Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 6 / 2002
Tutela
dei creditori
In riferimento al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in
attuazione della direttiva 2000/35/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 23 ottobre 2002, con la presente si porta a conoscenza quanto segue:
In sostanza un privato che non onora nei termini un
debito, non è soggetto alla maggiorazione degli interessi di mora.
In sintesi, il saggio è composto da due parti (art. 5):
6. Riguardo al debitore, la norma precisa che non vi sono interessi da pagare, se vi è un ritardo non imputabile al debitore stesso (art. 3 e 6).
Riguardo al creditore, la norma prevede che gli interessi possano decorrere anche con un termine maggiore (esempio: dopo 60 giorni dal ricevimento della fattura), ma una tale condizione deve necessariamente, a pena di nullità, essere provata per iscritto (art. 4).
Le eventuali spese per il
recupero del credito sono sempre liquidate a favore del creditore.
7. Si precisa che l’interesse di mora automatico, introdotto con il D.lgs 231/02, ai fini dell’Imposta sul valore Aggiunto ricade nelle operazioni escluse dall’IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1°, del D.P.R. 633/72.
Si rammenta, inoltre, che le
fatture e/o lettere di addebito emesse per tali interessi, sono soggette
all’imposta di bollo pari ad Euro 1,29 per ciascun documento il cui importo
superi Euro 77,47.
8.
Con il D.lgs 231/02, l’invio delle fatture riveste una novità
immediata, cioè quella di trasmettere la fattura con modalità tali da poter
essere certi del giorno della sua ricezione. Infatti, per quanto riguarda il
giorno in cui il debitore diventa moroso, l’art. 4 definisce moroso
il debitore che non paga dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura, o
della merce, o del patto diversamente convenuto.
9.
Gli accordi ritenuti “Gravemente iniqui” per i creditori, sono
nulli.
Sono ritenuti gravemente iniqui, gli accordi che danno al debitore il beneficio di una liquidità aggiunta e i patti che un debitore impone ai propri creditori, discostandosi dal trattamento che riceve dai propri debitori.
Si ritiene congruo un termine di 60 giorni, oltre tale termine, sembra ad oggi essere soggetti all’applicazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo 231/02, con la quale il fisco porrà in tassazione gli interessi di mora automatici, in capo al creditore.
Riepilogo
e quadro di sintesi
Lo Studio resta a Vostra
completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.
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