Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   3 / 2008  

***   Antiriciclaggio - Nuove Regole di Pagamento   ***

Con la definitiva approvazione del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O. n. 268), in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, dal 30 aprile 2008 cambieranno sostanzialmente le regole sull’utilizzo del denaro contante, degli assegni al portatore e dei libretti di deposito al portatore.

1)  Limite delle operazioni.

E’ attualmente vietato il trasferimento di denaro contante e/o titoli al portatore per un importo superiore ad Euro 12.500.

Il trasferimento di somme superiori a tale limite, può essere tuttavia eseguito con una delle seguenti modalità:

·        Assegno bancario o postale recante l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”.

·        Bonifico bancario o trasferimento effettuato tramite soggetti intermediari abilitati.

Dal 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Nella sfera dei rapporti tra Imprese e soggetti privati, tale limitazione andrà a monitorare anche le operazioni riguardanti:

·        Pagamento di fatture.

·        Finanziamento e/o Apporto da soci verso società.

·        Rimborso di somme in c/finanziamento da società a soci.

·        Distribuzione di utili da società a soci.

In pratica, i mezzi di pagamento sopra descritti potranno essere utilizzati, senza alcun vincolo, solo se di importo inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila).

2)  Operazioni frazionate.

Viene definita “operazione frazionata” quella operazione unitaria, sotto i profilo economico, di valore pari o superiore al limite stabilito dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.

In sintesi, dal 30 aprile 2008, il pagamento di una fattura di euro 12.000 effettuato con rimessa diretta di contante, in tre rate di importo inferiore ad euro 5.000 cadauna, potrà essere eseguito solo se il termine tra ciascuna rimessa supera i sette giorni (Esempio: R.D. 30 – 60 – 90 gg.).

Non saranno possibili finanziamenti o prelevamenti soci “sottosoglia”, fra soci e società, se le operazioni verranno effettuate nell’arco della settimana e complessivamente il suo ammontare in contanti sia uguale o superiore ad euro 5.000.

3)  Assegni.

Dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità” (Articolo 49, comma 5).

L’assegno bancario emesso senza l’indicazione del prenditore, vale come titolo al portatore, pertanto, se l’importo da trasferire sarà pari o superiore ad euro 5.000, per esso scatterà il divieto di trasferimento, con conseguente pena per l’emittente, beneficiario, giranti/giratari e portatore finale, di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo indicato nel titolo.

Le Banche e Poste Italiane, dal 30 aprile 2008, rilasceranno carnet di assegni bancari e postali, esclusivamente muniti della clausola di non trasferibilità.

Il Cliente potrà richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni in forma libera, ma per tale rilascio è dovuta, a titolo d’imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun assegno.

Per gli assegni emessi in forma libera la norma prevede “a pena di nullità”, che ciascuna girata deve recare il codice fiscale del girante, ciò alla fine di meglio identificare i soggetti interessati al trasferimento delle somme.

Gli assegni emessi all’ordine del traente (clausole tipo: M.M. – me medesimo – me stesso – ecc.) potranno essere girati unicamente dallo stesso per l’incasso presso una Banca o a Poste Italiane.

4)  Libretti di deposito.

In merito ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, la norma prevede che gli stessi, non possono essere di importo pari o superiore a 5.000 euro.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad euro 5.000, dovranno essere estinti, ovvero il loro importo dovrà essere ridotto entro i limiti stabiliti dal decreto, entro il termine del 30 giugno 2009.

La violazione della norma (articolo 49, comma 13), sarà soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 20% dell’importo riportato nel libretto di deposito non adeguato.

5)  Conti anonimi.

Per quanto stabilito dall’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 231/2007, viene espressamente vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

E’ altresì vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 marzo 2008.

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