Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 8 / 2006
*** Auto Aziendali e Fisco ***
Detraibilità
dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il
14 settembre 2006
la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso la sentenza definitiva
(C-228/05) in merito alla limitata detraibilità dell’IVA sugli acquisti di
autoveicoli per uso aziendale da parte dei contribuenti italiani. La Corte ha
stabilito che la normativa italiana è in contrasto con la sesta direttiva CEE,
pertanto è stata concessa la possibilità ai contribuenti di considerare
detraibile l’imposta sul valore aggiunto, assolta per gli acquisti di tali
veicoli.
Per
gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, si ritiene che l’imposta da detrarre debba essere
commisurata all’effettivo utilizzo del bene nell’esercizio dell’attività
di impresa o professione.
Tale sentenza, inoltre, da facoltà al contribuente
di richiedere a rimborso l’IVA assolta sugli acquisti e sulle spese di
gestione di auto aziendali, non detratta, dall’anno 2003 fino alla data del 13
settembre 2006. Il
rimborso dovrà essere presentato
in via telematica, su apposita istanza, entro
il 15 aprile 2007, a pena di decadenza,
e la percentuale rimborsabile sarà stabilita dall’Agenzia delle Entrate nel
provvedimento di approvazione del modello di rimborso.
Da quanto sopra esposto, emerge che la detrazione
IVA assolta
sugli acquisti di auto e moto aziendali, e per le spese di gestione, può essere
così sintetizzata:
·
Dal 01/01/2003 al
13/09/2006 – Soggetta ad istanza di rimborso,
con percentuale da determinare.
·
Dal 14/09/2006 al
31/12/2006 – Soggetta a detrazione totale,
con percentuale stabilita dal contribuente, in relazione all’inerenza ed
all’effettivo utilizzo del bene nell’attività.
Va precisato che lo Stato italiano ha comunque
proposto alla Commissione UE una revisione della problematica economica
innestata dalla sentenza 228/05 in merito ai possibili rimborsi ed al futuro
gettito fiscale, e da ultimo sembra che la detrazione IVA verrà limitata al 40%
per tre anni, con possibilità di essere rinegoziata alla fine del secondo anno.
Si rammenta che la norma vigente fino al 13 settembre
2006 limitava la detrazione IVA al 15% sugli acquisti di auto e moto aziendali,
e vietava la detraibilità IVA per le spese di mantenimento (carburanti,
manutenzioni, ecc.).
Deducibilità dei Costi e delle Spese di gestione.
Il Decreto Legge 262/2006, conseguente alla sentenza
della Corte di Giustizia UE (C-228/05), ha previsto a decorrere dal 2006 una
generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali
e professionali, salvo i casi di veicoli esclusivamente strumentali adibiti a
uso pubblico o utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
In pratica il Decreto Legge n. 262/2006, ha
sostanzialmente modificato gli articoli 51 e 164 del TUIR, stabilendo che le
spese e gli altri componenti negativi, relativi ai mezzi di trasporto a motore,
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della
determinazione dei redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle
fattispecie previste e nei limiti ivi indicati, che in sintesi si possono così
rappresentare:
Utilizzo | Autovetture, motocicli, ecc. | Costi di gestione e manutenzione | ||
Fino al 31/12/2005 | Dal 01/01/2006 | Fino al 31/12/2005 | Dal 01/01/2006 | |
Bene strumentale esclusivo o adibito ad uso pubblico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bene inerente all’attività dell’impresa | 50% con limiti | Zero | 50% | Zero |
Bene inerente all’arte o alla professione | 50% con limiti | 25% con limiti | 50% | 25% |
Deducibilità limitata – Importi in caso di Acquisto | |||||||
Autovetture Autocaravan | 18.075,99 | Autovetture di Agenti | 25.822,84 | Motocicli | 4.131,66 | Ciclomotori | 2.065,83 |
Deducibilità limitata – Importi in caso di Noleggio | |||||
Autovetture Autocaravan | 3.615,20 | Motocicli | 774,69 | Ciclomotori | 413,17 |
Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano
di Fermo li, 16 dicembre 2006.
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