Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   2 / 2005  

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute

A decorrere dall’anno di imposta 2005, è stato introdotto l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di clienti “Esportatori abituali”, che si avvalgono di acquistare senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.

Tale comunicazione, deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa dichiarazione d’intento è stata ricevuta.

L’apposito modello, unitamente alle relative istruzioni è disponibile in formato PDF e può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Il modello ufficiale è di colore azzurro, ma può essere stampato anche in bianco e nero.

In sintesi il modello di comunicazione si compone di due parti.

A)    Frontespizio, nel quale vanno indicati:

·        I dati del dichiarante, persona fisica o soggetto diverso;

·        I dati del rappresentante;

·        La firma della dichiarazione;

·        L’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

B)     Quadro dichiarazioni di intento, dove vanno indicati:

·        Campo 1, il numero progressivo che il dichiarante (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta;

·        Campo 2, il numero progressivo che il cessionario o il committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d’intento emessa;

·        Campi da 3 a 9, i dati identificativi del cessionario o committente;

·        Campi da 10 a 16, i riferimenti della dichiarazione di intento, tenendo conto del caso specifico che ricorre, si compileranno alternativamente i campi 10 e 11 se la dichiarazione riguarda una sola operazione; i campi 12 e 13 se la dichiarazione riguarda una o più operazioni fino al raggiungimento dell’importo indicato al campo 13; ovvero, i campi 14, 15 e 16 se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo, che non può in ogni caso eccedere l’anno solare, da indicare nei campi 15 e 16.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica.

E’ pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini stabiliti la predetta comunicazione, ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’I.V.A. corrispondente all’operazione. Inoltre, in tale ipotesi, è prevista la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

Il provvedimento di approvazione, tenuto conto delle disposizioni dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha fissato quale termine per il primo adempimento il 16 maggio 2005, precisando che entro tale data si potranno comunicare i dati di tutte le dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso, indicando il valore << 4 >> come periodo di riferimento.

Nel caso che l’invio telematico venga delegato al nostro Studio, sarà necessario che il modello debitamente compilato, con particolare riguardo alla sezione “Quadro dichiarazioni di intento”, ci venga consegnato entro e non oltre il giorno 5 del mese interessato, allegando le copie delle dichiarazioni d’intento oggetto della comunicazione.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 13 aprile 2005.

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