Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   MODELLI  INTRASTAT   

Elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni

Soggetti interessati.

Sono obbligati a presentare, ad un qualsiasi ufficio doganale territorialmente competente, gli elenchi riepilogativi periodici INTRA, tutti i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto che hanno effettuato scambi di beni comunitari con soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea.

Sono inoltre obbligati a tale adempimento anche gli Enti, le Associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, riguardano esclusivamente le cessioni e gli acquisti di beni, in quanto la loro finalità è quella di permettere all’Amministrazione Finanziaria di verificare le movimentazioni relative allo scambio dei beni tra i vari operatori economici residenti nell’ambito della Comunità Europea.

Sono considerati “Beni Comunitari”:

Ai fini degli elenchi INTRA, risultano escluse ed irrilevanti  le prestazioni di servizio in genere, quali ad esempio i trasporti comunitari, le consulenze, le intermediazioni, le lavorazioni, le prestazioni accessorie, ecc..

Risultano altresì operazioni irrilevanti, quelle di introdurre in Italia o spedire dall’Italia beni comunitari a titolo gratuito o in omaggio, campioni di prodotti, beni destinati all’utilizzo specifico per fiere e mostre, beni spediti in conto visione e/o per una transazione a titolo non definitivo.

Tabella  A

Paesi membri dell'Unione Europea

Codice  ISO

STATO  MEMBRO

Numero Caratteri Codice  IVA

AT  AUSTRIA 9
BE  BELGIO 9
BG  BULGARIA 9 ovvero 10
CY  CIPRO  (Compreso Akrotiri e Dhekelia; escluso Zona Turca) 9
DK  DANIMARCA 8
EE  ESTONIA 9
FI  FINLANDIA  (Escluso Isole Aland) 8
FR  FRANCIA  (Compreso Monaco; escluso Dipartimenti D'oltremare) 11
DE  GERMANIA  (Escluso Isola di Helgoland e Busingen) 9
GB  GRAN BRETAGNA  (Compreso Isola di Man; escluso Isole Anglonormanne o del Canale) 5, 9 ovvero 12
EL  GRECIA  (Escluso Monte Athos) 9
IE  IRLANDA 8
IT  ITALIA  (Escluso Livigno, Campione d'Italia e Lago di Lugano) 11
LV  LETTONIA  9 ovvero 11
LT  LITUANIA 9 ovvero 12
LU  LUSSEMBURGO 8
MT  MALTA 8
NL  OLANDA  (Paesi Bassi) 12
PL  POLONIA 10
PT  PORTOGALLO 9
CZ  REPUBBLICA CECA 8, 9 ovvero 10
SK  REPUBBLICA SLOVACCA 9 ovvero 10
RO  ROMANIA 10
SI  SLOVENIA 8
ES  SPAGNA  (Escluso Ceuta, Melilla e Isole Canarie) 9
SE  SVEZIA 12
HU  UNGHERIA 8

Struttura dei Modelli.

I modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni (INTRA-1, con grafica di colore Verde), sono i seguenti:

I modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti (INTRA-2, con grafica di colore Rosso), sono i seguenti: 

Scarica i Modelli INTRA dal sito dell'Agenzia delle Dogane.

Periodicità degli Elenchi.

La periodicità, relativa alla presentazione degli elenchi riepilogativi INTRA, dipende dal volume degli scambi intracomunitari delle cessioni o degli acquisti di beni che il soggetto passivo ha realizzato nel corso dell’anno precedente o nel caso di inizio dell’attività, presume di realizzare nell’anno in corso.

