Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

Via Piave, 37 - 63020 Ponzano di Fermo (AP) - Tel. 0734.631574 - Fax  0734.631071

E-mail: linominnetti@virgilio.it   -   www.studiominnetti.it

 

   NOTA  INFORMATIVA   6 / 2006  

***   Manovra - Bis   ***

Con il Decreto Legge n. 223/2006, cosiddetto decreto “Bersani – Visco”, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, Supplemento Ordinario n. 183, sono state introdotte notevoli novità fiscali ed amministrative.

Di seguito si segnalano le principali:

1) Obblighi contabili degli esercenti arti e professioni (Art. 35, comma 12 e 12-Bis).

L’articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni. Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:

  i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);

  i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 1973). In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell’articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008. Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro. Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell’esercizio dell’attività professionale sono quelli appositamente individuati dall’articolo 35, comma 12, ovvero:

·        gli assegni non trasferibili;

·        i bonifici;

·        le altre modalità di pagamento bancario o postale;

·        i sistemi di pagamento elettronico.

Per quanto attiene, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 13…” . L’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR.

I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio della professione.

2) Agevolazioni nelle ristrutturazioni edilizie (Art. 35, commi 19, 20, 35-Ter e 35-Quater).

L’articolo 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del decreto ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie. In particolare:

 il comma 19 ha inserito nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 121-bis, il quale stabilisce che: “Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa mano d’opera sia evidenziato in fattura”;

 il comma 20 prevede che: “Le disposizioni del comma 19 si applicano in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

 il comma 35- ter prevede che: “È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º ottobre 2006”;

 il comma 35- quater inserisce nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis, il comma 121-ter, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1º ottobre 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila euro per abitazione.

Per quanto riguarda la prima delle modifiche introdotte (comma 19), viene disposta una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinati dagli articoli 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Tali agevolazioni consistono:

 nella detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’IRPEF per un importo percentuale delle spese sostenute fino ad un massimo di spese di 48.000,00 euro, per interventi di recupero di immobili abitativi da parte delle persone fisiche;

 nell’analoga detrazione prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. In questo caso, i lavori di ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2006 e la alienazione o assegnazione dell'immobile deve avvenire entro il 30 giugno 2007.

La disposizione introdotta con il comma 19 integra quella contenuta nel comma 121 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha prorogato, per l’anno 2006, le detrazioni dall’imposta lorda previste in materia di recupero del patrimonio edilizio, elevando la quota detraibile al 41 per cento degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente.

Per effetto dell’entrata in vigore della norma recata dal decreto, ai casi di diniego dell’agevolazione elencati, tassativamente, nell’articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 – quali, ad esempio, l’esecuzione delle opere edilizie difformi da quelle oggetto di comunicazione o l’esecuzione dei pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, ne viene aggiunto un altro consistente nell’inosservanza dell’obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. Si tratta di una disposizione che, ai sensi del successivo comma 20, si rende applicabile in relazione alla spese sostenute dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto. Con la modifica apportata dal comma 35-ter viene ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.

Si ricorda che l’aliquota IVA agevolata al 10 per cento (in luogo del 20 per cento) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata introdotta dal predetto articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, il quale, in attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/85 del 22 ottobre 1999, consente agli stati membri di prevedere, per un periodo massimo di tre anni, aliquote IVA ridotte per settori ad alta intensità di manodopera. Con successivi provvedimenti, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005.

In assenza di autorizzazione comunitaria, dal 1° gennaio 2006 l’aliquota IVA è stata ricondotta alla misura ordinaria del 20 per cento. Sempre a partire dalla stessa data, la percentuale di detrazione dell’IRPEF è stata innalzata dal 36 al 41 per cento, al fine di compensare il venir meno dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. Il ripristino dell’aliquota IVA al 10 per cento è stato reso possibile per effetto della emanazione della Direttiva europea approvata il 14 febbraio 2006, che ha prorogato fino al 2010 il regime dell’IVA agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera. Coerentemente con l’intervento recato dal comma 35-quater, sempre a decorrere dal 1° ottobre (e fino al 31 dicembre 2006, come già ricordato), la quota di detrazione dall’IRPEF viene ridotta dal 41 al 36 per cento.

Si ritiene che le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la riduzione della misura dell’aliquota IVA al 10 per cento e l’abbattimento della misura della detrazione dall’IRPEF al 36 per cento) siano strettamente correlate, di tal che è necessario che, in relazione alla stessa spesa, le percentuali dell’aliquota IVA e della detrazione IRPEF siano applicate, rispettivamente, nella misura predetta per ciascuna. In sostanza, la detrazione dall’IRPEF nella misura del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l’aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF nella misura del 36 per cento.

Sempre con il comma 35-quater il limite di spesa viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione, a decorrere dal 1° ottobre 2006.

L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, che ha introdotto l’agevolazione in questione, stabilisce che: “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.”

La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 ha al riguardo chiarito che il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione (che nel corso degli anni ha subito variazioni, fino all’importo di 48.000 euro fissato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289), va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, poteva calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Con la modifica introdotta dal comma 35-quater, il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione, per espressa previsione normativa la stessa trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Al riguardo deve farsi riferimento alla spese sostenute a decorrere da tale data.

3) Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare (Art. 35, comma 22-Bis).

