Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 9 / 2004
Interessi Anatocistici
Con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, ha definitivamente sancito che la
trimestralizzazione degli interessi passivi, imposta da tutti gli
Istituti Bancari, sui contratti di conto corrente ed altri affidamenti, è
illegittima, perché consente alla Banca di calcolare gli
interessi passivi sugli interessi già maturati (Anatocismo).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi
l’addebito in conto corrente degli stessi ogni tre mesi, è lecita, a
condizione che tale stesso trattamento sia riservato anche agli interessi
attivi.
In pratica, il comportamento
tenuto dalle Banche fino al 30 giugno 2000, prevedeva l’addebito
degli interessi passivi con cadenza trimestrale e l’accredito degli interessi
attivi, a favore del cliente, con cadenza annuale. Tale clausola contrattuale è
risultata indubbiamente vessatoria, poiché squilibrata a favore dell’Istituto
Bancario, che in forma unilaterale, ha imposto al cliente un sistema contrario a
quanto stabilito dall’art. 1283 del Codice Civile.
La sentenza della Corte di Cassazione, dichiarando
nulle le clausole applicate dagli Istituti Bancari, permette al soggetto
privato e all’impresa, che ha intrattenuto rapporti di conto corrente e/o
altri affidamenti bancari, in condizioni di passivo, prima
del 30 giugno 2000, di richiede
il rimborso, sia dei maggiori interessi passivi (anatocistici), sia della
maggiore commissione di massimo scoperto, corrisposti per effetto della capitalizzazione
trimestrale.
E’ opportuno, dove ricorrono le condizioni soggettive, inoltrare la domanda
di rimborso alla propria Banca, in tal modo si interrompe il termine
decennale di prescrizione. Tale termine risulta possibile relativamente ai 10
(dieci) anni anteriori, che decorrono dalla data di richiesta (messa in mora),
fino alla data del 30 giugno 2000.
La domanda (scarica
il Fac-simile), dovrà essere inviata con Raccomandata
A.R. alla propria Banca, e per conoscenza, dovrà essere inviata una copia
alla Banca d’Italia ed una copia ad una
delle Associazioni
dei Consumatori (ADUSBEF,
ADOC, ecc..; vedi anche TuttoConsumatori.it).
Scarica >>> Fac-simile della Richiesta di rimborso degli interessi anatocistici.
Lo Studio è a Vostra completa
disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 10 novembre 2004.
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