Elenchi riepilogativi delle cessioni - INTRA 1
PERIODICITA' SOGGETTI  OBBLIGATI TERMINE di Presentazione
Mensile Soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 250.000,00 Entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento
Trimestrale Soggetti che hanno realizzato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo compreso tra Euro 40.001,00 e Euro 250.000,00 Entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Annuale Soggetti che hanno realizzato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo non superiore a Euro 40.000,00 Entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento

 

Elenchi riepilogativi degli acquisti - INTRA 2
PERIODICITA' SOGGETTI  OBBLIGATI TERMINE di Presentazione
Mensile Soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a Euro 180.000,00 Entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento
Trimestrale

***  FACOLTATIVO  ***

Entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Annuale Soggetti che hanno realizzato acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo non superiore a Euro 180.000,00 Entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento

Le soglie per la presentazione mensile degli elenchi, di Euro 250.000 (precedente 200.000) e di Euro 180.000 (precedente 150.000), sono state elevate dal 1° gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2007, inoltre, i soggetti trimestrali, che nel corso dell’anno superano la soglia di Euro 250.000, hanno l’obbligo di presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Lo stesso principio vale anche per i soggetti annuali, che nel corso dell’anno superano le soglie di Euro 40.000 o di Euro 250.000 e rispettivamente la periodicità passerà, trimestrale o mensile, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale tale soglia è stata superata.

La cadenza di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRA può non coincidere tra quella relativa alle cessioni di beni intracomunitari e quella relativa agli acquisti, esempio:

  1. Modello INTRA mensile per le cessioni, annuale per gli acquisti.

  2. Modello INTRA mensile per gli acquisti, trimestrale per le cessioni.

  3. Modello INTRA trimestrale per le cessioni, annuale per gli acquisti.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

Contenuto e modalità di compilazione dei Modelli.

Salvo quanto disposto dall’art. 50, comma 7, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi INTRA devono essere indicati i dati delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento (mese, trimestre o anno). In presenza di fatturazione anticipata o di pagamento anticipato del corrispettivo in tutto o in parte, le relative operazioni devono essere indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento non alla data di registrazione dell’operazione, ma a quella in cui è stata effettivamente eseguita la consegna o spedizione dei beni.

Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto Decreto legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

In caso di variazione dell’ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione.

Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell’art. 3, comma 3.

Casi particolari di compilazione sono stati oggetto di trattazione da parte del Ministero delle Finanze nella Circolare n. 13 del 23/02/1994, specificatamente in merito a:

In applicazione dell’art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/1999, e dell’art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a)      per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 4.300.000 euro. Dal 1° gennaio 2006, il limite è elevato a 10.000.000 di euro;

b)      per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 2.500.000 euro. Dal 1° gennaio 2006, il limite è elevato a 10.000.000 di euro.

Modello INTRA-1 Bis  -  CESSIONI  INTRACOMUNITARIE
Colonna da compilare Vedi Tabella MENSILE Trimestrale Annuale
Statistici e Fiscali Statistici Fiscali
1 Numero Progressivo   x x x x x
2 Stato A x   x x x
3 Codice IVA   x   x x x
4 Ammontare in Euro   x   x x x
5 Natura della Transazione B x x      x  (*)      x  (*)      x  (*)
6 Nomenclatura Combinata   x x      
7 Massa Netta   x x      
8 Unità Supplementari   x x      
9 Valore Statistico in Euro          x  (**)        x  (**)      
10 Condizioni di Consegna D        x  (**)        x  (**)      
11 Modo di Trasporto C        x  (**)        x  (**)      
12 Paese di Destinazione A x x      
13 Provincia di Origine   x x      

(*)  La colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari.  Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine dal soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (Fornitore) fattura le merci al soggetto B (Acquirente-Cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (Acquirente finale).

(**) La colonna 9, 10 e 11 va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 4.300.000,00. Dal 1° gennaio 2006, il limite è elevato a 10.000.000 di euro.

