Con
il ricorso in esame, viene formulata richiesta di riesame del decreto di
convalida emesso dal P.M. della Procura del Tribunale di Milano in data
8.5.2000 nei confronti di …………. , in ordine al reato di cui
all'art. 648 c.p..
Detto
sequestro veniva eseguito d'iniziativa dai C.C. di Milano Duomo in data
5.5.2000, con sequestro a carico del ricorrente degli oggetti preziosi
di gioielleria , oreficeria, ottica, orologeria e munizioni di cui al
verbale in atti..
Deduce
il difensore innanzitutto l'assoluta carenza di motivazione del decreto
di convalida del sequestro, costituito da un mero "timbrino
d'ufficio", sbiadito e recante unicamente la dicitura "
Convalida".
-Deduceva
secondariamente la carenza del " fumus boni iuris", stante la
generica impostazione accusatoria e la carenza di elementi concreti
della fattispecie, trattandosi il ricorrente di un laborioso artigiano
cinese dedito al lavoro di riparatore di orologi, gioielli e
apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non di un " incallito
ricettatore".Offriva a supporto copiosa documentazione evidenziante
la natura e provenienza lecita dell'oggettistica sottoposta a sequestro
( note di aggiudicazione d'asta, dichiarazione del titolare della
……Gioielli di Milano e fatture della medesima ditta relativa a
prestazioni di riparazioni di merce) e la concreta e lecita attività
svolta dal ricorrente ( permesso di soggiorno, certificato di
attribuzione IVA, dichiarazione di inizio attività nel settore della
riparazione degli orologi e dei gioielli)
-Ritiene
il Tribunale che il ricorso sia fondato, innanzi tutto sotto il profilo
della nullità del provvedimento di convalida del sequestro per omessa
indicazione, ancorché sommaria, delle specifiche attività illecite
contestate all'indagato,
limitandosi
il provvedimento ad un timbro "a stampone', privo di
alcuna indicazione, se non la dicitura " convalida “, e
mancando nel verbale del sequestro- cui si deve fare riferimento
per " relationem “'- alcuna enunciazione degli elementi
concreti della fattispecie, al di fuori della mera indicazione
dell'articolo del codice penale che si assume violato.
-.Il
decreto di convalida emesso dal P.M., ai sensi degli artt.
247,250 e 252 c.p.p.,
essendo diretto a ricercare ed, eventualmente a sequestrare, il
" corpo del reato " ovvero " le cose pertinenti a
reato.'.' deve specificare, ex art 247 c.p.p l.'imputazione, su
cui si fonda l'esigenza di ricercare tali res mediante
l'indicazione di fatti concreti in cui si sostanzia
l'imputazione ( cfr. Cass. Sez. I, 22.21994, Corona ed inoltre,
in termini , Cass. Sez. I, 19 maggio 1994 secondo cui: " è
necessario che la perquisizione ed il conseguente sequestro
siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino
giustificazione in concrete ipotesi di reato riferibili ad un
determinato soggetto: cons-eguentemente al.fine di evitare che
tali strumenti di ricerca delle prove, si trasformino
in strumenti di ricerca della "notitia criminis "
è indispensabile che siano individuati, almeno nelle linee
generali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a
specifiche attività illecite”).
-Nel
caso di specie manca nel provvedimento di convalida del
sequestro impugnato alcuna indicazione, mentre la PG. nel
verbale di sequestro si è limitata ad enunciare l'articolo di
1egge- art. 648 c.p- astrattamente applicabile, senza indicare
alcun elemento riferibile alla condotta illecita dell'indagato e
senza la contestazione di alcun specifico elemento che appaia
astrattamente riconducibile alle imputazioni indicate.
Orbene
ritiene il Tribunale che l'omessa indicazione dell'ipotesi
contestata,
nonché
la mancata descrizione di elementi concreti a fondamento dell'
ipotizzata attività illecita in cui si configura l' imputazione
contestata a ……………. costituisca causa di nullità
dell'atto complesso sia per quanto riguarda la perquisizione e
sequestro di P.G. che per quanto riguarda la convalida del
sequestro: appare evidente infatti che in assenza di tale
specificazione non è neppure possibile valutare la
qualificabilità dei beni sottoposti a cautela reale come corpo
del reato ovvero pertinenti al reato, né accertare, con la
limitazione di giudizio propria della fase cautelare, se la
fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa trovi
conforto nella previsione penale, sulla base della probabile
commissione del fatto medesimo.
-Resta
infine da aggiungere, anche se il profilo sopra esaminato appare
assorbente, che neppure sotto l'aspetto indiziario appare
rinvenibile negli atti trasmessi alcun elemento di concretezza
da cui sia desumibile la configurabilità del reato contestato
di ricettazione.
Si
rileva infatti che solo l'elevato numero di oggetti preziosi
rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente viene indicato come
elemento che rende detti oggetti " di dubbia provenienza
che comprovano l'ipotesi di ricettazione di cui all'art. 648
c.p.p “
-Tale
unico dato non appare certo sufficiente a configurare il reato
contestato di ricettazione, tanto più che la documentazione
prodotta dall'indagato ha contribuito a sostanziare l'ipotesi
che la merce fosse da lui lecitamente detenuta in quanto
inerente la sua attività di riparatore di orologi, gioielli etc.,
concretamente svolta presso la propria abitazione- laboratorio,
in qualità di artigiano del settore.
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(omissis) |
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