Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 8 / 2005
Controlli contabili
1)
E’ necessario aggiornare la contabilità alla data del 30 settembre
2005 e stampare un bilancio di verifica, con il quale controllare i
risultati ottenuti fino a tale data e calcolare i risultati presunti al 31
dicembre 2005.
2) Si dovranno aggiornare le schede di magazzino fino alla data del 30 settembre 2005, in modo da verificare la presenza di eventuali discordanze tra i valori reali e quelli fiscali, in particolare, verificare la congruità degli acquisti relativi ai componenti a numero.
3) Si rammenta di aggiornare le schede dei compensi a terzi, che pur non essendo più fiscalmente obbligatorie, ne resta comunque necessaria la sua compilazione ed il suo controllo. Tali schede, oltre che necessitano per verificare il corretto versamento delle ritenute di acconto IRPEF, necessitano per archiviare i dati anagrafici dei soggetti percepienti delle somme erogate dal sostituto d'imposta. I dati che andranno annotati, oltre al nome e cognome o ragione sociale, e codice fiscale, per le persone fisiche dovranno essere annotati luogo e data di nascita. Si rammenta, inoltre, di indicare nelle schede dei compensi, i percepienti, lavoratori autonomi, che si sono avvalsi del regime agevolato di cui all’articolo 13 della Legge n. 388/2000.
4) Per coloro che ne avessero bisogno, lo Studio Minnetti ha predisposto le schede di magazzino e quelle dei compensi a terzi, con un foglio di calcolo di Microsoft Works. Su specifica richiesta, Vi saranno copiate su un Floppy disk o inviate a mezzo posta elettronica al Vostro indirizzo.
5) Risulta di notevole importanza, provvedere al controllo delle Partite IVA Comunitarie, prima di inoltrare la merce nei Paesi membri della UE, in specifico riferimento ai Paesi ultimi entrati nella UE. A tale proposito, si rammenta la possibilità di utilizzare la procedura informatica messa a disposizione degli utenti dall’Agenzia delle Entrate presso il proprio sito internet, o nell’apposito link “Partite IVA Comunitarie” che troverete nella pagina Utilità del sito: www.studiominnetti.it . Si precisa che in presenza di mancata rispondenza della Partita IVA Comunitaria, l’Amministrazione Finanziaria procederà con il recupero dell’IVA e con l’addebito delle conseguenti sanzioni ed interessi.
Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori
chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 20 ottobre 2005.
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