Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   8 / 2006  

***   Auto Aziendali e Fisco   ***

Detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Il 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso la sentenza definitiva (C-228/05) in merito alla limitata detraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli per uso aziendale da parte dei contribuenti italiani. La Corte ha stabilito che la normativa italiana è in contrasto con la sesta direttiva CEE, pertanto è stata concessa la possibilità ai contribuenti di considerare detraibile l’imposta sul valore aggiunto, assolta per gli acquisti di tali veicoli.

Per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, si ritiene che l’imposta da detrarre debba essere commisurata all’effettivo utilizzo del bene nell’esercizio dell’attività di impresa o professione.

Tale sentenza, inoltre, da facoltà al contribuente di richiedere a rimborso l’IVA assolta sugli acquisti e sulle spese di gestione di auto aziendali, non detratta, dall’anno 2003 fino alla data del 13 settembre 2006. Il rimborso dovrà essere presentato in via telematica, su apposita istanza, entro il 15 aprile 2007, a pena di decadenza, e la percentuale rimborsabile sarà stabilita dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento di approvazione del modello di rimborso.

Da quanto sopra esposto, emerge che la detrazione IVA assolta sugli acquisti di auto e moto aziendali, e per le spese di gestione, può essere così sintetizzata:

·        Dal 01/01/2003 al 13/09/2006Soggetta ad istanza di rimborso, con percentuale da determinare.

·        Dal 14/09/2006 al 31/12/2006Soggetta a detrazione totale, con percentuale stabilita dal contribuente, in relazione all’inerenza ed all’effettivo utilizzo del bene nell’attività.

Va precisato che lo Stato italiano ha comunque proposto alla Commissione UE una revisione della problematica economica innestata dalla sentenza 228/05 in merito ai possibili rimborsi ed al futuro gettito fiscale, e da ultimo sembra che la detrazione IVA verrà limitata al 40% per tre anni, con possibilità di essere rinegoziata alla fine del secondo anno.

Si rammenta che la norma vigente fino al 13 settembre 2006 limitava la detrazione IVA al 15% sugli acquisti di auto e moto aziendali, e vietava la detraibilità IVA per le spese di mantenimento (carburanti, manutenzioni, ecc.).

Deducibilità dei Costi e delle Spese di gestione.

Il Decreto Legge 262/2006, conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia UE (C-228/05), ha previsto a decorrere dal 2006 una generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali e professionali, salvo i casi di veicoli esclusivamente strumentali adibiti a uso pubblico o utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica il Decreto Legge n. 262/2006, ha sostanzialmente modificato gli articoli 51 e 164 del TUIR, stabilendo che le spese e gli altri componenti negativi, relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste e nei limiti ivi indicati, che in sintesi si possono così rappresentare:

Utilizzo Autovetture, motocicli, ecc. Costi di gestione e manutenzione
Fino al 31/12/2005 Dal 01/01/2006 Fino al 31/12/2005 Dal 01/01/2006
Bene strumentale esclusivo o adibito ad uso pubblico 100% 100% 100% 100%
Bene inerente all’attività dell’impresa 50%  con limiti Zero 50% Zero
Bene inerente all’arte o alla professione 50%  con limiti 25%  con limiti 50% 25%

 

Deducibilità limitata    Importi in caso di Acquisto
Autovetture Autocaravan 18.075,99 Autovetture di Agenti 25.822,84 Motocicli 4.131,66 Ciclomotori 2.065,83

Deducibilità limitata    Importi in caso di Noleggio
Autovetture Autocaravan 3.615,20 Motocicli 774,69 Ciclomotori 413,17

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 16 dicembre 2006.

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