Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   1 / 2002  

Semplificazioni in materia I.V.A.

Con il regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella G.U. n. 292 il 17 dicembre 2001, si sono disposte una serie di semplificazioni in materia  I.V.A., tra le quali, in sintesi, si riportano le seguenti:

1)      Dal 1° gennaio 2002, è soppresso l’obbligo delle liquidazioni periodiche IVA. L’ultimo adempimento, per i contribuenti mensili, riguarderà la liquidazione del mese di dicembre 2001, ed il relativo invio telematico dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2002, mentre per i trimestrali, riguarderà il IV° trimestre 2001 e l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il 02 aprile 2002.

2)      E’ soppresso l’obbligo delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, già effettuate nei registri Iva delle fatture di vendita o dei corrispettivi. E’ soppresso di conseguenza il registro Iva riepilogativo delle liquidazioni. A tale proposito si rileva comunque la necessità di effettuare una stampa di ciascuna liquidazione IVA, da tenere in archivio, ed a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, la quale su richiesta dovrà essere obbligatoriamente presentata, nonché sarà necessaria per i controlli contabili e per la predisposizione dei dati annuali.

3)      E’ soppresso l’obbligo di annotare, sui registri Iva, gli estremi delle deleghe di pagamento (Modello F24), attestanti i versamenti IVA effettuati.

4)      E’ soppresso l’obbligo delle annotazioni dei dati relativi all’utilizzazione del Plafond, già effettuate nei registri Iva delle fatture di acquisto. A tale proposito si rileva comunque la necessità di effettuare una stampa degli acquisti mensili per verificare il corretto utilizzo del plafond, delle esportazioni e delle operazioni assimilate alle esportazioni. Le stampe dovranno essere conservate in archivio, e a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, ed in caso di richiesta dovranno essere obbligatoriamente presentate. Saranno inoltre necessarie per i controlli contabili e per la predisposizione dei dati annuali.

5)      In merito agli incassi con Scontrino fiscale o Ricevuta fiscale, è stabilito che le operazioni effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con una sola registrazione, nel libro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo, senza bisogno di allegare gli scontrini fiscali.

6)      E’ stato introdotto l’obbligo, a partire dal 2003, entro il mese il febbraio di ciascun anno, di una comunicazione dei dati IVA dell’anno precedente, in forma di “Dichiarazione sintetica”, da presentare in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Sono esonerati da tale adempimento, i contribuenti, persone fisiche, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a Lire 50 milioni (Euro 25.822,84), e le persone fisiche in regime agevolato, forfettino e forfettone di cui agli artt. 13 e 14 della Legge Finanziaria 2001.

7)      Tutte le scadenze di pagamento sono rimaste invariate, vale a dire che quanto preannunciato dal Ministro delle Finanze, di slittare tutte le scadenze del 16, a fine mese, non è tuttora avvenuto. Restiamo pertanto l’unico paese della Comunità Europea, ad avere le scadenze anche il 16 di agosto.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 gennaio 2002.

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