Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA
8 / 2001
1) Si riportano i criteri dettati per la conversione in Euro delle fatture emesse in Lire e per l’ipotesi inversa, che intercorre nel periodo transitorio, ciò prima che tutto si normalizzi nell’unica unità di conto “Euro”. Le modalità di conversione contenute nell’art. 5 del regolamento CEE n. 1103/97, stabilisce che l’importo ottenuto dalla conversione deve essere arrotondato << per eccesso o per difetto al centesimo più vicino>>, cioè al secondo decimale. In particolare, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,005, si deve arrotondare per eccesso all’unità superiore, in applicazione del c.d. “arrotondamento matematico”. Ad esempio, se a seguito di una conversione risulta un importo, da pagare o da contabilizzare, di 125,355 Euro, questo deve essere indicato in 125,36 Euro. Quindi, tutti gli importi fiscalmente rilevanti, contenuti in una fattura (imponibile, IVA, ritenute, ecc.), devono essere arrotondati ed indicati con 2 decimali. Inoltre, come precisato nella Circolare Ministeriale n. 291/E del 1998, in caso di conversione in Euro di fatture emesse in Lire, occorre convertire in Euro << orizzontalmente >> sia l’imponibile che l’imposta, ma NON IL TOTALE FATTURA, che si ricava dalla somma dei predetti importi convertiti in Euro. Nel particolare caso in cui dalla conversione Lira/Euro risultino importi espressi con frazioni decimali della Lira, si deve applicare il criterio di arrotondamento già sopra descritto, in quanto non può applicarsi il metodo di arrotondamento previsto dall’art. 21, secondo comma, n. 5, del D.P.R. n. 633/72, cioè, arrotondamento per eccesso alla Lira dei decimali. Gli scostamenti che si potrebbero verificare dalle conversioni, sono in genere poco significativi, ma possono verificarsi scostamenti rilevanti a seguito della conversione degli importi << intermedi >> di minimo ammontare, c.d. “microprezzi”, i quali possono essere presenti all’interno dei vari documenti (contratti, fatture, ecc.), e se tali importi non vengono convertiti con un sufficiente numero di decimali, possono causare un rilevante scostamento dei valori, ed in tal caso va utilizzato il criterio previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 213/1998, il quale stabilisce che l’importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
E’ comunque necessario precisare che i criteri di arrotondamento sopra descritti devono essere applicati in presenza di importi intermedi molto piccoli, in pratica, fino ad un importo di Lire 9.999, mentre, per importi superiori a tale limite, si applica la regola generale di arrotondamento ai 2 decimali.
2) Si richiama l’attenzione sulla trattazione degli “Omaggi”, che nel periodo natalizio molto spesso vengono effettuati dalle aziende. In questa circostanza si trattano beni estranei all’attività propria dell’impresa, che vengono in genere destinati ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, ecc.. La trattazione fiscale è la seguente:
1. IVA totalmente detraibile.
2. Spesa integralmente deducibile.
1. IVA indetraibile al 100%.
2. Spesa considerata “di rappresentanza”, deducibile nella misura di 1/3 dell’ammontare sostenuto. La deduzione avviene per quote costanti in 5 esercizi.
Le cessioni di tali beni costituiscono operazioni escluse da IVA.
3)
In merito alla soppressione dell’obbligo di bollatura e di
vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, introdotta
dall’art. 8 della Legge n. 383/2001, si tiene a precisare che tale
agevolazione essendo estesa anche ai registri previsti da altre norme
tributarie, in pratica interessa: registri fatture emesse, registro
corrispettivi, registro fatture acquisti, registro beni ammortizzabili, registro
protocollo esportatori, registro beni in c/lavorazione, registro onorari,
bollettario “madre e figlia”, registro incassi e pagamenti, registro
cronologico delle movimentazioni finanziarie, e gli altri registri
obbligatori ai fini IVA e delle Imposte sui Redditi. Per i suddetti registri
resta il solo obbligo di numerazione preventiva di ogni pagina, la quale può
essere effettuata prima della stampa definitiva, e non obbligatoriamente prima
della messa in uso del singolo registro.
. L’imposta di bollo, prevista per il libro giornale ed il libro
inventari deve essere assolta nella misura seguente:
·
Bollo di Lire
40.000 per ogni 100 pagine o frazione di esse, per i soggetti non obbligati
al versamento forfetario della tassa di concessione governativa.
·
Bollo di Lire
20.000 per ogni 100 pagine o frazione di esse, per i soggetti obbligati al
versamento forfetario della tassa di concessione governativa (trattasi di società
di capitali), pari a Lire 600.000 o di Lire 1.000.000, secondo il capitale
sociale sottoscritto.
L’imposta di bollo deve essere assolta prima della messa in uso del registro, o mediante applicazione della “marca da bollo” sulla prima pagina numerata, o tramite il versamento da effettuarsi con il Modello F23, utilizzando il codice tributo 458T.
Per quanto dettato dall’art. 2421 del codice civile, l’obbligo di vidimazione resta per i seguenti libri sociali: Libro dei Soci, Libro delle Assemblee, Libro del Collegio Sindacale, Libro del Consiglio di Amministrazione, Libro delle obbligazioni.
In
applicazione del principio del “favor rei”, non sono più oggetto di
sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo di bollatura, anche se sono
state commesse prima della entrata in vigore della presente Legge, e che le
stesse non siano state già accertate.
Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori
chiarimenti in merito.
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