Note:

 
Modello INTRA-2 Bis  -  ACQUISTI  INTRACOMUNITARI
Colonna da compilare Vedi Tabella MENSILE Trimestrale Facoltativo Annuale
Statistici e Fiscali Statistici Fiscali
1 Numero Progressivo   x x x x x
2 Stato A x   x x x
3 Codice IVA   x   x x x
4 Ammontare in Euro   x   x x x
5 Ammontare in Valuta   x   x x x
6 Natura della Transazione B x x      x  (*)      x  (*)      x  (*)
7 Nomenclatura Combinata   x x      
8 Massa Netta   x x      
9 Unità Supplementari   x x      
10 Valore Statistico in Euro          x  (**)        x  (**)      
11 Condizioni di Consegna D        x  (**)        x  (**)      
12 Modo di Trasporto C        x  (**)        x  (**)      
13 Paese di Provenienza A x x      
14 Paese di Origine   x x      
15 Provincia di Destinazione   x x      

(*)  La colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari.  Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine dal soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (Fornitore) fattura le merci al soggetto B (Acquirente-Cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (Acquirente finale).

(**) La colonna 10, 11 e 12 va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 2.500.000,00. Dal 1° gennaio 2006, il limite è elevato a 10.000.000 di euro.

Note:

Si precisa che gli elenchi mensili compilati per la sola parte statistica o per la sola parte fiscale, riguarda esclusivamente il caso di transazioni di beni relativi a lavorazioni e/o servizi, escludendo il caso di cessione o di acquisto di beni intracomunitari.

Rettifiche relative a periodi precedenti  (Modelli  INTRA-1 ter  e  INTRA-2 ter)

Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli Uffici doganali o da altri organi dell'Amministrazione Finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e/o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Arrotondamenti

Per gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie, gli importi da indicare nelle colonne "Ammontare delle operazioni in Euro" e "Valore statistico in Euro" devono essere arrotondati all'euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso se uguale o superiore. Le quantità da indicare nelle colonne "Massa netta" e "Unità supplementari" devono essere arrotondate all'unità.

Per gli elenchi relativi degli acquisti intracomunitari, gli importi da indicare nelle colonne "Ammontare delle operazioni in Euro" e "Valore statistico in Euro" devono essere arrotondati all'euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso se uguale o superiore. Le quantità da indicare nelle colonne "Ammontare delle operazioni in valuta" e "Unità supplementari" devono essere arrotondate all'unità.

Presentazione degli Elenchi.

Premesso che i soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi ed alla presentazione, ferma restando la loro responsabilità in materia.

Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all’ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della medesima legge. La comunicazione non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali.

L’ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.

I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

Ciascun supporto magnetico è accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.

I medesimi soggetti possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, presentando un’istanza al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette, Centro Informativo, Divisione XIII, via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma. Dal 1° gennaio 2007, il Decreto 20 dicembre 2006 (G.U. n. 302/2006) concede una proroga di cinque giorni alle ordinarie scadenze di presentazione dei modelli INTRA, ai soggetti che utilizza il sistema EDI (Electronic Data Interchange), per la trasmissione telematica dei dati (Circolare n. 333/D del 27 dicembre 1995).

         Novità dal 1.1.2004

Dal mese di gennaio 2004, l’Agenzia delle dogane ha predisposto un nuovo servizio per l’invio on-line dei modelli Intrastat con una applicazione denominata << Intr@Web >> che sarà messa, appena definita, a disposizione dei contribuenti sul sito ufficiale del Servizio Telematico Doganale (Comunicato dell'Agenzia delle Dogane del 17 ottobre 2003).

          Novità dal 1.1.2006

Dal 1° gennaio 2006 sono in vigore le semplificazioni in materia di compilazione degli elenchi INTRASTAT, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, emanato in applicazione dell’articolo 9 del regolamento CE n. 638/2004 e del relativo regolamento di attuazione CE n. 1982/2004.

Con tale Decreto, si sono elevate le soglie ai fini dell’obbligo della menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto, per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Intrastat con cadenza mensile. Infatti l’obbligo persiste solo nel caso in cui nell’anno precedente o, nel caso d’inizio attività, si presume di realizzare nel corso dell’anno, un volume di spedizioni o di arrivi, superiore ad Euro 10.000.000. In pratica è stato unificato il valore annuo di riferimento, per le cessioni e per gli acquisti, oltre il quale è stabilito l’obbligo di indicare i dati statistici di cui sopra, restando invariati tutti gli altri limiti.

