Studio
Consulenza Aziendale - dott.
Lino Minnetti
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NOTA INFORMATIVA
1 / 2001
FINANZIARIA 2001
Di seguito si
riportano le principali novità introdotte con la Legge Finanziaria 2001, n°
388 del 23 dicembre 2000.
1°) La deduzione
IRPEF, relativa all’abitazione principale, a partire dall’anno 2001,
è estesa fino a concorrere la rendita catastale dell’immobile e delle
sue pertinenze.
2°) Gli scaglioni
di reddito e le relative aliquote IRPEF, sono stati così aggiornati:
Scaglione di reddito – anno 2000 – anno 2001
-
fino a
20 ml. à
18,5% à
18%
-
da 20
a 30 ml.
à 25,5%
à
24%
-
da 30
a 60 ml.
à 33,5%
à
32%
-
da 60
a 135 ml.
à 39,5%
à
39%
-
oltre
135 ml. à 45,5%
à
45
3°) L’aliquota
IRPEG, per l’anno 2001, è pari al 36%.
4°) Sono stati
introdotti degli incentivi per l’incremento dell’occupazione.
In pratica viene
riconosciuto un “Credito d’imposta” per i dipendenti assunti a tempo
indeterminato (pieno o parziale), nel periodo 1/10/2000 – 31/12/2003.
I dipendenti,
oggetto di agevolazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
-
Età superiore a 25 anni.
-
Che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap.
Il contratto deve
rispettare le regole nazionali di categoria e deve contenere il piano di
sicurezza sul lavoro, di cui alla Legge 626/94.
Il credito
d’imposta è pari a Lire 800.000 al mese per ciascun dipendente assunto.
Tale agevolazione è
cumulabile con altri benefici.
5°) Sono state
introdotte nuove agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate,
individuate dalla Comunità Europea fino al 31/12/2006.
Viene concesso un
credito d’imposta, subito compensabile.
6°) Dal 1 gennaio
2001, è ammessa una parziale detraibilità dell’IVA afferente l’acquisto di
autovetture ed autoveicoli, pari al 10% dell’imposta addebitata.
L’indetraibilità
totale resta comunque per tutte le spese di gestione del mezzo (carburanti,
manutenzioni e riparazioni, ecc.).
7°) Dal 1 gennaio
2001, il termine per pagare l’imposta di registro per la locazione e/o
l’affitto di unità immobiliari è di 30 giorni.
8°) Dal 1 gennaio
2001, i redditi percepiti sulla base dei rapporti di Collaborazione Coordinata e
Continuativa, vengono qualificati fiscalmente “Redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente” e non più come “Altri redditi di lavoro autonomo”.
Ne consegue un
comportamento amministrativo-gestionale del tutto simile a quello dei lavoratori
dipendenti.
9°) Dal 1 gennaio
2001, viene restituita la quota fissa pagata per l’assistenza medica di base
nella misura dell’80% dell’importo precedentemente versato.
Sono quattro i
sistemi di rimborso, tra cui la possibilità di compensazione con altri tributi
e/o contributi da effettuare tramite la delega F24.
10°) Dal 1 gennaio
2001, la ritenuta IRPEF sulle provvigioni degli agenti e dei rappresentanti di
commercio è pari al 18%.
11°) Dall’anno
2001, gli interessi dovuti sull’IVA a debito, dai contribuenti che effettuano
le liquidazioni trimestrali, sono pari all’1%.
Ponzano di Fermo li,
3 gennaio 2001.
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