Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 2 / 2005
Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute
A decorrere dall’anno di imposta 2005, è stato
introdotto l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o forniscono servizi
nei confronti di clienti “Esportatori abituali”, che si avvalgono di
acquistare senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, di comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da
questi ricevute.
Tale comunicazione, deve essere effettuata
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la
stessa dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
L’apposito modello, unitamente alle relative istruzioni è disponibile in formato PDF e può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
Il modello ufficiale è di colore azzurro, ma può essere
stampato anche in bianco e nero.
In sintesi il modello di comunicazione si compone di due
parti.
A) Frontespizio, nel quale vanno indicati:
· I dati del dichiarante, persona fisica o soggetto diverso;
· I dati del rappresentante;
· La firma della dichiarazione;
· L’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.
B) Quadro dichiarazioni di intento, dove vanno indicati:
· Campo 1, il numero progressivo che il dichiarante (cedente o prestatore) ha assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta;
· Campo 2, il numero progressivo che il cessionario o il committente (esportatore abituale) ha assegnato alla dichiarazione d’intento emessa;
· Campi da 3 a 9, i dati identificativi del cessionario o committente;
·
Campi da 10 a 16, i riferimenti della dichiarazione di
intento, tenendo conto del caso specifico che ricorre, si compileranno
alternativamente i campi 10 e 11 se la dichiarazione riguarda una sola
operazione; i campi 12 e 13 se la dichiarazione riguarda una o più operazioni
fino al raggiungimento dell’importo indicato al campo 13; ovvero, i campi 14,
15 e 16 se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in
un determinato periodo, che non può in ogni caso eccedere l’anno solare, da
indicare nei campi 15 e 16.
Il modello di comunicazione deve essere presentato
esclusivamente in via telematica.
E’ pertanto esclusa ogni altra modalità di
presentazione.
Il cedente o il prestatore che omette di inviare nei
termini stabiliti la predetta comunicazione, ovvero la invia con dati incompleti
o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell’I.V.A. corrispondente all’operazione. Inoltre,
in tale ipotesi, è prevista la responsabilità in solido con il soggetto
acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione
ricevuta.
Il provvedimento di approvazione, tenuto conto delle
disposizioni dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha fissato
quale termine per il primo adempimento il 16 maggio 2005,
precisando che entro tale data si potranno comunicare i dati di tutte le
dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative
all’anno in corso, indicando il valore << 4 >> come periodo
di riferimento.
Nel caso che l’invio telematico venga delegato al nostro Studio, sarà necessario che il modello debitamente compilato, con particolare riguardo alla sezione “Quadro dichiarazioni di intento”, ci venga consegnato entro e non oltre il giorno 5 del mese interessato, allegando le copie delle dichiarazioni d’intento oggetto della comunicazione.
Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per
ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 13 aprile 2005.
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