L’articolo 35, comma 22-bis, apporta modifiche al TUIR, aggiungendo all’art. 15, comma 1, la lettera b-bis). In particolare, la norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità. Si tratta, in tutta evidenza, di una modifica normativa collegata a quella del precedente comma 22, il quale ha previsto l’obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l’eventuale importo relativo alle spese di intermediazione. Anche alla luce della relazione tecnica di accompagnamento relativa agli effetti sulla finanza pubblica, si ritiene che l’importo di 1000 euro costituisca il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisca in un unico anno di imposta. Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

4) Ritenuta a titolo di acconto per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere (Art. 36, comma 24).

L’articolo 36, comma 24, del decreto modifica l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del DPR n. 600/1973 inserendo dopo le parole “o nell’interesse di terzi” le seguenti “o per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”. Per effetto di detta modifica, l’obbligo per i sostituti d’imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, è esteso ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi.

La ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20 per cento del compenso.

Si sottolinea che il comma 24 in esame completa, anche sotto il profilo dell’applicazione delle ritenute, l’equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (articolo 71, comma 2, del TUIR).

L’obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 41 del decreto stesso.

Le ritenute operate dovranno essere versate nei tempi e nei modi ordinari.  

5) Reddito di lavoro autonomo – Plusvalenze e Minusvalenze – Cessione clientela – Spese sostenute dal committente (Art. 36, comma 29).

Il comma 29 dell’art. 36 del decreto ha modificato in modo incisivo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo. I nuovi commi 1-bis e 1-ter inseriti nell’art. 54 del TUIR, innovando la disciplina, prevedono la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso l’estromissione dei beni strumentali dall’ambito dell’attività di lavoro autonomo. Sono escluse le cessioni di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, come ad esempio gli immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito quando sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Ai sensi del nuovo comma 1-ter, le plusvalenze e le minusvalenze sono date dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti ed il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato. Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Si ritiene, inoltre, che, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86, comma 4, del TUIR. Il comma 29 in esame, inoltre, ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 54 del TUIR. In base a tale norma, concorrono a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali, sia riscosso in un’unica soluzione, la nuova lettera g-ter, del comma 1 dell’art. 17 del TUIR, inserita dal citato comma 29, prevede la possibilità per il contribuente di assoggettare tali importi a tassazione separata. Infine, il comma 29 ha regolato espressamente la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in base alla nuova formulazione del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l’importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite del 2% previsto dalla prima parte del comma 5. Dal punto di vista degli adempimenti, il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente comunicherà al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l’impresa committente. Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. L’impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

6) Accertamento sulla base degli studi di settore (Art. 37, commi 2 e 3).

L’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto dispone l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che reca disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore. Detta abrogazione opera a partire dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; quindi per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche con riferimento al periodo di imposta 2005.

Attraverso tale modifica, il legislatore dispone l’applicazione generalizzata dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.

In precedenza, ai sensi delle norme abrogate, l’Amministrazione finanziaria poteva procedere all’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione), e degli esercenti arti e professioni, se:

 in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultava superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta”;

 nel caso di rilevanti situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale (limitatamente ai soggetti esercenti attività di impresa);

 in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570.

In altri termini, con l’abrogazione delle norme citate, per sottoporre ad accertamento i contribuenti interessati, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore. Il comma 3 dell’articolo 37 del decreto dispone che, con riferimento al primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, con le modalità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195.

Ciò comporta, ad esempio, che per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il predetto adeguamento potrà essere eseguito già con riferimento all’anno 2005.

Si ritiene, infine, che il richiamo espresso, operato dalla norma all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, comporta che in sede di adeguamento la maggiorazione del 3 per cento commisurata ai ricavi e compensi non annotati si applica qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati.

7) Elenco dei clienti e dei fornitori (Art. 37, commi 8 e 9).

L’articolo 37, comma 8, del decreto introduce nell’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.

Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 del decreto prevede per l’anno d’imposta 2006 l’indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l’indicazione del codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Ai fini sanzionatori, l’omessa presentazione degli elenchi, nonché l’invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al riguardo, si precisa che si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

8) Comunicazione telematica dei corrispettivi (Art. 37, commi da 33 a 37).

Le disposizioni in esame introducono, per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

La procedura in argomento costituisce una ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Il beneficio della sostituzione dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura; l’ultimo periodo del comma 34 dell’articolo 37 del decreto dispone, infatti, espressamente che è fatto salvo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione ..." (cfr. articolo 22 del DPR n. 633 del 1972).

La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del citato DPR n. 633 del 1972. Il comma 35 dell’articolo 37 del decreto, introduce un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente. Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo pagamento.

Le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi in precedenza esaminati è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.

9) Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA (Art. 37, comma 49).

L’articolo 37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Restano, quindi, esclusi dall’obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita IVA, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

Con il Comunicato Stampa del 5 settembre 2006, l’Agenzia delle Entrate precisa che tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica utilizzando uno dei tre canali sotto indicati:

  1. Direttamente, dopo essersi muniti di codice PIN e di Password, utilizzando il Modello F24 on-line (sito Internet).
  2. Tramite Intermediari abilitati, che utilizzano il Modello F24 cumulativo (Entratel).
  3. Mediante l’Home Banking (CBI – Corporate Banking Interbancario), utilizzando il Modello F24.

Le problematiche applicative ed interpretative relative a specifiche disposizioni saranno oggetto di successivo approfondimento.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 6 settembre 2006.

Studio Minnetti

 

Copyright © 2002-2006 Studio Minnetti. All rights reserved.