Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
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Soggetti
interessati dal beneficio
Spese
rientranti nell’agevolazione
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004)
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355"
Art. 23-bis.
(Proroga di
termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio)
Comma 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese spstenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
Comma 2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
LEGGE 24 dicembre
2003, n. 350
(Legge
finanziaria 2004 – G.U. n. 299 del 27-12-2003 – Supplemento Ordinario n.
196)
Art. 2.
(Disposizioni in
materia di entrate)
Comma 15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro
l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41% degli importi
rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni
di cui al comma 5 dell’articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni
di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione
di spazi e aree pubbliche per l’esecuzione di opere, e di ridurre al 50% gli
oneri correlati al costo di costruzione. (Abrogato
dal comma 2, dell'articolo 23-bis della legge 27 febbraio 2004, n. 47 - G.U. n.
48 del 27 febbraio 2004).
LEGGE 27 dicembre
2002, n. 289
(Legge
finanziaria 2003 – G.U. n. 305 del 31-12-2002 – Supplemento Ordinario n.
240)
Art. 2.
(Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Comma 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255)
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo
2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui
alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:
“127-duodecies) prestazioni
di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;”
L'agevolazione fiscale è stata
introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, nell’anno 1998, con
l'aliquota del 41%, successivamente prorogata con una aliquota del 36% e
con la legge finanziaria 2003 ulteriormente prorogata a tutte le spese sostenute
(pagate) entro il 30 settembre
2003.
Ulteriore proroga ( D.L. n.147/2003 ), ha esteso il beneficio a tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2003.
Con la legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Aticolo 23-bis, comma 1), il beneficio è stato esteso anche alle spese sostenute nell'anno 2004 e 2005, entro il limite di 48.000 euro, e per dette spese, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, l'aliquota della detrazione fiscale ammonta al 36%.
In pratica l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di fabbricati adibiti ad abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Si precisa che trattandosi di una detrazione d’imposta e non di rimborso in conto capitale e/o interessi, ciascun contribuente ha diritto alla detrazione nei limiti della quota a lui spettante, fino a concorrenza massima dell’imposta dovuta per l’anno in esame.
Il beneficio compete per le spese sostenute fino ad Euro 77.468,53 per anno d'imposta, mentre per quelle sostenute dal 1° gennaio 2003 il tetto massimo è fissato in Euro 48.000,00 e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio. Per la detrazione, si considerano le spese effettivamente sostenute nell'anno, nel rispetto del principio di cassa, pertanto, vanno considerate detraibili dall’imposta, le sole spese effettivamente pagate entro tale periodo, nonché è condizione necessaria, per fruire dell’agevolazione, che la spesa sia rimasta a carico del soggetto che l’ha sostenuta.
La detrazione complessivamente
spettante, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e per i
soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto
dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la
detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali di
pari importo.
Trattandosi di una detrazione ai fini IRPEF, sono ammessi a fruire dell’agevolazione tutti coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche se non residenti nel territorio dello Stato. Precisamente possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, oltre ai soggetti di seguito indicati:
il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato, il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile (caso in cui non è necessaria l’esistenza di un contratto di comodato e al modulo di comunicazione di inizio lavori non è necessaria alcuna documentazione da allegare per attestare il fatto di essere familiare convivente).
I soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici di persone ed equiparate, gli imprenditori individuali (limitatamente agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce).
Possono beneficiare anche i
condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. La
detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico
bancario da parte dell'amministratore del condominio. In tale circostanza la
detrazione compete al singolo condomino nel limite della propria quota
millesimale, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In linea generale, possono essere oggetto di detrazione IRPEF del 36%, le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo, i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Per i Condomini, la detrazione del 36% si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria, a condizione che gli stessi interessino le parti comuni (parti condominiali che sono identificate dall’art. 1117 del Codice Civile).
Le principali spese possono riguardare:
Non possono ritenersi compresi, tra le spese oggetto di
detrazione, gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui, eventualmente
stipulati, per sostenere le spese relative agli interventi.
Prima dell’inizio dei
lavori. E’ necessario inviare all’Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, n. 21 –
65100 PESCARA, con
raccomandata senza ricevuta di ritorno, la Comunicazione di inizio lavori
redatta su modello Ministeriale, alla quale debbono essere necessariamente
allegate:
la copia della concessione,
autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla
legislazione edilizia;
i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
la ricevuta del pagamento dell’ICI. La Finanziaria per il 2000 precisa che condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è l’avvenuto pagamento dell’ICI, se dovuta, a partire dal 1997. Si ritiene che per i lavori effettuati nel 1998 e 1999 per i quali la trasmissione del modulo è già avvenuta, il contribuente sia tenuto comunque a conservare la documentazione relativa al pagamento del tributo. Peraltro, nell’ipotesi di interventi effettuati sulle parti comuni, nessuna fotocopia del pagamento dell’ICI deve essere effettuata;
la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Comunicazione - con raccomandata A.R. (Contestuale alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa che esegue i lavori) che deve essere inviata all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che deve contenere le seguenti informazioni:
generalità del committente dei
lavori e ubicazione degli stessi;
natura dell’intervento da realizzare;
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
data di inizio dell’intervento di recupero.
Pagamento mediante bonifico. Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni
condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare
quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento
Per i lavori il cui importo complessivo supera i 100 milioni di lire (Euro 51.645,69), va trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il limite indicato, una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, ovvero da un altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi. La comunicazione va trasmessa all’ufficio che ha ricevuto il modulo relativo alla comunicazione preventiva di inizio lavori.
Si precisa che: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.
Viene inoltre sottolineato che devono essere trasmesse all’ufficio finanziario tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali si effettuano gli interventi.
