Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
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Contratti di Locazione - Imposte dovute e Registrazione
I contratti di affitto o di locazione di immobili, dopo il versamento dell'imposta liquidata, devono essere registrati entro il termine di 30 giorni dalla data degli atti.
Vanno registrati tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.
Le locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, sono soggette all'imposta di Euro 67,00 solo in caso d'uso.
Per la determinazione dell'imposta, vedere la seguente tabella:
Quanto si paga per la registrazione |
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Immobili Urbani | 2% del Canone annuo |
Fondi Rustici | 0,50% del Corrispettivo annuo, moltiplicato per il numero delle annualità |
Altri Immobili | 2% del Corrispettivo annuo, moltiplicato per il numero delle annualità |
L'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, deve essere arrotondata all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore (C.M. 21/12/2001 n. 106/E). Esempio:
Il pagamento dell'imposta spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento della stessa.
Per la registrazione della prima annualità di tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, l'imposta di registro non può essere inferiore a Euro 67,00.
Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto a una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Nella seconda ipotesi, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore ad Euro 67,00.
Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato, ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale per i quali l'imposta di registro è stata versata per l'intera durata del contratto, l'imposta si paga nella misura fissa di Euro 67,00.
Se il contratto di locazione è stipulato tra soggetti a regime IVA, non è soggetto ad imposta di registro ma può essere registrato con applicazione dell'imposta fissa, in misura di Euro 67,00. I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente. In tal caso l'imposta si applica al totale dei corrispettivi dichiarato nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di Euro 67,00.
Qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67,00 Euro. Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso un qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il Modello F 23, con l'indicazione nello stesso della causale RP (Registrazione di atti pubblici o privati).
La copia dell'attestato di versamento, la richiesta di registrazione debitamente compilata sull'apposito stampato distribuito presso l'Ufficio ed almeno due copie del contratto, dovranno essere consegnati, entro 30 giorni dalla data del contratto, all'Ufficio del registro, o, dove è istituito, all'Ufficio delle Entrate, per effettuare la registrazione.
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta, utilizzando il Modello F23, nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento all'Ufficio competente, entro 20 giorni.
Le risoluzioni anticipate sono soggette al versamento di Euro 67,00 da effettuare con il Modello F23 (Codice Tributo 113T), e la copia del versamento che dovrà essere presentata all'Ufficio, servirà per accertare la data di interruzione dei canoni soggetti a tassazione fiscale.
La seguente tabella riporta i CODICI TRIBUTO da utilizzare per i versamenti con il Modello F23:
Imposta di Registro per affitto Fondi Rustici | 108T |
Imposta di Registro per Atti, Contratti verbali e Denunce | 109T |
Imposta di Registro per Cessioni (Contratti di Locazione e Affitti) | 110T |
Imposta di Registro per Contratti di Locazione Fabbricati - Annualità successive | 112T |
Imposta di Registro per Contratti di Locazione Fabbricati - Intero periodo | 107T |
Imposta di Registro per Contratti di Locazione Fabbricati - Prima annualità | 115T |
Imposta di Registro per Proroghe (Contratti di Locazione e Affitti) | 114T |
Imposta di Registro per Risoluzioni (Contratti di Locazione e Affitti) | 113T |
Imposta di Bollo | 456T |
Tributi speciali e Compensi | 964T |
Riepilogo dei documenti per la registrazione:
Ponzano di Fermo li, 22 gennaio 2003.
Per approfondimenti, vedere: Guida Fiscale alla Locazione della Casa dell'Agenzia delle Entrate.
Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2005
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