Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 1 / 2007
*** Legge Finanziaria 2007 ***
La Finanziaria 2007,
istituita con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, Supplemento Ordinario
n. 244, ha introdotto diverse novità in campo fiscale e tributario, e tra le
principali si riportano le seguenti:
1)
Scaglioni di reddito.
Dal
01/01/2007 i nuovi scaglioni di reddito e
le corrispondenti aliquote di
tassazione sono:
·
fino a euro
15.000, aliquota del 23%;
·
da 15.000 a 28.000, aliquota
del 27%;
·
da 28.000 a 55.000, aliquota
del 38%;
·
da 55.000 a 75.000, aliquota
del 41%;
·
oltre a euro
75.000, aliquota del 43%.
Sono
state modificate anche le modalità di determinazione dell’imposta con
l’introduzione di apposite detrazioni.
2)
Studi di settore.
Dal
01/01/2007 le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere
effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità,
ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto dei
valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare
delle attività non dichiarate, con un massimo di euro 50.000, sia pari o
inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.
Altri
elementi di novità negli studi di settore sono rappresentati dalle cause
di esclusione:
·
volume d’affari superiore ad
euro 7,5 milioni;
·
inizio o cessazione di attività
nel corso dell’anno;
·
periodo di non normale svolgimento
dell’attività.
3)
Spese sanitarie.
Dal
01/07/2007, ai fini della deduzione o della detrazione, la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità
dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Dal 1°
luglio 2007 fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale, sullo
scontrino fiscale, può essere trascritta manualmente dal destinatario del
farmaco.
4)
Compensazioni delle Imposte.
I
titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente a quello in cui
intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori ad
euro 10.000, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,
l’importo e la tipologia dei crediti compensati.
La
mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro
il 3° giorno successivo a quello
di comunicazione, vale come silenzio assenso.
Tale
adempimento è in attesa di essere regolamentato con apposito provvedimento che
stabilisca modalità e termini di avvio.
5)
Ritenuta sugli appalti dei Condomini.
Il
condominio in qualità di sostituto d’imposta, deve operare all'atto del
pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
6)
Redditi di Lavoro autonomo.
·
Previste
numerose novità in tema di determinazione del reddito dei professionisti. In
particolare, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili solo se
realizzate mediante cessione a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita
dei beni.
·
Per i beni
strumentali utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione,
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in
deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di
beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. È
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore ad euro 516,40.
·
Le
disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione
finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo. Per i periodi d'imposta 2007, 2008 e
2009, gli importi deducibili sono ridotti
ad 1/3.
7)
Detrazione 36% sulle
ristrutturazioni edilizie.
E’
stata prorogata fino al 31 dicembre 2007,
la detrazione per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di
euro 48.000, per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative a:
·
interventi
di recupero, per le spese sostenute dal 01/01/2007 al 31/12/2007;
·
prestazioni
di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
fatturate dal 01/01/2007.
La
detrazione del 36% spetta a condizione che
il costo della manodopera sia evidenziato
nella corrispondente fattura.
E’
stato confermato per il 2007 anche il regime IVA agevolato con aliquota IVA 10%.
8)
Deducibilità delle spese telefoniche.
E’
stata soppressa la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari,
pertanto il comma 9 dell'articolo 102 del D.P.R. 917/1986, prevede ora che le
quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, e
le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, sono deducibili nella
misura dell'80%.
9)
Reverse charge.
In
ambito IVA il regime del reverse charge si applica anche alle seguenti
operazioni:
·
prestazioni
di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
·
cessioni
di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, nonché dei loro
componenti ed accessori;
·
cessioni
di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
·
cessioni
di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
10)
Detrazione IVA su alimenti e bevande in occasione di convegni e congressi.
È
ammessa in detrazione l’IVA relativa alla somministrazione di alimenti e
bevande inerenti alla
partecipazione
di convegni, congressi e iniziative similari, nei giorni di svolgimento degli
stessi. Per l’anno 2007 la detraibilità è comunque limitata al 50%.
11)
Trasmissione telematica dei corrispettivi.
E’
stata introdotta la trasmissione telematica dei corrispettivi, la quale decorrerà
dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti,
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che si emanerà con
prima scadenza entro il 01/06/2008.
12)
Elenco clienti e fornitori.
Fino
al 31 dicembre 2006 le comunicazioni si considerano validamente effettuate anche
se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari
di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti
soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita dall’Agenzia delle
Entrate con riferimento all’elenco clienti 2006.
13)
Compensi ai professionisti.
Sono
state posticipate di un anno le date a decorrere dalle quali sono ridotti gli
importi previsti per l’applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 35,
c. 12-bis D.L. n. 223/2006, in base alle quali i compensi in denaro per
l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante
assegni non trasferibili o bonifico ovvero altre modalità di pagamento bancario
o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
I
nuovi limiti e termini sono:
·
Euro
1.000 fino al 30 giugno
2008;
·
Euro
500 fino al 30 giugno 2009;
·
Euro
100 dal 1° luglio 2009.
14)
Imposta Comunale di “Scopo”.
A
decorrere dal 01/01/2007, i Comuni possono deliberare, con apposito regolamento,
l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale
copertura delle spese per la realizzazione
di opere pubbliche individuate dai
Comuni nello stesso regolamento.
15)
Aliquote contributive INPS.
·
Dal
01/01/2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani
e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite
in misura pari al 19,50%. Dal
01/01/2008 le predette aliquote sono elevate al 20%.
·
Dal
01/01/2007 l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima è elevata dello 0,30%, per la quota a carico del lavoratore.
·
Dal
01/01/2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%.
Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.
16)
Agevolazioni su autoveicoli.
·
Rottamazione
di autoveicoli. In attuazione del
principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di
autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o
"euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal
01/01/2007 al 31/12/2007, è disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri
autorizzati, di un contributo pari al costo
di demolizione, e comunque
nei limiti di 80 euro per ciascun
veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato
la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da
utilizzare in compensazione.
·
Sostituzione
di autoveicoli. In attuazione del
principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come
"euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate
come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi
di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro
800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione
dal pagamento delle tasse
automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di 2 annualità.
La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di
autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc.
·
Sostituzione
di autocarri. Allo scopo di favorire
il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o
"euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un
contributo di euro 2.000 per ogni
autocarro, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato
come "euro 4" o "euro 5".
La
legge Finanziaria 2007 entra in vigore il 01/01/2007, salvo specifiche
eccezioni.
Lo
Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano
di Fermo li, 10 gennaio 2007.
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