Al termine dei lavori, i contribuenti interessati debbono, per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire (Euro 51.645,69), produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato.
Conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di
ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del
pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che
fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta dagli Uffici
Finanziari);
Attenzione !!! Si può decadere dal beneficio quando non vengono rispettate le ipotesi che seguono, pertanto, non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato, se:
la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
la comunicazione è incompleta, carente o non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’ICI relativa al 1997, se dovuta;
non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire (Euro 51.645,69) non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’A.S.L. competente, quando obbligatoria;
non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che chiede la detrazione;
il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o lo stesso è carente dei dati richiesti;
le opere edilizie eseguite, sono difformi da quelle comunicate al Centro Operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
Si precisa, che la
mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di
comunicazione, comporta la decadenza del beneficio fiscale, solo nell’ipotesi
in cui il contribuente, chiamato a regolarizzare la pratica, non ottempera alla
regolarizzazione della stessa, nel termine concesso dall’Ufficio Finanziario.
Fino alla data del 30 settembre 2003 (prorogata al 31 dicembre 2003, dal D.L. 30/09/2003, n. 269), ulteriormente agevolata dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 47, l’aliquota IVA da applicare alle prestazioni e agli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è fissata nella misura agevolata del 10%. L’applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:
Quando la fornitura comprende
beni cosiddetti di “valore significativo”, la fattura emessa dal prestatore
d’opera deve indicare gli eventuali beni di valore significativo forniti
nell’ambito dell’intervento, in quanto gli stessi, possono essere
assoggettati a due diverse aliquote IVA (C.M. n. 71/E del 7 aprile 2000).
Legge 27 dicembre
2002, n. 289
(Legge
finanziaria 2003 – G.U. n. 305 del 31-12-2002 – Supplemento Ordinario n.
240)
Art. 2, Comma 6.
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "31
dicembre 2002" e:
"30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"31 dicembre
2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,
e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2003".
Legge 23 Dicembre
1999, n. 488
(Legge
finanziaria 2000 – G.U. n. 302
del 27-12-1999 -
Supplemento Ordinario n. 227)
Art. 7.
(Disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per
l'emersione di base imponibile)
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Il modello per accedere all’agevolazione fiscale “Comunicazione per la detrazione del 36% ai fini IRPEF”, può essere prelevato dal sito dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/ristrutturazione_edlizie.pdf
Altre informazioni in merito all’argomento, possono essere tratte dal Volume n. 3 dell’Agenzia delle Entrate “GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI” e dal Volume n. 1/2004 “LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” a disposizione dei contribuenti presso gli Uffici Finanziari o prelevabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/ristrutt_edil.pdf
http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/ristrutturazioni_edilizie.pdf
Elenco esemplificativo delle principali spese rientranti nel
regime fiscale agevolato
Spese
per lavori che danno diritto alla detrazione IRPEF del 36% |
Condomini |
Privati |
Riparazione della caldaia
senza sostituzione |
SI |
NO |
Riparazione della caldaia con
contemporanea sostituzione di alcune parti. |
SI |
NO |
Sostituzione
della caldaia o riparazione con innovazione di alcune parti. |
SI |
SI |
Riparazione
dell'impianto idraulico senza innovazioni. |
SI |
NO |
Riparazione
con sostituzione di alcuni elementi dell'impianto idraulico. |
SI |
NO |
Sostituzione
o riparazione dell'impianto idraulico con innovazione rispetto
all'impianto preesistente. |
SI |
SI |
Riparazione
o sostituzione degli infissi esterni, nel rispetto della sagoma, dei
materiali e dei colori esistenti. |
SI |
NO |
Nuova
installazione o completa sostituzione degli infissi esterni, con altri
aventi caratteristiche diverse ma migliorative rispetto al preesistente. |
SI |
SI |
Riparazione
di parapetti, balconi, terrazze comuni o rinforzo della struttura
conservando le caratteristiche preesistenti. |
SI |
NO |
Rifacimento
o sostituzione di parapetti, balconi, terrazze con materiali aventi
caratteristiche diversi da quelli preesistenti. |
SI |
SI |
Riparazione
senza innovazione di pavimentazioni interne. |
SI |
NO |
Sostituzione
di porte e portoni esterni conservando la sagoma e i colori esistenti. |
SI |
NO |
Nuova
installazione o sostituzione di porte e portoni esterni con altre aventi
sagoma colore e caratteristiche diverse. |
SI |
SI |
Sostituzione
o nuova installazione di porte interne senza alcuna limitazione di
materiale, colore o dimensione. |
SI |
NO |
Riparazioni
nei bagni di: apparecchi sanitari, tubazioni, piastrelle ecc. |
SI |
NO |
Sostituzione
di impianti e apparecchiature nei bagni. |
SI |
SI |
Realizzazione
di nuovi servizi igienici interni. |
SI |
SI |
Sostituzione
della vasca da bagno con doccia. |
SI |
SI |
Sostituzione
della vasca da bagno con una di altro tipo. |
SI |
SI |
Riparazione
del tetto con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di
copertura, conservando le caratteristiche preesistenti. |
SI |
NO |
Sostituzione
completa della copertura. |
SI |
SI |
Modifica
della pendenza delle falde con o senza aumento di volume. |
SI |
SI |
Tinteggiatura
delle pareti esterne o rifacimento conservando materiali e colori
esistenti. |
SI |
NO |
Rifacimento
degli intonaci esterni modificando materiali e/o colori esistenti. |
SI |
SI |
Ponzano di Fermo li, 08 gennaio 2003. |
Ultimo aggiornamento: 05 agosto 2004
Lino Minnetti
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