Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 1 / 2004
Interessi di Mora
Con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004, n.
11, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato al 9,02%
il tasso di interesse di mora applicabile ai ritardati pagamenti
relativi alle transazioni commerciali effettuate nel semestre che va dal 1
gennaio al 30 giugno 2004.
Si precisa che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore, sarą del 11,02%, nel caso in cui le transazioni commerciali riguarderanno prodotti alimentari deteriorabili.
La maturazione degli interessi automatici di mora, previsti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, č subordinata a una serie di condizioni, tra le quali:
interessi di importo superiore a 5 euro;
ritardo imputabile al debitore;
crediti non derivanti da risarcimenti assicurativi o oggetto di procedure concorsuali.
Č comunque data facoltą alle parti di prevedere termini diversi, a condizione che tali patti rispettino gli accordi sottoscritti a livello Ministeriale dalle Associazioni di Categoria.
Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per
ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 21 gennaio 2004.
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