Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

Via Piave, 37 - 63020 Ponzano di Fermo (AP) - Tel. 0734.631574 - Fax  0734.631071

E-mail: linominnetti@virgilio.it   -   www.studiominnetti.it

 

   NOTA  INFORMATIVA   9 / 2001  

***  Legge Tremonti  ***

Con la “Legge dei cento giorni”, precisamente negli articoli 4 e 5 della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, è stata ripristinata, con alcune sostanziali novità, l’agevolazione relativa agli investimenti in beni strumentali, già conosciuta come “ Legge Tremonti ”.

L’agevolazione in sintesi consiste nell’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, di un ammontare pari al 50% del volume degli investimenti effettuati, al netto delle cessioni, in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque esercizi precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo l’esercizio nel quale gli investimenti sono stati maggiori.

Tale agevolazione compete per gli investimenti effettuati, per l’anno 2001, nel periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, e per quelli che saranno realizzati nel corso dell’anno 2002, dagli imprenditori e dai professionisti, indipendentemente dal regime contabile adottato, il quale può essere ordinario, semplificato o forfetario, ed indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico.

Nel calcolo della media degli investimenti si dovrà tenere conto:

·        Per l’anno 2001, degli investimenti netti, effettuati negli anni dal 1996 al 2000.

·        Per l’anno 2002, degli investimenti netti, effettuati negli anni dal 1997 al 2001.

L’agevolazione può essere usufruita da tutti i soggetti, indipendentemente dalla data di inizio dell’attività, con l’esclusione di coloro che hanno iniziato dopo il 25 ottobre 2001. Il beneficio della tremonti-bis, si manifesta solo per le imposte IRPEF e IRPEG, ma non produce effetti nella riduzione IRAP.

Tale beneficio può essere revocato nel momento in cui, i beni oggetto di agevolazione vengono ceduti:

·      Entro il secondo periodo d’imposta, per i beni mobili.

·      Entro il quinto periodo d’imposta, per i beni immobili.

Gli investimenti ammessi all’agevolazione, possono essere i seguenti:

·        La realizzazione di nuovi impianti.

·        L’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto leasing.

·        Il completamento di opere sospese.

·        L’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti.

Si tiene a precisare che gli investimenti riguardanti i beni immobili “Fabbricati”, sono agevolabili solo se risultano classificati o classificabili nelle categorie catastali:

A/10,  B,  C,  D,  E,  vale a dire  “Strumentali per natura”.

Tra gli immobili, inoltre, riveste una particolare importanza l’acquisto delle “Aree fabbricabili”, per le quali si riserva una trattazione specifica al caso ricorrente.

Gli investimenti rilevano il loro effetto, secondo le seguenti regole:

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei beni << particolari >> che possono essere oggetto di agevolazione:

  1. Beni acquisiti in leasing immobiliare ed in  “Lease back”.
  2. Beni immateriali:
  1. Mezzi di trasporto:

I beni a deducibilità limitata, concorrono nell’agevolazione per la sola quota deducibile fiscalmente, e l’IVA indetraibile viene considerata nel costo. Si rammenta che in questa categoria rientrano anche i telefonini.

Il Ministero, inoltre, ribadisce che rientra nella norma agevolativa l’investimento in beni strumentali di costo non superiore al milione di Lire, c.d. “piccole attrezzature”.

Lo Studio ha già predisposto tutti i calcoli delle medie d’investimento e resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 5 dicembre 2001.

Studio Minnetti

 

Copyright © 2001 Studio Minnetti. All rights reserved.