Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   9 / 2004  

Interessi Anatocistici

            Con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi passivi, imposta da tutti gli Istituti Bancari, sui contratti di conto corrente ed altri affidamenti, è illegittima, perché consente alla Banca di calcolare gli interessi passivi sugli interessi già maturati (Anatocismo).

            La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi l’addebito in conto corrente degli stessi ogni tre mesi, è lecita, a condizione che tale stesso trattamento sia riservato anche agli interessi attivi.

            In pratica, il comportamento tenuto dalle Banche fino al 30 giugno 2000, prevedeva l’addebito degli interessi passivi con cadenza trimestrale e l’accredito degli interessi attivi, a favore del cliente, con cadenza annuale. Tale clausola contrattuale è risultata indubbiamente vessatoria, poiché squilibrata a favore dell’Istituto Bancario, che in forma unilaterale, ha imposto al cliente un sistema contrario a quanto stabilito dall’art. 1283 del Codice Civile.

            La sentenza della Corte di Cassazione, dichiarando nulle le clausole applicate dagli Istituti Bancari, permette al soggetto privato e all’impresa, che ha intrattenuto rapporti di conto corrente e/o altri affidamenti bancari, in condizioni di passivo, prima del 30 giugno 2000, di richiede il rimborso, sia dei maggiori interessi passivi (anatocistici), sia della maggiore commissione di massimo scoperto, corrisposti per effetto della capitalizzazione trimestrale.

            E’ opportuno, dove ricorrono le condizioni soggettive, inoltrare la domanda di rimborso alla propria Banca, in tal modo si interrompe il termine decennale di prescrizione. Tale termine risulta possibile relativamente ai 10 (dieci) anni anteriori, che decorrono dalla data di richiesta (messa in mora), fino alla data del 30 giugno 2000.

            La domanda (scarica il Fac-simile), dovrà essere inviata con Raccomandata A.R. alla propria Banca, e per conoscenza, dovrà essere inviata una copia alla Banca d’Italia ed una copia ad una delle Associazioni dei Consumatori (ADUSBEF, ADOC, ecc..; vedi anche TuttoConsumatori.it).

            Considerato l’onere che tale vicenda affronta verso l’Istituto di Credito, farà sì che lo stesso resterà in silenzio, ma trascorsi 60 giorni ed una ulteriore deroga di 10 giorni, non resterà che procedere presentando una Istanza al Giudice di Pace, se l’importo del rimborso non supera Euro 2.582,28 (Lire 5.000.000). Per importi maggiori di Euro 2.582,28, si dovrà presentare una Istanza al Tribunale competente, da formulare tramite un avvocato di propria fiducia.

Scarica >>>  Fac-simile della Richiesta di rimborso degli interessi anatocistici. 

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 novembre 2004.

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