E’ stato inoltre previsto l’esonero dalla compilazione e dalla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat per una serie di beni, specificatamente indicati nella tabella allegata al provvedimento.

          Novità dal 1.1.2007

Dal 1° gennaio 2007 sono in vigore i nuovi limiti che determinano modalità e termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT, così come stabilito dal Decreto 20 dicembre 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006. In sintesi sono state apportate le seguenti variazioni:

  1. Sono state elevate le soglie ai fini dell’obbligo per l’invio mensile degli elenchi intracomunitari. Da Euro 200.000 a Euro 250.000 per le cessioni e da Euro 150.000 ad Euro 180.000 per gli acquisti intracomunitari.

  2. Sono state modificate le regole per chi supera, in corso d’anno, i limiti previsti per la periodicità trimestrale o annuale. I soggetti che superano le soglie annuali o trimestrali, nel corso dell'anno, dovranno presentare i rispettivi modelli con modalità e termini previsti per il regime superiore. Nel primo mese del trimestre successivo per il superamento della soglia trimestrale. Nel primo trimestre appena successivo per i soggetti che superano la soglia annuale.

  3. E' stato prorogato il termine di cinque giorni per i soggetti che presentano On-Line gli elenchi INTRA, utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange).

 

Tabelle necessarie alla compilazione dei Modelli INTRA.

Tabella  B

NATURA  DELLA  TRANSAZIONE  (*)

Codice

Descrizione

Operazioni Triangolari

1  Acquisto o Vendita (compreso il baratto) A
2  Restituzione o sostituzione di merci B
3  Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea C
4  Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione D
5  Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione E
6  Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) F
7  Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G
8  Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile H
9  Altre transazioni I

(*)  Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente (V. istruzioni). In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

Tabella  C

MODO  DI  TRASPORTO

Codice

Descrizione

1  Trasporto marittimo
2  Trasporto ferroviario
3  Trasporto stradale
4  Trasporto aereo
5  Spedizioni postali
7  Installazioni fisse di trasporto
8  Trasporto per vie d'acqua
9  Propulsione propria

Tabella  D

CONDIZIONI  DI  CONSEGNA

Codice INCOTERM

Descrizione

Codice GRUPPO

EXW  Franco fabbrica E
FCA

FAS

FOB

 Franco vettore

 Franco lungo bordo

 Franco a bordo

F
CFR

CIF

CPT

CIP

 Costo e nolo

 Costo, assicurazione e nolo

 Trasporto pagato fino a ....

 Trasporto e assicurazione pagati fino a .... 

C
DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

 Reso alla frontiera

 Reso a bordo

 Reso sulla banchina

 Reso non sdoganato

 Reso sdoganato

D

Elenco delle merci escluse dalla rilevazione statistica.

 a)  Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
 b)  Oro detto monetario.
 c)  Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate.
 d)  Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile.
 e)      Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1)      non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;

2)      la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;

3)      la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegne o acquisizione ai fini dell’IVA.

 f)  Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a completamento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

 g)  Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

1)      materiale pubblicitario;

2)      campioni commerciali.

 h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
 i)  Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
 j)  Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
 k)  Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

Riferimenti normativi.

Regolamento CEE 2658/87 - D.M. 21 ottobre 1992 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (art.6) - D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (art.50) - D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (art.34) - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art.11) - Decreto 4 febbraio 1998 - D.M. 27 ottobre 2000 - D.M. 12 dicembre 2002 - Circolare delle Dogane 21/D del 7 aprile 2004 - D.M. 15 aprile 2004 - C.M. n. 39/E del 5 agosto 2004 - C.M. n. 5/E del 4 febbraio 2005 - D.M. 3 agosto 2005 - D.M. 20 dicembre 2006.

Per una corretta compilazione dei Modelli INTRA, si rinvia a quanto riportato nelle specifiche istruzioni Ministeriali emanate con il Decreto 27 ottobre 2000, G.U. n. 261 del 8 novembre 2000 (Allegato VII - VIII - IX).

Ponzano di Fermo li, 30 gennaio 2004.

Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2007

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