Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   1 / 2007  

***   Legge Finanziaria 2007   ***

La Finanziaria 2007, istituita con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, Supplemento Ordinario n. 244, ha introdotto diverse novità in campo fiscale e tributario, e tra le principali si riportano le seguenti:

1) Scaglioni di reddito.

Dal 01/01/2007 i nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione sono:

·        fino a euro  15.000, aliquota del  23%;

·        da 15.000 a  28.000, aliquota del  27%;

·        da 28.000 a  55.000, aliquota del  38%;

·        da 55.000 a  75.000, aliquota del  41%;

·        oltre a euro  75.000, aliquota del  43%.

Sono state modificate anche le modalità di determinazione dell’imposta con l’introduzione di apposite detrazioni.

2) Studi di settore.

Dal 01/01/2007 le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di euro 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Altri elementi di novità negli studi di settore sono rappresentati dalle cause di esclusione:

·        volume d’affari superiore ad euro 7,5 milioni;

·        inizio o cessazione di attività nel corso dell’anno;

·        periodo di non normale svolgimento dell’attività.

3) Spese sanitarie.

Dal 01/07/2007, ai fini della deduzione o della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Dal 1° luglio 2007 fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale, sullo scontrino fiscale, può essere trascritta manualmente dal destinatario del farmaco.  

4) Compensazioni delle Imposte.

I titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente a quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori ad euro 10.000, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti compensati.

La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3° giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

Tale adempimento è in attesa di essere regolamentato con apposito provvedimento che stabilisca modalità e termini di avvio.

5) Ritenuta sugli appalti dei Condomini.

Il condominio in qualità di sostituto d’imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

6) Redditi di Lavoro autonomo.

·        Previste numerose novità in tema di determinazione del reddito dei professionisti. In particolare, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita dei beni.

·        Per i beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,40.

·        Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. Per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti ad 1/3.

7) Detrazione 36%  sulle ristrutturazioni edilizie.

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2007, la detrazione per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di euro 48.000, per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a:

·        interventi di recupero, per le spese sostenute dal 01/01/2007 al 31/12/2007;

·        prestazioni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatturate dal 01/01/2007.

La detrazione del 36% spetta a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato nella corrispondente fattura.

E’ stato confermato per il 2007 anche il regime IVA agevolato con aliquota IVA 10%.

8) Deducibilità delle spese telefoniche.

E’ stata soppressa la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari, pertanto il comma 9 dell'articolo 102 del D.P.R. 917/1986, prevede ora che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, sono deducibili nella misura dell'80%.

9) Reverse charge.

In ambito IVA il regime del reverse charge si applica anche alle seguenti operazioni:

·        prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

·        cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, nonché dei loro componenti ed accessori;

·        cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

·        cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

10) Detrazione IVA su alimenti e bevande in occasione di convegni e congressi.

È ammessa in detrazione l’IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla

partecipazione di convegni, congressi e iniziative similari, nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l’anno 2007 la detraibilità è comunque limitata al 50%.

11) Trasmissione telematica dei corrispettivi.

E’ stata introdotta la trasmissione telematica dei corrispettivi, la quale decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che si emanerà con prima scadenza entro il 01/06/2008.

12) Elenco clienti e fornitori.

Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’elenco clienti 2006.

13) Compensi ai professionisti.

Sono state posticipate di un anno le date a decorrere dalle quali sono ridotti gli importi previsti per l’applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 35, c. 12-bis D.L. n. 223/2006, in base alle quali i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifico ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.

I nuovi limiti e termini sono:

·        Euro  1.000  fino al 30 giugno 2008;

·        Euro     500  fino al 30 giugno 2009;

·        Euro     100  dal 1° luglio 2009.

14) Imposta Comunale di “Scopo”.

A decorrere dal 01/01/2007, i Comuni possono deliberare, con apposito regolamento, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso regolamento.

15) Aliquote contributive INPS.

·        Dal 01/01/2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,50%. Dal 01/01/2008 le predette aliquote sono elevate al 20%.

·        Dal 01/01/2007 l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata dello 0,30%, per la quota a carico del lavoratore.

·        Dal 01/01/2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.

16) Agevolazioni su autoveicoli.

·        Rottamazione di autoveicoli. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 01/01/2007 al 31/12/2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

·        Sostituzione di autoveicoli. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di 2 annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc.

·        Sostituzione di autocarri. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni autocarro, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5".

La legge Finanziaria 2007 entra in vigore il 01/01/2007, salvo specifiche eccezioni.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 gennaio 2007.

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