Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   1 / 2001  

FINANZIARIA  2001

Di seguito si riportano le principali novità introdotte con la Legge Finanziaria 2001, n° 388 del 23 dicembre 2000.

1°) La deduzione IRPEF, relativa all’abitazione principale, a partire dall’anno 2001,  è estesa fino a concorrere la rendita catastale dell’immobile e delle sue pertinenze.

2°) Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, sono stati così aggiornati:

          Scaglione di reddito – anno 2000 – anno 2001

-         fino       a     20 ml.      à   18,5%     à   18%

-         da  20    a     30 ml.      à   25,5%     à   24%

-         da  30    a     60 ml.      à   33,5%     à   32%

-         da  60    a   135 ml.      à   39,5%     à   39%

-         oltre           135 ml.      à   45,5%     à   45

 

3°) L’aliquota IRPEG, per l’anno 2001, è pari al 36%.

4°) Sono stati introdotti degli incentivi per l’incremento dell’occupazione.

In pratica viene riconosciuto un “Credito d’imposta” per i dipendenti assunti a tempo indeterminato (pieno o parziale), nel periodo 1/10/2000 – 31/12/2003.

I dipendenti, oggetto di agevolazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

-         Età superiore a 25 anni.

-         Che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap.

Il contratto deve rispettare le regole nazionali di categoria e deve contenere il piano di sicurezza sul lavoro, di cui alla Legge 626/94.

Il credito d’imposta è pari a Lire 800.000 al mese per ciascun dipendente assunto.

Tale agevolazione è cumulabile con altri benefici.

5°) Sono state introdotte nuove agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Comunità Europea fino al 31/12/2006.

Viene concesso un credito d’imposta, subito compensabile.

6°) Dal 1 gennaio 2001, è ammessa una parziale detraibilità dell’IVA afferente l’acquisto di autovetture ed autoveicoli, pari al 10% dell’imposta addebitata.

L’indetraibilità totale resta comunque per tutte le spese di gestione del mezzo (carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.).

7°) Dal 1 gennaio 2001, il termine per pagare l’imposta di registro per la locazione e/o l’affitto di unità immobiliari è di 30 giorni.

8°) Dal 1 gennaio 2001, i redditi percepiti sulla base dei rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, vengono qualificati fiscalmente “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” e non più come “Altri redditi di lavoro autonomo”.

Ne consegue un comportamento amministrativo-gestionale del tutto simile a quello dei lavoratori dipendenti.

9°) Dal 1 gennaio 2001, viene restituita la quota fissa pagata per l’assistenza medica di base nella misura dell’80% dell’importo precedentemente versato.

Sono quattro i sistemi di rimborso, tra cui la possibilità di compensazione con altri tributi e/o contributi da effettuare tramite la delega F24.

10°) Dal 1 gennaio 2001, la ritenuta IRPEF sulle provvigioni degli agenti e dei rappresentanti di commercio è pari al 18%.

11°) Dall’anno 2001, gli interessi dovuti sull’IVA a debito, dai contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali, sono pari all’1%.  

Ponzano di Fermo li, 3 gennaio 2001.

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