Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   2 / 2003  

Facendo seguito alle ultime disposizioni emanate dalla Fondazione ENASARCO e dall’Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio del 20 marzo 2002, con la presente si aggiornano i parametri di riferimento per i versamenti al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto  (F.I.R.R.) già per l’anno 2002.

Dall’Accordo Economico Collettivo sono stati inoltre aggiornati i parametri per il calcolo dell’Indennità suppletiva di clientela.

Per maggiore chiarezza si riportano anche gli scaglioni per la Contribuzione obbligatoria al Fondo Previdenza ed una breve sintesi delle eventuali sanzioni.

1)     Versamenti  F.I.R.R.    Percentuale per scaglione di provvigioni.

·       Agente                          Plurimandatario                   Monomandatario

4%       fino a Euro                    6.200,00                                12.400,00

      2%           da Euro   6.200,01 a 9.300,00            12.400,01 a 18.600,00

      1%       oltre Euro                     9.300,00                                18.600,00

2)     Indennità Suppletiva di Clientela.

A) All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, sarà corrisposta una indennità suppletiva di clientela, calcolata secondo le seguenti aliquote:

·        3%  sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute.

·        0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno, nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

·        0,50%  ulteriore aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

B)  In aggiunta agli importi previsti al punto 1 ed alla precedente lettera A, sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:

·        1%  sul valore annuo dell’incremento delle provvigioni, determinato ai sensi dell’art.11 dell’A.E.C. del 20 marzo 2002.

·        2%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%.

·        3%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%.

·        4%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%.

·        5%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%.

·        6%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%.

·        7%  sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.

L’importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l’ammontare massimo previsto dal terzo comma dell’art.1751 del codice civile e la somma degli emolumenti del punto 1 e del punto 2, lettera A.

Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Il trattamento di cui al presente punto 2, non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

3)     Contributi Fondo Previdenza  11,50%.

·       Agente                       Plurimandatario                  Monomandatario

Contributo minimo             Euro       124,00                     Euro        248,00

Contributo massimo           Euro    1.425,00                     Euro     2.494,00

4)     Sanzioni.

·        Ritardato versamento – Euro  21,00.

·        Inferiore versamento – Euro  61,00.

·        Maggiori trattenute – Euro  61,00.

·        Rifiuto all’ispezione e/o mancata esibizione dei documenti – da Euro  258,00 a Euro  2.582,00.

·        Ritardata o non conforme iscrizione dell’agente – Euro  61,00.

·        Omesso inoltro della distinta dei versamenti – Euro  61,00.

·        Errata indicazione dei dati che comporta evasione contributiva – Euro  25,00.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 marzo 2003.

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