Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 1 / 2008
*** Detrazione IVA Veicoli stradali e Cellulari ***
L’articolo 1, comma 261, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, ha rimosso alcune limitazioni oggettive previste nell’art.
19-bis 1, del D.P.R. n. 633/1972, in merito alla detrazione IVA. In particolare,
è stata eliminata la presunzione di uso promiscuo di veicoli
stradali a motore e telefoni
cellulari,
acquisiti ed utilizzati da imprese e professionisti.
Specifico chiarimento è stato inoltre introdotto per
i veicoli stradali a motore, per i quali si intendono “tutti i veicoli a
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non
supera Kg. 3.500, e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto”.
Detrazione
IVA per Veicoli stradali a motore.
L’imposta relativa all’acquisto e/o
all’importazione dei veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli
superiori a 350 c.c.) e dei relativi costi di impiego e manutenzione,
è ammessa in detrazione
al 100%,
se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.
La
detrazione IVA è limitata al 40%, se tali veicoli sono utilizzati promiscuamente, vale a dire che gli stessi sono contemporaneamente utilizzati sia per
attività aziendale che per uso personale.
In sintesi, le spese ed i costi interessati sono i
seguenti:
·
Costo di acquisto o importazione dei veicoli.
·
Costo per leasing di veicoli, noleggio e simili.
·
Costo di acquisto di componenti e ricambi.
·
Costo di acquisto carburanti e lubrificanti.
·
Spese per custodia, manutenzione e riparazione.
·
Spese per pedaggi autostradali.
·
Spese di impiego in genere.
Si precisa, che la detrazione IVA sui costi di
gestione e d’impiego, segue la stessa percentuale di detrazione ammessa al
veicolo di riferimento.
La disposizione normativa per i veicoli
stradali, decorre dal
28 giugno 2007.
Detrazione
IVA per Telefoni cellulari.
L’imposta relativa all’acquisto e/o
all’importazione di telefoni cellulari, nonché alle annesse spese di gestione
e per i servizi di telefonia mobile in genere, è ammessa in detrazione al 100%, nella condizione che tali apparecchi e relativi costi di impiego, sono
effettivamente utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione,
con onere di prova a carico del
contribuente.
La
detrazione IVA è limitata al 50%, se tali apparecchi sono utilizzati promiscuamente,
sia per attività aziendale che per uso personale, familiare o extra-aziendale.
In merito, si precisa che l’Amministrazione
Finanziaria svolgerà un’attività di controllo, mirata ai contribuenti che
computeranno in detrazione una misura superiore al 50% dell’IVA sugli acquisti
di apparecchi telefonici per il servizio radiomobile pubblico terrestre, e delle
relative spese di gestione e di impiego.
La disposizione normativa per i telefoni
cellulari, decorre dal
1° gennaio 2008.
Uso
Personale o Estraneo all’attività.
Per l’eventuale utilizzo destinato ad uso personale
o comunque estraneo all’attività aziendale, il contribuente può scegliere
due modalità operative:
1.
Limitare la detrazione IVA al momento di acquisto del bene, e
successivamente per tutti i costi di gestione e di impiego.
2.
Per ogni periodo d’imposta, assoggettare ad IVA la parte di utilizzo
personale o estraneo all’attività aziendale, sulla base del valore normale,
costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi, e per
le prestazioni di servizi, dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi
stessi (Art. 3, D.P.R. n. 633/1972).
Lo
Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano
di Fermo li, 31
gennaio 2008.
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