Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 10 / 2004
*** Legge Finanziaria 2005 ***
La manovra finanziaria per il 2005, è
divenuta legge. Di seguito si segnalano le principali novità:
1) Aumento
dell’addizionale IRPEF.
Nell’art.
1, i commi 51 e 52, stabiliscono che per gli anni 2005, 2006 e 2007, è
consentito l’aumento dell’aliquota relativa all’addizionale comunale
all’IRPEF ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della suddetta
legge finanziaria, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare tale
addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura
complessiva dello 0,1%. Comunque, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli
effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta
successivo alla predetta data (cioè dal 2006). Per l’anno 2005 viene
istituito il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate
derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10
milioni di euro.
2) Certificato di
malattia telematico.
A
decorrere dal 1º giugno 2005 (comma 149), nei casi di infermità comportante
incapacità lavorativa, il medico curante dovrà trasmettere all’INPS il
certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per
via telematica, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali
determinate dall’INPS. Il lavoratore sarà tenuto, entro due giorni dal
relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante,
al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la
trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità
stabilite dallo stesso Istituto.
3)
Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF.
Reddito in Euro | Aliquota IRPEF |
Da 1 a 26.000 | 23 % |
Da 26.001 a 33.500 | 33 % |
Da 33.501 a 100.000 | 39 % |
Oltre 100.000 | 43 % |
Si precisa che il contributo di solidarietà per i
redditi superiori ad euro 100.000, previsto nella misura del 4%, di fatto
risponde, per tali redditi, all’applicazione di una aliquota pari al 43%. I
contribuenti potranno usufruire della clausola di salvaguardia, cioè potranno
far valere le vecchie regole di determinazione dell’IRPEF vigenti nel 2002 o
nel 2004, qualora più favorevoli.
4) Deduzioni per i
familiari a carico.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i
familiari a carico, diventano deduzioni che abbattono il reddito imponibile.
Tali deduzioni si calcolano sommando a 78.000, le deduzioni spettanti e
sottraendo il reddito complessivo; il risultato così ottenuto andrà diviso per
78.000.
Deduzione spettante | Importo in Euro |
Coniuge a carico | 3.200 |
Per ciascun figlio a carico | 2.900 |
Per ciascun figlio minore di 3 anni | 3.450 |
Per il primo figlio se manca un genitore | 3.200 |
Per ogni figlio portatore di handicap | 3.700 |
Spese documentate per gli addetti all’assistenza | 1.820 |
Sono stati previsti alcuni sgravi in materia di IRAP,
in riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca ed allo
sviluppo e per chi assume personale dipendente con contratti a tempo
indeterminato.
In particolare, il comma 347, prevede che per i
soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel
limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’art. 2425, 1° comma, lettera b), numeri 9 e 14, del codice civile.
6) Aumento delle Imposte
fisse.
E’ previsto un aumento degli importi dovuti in
misura fissa in merito all’imposta di registro, alla tassa di concessione
governativa, all’imposta di bollo, all’imposta ipotecaria e catastale, alle
tasse ipotecarie e dei diritti speciali. L’entità dell’incremento sarà
stabilita entro il 31 gennaio prossimo, con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
7) Sanzioni penali
per gli omessi versamenti di ritenute certificate.
Sono state reintrodotte le sanzioni penali in
caso di omesso versamento delle ritenute certificate. E’ quanto stabilito nel
nuovo art. 10-bis, aggiunto nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, nel quale si
stabilisce che é punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non
versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale, di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun periodo d’imposta.
1) Dal 1° gennaio 2005 l’impresa con meno di 10 dipendenti occupate ed un fatturato annuo o totale di bilancio annuo, non superiore di 2.000.000 di euro sarà classificata “Micro Impresa”.
2) Tutte le aziende che, al 1° gennaio 2005, hanno in società persone fisiche che sono socie di imprese di grandi dimensioni, saranno classificate “Grandi Imprese”.
3) Gli esportatori abituali o i loro fornitori, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo. Anche se la legge Finanziaria prevede l’obbligo dal 1/1/2005, la disposizione resta incerta nell’effettivo inizio del nuovo adempimento, in quanto contrasta con l’art. 3 dello statuto del contribuente, il quale prevede una moratoria di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per l’attivazione di nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.
Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 31 dicembre 2004.
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