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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

sezione XI penale in funzione di giudice del riesame

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.Paola Corbetta Presidente reI.

Dott.Alessandra Bassi Giudice

dott. Valentina Boroni Giudice

nel procedimento ex art. 324 c.p.p. promosso nell'interesse di …………. assistito e difeso di fiducia dall’avv. Ivan Behare del Foro di Milano

con atto depositato il 31.5.2000 avverso il provvedimento di convalida di sequestro penale emesso dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 5.5.2000;

-letti gli atti trasmessi dall'autorità procedente e pervenuti il 2.6.2000;

-all'esito dell'udienza camerale odierna e sciogliendo la riserva ha emesso la

seguente

OSSERVA

Con il ricorso in esame, viene formulata richiesta di riesame del decreto di convalida emesso dal P.M. della Procura del Tribunale di Milano in data 8.5.2000 nei confronti di …………. , in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p..

Detto sequestro veniva eseguito d'iniziativa dai C.C. di Milano Duomo in data 5.5.2000, con sequestro a carico del ricorrente degli oggetti preziosi di gioielleria , oreficeria, ottica, orologeria e munizioni di cui al verbale in atti..

Deduce il difensore innanzitutto l'assoluta carenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro, costituito da un mero "timbrino d'ufficio", sbiadito e recante unicamente la dicitura " Convalida".

-Deduceva secondariamente la carenza del " fumus boni iuris", stante la generica impostazione accusatoria e la carenza di elementi concreti della fattispecie, trattandosi il ricorrente di un laborioso artigiano cinese dedito al lavoro di riparatore di orologi, gioielli e apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non di un " incallito ricettatore".Offriva a supporto copiosa documentazione evidenziante la natura e provenienza lecita dell'oggettistica sottoposta a sequestro ( note di aggiudicazione d'asta, dichiarazione del titolare della ……Gioielli di Milano e fatture della medesima ditta relativa a prestazioni di riparazioni di merce) e la concreta e lecita attività svolta dal ricorrente ( permesso di soggiorno, certificato di attribuzione IVA, dichiarazione di inizio attività nel settore della riparazione degli orologi e dei gioielli)

-Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato, innanzi tutto sotto il profilo della nullità del provvedimento di convalida del sequestro per omessa indicazione, ancorché sommaria, delle specifiche attività illecite contestate all'indagato,

limitandosi il provvedimento ad un timbro "a stampone',  privo di alcuna indicazione, se non la dicitura " convalida “, e mancando nel verbale del sequestro- cui si deve fare riferimento per " relationem “'- alcuna enunciazione degli elementi concreti della fattispecie, al di fuori della mera indicazione dell'articolo del codice penale che si assume violato.

 -.Il decreto di convalida emesso dal P.M., ai sensi degli artt. 247,250 e 252 c.p.p., essendo diretto a ricercare ed, eventualmente a sequestrare, il " corpo del reato " ovvero " le cose pertinenti a reato.'.' deve specificare, ex art 247 c.p.p l.'imputazione, su cui si fonda l'esigenza di ricercare tali res mediante l'indicazione di fatti concreti in cui si sostanzia l'imputazione ( cfr. Cass. Sez. I, 22.21994, Corona ed inoltre, in termini , Cass. Sez. I, 19 maggio 1994 secondo cui: " è necessario che la perquisizione ed il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato riferibili ad un determinato soggetto: cons-eguentemente al.fine di evitare che tali strumenti di ricerca delle prove, si trasformino in strumenti di ricerca della "notitia criminis " è indispensabile che siano individuati, almeno nelle linee generali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite”).

-Nel caso di specie manca nel provvedimento di convalida del sequestro impugnato alcuna indicazione, mentre la PG. nel verbale di sequestro si è limitata ad enunciare l'articolo di 1egge- art. 648 c.p- astrattamente applicabile, senza indicare alcun elemento riferibile alla condotta illecita dell'indagato e senza la contestazione di alcun specifico elemento che appaia astrattamente riconducibile alle imputazioni indicate.

Orbene ritiene il Tribunale che l'omessa indicazione dell'ipotesi contestata, nonché la mancata descrizione di elementi concreti a fondamento dell' ipotizzata attività illecita in cui si configura l' imputazione contestata a ……………. costituisca causa di nullità dell'atto complesso sia per quanto riguarda la perquisizione e sequestro di P.G. che per quanto riguarda la convalida del sequestro: appare evidente infatti che in assenza di tale specificazione non è neppure possibile valutare la qualificabilità dei beni sottoposti a cautela reale come corpo del reato ovvero pertinenti al reato, né accertare, con la limitazione di giudizio propria della fase cautelare, se la fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa trovi conforto nella previsione penale, sulla base della probabile commissione del fatto medesimo.

-Resta infine da aggiungere, anche se il profilo sopra esaminato appare assorbente, che neppure sotto l'aspetto indiziario appare rinvenibile negli atti trasmessi alcun elemento di concretezza da cui sia desumibile la configurabilità del reato contestato di ricettazione.

Si rileva infatti che solo l'elevato numero di oggetti preziosi rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente viene indicato come elemento che rende detti oggetti " di dubbia provenienza che comprovano l'ipotesi di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.p “

 -Tale unico dato non appare certo sufficiente a configurare il reato contestato di ricettazione, tanto più che la documentazione prodotta dall'indagato ha contribuito a sostanziare l'ipotesi che la merce fosse da lui lecitamente detenuta in quanto inerente la sua attività di riparatore di orologi, gioielli etc., concretamente svolta presso la propria abitazione- laboratorio, in qualità di artigiano del settore.

- (omissis)

 
 

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data ultima modifica 04/07/00