Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   6 / 2002  

Tutela dei creditori

            In riferimento al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, con la presente si porta a conoscenza quanto segue:

  1. E’ stato introdotto, dal 7 novembre 2002, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sui pagamenti effettuati in ritardo.
  1. La norma riguarda lo scambio commerciale che avviene tra operatori economici. In pratica la disposizione riguarda le imprese, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, ecc., escludendo così, lo scambio che avviene tra un imprenditore e/o professionista e un soggetto privato.

In sostanza un privato che non onora nei termini un debito, non è soggetto alla maggiorazione degli interessi di mora.

  1. L’obbligo deve applicarsi, salvo patto contrario, dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o dopo 30 giorni dalla data di consegna delle merci.
  1. La disposizione normativa, si applica ai contratti stipulati dopo il giorno 8 agosto 2002.
  1. Il tasso di interesse di mora, è fissato in 7 punti, oltre quello in corso presso la B.C.E. (Banca Centrale Europea), che ad oggi risulta del 3,25%.

In sintesi, il saggio è composto da due parti (art. 5):

6.      Riguardo al debitore, la norma precisa che non vi sono interessi da pagare, se vi è un ritardo non imputabile al debitore stesso (art. 3 e 6).

Riguardo al creditore, la norma prevede che gli interessi possano decorrere anche con un termine maggiore (esempio: dopo 60 giorni dal ricevimento della fattura), ma una tale condizione deve necessariamente, a pena di nullità, essere provata per iscritto (art. 4).

Le eventuali spese per il recupero del credito sono sempre liquidate a favore del creditore.

7.      Si precisa che l’interesse di mora automatico, introdotto con il D.lgs 231/02, ai fini dell’Imposta sul valore Aggiunto ricade nelle operazioni escluse dall’IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1°, del D.P.R. 633/72.

Si rammenta, inoltre, che le fatture e/o lettere di addebito emesse per tali interessi, sono soggette all’imposta di bollo pari ad Euro 1,29 per ciascun documento il cui importo superi Euro 77,47.

8.      Con il D.lgs 231/02, l’invio delle fatture riveste una novità immediata, cioè quella di trasmettere la fattura con modalità tali da poter essere certi del giorno della sua ricezione. Infatti, per quanto riguarda il giorno in cui il debitore diventa moroso, l’art. 4 definisce moroso il debitore che non paga dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura, o della merce, o del patto diversamente convenuto.

9.      Gli accordi ritenuti “Gravemente iniqui” per i creditori, sono nulli.

Sono ritenuti gravemente iniqui, gli accordi che danno al debitore il beneficio di una liquidità aggiunta e i patti che un debitore impone ai propri creditori, discostandosi dal trattamento che riceve dai propri debitori.

Si ritiene congruo un termine di 60 giorni, oltre tale termine, sembra ad oggi essere soggetti all’applicazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo 231/02, con la quale il fisco porrà in tassazione gli interessi di mora automatici, in capo al creditore.

Riepilogo e quadro di sintesi

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 18 novembre 2002.

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