Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   1 / 2008  

***   Detrazione IVA  Veicoli stradali e Cellulari   ***

L’articolo 1, comma 261, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha rimosso alcune limitazioni oggettive previste nell’art. 19-bis 1, del D.P.R. n. 633/1972, in merito alla detrazione IVA. In particolare, è stata eliminata la presunzione di uso promiscuo di veicoli stradali a motore e telefoni cellulari, acquisiti ed utilizzati da imprese e professionisti.

Specifico chiarimento è stato inoltre introdotto per i veicoli stradali a motore, per i quali si intendono “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera Kg. 3.500, e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.

Detrazione IVA per Veicoli stradali a motore.

L’imposta relativa all’acquisto e/o all’importazione dei veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi costi di impiego e manutenzione, è ammessa in detrazione al 100%, se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

La detrazione IVA è limitata al 40%, se tali veicoli sono utilizzati promiscuamente, vale a dire che gli stessi sono contemporaneamente utilizzati sia per attività aziendale che per uso personale.

In sintesi, le spese ed i costi interessati sono i seguenti:

·        Costo di acquisto o importazione dei veicoli.

·        Costo per leasing di veicoli, noleggio e simili.

·        Costo di acquisto di componenti e ricambi.

·        Costo di acquisto carburanti e lubrificanti.

·        Spese per custodia, manutenzione e riparazione.

·        Spese per pedaggi autostradali.

·        Spese di impiego in genere.

Si precisa, che la detrazione IVA sui costi di gestione e d’impiego, segue la stessa percentuale di detrazione ammessa al veicolo di riferimento.

La disposizione normativa per i veicoli stradali, decorre dal 28 giugno 2007.

Detrazione IVA per Telefoni cellulari.

L’imposta relativa all’acquisto e/o all’importazione di telefoni cellulari, nonché alle annesse spese di gestione e per i servizi di telefonia mobile in genere, è ammessa in detrazione al 100%, nella condizione che tali apparecchi e relativi costi di impiego, sono effettivamente utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, con onere di prova a carico del contribuente.

La detrazione IVA è limitata al 50%, se tali apparecchi sono utilizzati promiscuamente, sia per attività aziendale che per uso personale, familiare o extra-aziendale.

In merito, si precisa che l’Amministrazione Finanziaria svolgerà un’attività di controllo, mirata ai contribuenti che computeranno in detrazione una misura superiore al 50% dell’IVA sugli acquisti di apparecchi telefonici per il servizio radiomobile pubblico terrestre, e delle relative spese di gestione e di impiego.

La disposizione normativa per i telefoni cellulari, decorre dal 1° gennaio 2008.

Uso Personale o Estraneo all’attività.

Per l’eventuale utilizzo destinato ad uso personale o comunque estraneo all’attività aziendale, il contribuente può scegliere due modalità operative:

1.      Limitare la detrazione IVA al momento di acquisto del bene, e successivamente per tutti i costi di gestione e di impiego.

2.      Per ogni periodo d’imposta, assoggettare ad IVA la parte di utilizzo personale o estraneo all’attività aziendale, sulla base del valore normale, costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi, e per le prestazioni di servizi, dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi (Art. 3, D.P.R. n. 633/1972).

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 31 gennaio 2008.

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