Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   1 / 2006  

***  Legge Finanziaria  2006  ***

La manovra finanziaria 2006, è contenuta nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento Ordinario n. 211.

Di seguito si segnalano le principali novità:

1) Detrazione del 41% sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Sono state prorogate per l’anno 2006, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando i limiti complessivi e le altre condizioni previste. L’agevolazione riguarda:

·        Interventi di recupero del patrimonio edilizio per le spese sostenute dal 01 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

·        Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti entro il 31 dicembre 2006, dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.

L’intervento compensa l’aumento dell’aliquota IVA applicabile dal 01 gennaio 2006 agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal 10% passa al 20%, per il mancato rinnovo di tale agevolazione.

2) Clausola di salvaguardia.

I contribuenti interessati, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se ritenute più favorevoli.

3) Versamento minimo nella dichiarazione dei redditi.

A decorrere dal 01 gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o non si richiede il rimborso del credito d’imposta, se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di Euro 12,00. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il Modello 730.

4) Addizionali  IRPEF.

È stata prorogata al 31 dicembre 2006, la sospensione degli aumenti delle addizionali all’IRPEF e della maggiorazione dell’aliquota IRAP. Si ricorda che possono aumentare l’addizionale IRPEF, i Comuni che alla data del 01 gennaio 2005, non se ne erano ancora avvalsi.

5) Oneri deducibili per la ricerca.

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante, i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti IRES in favore di Università, Fondazioni universitarie e di Istituzioni universitarie pubbliche, degli Enti di ricerca pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ovvero degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli Enti Parco Regionali e Nazionali.

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito, sopra citati, sono esenti da tasse e imposte indirette, diverse dall’IVA e dai diritti dovuti a qualsiasi titolo. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi delle precedenti disposizioni, sono ridotti del 90%. La disposizione sostituisce quella attualmente contenuta nella lett. c) c. 2 dell’art. 100 del Tuir; è abrogato anche il comma 8 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005.

6) Sostegni alla famiglia per neonati.

Per ogni figlio nato, ovvero adottato nell’anno 2005, è concesso un assegno pari ad Euro 1.000. Il medesimo assegno è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona, presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui all’anno 2005, e previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno per l’anno 2006.

Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli, sempre che sia residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 (ai fini dell’assegno per il 2005) e all’anno 2005 (ai fini dell’assegno per il 2006), non superiore ad Euro 50.000. Per nucleo familiare, si intende quello di cui all’art. 1 del D.M. Sanità 22 gennaio 1993. La condizione reddituale può essere autocertificata dall’esercente la potestà all’atto della riscossione dell’assegno, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposita modulistica.

7) Detrazione fiscale per rette degli asilo nido.

Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate, sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore ad Euro 632,00 annui, per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.

8) Detrazione IVA su autovetture e motocicli.

Dal 1 gennaio 2006, è possibile detrarre il 15% dell’IVA sull’acquisto di autovetture e motocicli. In effetti, il regime IVA riferito all’acquisto, importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è stato prorogato al 31 dicembre 2006.

Pertanto, su tali veicoli, l’indetraibilità è ridotta dal 90% all’85% del relativo ammontare, e nelle cessioni dei veicoli, per i quali l’imposta è stata detratta dal cedente, in tale misura, la base imponibile è aumentata dal 10% al 15%.

La nuova percentuale di detrazione è ammessa anche per i contratti di leasing già operanti, ai sensi della Circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001.

9) Rivalutazione beni d’impresa.

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (escluse le aree fabbricabili) può essere eseguita, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01 gennaio 2006. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione, si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

L’imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 7%. L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 475, 477 e 478 della Legge n. 311/2004.

10) Rivalutazione aree edificabili.

Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa si applicano, se compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati, alla medesima data, nel registro dei beni ammortizzabili o nei registri IVA.

La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea. Si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione è possibile a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i 5 anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. Sono applicabili le disposizioni sulla responsabilità solidale (art. 34, c. 3 del D.P.R. n. 602/1973).

I termini di accertamento decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19%, deve essere obbligatoriamente versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, come segue: a) 40% nel 2006; b) 35% nel 2007; c) 25% nel 2008.

11) Programmazione fiscale concordata.

È introdotto a regime, dal periodo d’imposta in corso al 01 gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale, alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri, per il periodo di imposta in corso al 01 gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:

·        da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

·        da assumere ai fini IRAP.

La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi, alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 01 gennaio 2004, comporta che la proposta sia formulata dall’Ufficio su iniziativa del contribuente.

L’accettazione della proposta di programmazione fiscale, è comunicata dal contribuente entro il

16 ottobre 2006. Nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali, presi a base per la formulazione della proposta.

12) Proposta di adeguamento dei redditi d’impresa 2003 - 2004.

Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione, l’Agenzia delle Entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile IRAP, relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’Anagrafe Tributaria.

Agli importi si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, del 28% e per le altre tipologie di soggetti del 23%. L’accettazione delle proposte comporta il pagamento dell’Iva applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

L’adeguamento per i redditi 2003 e 2004, consentito a coloro che si avvalgono della programmazione fiscale, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del 1° anno di applicazione dell’istituto della programmazione fiscale, degli importi previsti. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori ad Euro 3.000 per le società di capitali, ed Euro 1.500 per gli altri soggetti.

Sulle maggiori imposte, non si applicano sanzioni ed interessi. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento, eccedano la somma di Euro 10.000 per le società di capitali ed Euro 5.000 per gli altri soggetti, il 50% dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali.

L’omesso versamento, non determina l’inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte, alle predette scadenze, si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del 2° anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile il ravvedimento operoso.

Il perfezionamento dell’adeguamento non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire (Euro 77.468,53).

L’accettazione della proposta di adeguamento, esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È quindi escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle predette dichiarazioni.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 9 gennaio 2006.

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