui esso attribuisce efficacia alle clausole anatocistiche contenute anche in contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore: particolarmente approfondita è l’analisi svolta, in proposito, dal Tribunale di Benevento (cfr. G.u. citata) il quale assume, fondatamente, la violazione degli artt. 3, 24 2° comma e 76 della Costituzione.

 Quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., infatti, si afferma che il citato art. 25 introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che in passato hanno trattato con banche, i quali, in forza dell’innovazione legislativa, non possono avvalersi della nullità sancita dall’art 1283 c.c., e coloro che, invece, di quest’ultimo articolo possono avvalersi in quanto hanno contrattato con soggetti per i quali non trova applicazione il Testo Unico in materia bancaria.

Tale disciplina violerebbe, inoltre, anche il diritto alla tutela giurisdizionale (art 24 Cost.) di quei soggetti che abbiano promosso giudizio confidando nel diritto previgente.

Altrettanto convincenti – anzi assorbenti, come oltre si dirà - appaiono, infine, le censure sollevate con riferimento all’art. 76 Cost.. Il D.Lgs. 342/99 è stato, infatti, emanato in attuazione dell’art. 1 comma 5, L. 128/98, il quale delegava al Governo il potere di emanare disposizioni nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art 25 L. 142/92, la quale, a sua volta, nulla affermava circa la possibilità di derogare retroattivamente al disposto di cui all’art. 1283 c.c. e circa la possibilità di far dipendere dalle determinazioni del C.I.R.C. la validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici: appare chiaramente, a questo punto, come il Governo abbia “legiferato” oltre i limiti impostigli dalle Camere, e per di più rispetto a materia che non potrebbe nemmeno costituire oggetto di delega (posto che la scelta fra efficacia o meno delle convenzioni anatocistiche pregresse, coinvolgendo opposti interessi in gioco – sistema bancario e cittadini consumatori – rappresenta un’opzione squisitamente politica e non certo “tecnico-operativa”)  

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data ultima modifica 18/10/00