Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA  4 / 2001   

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

Il presente riepilogo espone una sintesi delle Istruzioni Ministeriali, relative alla compilazione della dichiarazione periodica IVA, alla quale tutti i contribuenti con un volume di affari superiore a 50 milioni di Lire, sono obbligati dall’anno 2000. Nell’esposizione si terrà conto delle informazioni e delle casistiche esclusivamente attinenti alle realtà delle imprese nostre clienti.

Per quanto riguarda i dati relativi al contribuente “vanno sempre compilati”,  precisando che il campo relativo al codice fiscale, va trascritto partendo dalla prima casella di sinistra.

Il periodo di riferimento invece, deve essere indicato tenendo conto della relativa cadenza:

Gli importi relativi ai valori da inserire nei vari campi, debbono essere indicati in migliaia di Lire, senza tenere conto degli  << ZERI >>  finali  (esempio: 1.530.500, va indicato 1.530).

VP1 –  Campo 1 à Va indicato il totale delle operazioni al netto IVA, relative alle cessioni imponibili, non imponibili ed esenti. Sono comprese anche le variazioni di imponibile generate da ravvedimento. In pratica si tratta di tutte le operazioni rientranti nel campo IVA, con esclusione di quelle  FUORI CAMPO IVA  (articolo 2 - articolo 15 - articolo 26, comma 3°, e le annotazioni relative agli acquisti intracomunitari ed Extra-UE).

VP1 –  Campo 2 à Va indicato il solo valore relativo alle cessioni intracomunitarie, non tenendo conto di eventuali cessioni effettuate alla Repubblica di San Marino ed alla Città del Vaticano.

VP2 –  Campo 1 à Va indicato il totale delle operazioni al netto IVA, relative agli acquisti  imponibili, non imponibili ed esenti. Sono comprese anche le variazioni di imponibile generate da ravvedimento. In pratica si tratta di tutte le operazioni rientranti nel campo IVA, con esclusione di quelle  FUORI CAMPO IVA  (articolo 2 - articolo 15 - articolo 26, comma 3°).

Si precisa che nel valore degli imponibili, vanno compresi gli imponibili con IVA indetraibile.

VP2 –  Campo 2 à Va indicato il solo valore relativo agli acquisti intracomunitari.

VP10 –   à Va indicato l’importo dell’IVA, relativo alle vendite del mese o del trimestre.

VP11 –   à Va indicato l’importo dell’IVA, relativo agli acquisti del mese o del trimestre.

VP12 –  Campo 1 à Va indicato l’importo della differenza a debito IVA,

(VP10 – VP11 = differenza positiva).  

VP12 –  Campo 2 à Va indicato l’importo della differenza a credito IVA,

(VP10 – VP11 = differenza negativa).

VP13 –  Campo 1 à Va indicato l’importo delle variazioni d’imposta (aumento del debito o diminuzione del credito), diverse da quelle generate dalle comuni note di credito, emesse ai sensi dell’art.26, del DPR 633/72, cioè regolarizzazione di errori incidenti sull’imposta, riferiti a periodi precedenti dello stesso anno.

Questo tipo di regolarizzazione, non è più attuabile dopo l’ultima liquidazione dell’anno.

Questo rigo va altresì utilizzato per l’eventuale estromissione del credito IVA annuale precedentemente computato.

VP13 –  Campo 2 à Va indicato l’importo delle variazioni d’imposta (diminuzione del debito o aumento del credito), diverse da quelle generate dalle comuni note di credito, emesse ai sensi dell’art.26, del DPR 633/72, cioè regolarizzazione di errori incidenti sull’imposta, riferiti a periodi precedenti dello stesso anno.

Questo tipo di regolarizzazione, non è più attuabile dopo l’ultima liquidazione dell’anno.

VP14 –  Campo 1 à Va indicato l’importo dell’IVA non versata in precedenti liquidazioni periodiche, al fine di regolarizzare l’omesso versamento di tale imposta.

VP14 –  Campo 2 à Va indicato l’importo dell’IVA versata in eccesso nelle liquidazione precedenti.

VP15 – Campo 1 à Va indicato l’importo del debito IVA non versato nella liquidazione precedente, in quanto d’importo inferiore a Lire 50.000.

Si precisa che tale rigo non deve essere compilato nel primo mese o trimestre dell’anno.

VP15 – Campo 2 à Va indicato l’importo del credito IVA relativo alla liquidazione precedente.

Si precisa che tale rigo non deve essere compilato nel primo mese o trimestre dell’anno.

VP16 –   à Va indicato il credito IVA destinato a compensazione, proveniente dalla dichiarazione annuale (liquidazione del mese di dicembre o del IV° trimestre).

Si precisa che l’importo da indicare in questo campo, deve essere deciso nella prima scadenza   della presente dichiarazione.

VP17 – Campo 1 à Va indicato l’importo a debito IVA, ricavato dalla differenza algebrica, tra la somma dei righi da VP12 a VP16, colonna 1 e la somma dei righi da VP12 a VP16, colonna 2.

VP17 – Campo 2 à Va indicato l’importo a credito IVA, ricavato dalla differenza algebrica, tra la somma dei righi da VP12 a VP16, colonna 2 e la somma dei righi da VP12 a VP16, colonna 1.

VP18 –   à Va indicato il valore dei crediti speciali d’imposta (Casi particolari).

VP19 –   à Va indicato l’importo degli interessi dovuti nei versamenti trimestrali.

VP20 –   à Va indicato per il solo mese di dicembre o VI° trimestre, l’importo dell’acconto IVA.

VP21 –   à Va indicato l’importo da versare, ricavato dalla somma algebrica che segue:

(VP17 colonna 1 – VP18 + VP19 – VP20).

Nel caso in cui l’importo risultasse negativo, in tale campo va indicato  << zero >>.

VP22 –   à Va indicato lo stesso importo del rigo VP21, indipendentemente dal fatto che tale importo sia stato in tutto o in parte compensato. Tale rigo non deve essere compilato, nel caso in cui l’importo da indicare sia uguale o inferiore a Lire 50.000.

Si precisa, inoltre, che i righi VP18, VP19, VP21 e VP22, non vanno compilati dai contribuenti trimestrali, solo per il quarto trimestre.

Nel campo relativo alla firma della dichiarazione, si dovrà distinguere il caso di impresa individuale da quello della società:

La scadenza dell’invio telematico della dichiarazione periodica, è la seguente:

L’Amministrazione Finanziaria, allo scopo di agevolare l’organizzazione dei contribuenti, ha deciso di prorogare la scadenza dell’invio telematico delle dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, alla data del 31 maggio c.a. .

La presentazione della dichiarazione periodica può essere effettuata esclusivamente con il sistema telematico, e sarà lo Studio ad assolvere a questo obbligo per Vostro conto, attenendosi ai documenti da Voi inviati in tempo utile per l’elaborazione ed il relativo controllo.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 23 marzo 2001.

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