Anche per le regole di scioglimento del rapporto rispetto al socio valgono le premesse viste nella lezione precedente e cioè che il codice civile disciplina nel dettaglio solamente la Società semplice.
Si limita invece a dettare per la Società in nome collettivo solo alcune norme caratterizzanti, avvertendo che ad essa si applicano le disposizioni previste per la SS, laddove queste non siano incompatibili.
Lo stesso avviene per la Società in accomandita semplice, dove addirittura il codice opera un doppio rinvio, prima alla Snc e poi, per il rinvio contenuto nelle sue norme, alla SS.
Di conseguenza esiste una disciplina comune a tutte le società di persone, che è quella della SS, ed una disciplina particolare per le altre società che contiene delle norme peculiari.
Con queste avvertenze andiamo ad analizzare le norme riguardanti lo scioglimento del rapporto rispetto al socio facendo riferimento alle tre forme giuridiche di società di persone:
Società in nome collettivo - Snc
Società in accomandita semplice - Sas
Casi di scioglimento del rapporto rispetto al socio
Il socio esce dalla società semplice (e, per il rinvio legislativo,
da tutte le altre soc. di persone) in questi casi:
• Morte
• Recesso
• Esclusione
Morte del socio
In questo caso gli altri soci hanno tre possibilità (ma il contratto
sociale ne può prevedere altre):
1) Liquidare la quota del socio morto agli eredi
2) Sciogliere la società (è il caso più frequente nelle
soc. con due soli soci)
3) Sostituire il socio morto con uno o più dei suoi eredi (chiaramente
se questi sono d’accordo)
Recesso del socio
Il socio ha diritto di recedere in questi 3 casi:
1) Quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la
vita di uno dei soci, con un preavviso di almeno 3
mesi
2) Quando si verifica una giusta causa
3) Quando lo prevede il contratto sociale
Esclusione del socio
L’esclusione può essere facoltativa, cioè deliberata dai
soci, o di diritto, cioè automatica.
- L’esclusione facoltativa può essere deliberata nei seguenti
casi:
1) Quando il socio commette gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti
dalla legge o dal contratto sociale
2) Quando il socio viene interdetto, inabilitato o condannato ad una pena
che abbia come conseguenza l’interdizione,
anche temporanea, dagli uffici pubblici
3) Quando il socio che ha conferito la propria opera (socio d’opera)
non è più idoneo a svolgere l’opera stessa
4) Quando il bene materiale, oggetto del conferimento da parte di un socio,
perisce prima che avvenga il trasferimento di
proprietà alla società o, successivamente al trasferimento,
per causa non imputabile agli amm.tori
In questi casi la deliberazione di esclusione avviene a maggioranza dei soci
(non calcolando nella maggioranza il socio da escludere) ed ha effetto dopo
30 gg. dalla comunicazione al socio escluso.
I 30 gg. di preavviso servono al socio escluso per fare eventualmente opposizione
davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione della
delibera.
L’esclusione di un socio, nelle società con due soli soci, è
pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio.
- L’esclusione di diritto opera nelle seguenti eventualità:
1) Quando il socio è dichiarato fallito
2) Quando il creditore particolare del socio ottiene la liquidazione della
quota del socio debitore (v. lez. precedente
– solo per le SS)
Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente
Il socio uscente (o i suoi eredi, nel caso di morte) ha diritto al corrispettivo
in denaro del valore della sua quota. Questo valore è calcolato in
base al patrimonio che aveva la società il giorno in cui il rapporto
si è sciolto, tenendo conto anche degli utili e delle perdite relativi
agli affari in corso in quello stesso momento.
Il termine che ha la società per provvedere al pagamento della quota
di liquidazione è di 6 mesi decorrenti dal giorno di scioglimento del
rapporto rispetto al socio.
Il socio uscente o i suoi eredi rimangono responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento.
L’uscita del socio deve essere pubblicizzata con mezzi idonei (nella
Snc e nella Sas è sufficiente l’iscrizione nel Registro imprese),
altrimenti essa non è opponibile ai terzi che l’hanno ignorata
senza colpa.
Società in nome collettivo – S.n.c.
Oltre ai casi di scioglimento del rapporto rispetto al socio visti per la
SS, che valgono anche per la Snc, ce ne sono altri due specifici per questa
società.
Essi sono relativi all’eventualità di una proroga tacita della
società, cioè la continuazione della società, ad opera
dei soci, anche dopo il decorso contrattuale del termine di durata della società
stessa.
Questi 2 casi sono uno facoltativo ed uno operante di diritto.
Il primo è costituito dal diritto di recesso che spetta a ciascun socio
appunto qualora si sia verificata una proroga tacita della società.
E’ un diritto liberamente esercitatile dai soci e senza obblighi, se
non quello di dare un preavviso alla soc. di almeno 3 mesi.
Il secondo caso, automatico, è previsto dall’art. 2307 del CC,
che attribuisce al creditore particolare del socio, sempre nell’eventualità
di una proroga tacita, il diritto di chiedere la liquidazione della quota
del socio debitore, qualora i suoi beni personali siano insufficienti a ripagarlo
del credito.
Anche nella Snc, quindi, come nella SS, sia pure in questa sola circostanza,
è data facoltà al creditore del socio di ottenere la liquidazione
della sua quota.
E’ chiaro che una volta liquidata la quota del socio debitore, il rapporto
sociale nei suoi confronti si scioglie.
Società in accomandita semplice – S.a.s.
Oltre ai casi di scioglimento del rapporto rispetto al socio visti per la
SS e per la Snc, che valgono anche per la Sas, ne abbiamo uno specifico per
questa società.
Esso riguarda unicamente i soci accomandanti, per i quali non solo è
prevista la trasferibilità della quota per causa di morte, ma addirittura
la possibilità di cedere la propria quota a terzi, con effetto verso
la società.
La suddetta vendita della quota è possibile solo quando l’atto
costit. non la vieti espressamente e comunque con l’approvazione dei
soci rappresentanti la maggioranza del CS, o con la diversa maggioranza indicata
nell’atto costitutivo.
Una "dispensa" di SteveRound.... sullo
scioglimento del rapporto rispetto al socio in una società di persone
pubblicata il: 11/07/2003