Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 9 / 2003
*** Legge Finanziaria 2004 ***
Con il Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003, Supplemento Ordinario n. 181, sono entrate in vigore il 26 novembre 2003
numerose novità in campo fiscale e previdenziale.
Le principali novità introdotte, vengono di seguito
descritte in una breve sintesi.
1) Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1). <<TECNO-TREMONTI>>
Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese di sponsorizzazione;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista abilitato.
Per gli investimenti di cui al punto a), il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
2) Rinnovo
agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e
pedaggi autostradali (art. 16).
Il c.d. "Bonus fiscale" sull'acquisto di gasolio per l'autotrazione, impiegato dagli autotrasportatori, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, applicando uno sconto di sei centesimi di euro per litro di carburante. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
3)
De tax (art. 19).
Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari al 1% dell'IVA, relativa ai prodotti acquistati.
Con apposito Decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuerà i territori comunali nei quali trova applicazione tale norma, nonché elencherà le associazioni che esercitano attività etiche.
4)
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le
politiche sociali (art. 21).
Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
L'assegno è concesso dai Comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto, dal Ministero del Lavoro in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5)
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (art. 24).
La riduzione dell'aliquota IVA (al 10%), per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
6)
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica,
per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree
demaniali "CONDONO EDILIZIO" (art. 32).
Il c.d. "Condono Edilizio", avverrà con la presentazione di una apposita domanda, da presentare entro il termine del 31 marzo 2004. Contestualmente, entro tale termine, dovrà essere versato il 30% dell'oblazione e degli oneri di concessione dovuti al Comune territorialmente competente per l'edificio oggetto di sanatoria. La seconda rata entro il 30 giugno 2004, la terza rata entro il 30 settembre 2004 e l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti, entro il termine del 31 dicembre 2004.
7)
Concordato preventivo (art.
33).
(comma 1) In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato preventivo i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni.
(comma 2) Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
(comma 3) L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo, comporta quanto segue:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
(comma 4) Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 8%, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5% delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
(comma 5) Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
(comma 7) Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23%. L'aliquota è, invece, del 33% per i soggetti di cui all'articolo 87 del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
(comma 7-bis) Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
(comma 12) Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
(comma 13) La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
8)
Scontrini e Ricevute fiscali (art. 33, comma 10).
A decorrere dalla data del 2 ottobre 2003, è soppresso l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
9)
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate (art. 34).
Sono stati prorogati al 16 marzo 2004 i termini per l'adesione alle sanatorie fiscali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003, anche per gli eventuali pagamenti rateali. E' escluso dalla proroga lo "Scudo Fiscale".
10) Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA (art. 36).
11) Altre disposizioni in materia di entrata (art. 39).
(Comma 14-sexies) Il termine di presentazione della dichiarazione di successione, da parte degli eredi del de cujus, è di 12 mesi dalla data di apertura della successione.
12) Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione (art. 43).
A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita dall'INPS.
Il contributo a tale gestione, è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55% del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45% è posto a carico dell'associato.
Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Per il versamento del contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti tenuti
all'iscrizione prevista da tale norma, comunicano all'INPS entro il 31 marzo
2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività
13) Disposizioni varie in materia previdenziale (art. 44).
A decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica del nuovo adempimento.
Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano le cancellazioni e le variazioni intervenute.
A decorrere dal mese di
gennaio 2005, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via
telematica, la denuncia dei contributi dovuti all'INPS (mod. DM 10/2). Dati
retributivi e informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, devono
essere trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento.
14) Aliquota
contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della Legge 335/95 (art. 45).
Con effetto dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.
Per gli anni successivi si applica la maggiorazione dello 0,20% come previsto dall'articolo 59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 %.
Con la Circolare n. 27 del 10 febbraio 2004, l'INPS ha stabilito che per l'anno 2004, le aliquote ed i limiti di reddito per il calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata, dagli iscritti privi di altra tutela previdenziale, sono le seguenti:
L'aliquota del 17,80 % per i redditi fino ad Euro 37.883,00.
L'aliquota del 18,80 % per i redditi compresi tra Euro 37.883,00 e 82.401,00.
Lo Studio resta a Vostra
completa disposizione per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 10 dicembre 2003.
N.B. - Le parti in evidenza sono state modificate ed integrate dall'articolo 2, comma 10, della Legge n. 350/2003.
Aggiornamento del 16 febbraio 2004.
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