Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 10 / 2006
*** Novità Contabili 2006 ***
1)
Elenco Clienti e Fornitori.
Gli
elenchi dei Clienti e dei Fornitori rappresentano un nuovo adempimento, che con
cadenza annuale dovrà essere assolto attraverso trasmissione telematica, entro
sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione
annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno, facendo
riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.
Tuttavia
in sede di prima applicazione, quindi
solo per l’anno d’imposta 2006, al fine di rendere meno oneroso il nuovo
adempimento, è prevista l’indicazione dei soli clienti e fornitori
titolari di partita IVA, senza l’indicazione del codice fiscale.
Quindi
le comunicazioni degli elenchi Clienti e Fornitori si considerano validamente
effettuate per il 2006, anche se il contribuente, invece di indicare il codice
fiscale dei predetti soggetti, abbia indicato il solo numero di partita IVA.
Si
dovrà quindi fin da ora, procedere al controllo della stampa dell’allegato
Clienti e Fornitori ponendo attenzione alla corretta presenza di tutti i numeri
di partita IVA e tenendo presente anche delle eventuali variazioni che
possono essere intervenute nel corso dell’anno (variazione di partita
IVA, trasformazione sociale, fusione in società, ecc.).
Ricordiamo
inoltre, che negli allegati Clienti e Fornitori non dovranno comparire i
soggetti privati, il fornitore carburanti (effettuato da scheda e non da fattura
acquisto) e tutti i soggetti non residenti “esteri” (cee ed extra-cee), sia
essi clienti che fornitori.
Per
una corretta stampa dei suddetti allegati, sarà opportuno verificare che negli
archivi generali, alla voce allegato, sia stata giustamente indicata
l’inclusione o l’esclusione dei clienti e fornitori dai rispettivi elenchi.
Dall’anno
d’imposta 2007,
sarà obbligatorio indicare negli elenchi Clienti e Fornitori, il
Codice Fiscale di tutti i soggetti, sia essi titolari di partita IVA che
soggetti privati. Si consiglia quindi fin da ora di provvedere, in fase di
registrazione delle fatture acquisto e vendita, a caricare o integrare (per
soggetti già presenti negli archivi), il numero di codice fiscale e il numero
di partita IVA per tutti i soggetti economici, anche se in alcuni casi i due
dati risultano identici, mentre il solo codice fiscale per i soggetti privati.
Per
adempiere correttamente a tale obbligo, nei modi e nei termini stabiliti dalla
norma, si consiglia quanto segue:
1.
chiedere a tutti i Clienti e Fornitori la corretta Ragione sociale, Sede
e residenza anagrafica aggiornata, partita IVA e Codice Fiscale (anche via Fax o
posta elettronica). Scarica il << Fac-Simile >>
per la richiesta dei dati ai Vostri Clienti e Fornitori.
2.
contattare il Vostro supporto tecnico software, per attivare la funzione
che permetta di creare il file per la trasmissione telematica “ENTRATEL”.
2)
Detraibilità IVA su Auto Aziendali.
Il 14
settembre 2006 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso
la sentenza definitiva (C-228/05) in merito alla limitata detraibilità
dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli per uso aziendale da parte dei
contribuenti italiani, stabilendo così l’integrale detraibilità dell’IVA
assolta sull’acquisto di tali beni e sulle relative spese di gestione.
Si rammenta che la norma
vigente fino al 13 settembre 2006 limitava la detrazione IVA al 15% sugli
acquisti di auto e moto aziendali, e vietava la detraibilità IVA per le spese
di mantenimento (carburanti, manutenzioni, ecc.).
Di conseguenza, essendo ora
detraibile al 100% l’IVA relativa all’acquisto ed alla gestione dei costi
connessi alle autovetture, si invita ad effettuare dal 01 ottobre 2006 la detrazione integrale di tale imposta, apportando
una variazione e/o integrazione
manuale alle registrazioni
già effettuate, relative all’acquisto di autovetture ed alle spese di
mantenimento, tra cui carburanti, manutenzioni, autostrada, noleggio, lavaggio
ed altre eventuali spese di diretta imputazione sostenute per autovetture, rendendo
l’IVA detraibile al 100%,
variando pertanto le relative liquidazioni IVA mensili di ottobre, novembre e
dicembre o quella relativa al IV° trimestre 2006.
Nel caso di pagamenti IVA già
effettuati per le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno 2006, la
differenza positiva d’imposta verrà recuperata con il credito o il minor
debito che si genererà nella dichiarazione IVA annuale.
Dal 1° gennaio 2007, tutte le registrazioni effettuate ai fini IVA,
relative alle spese sostenute per l’acquisto di autovetture e per tutti i
costi di gestione delle stesse, si dovranno effettuare tenendo presente
la nuova detraibilità integrale
dell’IVA, salvo le eventuali nuove disposizioni che
l’Amministrazione Finanziaria potrebbe emanare in merito.
Lo
Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano
di Fermo li, 28 dicembre 2006.
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