Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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    Caso pubblicato in "Pratica Professionale - I Casi"    

Rivista n. 5 di Maggio 2000 - Pag. 218 - IPSOA Editore srl

 

 

Quesito n. 145 - Il trattamento fiscale dell’indennità corrisposta da una s.a.s. ad un dipendente statale.

 

Nel corso dell'anno 1999, una società in accomandita semplice ha corrisposto una indennità ad un dipendente del Tribunale di Macerata, per aver svolto un intervento di apposizione «Sigillo per riserva di proprietà», in relazione ad una operazione di finanziamento agevolato (legge 28 novembre 1965, n. 1329, Sabatini), di cui la società si è avvalsa per l'acquisto di un macchinario.

Per tale compenso, che comprende l'indennità per le ore d'intervento e l'indennità chilometrica, è stata effettuata una ritenuta Irpef del 34% sulla parte imponibile relativa alla sola indennità, per le ore d'intervento, versata con codice tributo 1004.

Si chiede pertanto quanto segue:

—  la predetta indennità ricade nell'art. 47 o 49 del Tuir?

—  è corretto il codice tributo utilizzato?

—  deve essere certificata con il Cud o come lavoro autonomo occasionale?

—  in quale quadro del modello 770/2000 deve essere indicata?

(Lino Minnetti - Ponzano di fermo - AP)

 

 

Riferimenti normativi

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

D.M. 21 febbraio 1973

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. b)

C.M. 326/E del 23 dicembre 1997

I redditi assimilati

Ai sensi dell'art. 47 del Tuir lett. b), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che, per legge, devono essere versati allo Stato.

Con riferimento a tale fattispecie reddituale si ricorda che il Ministero delle finanze con C.M. n. 326/E del 23 dicembre 1997 (in Pratica Professionale n. 7/1998, pag. 271) ha precisato quanto segue:

—  si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato;

—  tali compensi sono percepiti per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali,commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza;

—  l'assimilazione al lavoro dipendente di un'attività, che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale;

—  la relazione tra l'espletamento dell'incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l'incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.

L'intervento della cancelleria del tribunale

 

Ora, in base alle disposizioni della legge n. 1329/1965 e dell'art. 2 del D.M. 21 febbraio 1973 «Norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili» è previsto l'intervento della cancelleria del tribunale competente che deve provvedere:

—  al controllo dell'applicazione del contrassegno previsto dalle disposizioni sopra citate;

—  all'applicazione del sigillo di piombo con impresso l'emblema dello Stato.

Sulla base di quanto sopra esposto si deve pertanto ritenere che l'indennità di cui al quesito possa essere inquadrata tra i redditi assimilati di cui alla lett. b) dell'art. 47 del Tuir e pertanto:

—  si ritiene corretto l'utilizzo del codice tributo «1004 - Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente»;

—  tale compenso va indicato da parte del sostituto nel quadro SA del relativo modello 770/2000.

Il conguaglio a seguito di comunicazione

Si osserva infine che ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi. Per effetto di tale disposizione, in sostanza:

—  per tali compensi è previsto che il datore di lavoro del soggetto percettore effettui le operazioni di conguaglio tenendo conto automaticamente delle somme comunicate da terzi entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

—  ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, qualora tale comunicazione pervenga oltre la data suddetta, di tali compensi il datore di lavoro ne terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio dell'anno successivo.

Si ricorda altresì che l'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, ha disposto l'abrogazione di tali disposizioni, con decorrenza a partire dai compensi erogati dal 13 gennaio 2000.

(Valerio Artina)

 

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