Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   10 / 2004  

***  Legge Finanziaria  2005  ***

La manovra finanziaria per il 2005, è divenuta legge. Di seguito si segnalano le principali novità:

1) Aumento dell’addizionale IRPEF.

Nell’art. 1, i commi 51 e 52, stabiliscono che per gli anni 2005, 2006 e 2007, è consentito l’aumento dell’aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare tale addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%. Comunque, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data (cioè dal 2006). Per l’anno 2005 viene istituito il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro.

2) Certificato di malattia telematico.

A decorrere dal 1º giugno 2005 (comma 149), nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante dovrà trasmettere all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Il lavoratore sarà tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

3) Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF.

  Reddito in Euro Aliquota IRPEF
  Da             1      a     26.000 23 %
  Da    26.001      a     33.500 33 %
  Da    33.501      a   100.000 39 %
  Oltre                      100.000 43 %

Si precisa che il contributo di solidarietà per i redditi superiori ad euro 100.000, previsto nella misura del 4%, di fatto risponde, per tali redditi, all’applicazione di una aliquota pari al 43%. I contribuenti potranno usufruire della clausola di salvaguardia, cioè potranno far valere le vecchie regole di determinazione dell’IRPEF vigenti nel 2002 o nel 2004, qualora più favorevoli.

4) Deduzioni per i familiari a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i familiari a carico, diventano deduzioni che abbattono il reddito imponibile. Tali deduzioni si calcolano sommando a 78.000, le deduzioni spettanti e sottraendo il reddito complessivo; il risultato così ottenuto andrà diviso per 78.000. Se il risultato è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è uguale o minore di 0, la deduzione non compete; se invece è maggiore di 0 ma minore di 1, il risultato, considerando le prime quattro cifre decimali, va moltiplicato per le deduzioni a cui si ha diritto. La somma che ne deriva rappresenta la deduzione da applicare sul reddito complessivo.

  Deduzione spettante Importo in Euro
  Coniuge a carico 3.200
  Per ciascun figlio a carico 2.900
  Per ciascun figlio minore di 3 anni 3.450
  Per il primo figlio se manca un genitore 3.200
  Per ogni figlio portatore di handicap 3.700
  Spese documentate per gli addetti all’assistenza 1.820

  5) Agevolazione ai fini IRAP.

Sono stati previsti alcuni sgravi in materia di IRAP, in riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo e per chi assume personale dipendente con contratti a tempo indeterminato.

In particolare, il comma 347, prevede che per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, 1° comma, lettera b), numeri 9 e 14, del codice civile.

6) Aumento delle Imposte fisse.

E’ previsto un aumento degli importi dovuti in misura fissa in merito all’imposta di registro, alla tassa di concessione governativa, all’imposta di bollo, all’imposta ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie e dei diritti speciali. L’entità dell’incremento sarà stabilita entro il 31 gennaio prossimo, con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7) Sanzioni penali per gli omessi versamenti di ritenute certificate.

Sono state reintrodotte le sanzioni penali in caso di omesso versamento delle ritenute certificate. E’ quanto stabilito nel nuovo art. 10-bis, aggiunto nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, nel quale si stabilisce che é punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

***  Disposizioni Varie dal  01/01/2005  ***

1) Dal 1° gennaio 2005 l’impresa con meno di 10 dipendenti occupate ed un fatturato annuo o totale di bilancio annuo, non superiore di 2.000.000 di euro sarà classificata “Micro Impresa”.

2) Tutte le aziende che, al 1° gennaio 2005, hanno in società persone fisiche che sono socie di imprese di grandi dimensioni, saranno classificate “Grandi Imprese”.

3) Gli esportatori abituali o i loro fornitori, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo. Anche se la legge Finanziaria prevede l’obbligo dal 1/1/2005, la disposizione resta incerta nell’effettivo inizio del nuovo adempimento, in quanto contrasta con l’art. 3 dello statuto del contribuente, il quale prevede una moratoria di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per l’attivazione di nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 31 dicembre 2004.

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