Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   10 / 2006  

***   Novità Contabili 2006   ***

1) Elenco Clienti e Fornitori.

Gli elenchi dei Clienti e dei Fornitori rappresentano un nuovo adempimento, che con cadenza annuale dovrà essere assolto attraverso trasmissione telematica, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno, facendo riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.

Tuttavia in sede di prima applicazione, quindi solo per l’anno d’imposta 2006, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, è prevista  l’indicazione dei soli clienti e fornitori  titolari di partita IVA, senza l’indicazione del codice fiscale.

Quindi le comunicazioni degli elenchi Clienti e Fornitori si considerano validamente effettuate per il 2006, anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei predetti soggetti, abbia indicato il solo numero di partita IVA.

Si dovrà quindi fin da ora, procedere al controllo della stampa dell’allegato Clienti e Fornitori ponendo attenzione alla corretta presenza di tutti i numeri di partita IVA e tenendo presente anche delle eventuali variazioni che  possono essere intervenute nel corso dell’anno (variazione di partita IVA, trasformazione sociale, fusione in società, ecc.).

Ricordiamo inoltre, che negli allegati Clienti e Fornitori non dovranno comparire i soggetti privati, il fornitore carburanti (effettuato da scheda e non da fattura acquisto) e tutti i soggetti non residenti “esteri” (cee ed extra-cee), sia essi clienti che fornitori.

Per una corretta stampa dei suddetti allegati, sarà opportuno verificare che negli archivi generali, alla voce allegato, sia stata giustamente indicata l’inclusione o l’esclusione dei clienti e fornitori dai rispettivi elenchi.

Dall’anno d’imposta 2007, sarà obbligatorio indicare negli elenchi Clienti e Fornitori, il Codice Fiscale di tutti i soggetti, sia essi titolari di partita IVA che soggetti privati. Si consiglia quindi fin da ora di provvedere, in fase di registrazione delle fatture acquisto e vendita, a caricare o integrare (per soggetti già presenti negli archivi), il numero di codice fiscale e il numero di partita IVA per tutti i soggetti economici, anche se in alcuni casi i due dati risultano identici, mentre il solo codice fiscale per i soggetti privati.

Per adempiere correttamente a tale obbligo, nei modi e nei termini stabiliti dalla norma, si consiglia quanto segue:

1.      chiedere a tutti i Clienti e Fornitori la corretta Ragione sociale, Sede e residenza anagrafica aggiornata, partita IVA e Codice Fiscale (anche via Fax o posta elettronica). Scarica il  << Fac-Simile >> per la richiesta dei dati ai Vostri Clienti e Fornitori.

2.      contattare il Vostro supporto tecnico software, per attivare la funzione che permetta di creare il file per la trasmissione telematica “ENTRATEL”.

2) Detraibilità IVA su Auto Aziendali.

Il 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso la sentenza definitiva (C-228/05) in merito alla limitata detraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli per uso aziendale da parte dei contribuenti italiani, stabilendo così l’integrale detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di tali beni e sulle relative spese di gestione.

Si rammenta che la norma vigente fino al 13 settembre 2006 limitava la detrazione IVA al 15% sugli acquisti di auto e moto aziendali, e vietava la detraibilità IVA per le spese di mantenimento (carburanti, manutenzioni, ecc.).

Di conseguenza, essendo ora detraibile al 100% l’IVA relativa all’acquisto ed alla gestione dei costi connessi alle autovetture, si invita ad effettuare dal 01 ottobre 2006 la detrazione integrale di tale imposta, apportando una variazione e/o integrazione manuale alle registrazioni già effettuate, relative all’acquisto di autovetture ed alle spese di mantenimento, tra cui carburanti, manutenzioni, autostrada, noleggio, lavaggio ed altre eventuali spese di diretta imputazione sostenute per autovetture, rendendo l’IVA detraibile al 100%, variando pertanto le relative liquidazioni IVA mensili di ottobre, novembre e dicembre o quella relativa al IV° trimestre 2006.

Nel caso di pagamenti IVA già effettuati per le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno 2006, la differenza positiva d’imposta verrà recuperata con il credito o il minor debito che si genererà nella dichiarazione IVA annuale.

Dal 1° gennaio 2007, tutte le registrazioni effettuate ai fini IVA, relative alle spese sostenute per l’acquisto di autovetture e per tutti i costi di gestione delle stesse, si dovranno effettuare  tenendo  presente la nuova detraibilità integrale dell’IVA, salvo le eventuali nuove disposizioni che  l’Amministrazione Finanziaria potrebbe emanare in merito.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 28 dicembre 2006.

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