Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   7 / 2008  

***  Manovra Fiscale d'estate  ***

Con la definitiva approvazione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133 - G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, S.O. n. 196), dal 25 giugno 2008 sono state modificate alcune sostanziali regole in campo fiscale.  Di seguito si annotano le principali.

1)  Limite delle operazioni per l’antiriciclaggio.

Con decorrenza 25 giugno 2008, è stata innalzata da 5.000 a 12.500 euro, la soglia massima per effettuare versamenti in denaro contanti.

Il trasferimento di somme uguali o superiori a tale limite, può essere tuttavia eseguito con una delle seguenti modalità:

·        Assegno bancario o postale recante l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”.

·        Bonifico bancario o trasferimento effettuato tramite soggetti intermediari abilitati.

In merito alla casistica degli assegni bancari, rimane possibile l’emissione di assegni in forma libera, con l’obbligo di munirsi di apposito modulo per il quale risulta versata la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.

Scompare la prevista indicazione del codice fiscale del girante

2)  Uso dei contanti per i professionisti.

Dal 25 giugno 2008, sono definitivamente scomparse le soglie in contanti per l’incasso di compensi, precedentemente stabilite nel limite di:

·   Euro 1.000 fino al 30 giugno 2008.

·   Euro 500 dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009.

·   Euro 100 dal 1° luglio 2009.

Il pagamento in contanti dei compensi professionali, potrà avvenire nei limiti di Euro 12.499,99.

E’ scomparso l’obbligo di far transitare tutti gli incassi su un conto corrente “dedicato”, da cui attingere somme destinate a spese e prelievi.

3)  Elenchi clienti e fornitori.

E’ stato soppresso l’obbligo di predisposizione ed invio degli elenchi clienti e fornitori, nonché è stata eliminata la possibilità di sanzionare le eventuali violazioni pregresse.

4)  Detraibilità dell’IVA sulle fatture di alberghi e ristoranti.

In merito alle spese sostenute per alberghi e ristoranti, inerenti all’attività dell’impresa, dal   1° settembre 2008 è stata introdotta l’integrale detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, da tale data, per documentare la spesa e detrarre integralmente l’IVA, sarà necessario chiedere sempre ed esclusivamente, l’emissione di << FATTURA >>, non essendo la Ricevuta fiscale documento valido per la detrazione dell’IVA.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande diverse da quelle sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, da parte dei lavoratori dipendenti, sono deducibili nella misura del 75%.

5)  Esenzione ICI per abitazione principale e pertinenze.

E’ confermata la totale esenzione ICI per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con esclusione delle unità immobiliari catastalmente classificate A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

In tale circostanza, è stata precisata la nozione di “abitazione”, facendo così chiarezza a diverse particolari casistiche, oggetto di incerta applicazione normativa.

6)  Deducibilità delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, tenuto conto del limite di capienza pari al 2% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, e nel limite massimo di Euro 200.000.

Particolare attenzione va rivolta al principio di inerenza e di congruità di tali spese.

Le prime indicazioni operative riconoscono tra le spese di rappresentanza deducibili le seguenti tre categorie:

·        Spese per viaggi turistici, in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi, la cui produzione o il cui scambio, costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa.

·        Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa.

·        Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente (compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostentamento risponda ai criteri di inerenza).

E’ inoltre previsto l’aumento da 25,82 a 50,00 euro, del limite entro il quale sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 27 agosto 2008.

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