Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 3 / 2002
Numerazione e bollatura dei libri contabili.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 383 del
18/10/2001, a far data dal 25/10/2001, l’articolo 8 stabilisce che i libri
contabili obbligatori andranno soggetti ai seguenti adempimenti:
1)
Regola generale – I libri contabili e i registri, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.
2)
Deroga – La bollatura o la vidimazione, sarà eseguita solo
se espressamente prevista.
3)
Numerazione – La numerazione deve essere effettuata
progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina,
dell’anno a cui si riferisce: ad esempio, per l’anno 2002, sarà 2002/1,
2002/2 e così via. Per i libri contabili e i registri non soggetti a
bollatura o vidimazione iniziale, non è obbligatorio effettuare la
numerazione sin dall’inizio, per l’intero libro, ma può essere eseguita
contestualmente all’utilizzo della pagina. Il software per il computer
dovrebbe già gestire ed assolvere tale funzione.
4)
Imposta di Bollo – L’imposta di bollo deve essere assolta
prima che il registro sia posto in uso, cioè prima di effettuare le
annotazioni sulla prima pagina. Si precisa che
l’imposta, per il libro giornale e per quello degli inventari,
è dovuta nella misura stabilita, per le imprese individuali e per le società
di persone, in Euro 20,66 (Lire 40.000), per ogni 100 pagine o
frazione, mentre rimane in Euro 10,33 per le società di capitali. L’imposta
di bollo può essere assolta mediante l’applicazione di Marche o
versamento diretto con il Modello F 23, utilizzando il codice
tributo 458-T. Relativamente al
libro giornale e al libro inventari, la Marca da Bollo potrà essere applicata
indipendentemente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 o
sull’ultima pagina, a condizione che l’imposta di bollo sia assolta prima
che il libro sia posto in uso (R.M. n.85/E del 12/3/02).
5)
Bollatura – I libri contabili, soggetti all’obbligo della
bollatura o della vidimazione, dovranno essere bollati in ogni foglio dall’Ufficio
del Registro Imprese o da un Notaio.
6)
Registri IVA – Tutti i registri previsti dalla normativa IVA,
pur essendo soggetti alla numerazione progressiva in ogni pagina, sono
esonerati dall’obbligo di vidimazione iniziale e sono esenti dall’imposta di
bollo. In breve sono interessati i seguenti registri: Registro delle Fatture
emesse, dei Corrispettivi, degli Acquisti, delle Dichiarazioni d’intento,
Unico IVA, delle Liquidazioni IVA di gruppo, Prima nota corrispettivi, dei Beni
in conto lavorazione, dei Beni in conto deposito, dei Beni in comodato, dei
Corrispettivi per mancato funzionamento del registratore di cassa, dei Depositi
IVA, ecc..
7)
Libri e registri contabili – I libri giornale e quelli degli
inventari, sono solo soggetti ad imposta di bollo e non sono soggetti a
bollatura iniziale, mentre i libri sociali obbligatori, previsti dall’art.
2421 del codice civile, sono soggetti sia all’imposta di bollo che alla
bollatura iniziale. I libri sociali obbligatori sono: libro Soci,
Assemblee, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Comitato esecutivo,
Obbligazioni, Obbligazionisti. I libri e registri, esonerati da ogni
adempimento, sono i seguenti: Conti di mastro, Contabilità di magazzino,
Registro Cronologico professionisti (contabilità ordinaria), Registro incassi e
pagamenti professionisti (contabilità semplificata), Libro dei beni
ammortizzabili ed altri registri previsti dalle norme fiscali.
8)
Registri soggetti a vidimazione iniziale – L’abolizione
dell’obbligo di vidimazione iniziale, riguarda solo i libri e i registri
previsti da disposizioni IVA e fiscali, ma non riguarda i libri ed i registri
tenuti ai sensi di disposizioni diverse, anche se possono avere riflessi nel
campo IVA, come, ad esempio, i Formulari di identificazione dei rifiuti,
che continueranno ad essere sottoposti alla numerazione e alla vidimazione, così
come i Registri di carico e scarico dei rifiuti (C.M. n. 104 del
11/12/2001).
9)
Sanzioni – In forza delle nuove disposizioni, l’omessa
bollatura delle scritture contabili non è più punibile, anche se commessa
anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni
(25/10/2001).
Per quanto sopra esposto, si precisa che tutte le
scritture relative all’anno d’imposta 2001, vengano trascritte sui libri ed
sui registri già bollati e vidimati, mentre per le scritture relative
all’anno 2002, si consiglia di adottare le nuove disposizioni normative,
riponendo le scritture contabili sui libri e sui registri senza alcuna bollatura
e vidimazione iniziale, ovviamente, dove tale comportamento sarà possibile.
Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per
ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.
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